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Legge 7 giugno 1999, n. 213

 Ratifica ed esecuzione dell'Atto finale della Conferenza diplomatica per l'adozione del progetto di Convenzione dell'Unidroit sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati,

con annesso, fatto a Roma il 24 giugno 1995
in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 Luglio 1999

Art. 1 - Ratifica ed esecuzione

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Atto finale della Conferenza diplomatica per l'adozione dei progetto di Convenzione dell'Unidroit sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, con annesso, fatto a Roma il 24 giugno 1995.

2. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui al comma 1, di seguito denominata «Convenzione», a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'art. 12 della Convenzione stessa.

Art. 2 - Cooperazione amministrativa

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali fornisce, a condizione di reciprocità, agli Stati contraenti della Convenzione la cooperazione amministrativa necessaria a facilitare la restituzione ed il ritorno dei beni culturali nelle seguenti forme:

a) su richiesta di uno Stato contraente, fa eseguire ricerche sul territorio nazionale per localizzare il bene culturale e identificarne il possessore;

b) comunica allo Stato contraente il rinvenimento nel territorio italiano di beni culturali che si presumono rubati o illecitamente esportati;

c) dispone, ove necessario, la rimozione e la temporanea custodia dei beni culturali presso musei pubblici, nonché ogni altra misura per la conservazione dei bene.

Art. 3 - Proposizione dell'azione in Italia

1. Ai fini della dichiarazione di cui all'art. 16 della Convenzione:

a) la domanda di restituzione o di ritorno dei beni culturali rubati illecitamente esportati si propone dinanzi al tribunale dei luogo in cui si trova il bene. Nel caso in cui tale luogo sia sconosciuto o il bene non si trovi nello Stato, a domanda si propone dinanzi al tribunale del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio o se questi sono sconosciuti, dinanzi a quello dei luogo in cui il convenuto ha dimora. Se il convenuto e una persona giuridica o un'associazione non riconosciuta, si applicano le disposizioni dell'art. 19 dei codice di procedura civile;

b) le domande di restituzione o ritorno dei beni sono proposte per le vie diplomatiche e consolari

Art. 4 - Indennizzo

1. Il tribunale, nel disporre la restituzione o il ritorno del bene culturale, può liquidare, a domanda del possessore che si sia costituito in giudizio, un indennizzo determinato anche in base a criteri equitativi.

2. Per ottenere l'indennizzo di cui al comma 1, il soggetto interessato deve provare di aver acquisito il possesso del bene in buona fede.

3. Il mancato pagamento dell'indennizzo determina a favore dei possessore il diritto di ritenzione di cui all'art. 1152 del codice civile.

Art. 5 - Proposizione della richiesta negli Stati contraenti

1. La richiesta di restituzione dei beni culturali rubati è formulata, dinanzi dall'autorità indicata dallo Stato contraente a norma dell'art. 16 della Convenzione, dalla persona offesa che ne informa il Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Qualora i beni rubati siano sottoposti alla disciplina prevista dalla legge l° giugno 1939, n. 1089, ovvero dal decreto dei Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, la richiesta di restituzione può essere altresì formulata dal Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Ministero degli affari esteri.

3. La richiesta di ritorno dei beni culturali illecitamente esportati è formulata esclusivamente dal Ministero per i beni e le attività culturali d'intesa con il Ministero degli affari esteri.

Art. 6 - Custodia, consegna o acquisizione del bene

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede alla custodia dei bene di cui abbia ottenuto la restituzione o il ritorno sino alla consegna all'avente diritto.

2. La consegna del bene è subordinata al rimborso allo Stato delle spese sostenute per il procedimento di restituzione o di ritorno e per la custodia dei bene.

3. Quando non sia conosciuto chi abbia diritto alla consegna dei bene, il Ministero per i beni e le attività culturali dà notizia del provvedimento di restituzione o di ritorno mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e con altra forma di pubblicità.

4. Qualora l'avente diritto non ne richieda la consegna entro cinque anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cui al comma 3, il bene è acquisito ai demanio dello Stato. Il competente Ufficio centrale del Ministero per i beni e le attività culturali, sentiti il comitato di settore dei Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali competente per materia e le regioni interessate, dispone che il bene sia assegnato ad un museo, biblioteca o archivio statale o di ente pubblico.

Art. 7 - Rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea

1. Le disposizioni della Convenzione e della presente legge non si applicano nei rapporti con gli Stati contraenti membri dell'Unione europea i regolati dalla direttiva 93/7/Cee dei Consiglio, dei 15 marzo 1993, e successive modificazioni.

Art. 8 - Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.000 milioni per l'anno 1999 ed in lire 1.075 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini dei bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, dei bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, dei bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Convenzione dell'Unidroit sui beni culturali rubati
o illecitamente esportati firmata a Roma il 24 giugno 1995

(traduzione non ufficiale)

Gli stati parti alla presente convenzione

RIUNITI a Roma, su invito del Governo della Repubblica Italiana, dal 7 al 24 giugno 1995, per una Conferenza diplomatica per l'adozione del progetto di Convenzione dell'Unidroit sul ritorno internazionale del beni culturali rubati o illecitamente esportati,

CONVINTI dell'importanza fondamentale della protezione del patrimonio culturale e degli scambi culturali per promuovere la comprensione tra i popoli, nonché della diffusione della cultura per il benessere dell'umanità ed il progresso della civiltà,

PROFONDAMENTE PREOCCUPATI per il traffico illecito dei beni culturali ed i danni irreparabili che spesso ne derivano per gli stessi beni, nonché per il patrimonio culturale delle comunità nazionali, tribali, autoctone o altre e per il patrimonio comune di tutti i popoli e deplorando in particolare il saccheggio dei siti archeologici e la conseguente perdita di insostituibili informazioni archeologiche, storiche e scientifiche,

DETERMINATI a contribuire con efficacia alla lotta contro il traffico illecito dei beni-culturali, stabilendo un corpus minimo di regole giuridiche comuni ai fini della restituzione e del ritorno dei beni culturali tra gli Stati contraenti, al fine di favorire la preservazione e la protezione del patrimonio culturale nell'interesse di tutti,

SOTTOLINEANDO che la presente Convenzione ha come obiettivo di agevolare la restituzione ed il ritorno dei beni culturali e che la messa in atto, in alcuni Stati, di rimedi come l'indennizzo, necessari per assicurare la restituzione o il ritorno di detti beni, non implica che tali rimedi debbano essere adottati in altri Stati,

AFFERMANDO che l'adozione delle disposizioni della presente Convenzione in futuro non costituisce in alcun modo un'approvazione o una legittimazione di ogni traffico illecito avvenuto prima della sua entrata in vigore,

CONSAPEVOLI del fatto che la presente Convenzione non rappresenta di per sé una soluzione ai problemi posti dal traffico illecito, ma che da inizio ad un processo volto a rafforzare la cooperazione culturale internazionale ed a conservare il suo ruolo al commercio lecito e agli accordi interstatali negli scambi culturali,

RICONOSCENDO che l'attuazione della presente Convenzione dovrebbe essere accompagnata da altre misure efficaci in favore della protezione dei beni culturali, come l'elaborazione e l'utilizzazione di registri, la protezione materiale dei siti archeologici e la cooperazione tecnica,

RENDENDO OMAGGIO all'azione svolta dai vari organismi per proteggere i beni culturali, in particolare la Convenzione dell'UNESCO del 1970 relativa al traffico illecito ed all'elaborazione di codici di condotta nel settore privato,

HANNO ADOTTATO le seguenti disposizioni:

Capitolo I - Sfera d'applicazione e definizione

Articolo 1

La presente Convenzione si applica alle richieste di carattere internazionale:

a) di restituzione di beni culturali rubati;

b) di ritorno di beni culturali esportati dal territorio di uno Stato contraente in violazione della sua legge che regolamenta l'esportazione di beni culturali, al fine di proteggere il suo patrimonio culturale in seguito indicati come "beni culturali illecitamente esportati").

Articolo 2

Ai sensi della presente Convenzione sono considerati come beni culturali i beni che, a titolo religioso o profano, sono importanti per l'archeologia, la preistoria, la storia, la letteratura l'arte o la scienza in particolare quelli che appartengono ad una delle categorie enumerate nell'annesso alla presente Convenzione.

Capitolo II - Restituzione dei beni culturali rubati

 Articolo 3

1. Il possessore di un bene culturale rubato deve restituirlo.

2. Ai sensi della presente Convenzione, un bene illecitamente scavato o scavato lecitamente ma illecitamente trattenuto è considerato come rubato, compatibilmente con la legislazione dello Stato nel quale tali scavi sono stati effettuati.

3. Ogni richiesta di restituzione deve esser presentata entro un termine di tre anni a decorrere dal momento in cui il richiedente ha conosciuto il luogo dove si trovava il bene culturale e l'identità del suo possessore e, in tutti i casi, entro un termine di cinquant'anni dalla data del furto.

4. Tuttavia, un'azione per la restituzione di un bene culturale che faccia parte integrante di un monumento o di un sito archeologico identificati, o che faccia parte di una collezione pubblica, non è sottoposta ad alcun termine di prescrizione salvo che ad un termine di tre anni dal momento in cui il richiedente sia venuto a conoscenza del luogo dove si trovava il bene culturale e dell'identità del possessore.

5. Nonostante le disposizioni del paragrafo precedente, ogni Stato contraente può dichiarare che un'azione si prescrive entro un termine di 75 anni o in un termine più lungo previsto dalla sua legge. Un'azione intentata in un altro Stato contraente per la restituzione di un bene culturale prelevato da un monumento, da un sito archeologico o da una collezione pubblica, situati in uno Stato contraente che effettua tale dichiarazione, si prescrive ugualmente nello stesso termine.

6. La dichiarazione di cui al paragrafo precedente è resa al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione.

7. Ai sensi della presente Convenzione, una "collezione pubblica" è ogni raccolta di beni culturali inventariati o altrimenti identificati che sono di proprietà di:

a) uno Stato contraente;

b) una collettività regionale o locale di uno Stato contraente;

c) una istituzione religiosa situata in uno Stato contraente; oppure

d) una istituzione creata a fini essenzialmente culturali, pedagogici o scientifici in uno Stato contraente e riconosciuta in tale Stato come di interesse pubblico.

8. Inoltre l'azione per la restituzione di un bene culturale sacro o che abbia un'importanza collettiva appartenente ad una comunità autoctona o tribale in uno Stato contraente e utilizzato per l'uso tradizionale o rituale di questa comunità, è sottoposta al termine di prescrizione applicabile per le collezioni pubbliche.

Articolo 4

1. Il possessore di un bene culturale rubato, che deve restituirlo, ha diritto, al momento della restituzione, al pagamento di un equo indennizzo a condizione che quest'ultimo non abbia saputo o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che il bene era stato rubato e che possa provare che ha agito con la dovuta diligenza in occasione dell'acquisto.

2. Patto salvo il diritto del possessore all'indennizzo di cui al paragrafo precedente, sarà fatto ogni ragionevole sforzo affinché la persona che ha ceduto il bene culturale al possessore o ogni altro cedente anteriore, paghi l'indennizzo quando ciò sia conforme alla legge dello Stato dove la richiesta è presentata.

3. Il pagamento dell'indennizzo al possessore da parte del richiedente, quando richiesto, non pregiudica il diritto del richiedente di rivalersi su ogni altra persona per il rimborso.

4. Al fine di determinare se il possessore abbia agito con la dovuta diligenza, si terranno in conto tutte le circostanze dell'acquisto ed in particolare: la qualità delle parti, il prezzo pagato, la consultazione da parte del possessore di ogni registro ragionevolmente accessibile di beni culturali rubati ed ogni altra informazione e documentazione pertinenti che esso avrebbe ragionevolmente potuto ottenere, nonché la consultazione di organismi ai quali poteva avere accesso o ogni altro passo che una persona ragionevole avrebbe effettuato nelle stesse circostanze.

5. Il possessore non può godere di uno stato più favorevole di quello della persona dalla quale esso ha ricevuto il bene culturale a titolo ereditario, o altrimenti a titolo gratuito.

Capitolo III - Ritorno dei beni culturali illecitamente esportati

Articolo 5

1. Uno Stato contraente può richiedere al giudice o ad ogni altra autorità competente di un altro Stato contraente che sia ordinato il ritorno di un bene culturale illecitamente esportato dal territorio dello Stato richiedente.

2. Un bene culturale che sia stato esportato temporaneamente dal territorio dello Stato richiedente a fini d'esposizione, di ricerca o di restauro, ai sensi di una autorizzazione rilasciata in conformità della sua legge che regolamenta l'esportazione di beni culturali al fine di proteggere il suo patrimonio culturale e che non sia stato riconsegnato in conformità alle condizioni di detta autorizzazione si considera come illecitamente esportato.

3. Il giudice o ogni altra autorità competente dello Stato convenuto ordina il ritorno del bene culturale quando lo Stato richiedente dimostri che l'esportazione del bene comporta un significativo pregiudizio all'uno o all'altro dei seguenti interessi:

a) la conservazione fisica del bene o del suo contesto;

b) l'integrità di un bene complesso;

c) la conservazione dell'informazione, in particolare di natura scientifica o storica, relativa al bene;

d) l'uso tradizionale o rituale del bene da parte di una comunità autoctona o tribale;oppure dimostri che il bene ha per detto Stato un'importanza culturale significativa.

4. Ogni richiesta presentata al sensi del paragrafo 1 del presente articolo deve essere corredata da ogni informazione di fatto o di diritto che consenta al giudice o all'autorità competente dello Stato convenuto di determinare se le condizioni previste dai paragrafi da 1 a 3 sono soddisfatte.

5. Ogni richiesta di ritorno deve essere promossa entro un termine di tre anni dal momento in cui lo Stato richiedente ha conosciuto il luogo dove si trovava il bene l'identità del suo possessore e, in tutti casi, entro un termine di cinquant'anni dalla data di esportazione o dalla data alla quale il bene avrebbe dovuto essere riconsegnato in virtù dell'autorizzazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 6

1. Il possessore di un bene culturale che ha acquisito detto bene dopo la sua illecita esportazione ha diritto, al momento del ritorno, al pagamento da parte dello Stato richiedente di un equo indennizzo, con riserva che il possessore non sapeva ne avrebbe dovuto ragionevolmente sapere, al momento dell'acquisizione, che il bene era stato illecitamente esportato.

2. Per determinare se il possessore sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che il bene culturale era illecitamente esportato, si terrà conto delle circostanze dell'acquisizione, in particolare della mancanza del certificato di esportazione richiesto in virtù della legge dello Stato richiedente.

3. Invece dell'indennizzo e d'accordo con lo Stato richiedente il possessore che deve riconsegnare il bene culturale sul territorio di questo Stato, può decidere:

a) di rimanere proprietario del bene; oppure

b) di trasferirne la proprietà, a titolo oneroso o gratuito, ad una persona di sua scelta residente nello Stato richiedente e che offre le necessarie garanzie.

4. Le spese per il ritorno del bene culturale ai sensi del presente articolo sono a carico dello Stato richiedente, senza pregiudicare il diritto di quest'ultimo di rivalersi per le spese da qualsiasi altra persona.

5. Il possessore non può godere di uno stato più favorevole di quello della persona dalla quale ha ricevuto il bene a titolo ereditario o altrimenti a titolo gratuito.

Articolo 7

1. Le disposizioni del presente Capitolo non si applicano quando:

a) l'esportazione del bene culturale non è più illecita nel momento in cui se ne chiede il ritorno; oppure

b) il bene è stato esportato quando era in vita il suo autore, o entro un periodo di cinquant'anni dopo il suo decesso.

2. Nonostante le disposizioni del capoverso b) del paragrafo precedente, le disposizioni del presente Capitolo si applicano quando il bene culturale è stato creato da un membro o da membri di una comunità autoctona o tribale per l'uso tradizionale o rituale di tale comunità, e, che deve essere restituito a tale comunità.

Capitolo IV - Disposizioni generali

 Articolo 8

1. Una richiesta ai sensi del Capitoli II o III può essere presentata dinanzi al giudice o ogni altra autorità competente dello Stato contraente dove si trova il bene culturale, nonché dinanzi al giudice o ogni altra autorità competente che abbiano il potere di decidere la controversia secondo le regole in igore negli Stati contraenti.

2. Le parti possono concordare di sottoporre la controversia ad un giudice o altra autorità competente o ad arbitrato.

3. Le misure provvisorie o conservative previste dalla legislazione dello Stato contraente dove si trova il bene possono essere messe in atto anche se l'azione sul merito della restituzione o del ritorno del bene sia stata promossa dinanzi al giudice o, ogni altra autorità competente di un altro Stato contraente.

Articolo 9

1. La presente Convenzione non impedisce ad uno Stato contraente di applicare tutte le norme più favorevoli alla restituzione o al ritorno di beni culturali rubati o illecitamente esportati di quelle in essa previste.

2. Il presente Articolo non deve essere interpretato nel senso di creare un obbligo di riconoscere, o di conferire forza esecutiva ad una decisione di un giudice o di ogni altra autorità competente di un altro Stato contraente che si discosti dalle norme della presente Convenzione.

Articolo 10

1. Le disposizioni del Capitolo II si applicano ad un bene culturale che è stato rubato dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti dello Stato dove la richiesta è presentata, con riserva che:

a) il bene sia stato rubato sul territorio di uno Stato contraente dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti di questo Stato; oppure

b) il bene si trova in uno Stato contraente dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti di questo Stato.

2. Le disposizioni del Capitolo III si applicano solo ad un bene culturale illecitamente esportato dopo l'entrata in vigore della Convenzione, nei confronti dello Stato richiedente così come dello Stato dove la richiesta è presentata.

3. La presente Convenzione non legittima in alcun modo un'operazione illecita di qualunque natura che ha avuto luogo prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione o un'operazione per la quale è esclusa dai paragrafi 1) o 2) del presente articolo l'applicazione della Convenzione, ne limita il diritto di uno Stato o di ogni altra persona di intentare, al di là della presente Convenzione, un'azione per la restituzione o il ritorno di un bene culturale rubato o illecitamente esportato prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

Capitolo V - Disposizioni finali

Articolo 11

1. La presente Convenzione sarà aperta alla firma nella seduta di chiusura della Conferenza diplomatica per l'adozione del progetto di Convenzione dell'Unidroit sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, e rimarrà aperta alla firma di tutti gli Stati a Roma, fino al 30 giugno 1996.

2. La presente Convenzione è soggetta alla ratifica, accettazione o approvazione degli Stati che l'hanno firmata.

3. La presente Convenzione sarà aperta all'adesione di tutti gli Stati che non sono firmatari a partire dalla data alla quale sarà aperta alla firma.

4. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione sono soggette al deposito, presso il Depositario, di uno strumento in buona e debita forma.

Articolo 12

1. La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del sesto mese successivo alla data di deposito del quinto strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

2. Per ogni Stato che ratifica, accetta o approva la presente Convenzione o vi aderisce dopo il deposito del quinto strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la Convenzione entra in vigore nei confronti di questo Stato il primo giorno del sesto mese successivo alla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione [].

Articolo 13

1. La presente Convenzione non deroga agli strumenti internazionali da cui uno Stato contraente è giuridicamente vincolato e che contengono disposizioni sulle materie regolate dalla presente Convenzione, a meno che una diversa dichiarazione non sia resa dagli Stati vincolati da tali strumenti.

2. Ogni Stato contraente potrà concludere con uno o più Stati contraenti accordi per agevolare l'applicazione della presente Convenzione nei loro reciproci rapporti. Gli Stati che abbiano concluso tali accordi ne trasmetteranno una copia al Depositario.

3. Nei loro reciproci rapporti, gli Stati contraenti membri di organizzazioni d'integrazione economica o di organismi regionali possono dichiarare che applicano le regole interne di tali organizzazioni od organismi e che non applicano quindi nelle loro relazioni le disposizioni della presente Convenzione, la cui sfera di applicazione coincide con quella di queste regole.

Articolo 14

1. Ogni Stato contraente che comprende due o più unità territoriali, che abbiano o non ordinamenti legislativi diversi applicabili nelle materie disciplinate dalla presente Convenzione, potrà, al momento della firma o del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, dichiarare che la presente Convenzione si applicherà a tutte le sue unità territoriali o solo ad una o più di esse, e potrà in qualunque momento sostituire tale dichiarazione con una nuova dichiarazione.

2. Tali dichiarazioni saranno notificate al Depositario e designeranno espressamente le unità territoriali in cui la Convenzione si applica.

3. Se, in virtù di una dichiarazione resa in conformità con il presente articolo, la presente Convenzione si applica a una o a più unità territoriali di uno Stato contraente, ma non a tutte, il riferimento:

a) al territorio di uno Stato contraente all'articolo 1, indica il territorio di un'unità territoriale di detto Stato;

b) al giudice o altra autorità competente dello Stato contraente o dello Stato convenuto, indica il giudice o altra autorità competente di un'unità territoriale di detto Stato;

c) allo Stato contraente in cui si trova il bene culturale, al paragrafo 1 dell'articolo 8, indica l'unità territoriale di detto Stato dove il bene si trova;

d) alle leggi dello Stato contraente in cui si trova il bene, al paragrafo 3 dell'articolo 8, indica le leggi dell'unità territoriale di detto Stato dove il bene si trova; e

e) ad uno Stato contraente, all'articolo 9, indica un'unità territoriale di detto Stato.

4. Se uno Stato contraente non effettua dichiarazioni ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, la presente Convenzione si applicherà all'insieme del territorio di questo Stato.

Articolo 15

1. Le dichiarazioni rese, in virtù della presente Convenzione, al momento della firma sono soggette a conferma in occasione della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione.

2. Le dichiarazioni e la conferma delle dichiarazioni, saranno effettuate per iscritto e formalmente notificate al Depositario.

3. Le dichiarazioni avranno effetto alla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione riguardo allo Stato dichiarante. Tuttavia le dichiarazioni di cui il Depositario sia stato notificato formalmente dopo tale data, avranno effetto il primo giorno del sesto mese successivo alla data del loro deposito presso il Depositario.

4. Ogni Stato che effettua una dichiarazione in virtù della presente Convenzione può ritirarla in qualunque momento mediante una notifica formale indirizzata per iscritto al Depositario. Tale ritiro avrà effetto il primo giorno del sesto mese successivo alla data di deposito della notifica.

Articolo 16

1. Ogni Stato contraente dovrà al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, dichiarare che le richieste di ritorno o di restituzione di beni culturali presentate da uno Stato in virtù dell'articolo 8, possono essergli sottoposte secondo una o più delle seguenti procedure []:

a) direttamente presso il giudice o altre autorità competenti dello, Stato dichiarante;

b) tramite una o più autorità designate da detto Stato a ricevere tali richieste ed a trasmetterle al giudice o altre autorità competenti di detto Stato;

c) per le vie diplomatiche o consolari.

2. Ogni Stato contraente può inoltre designare il giudice o altra autorità competente per ordinare la restituzione o il ritorno di beni culturali secondo le disposizioni dei Capitoli II e III.

3. Una dichiarazione resa in virtù dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo può essere modificata in qualunque momento da una nuova dichiarazione.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 a 3 del presente articolo non derogano alle disposizioni di accordi bilaterali e multilaterali di assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale che potrebbero esistere tra gli Stati contraenti.

Articolo 17

Ogni Stato contraente, entro un termine di sei mesi dalla data di deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, consegna al Depositario un'informativa per iscritto, in una delle lingue ufficiali della Convenzione, sulla legislazione che disciplina l'esportazione di beni culturali. Tale informativa sarà periodicamente aggiornata, se del caso.

Articolo 18

Nessuna riserva è ammessa, salvo quelle che sono espressamente autorizzate dalla presente Convenzione.

Articolo 19

1. La presente Convenzione può essere in qualunque momento denunciata da uno qualunque degli Stati parti, a partire dalla data alla quale entra in vigore per detto Stato, mediante il deposito di uno strumento a tal fine presso il Depositario.

2. La denuncia ha effetto il primo giorno del sesto mese successivo alla data di deposito dello strumento di denuncia presso il Depositario. Se nello strumento di denuncia è specificato un periodo più lungo per l'entrata in vigore della denuncia, quest'ultima avrà effetto allo scadere di tale periodo dopo il deposito dello strumento di denuncia presso il Depositario.

3. Nonostante tale denuncia, la presente Convenzione rimarrà applicabile ad ogni domanda di restituzione o di ritorno di un bene culturale presentata prima della data dalla quale la denuncia avrà effetto.

Articolo 20

Il Presidente dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (Unidroit) può convocare, periodicamente o su richiesta di cinque Stati contraenti, un Comitato speciale al fine di esaminare il funzionamento pratico della presente Convezione.

Articolo 21

1. La presente Convenzione sarà depositata presso il Governo della Repubblica italiana.

2. Il Governo della Repubblica italiana:

a) informa tutti gli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o che vi hanno aderito, ed il Presidente dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (Unidroit):

i) di ogni nuova firma o di ogni deposito di strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione e della data nella quale questa firma o questo deposito hanno avuto luogo;

ii) di ogni dichiarazione effettuata ai sensi delle norme della presente Convenzione;

iii) del ritiro di ogni dichiarazione;

iv) della data di entrata in vigore della presente Convenzione;

v) degli accordi di cui all'articolo 13;

vi) del deposito di ogni strumento di denuncia della presente Convenzione, nonché della data nella quale questo deposito è stato effettuato e della data nella quale la denuncia ha effetto;

b) trasmette copie certificate della presente Convenzione a tutti gli Stati firmatari ed a tutti gli Stati che vi aderiscono, nonché al Presidente dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (Unidroit);

c) assolve ogni altra funzione che solitamente incombe ai depositari.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati, hanno firmato

la presente Convenzione.

FATTO a Roma il ventiquattro giugno millenovecentonovantacinque in un unico originale in lingua inglese e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Annesso

a) Collezioni ed esemplari rari di zoologia, di botanica, di mineralogia e di anatomia; oggetti che presentano un interesse paleontologico;

b) beni inerenti alla storia, compresa la storia delle scienze e della tecnica, la storia militare e sociale, nonché la vita di dirigenti, pensatori, eruditi ed artisti nazionali, e gli avvenimenti di importanza nazionale;

c) prodotti di scavi archeologici (regolari e clandestini) e di ritrovamenti archeologici;

d) elementi provenienti dallo smembramento di monumenti artistici o storici e da siti archeologici;

e) oggetti di antichità aventi oltre cent'anni di età, come iscrizioni, monete e sigilli incisi;

f) materiale etnologico;

g) beni di interesse artistico come:

i) quadri, dipinti e disegni interamente fatti a mano su qualunque supporto ed in qualsiasi materia (ad esclusione dei disegni industriali e degli articoli lavorati a mano);

ii) produzioni originali dell'arte statuaria e della scultura, in tutte le materie;

iii) incisioni, stampe e litografie originali;

iv) assemblaggi e montaggi artistici originali in qualunque materia;

h) manoscritti rari e incunaboli, libri, documenti e pubblicazioni antiche d'interesse particolare (storico, artistico, scientifico, letterario ecc.); singoli o in collezioni;

i) francobolli, marche da bollo e simili, singoli o in collezioni;

j) archivi, compresi gli archivi fotografici, fotografici e cinematografici;

k) Oggetti d'arredo di oltre cent'anni di età e strumenti musicali antichi.

Note

[1] Lo strumento di ratifica italiano è stato depositato l'11 ottobre 1999. Per l'Italia, la convenzione è entrata in vigore il 1° aprile 2000 (cfr. comunicato in Gazzetta Ufficiale n. 235 del 27 ottobre 1999).

[2] All'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, l'Italia ha formulato la seguente dichiarazione: «Il Governo della Repubblica italiana dichiara, ai sensi dell'art. 16 della convenzione, che la domanda di restituzione o di ritorno dei beni culturali rubati o illecitamente esportati dovrà essere proposta dinanzi al tribunale del luogo in cui si trova il bene. Nel caso in cui tale luogo sia sconosciuto o il bene non si trovi nello Stato, la domanda si propone dinanzi al tribunale del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio o, se questi sono sconosciuti, dinanzi a quello del luogo in cui il convenuto ha dimora. Se il convenuto è una persona giuridica o un'associazione non riconosciuta, si applicano le disposizioni dell'art. 19 del codice di procedura civile italiano. Il Governo della Repubblica italiana dichiara, inoltre, che le domande di restituzione o ritorno dei beni dovranno essere proposte per le vie diplomatiche e consolari».


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