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Osservatorio sulla giurisprudenza della Corte costituzionale
in materia di beni culturali e paesaggistici

a cura di Leonardo Zanetti [*]

 

Sentenza 30 novembre-21 dicembre 2021, n. 245

Sono costituzionalmente illegittime le disposizioni legislative regionali (della Lombardia) che, nell’ambito delle misure relative all’emergenza coronavirus, stabiliscono una proroga dei titoli edilizi, paesaggistici e delle convenzioni di lottizzazione in maniera difforme dalle previsioni legislative statali, le quali costituiscono principi fondamentali della materia “governo del territorio”, in relazione all’articolo 117, comma secondo, della Costituzione.

Sentenza 10 novembre-23 dicembre 2021, n. 251

Sono costituzionalmente illegittime le disposizioni legislative regionali (della Puglia) che, nell’ambito dell’istituzione di parchi naturali regionali, non rispettano il principio della prevalenza del piano paesaggistico rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione territoriale, inclusi quelli relativi alle aree protette, sancito dall’articolo 145, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a sua volta norma interposta rispetto all’articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione, che stabilisce la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di “tutela dell'ambiente, dell'ecosistema”.

Sentenza 20 ottobre-23 dicembre 2021, n. 257

La disciplina di tutela del paesaggio, in quanto concerne un bene complesso e unitario che ha il rango di valore primario e assoluto (sentenza n. 367 del 2007), opera come limite alla tutela degli altri interessi pubblici affidati alla cura delle regioni e province autonome (sentenza n. 164 del 2021).

Sono costituzionalmente illegittime le disposizioni legislative regionali (della Sardegna) che, seppur al fine di adeguare il piano paesaggistico regionale alle modifiche sopravvenuta nella disciplina statale, intervengono unilateralmente su tale piano, in violazione del percorso di cooperazione tracciato dagli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – norma interposta rispetto all’articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione, che stabilisce la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di “tutela dell'ambiente, dell'ecosistema”, e che costituisce una norma fondamentale di riforma economico-sociale – e confermato da plurime intese tra la Regione e lo Stato, in coerenza al principio di leale collaborazione.

Sentenza 24 novembre-28 dicembre 2021, n. 261

Sono costituzionalmente illegittime le disposizioni legislative regionali (della Campania) che, per gli interventi compresi nel “Piano casa”, consentono la deroga alla pianificazione paesaggistica salvo che ove quest’ultima prevede l’inedificabilità assoluta, in violazione del principio della prevalenza degli strumenti paesaggistici sugli altri strumenti di regolazione del territorio, risultante dall’articolo 145, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a sua volta norma interposta rispetto all’articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione, che stabilisce la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di “tutela dell'ambiente, dell'ecosistema”.

Sentenza 25 novembre 2021-20 gennaio 2022, n. 11

Sono costituzionalmente legittime le disposizioni legislative regionali (della Toscana) che, in pendenza del procedimento di modifica del “Piano ambientale ed energetico regionale” (Paer), introducono una misura di salvaguardia ambientale per quanto riguarda l’individuazione delle aree non idonee alla localizzazione di impianti geotermici, senza alcun pregiudizio per la pianificazione paesaggistica in vigore, sì che non sussiste un contrasto con il principio della prevalenza degli strumenti paesaggistici sugli altri strumenti di regolazione del territorio, risultante dall’articolo 145, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a sua volta norma interposta rispetto all’articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione, che stabilisce la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di “tutela dell'ambiente, dell'ecosistema”.

Sentenza 1° dicembre 2021-27 gennaio 2022, n. 21

Sono costituzionalmente illegittime le disposizioni legislative regionali (della Valle d’Aosta) secondo cui taluni interventi edilizi non vanno assoggettati all’autorizzazione paesaggistica e ai pareri in materia di tutela del paesaggio e di beni architettonici contemplati dalla normativa di settore, in violazione dell’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a sua volta norma interposta rispetto all’articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione, che stabilisce la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di “tutela dell'ambiente, dell'ecosistema”, e che costituisce una norma fondamentale di riforma economico-sociale.

Sentenza 29 novembre 2021-28 gennaio 2022, n. 24

Sono costituzionalmente illegittime, per violazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, norma interposta rispetto all’articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione, che stabilisce la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di “tutela dell'ambiente, dell'ecosistema”, e che costituisce una norma fondamentale di riforma economico-sociale, le disposizioni legislative regionali (della Sardegna) che prevedono:

- una nuova proroga dei termini per gli interventi edilizi compresi nel “Piano casa”, che compromette l’interesse all’ordinato sviluppo del territorio, sotto il profilo non solo urbanistico ma anche paesaggistico e ambientale;

- l’applicazione degli incrementi di volumetria da “Piano casa” anche ai procedimenti in corso, con l’effetto di compromettere tra l’altro la pianificazione paesaggistica;

- la supremazia della legge regionale sulla pianificazione paesaggistica, senza la necessità di acquisire il consenso dell’amministrazione dello Stato, sia in generale, sia per numerosi oggetti più circoscritti (quali i nuclei sparsi nell’agro, gli incrementi di volumetria, i centri di antica e prima formazione, i trasferimenti di cubatura, gli interventi entro i 300 metri dalla costa, i programmi integrati per il riordino urbano, i campeggi e parcheggi in prossimità della costa, gli insediamenti turistici nelle zone F, i criteri per la localizzazione di nuovi insediamenti turistici, l’approvazione di piani di attuazione nelle more dell’adeguamento della pianificazione urbanistica alla pianificazione paesaggistica).

Sentenza 30 novembre 2021-28 gennaio 2022, n. 26

Non spetta allo Stato e, per esso, a talune soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio esprimere nell’ambito di procedimenti urbanistico-edilizi dei pareri con cui si nega in radice l’applicabilità di una normativa legislativa regionale (della Sardegna) in ragione dell’asserita illegittimità costituzionale della normativa stessa, salvo che, e fino a quando, detta normativa venga caducata nel merito o sospesa cautelarmente ad opera della Corte costituzionale.

Sentenza 11 gennaio 2022-28 febbraio 2022, n. 45

Sono costituzionalmente illegittime le disposizioni legislative regionali (del Molise) in materia di “trabucchi” o “trabocchi” (macchine da pesca in legno, costituite da una piattaforma su pali infissi nel fondale e protesa verso il mare, collegata alla riva da una passerella, dotata di una grande rete rettangolare “a bilancia”) che:

- effettuano l’individuazione delle strutture in esame come beni culturali, in violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di “tutela [...] dei beni culturali” risultante dall’articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione e attuata tramite la normativa interposta di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

- inoltre, effettuano detta individuazione al di fuori delle apposite procedure amministrative indicate e disciplinate dalla parte seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004;

- ancora, effettuano detta individuazione senza riguardo per l’epoca di realizzazione del manufatto, in violazione delle previsioni del decreto legislativo n. 42 del 2004 secondo cui le «architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell’economia rurale tradizionale» (articolo 10, comma 4, lettera l)) non possano essere assoggettate a tutela culturale qualora siano opera di autore vivente oppure siano state eseguite entro gli ultimi settanta anni (art. 10, comma 5);

- stabilisce che le misure per il recupero, il ripristino e la conservazione delle strutture in esame vengano previste da piani comunali i quali debbano essere recepiti nella pianificazione paesaggistica regionale, in violazione del principio della prevalenza degli strumenti paesaggistici sugli altri strumenti di regolazione del territorio, risultante dall’articolo 145, comma 3, del decreto legislativo n. 42 del 2004.

Sentenza 23 febbraio-24 marzo 2022, n. 75

Sono costituzionalmente legittime le disposizioni legislative regionali (della Sicilia) a mente delle quali, ai fini del rilascio della concessione in sanatoria per un’opera abusiva, in caso di vincolo paesaggistico apposto dopo l’ultimazione del manufatto occorre il nulla-osta dell’autorità di competenza ma è preclusa l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all’articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Infatti, risulta commesso un illecito edilizio ma non un illecito paesaggistico, visto che al momento dell’abuso il vincolo non esisteva. D’altro canto, la necessità del nulla-osta fa salva la valutazione dell’eventuale pregiudizio dell’opera rispetto alla tutela paesaggistica.

Sentenza 8 marzo-11 aprile 2022, n. 91

Sono costituzionalmente legittimi gli articoli 105 e 146 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel testo applicabile ratione temporis, nella parte in cui non prevedono un divieto di subappalto per il settore dei beni culturali. Infatti, l’articolo 148, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 prevede per il subappalto che «[i] soggetti esecutori dei lavori di cui al comma 1 [riferito ai beni culturali e del paesaggio] devono in ogni caso essere in possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti dal presente capo», il che assicura la disponibilità delle necessarie qualificazioni specialistiche. Pertanto, non sussiste un contrasto con gli articoli 3 – sotto il profilo del principio di ragionevolezza – e 9 della Costituzione.

 

[*] Leonardo Zanetti, ricercatore di Istituzioni di diritto pubblico, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Bologna, Via Zamboni 22, 40126 Bologna, leonardo.zanetti@unibo.it

 

 

 



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