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I percorsi della valorizzazione culturale

Il partenariato pubblico-privato in tema di patrimonio culturale dopo il Codice dei contratti

di Girolamo Sciullo [*]

Sommario: 1. Premessa. - 2. L’art. 151, comma 3, del Codice dei contratti. - 3. La formula “forme speciali di partenariato”. I possibili significati: a) La ‘specialità’ come carattere del partenariato pubblico-privato disciplinato dal Codice. - 4. (segue) b) La ‘specialità’ come connotato delle forme di collaborazione pubblico-privato non disciplinate dal Codice. - 5. (segue) c) La ‘specialità’ come tratto intrinseco ai partenariati pubblico-privato previsti dall’art. 151, comma 3. - 6. Esperienze applicative. - 7. Considerazioni conclusive.

The public-private partnership on cultural heritage after the Code of public contracts
The article discusses “special forms” of public-private partnership on cultural heritage provided for by art. 151, paragraph 3 of the Code of public contracts.

Keywords: Public-private Partnership; Cultural Heritage; Code of Public Contracts.

1. Premessa

La cooperazione pubblico-privato nella cura (il termine è volutamente generico) del patrimonio culturale [1] è un tema di sicuro rilievo, ma nel quale l’analisi giuridica si può addentrare con non poche difficoltà. Sicuramente sconta l’esigenza di operare numerose distinzioni preliminari, in particolare in ragione: della natura articolata del patrimonio culturale (beni culturali/beni paesaggistici), dell’assetto proprietario (privato/pubblico, nel secondo caso demaniale o meno) e della tipologia del bene (mobile/immobile), della funzione rispetto a cui la collaborazione è strumentale (tutela/valorizzazione-fruizione) e della natura del privato (con la distinzione profit/no profit sempre più peraltro bisognosa di ulteriori precisazioni [2].

Aggiungasi che il rapporto pubblico-privato da sempre esistito sub specie della relazione fra il privato proprietario e la pubblica amministrazione titolare della funzione di tutela- si è nel tempo arricchito a seguito di previsioni di rango costituzionale (funzione sociale del patrimonio culturale ex art. 9 e più di recente principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118, co. 4) o di origine sovranazionale (come unico esempio valgano le “Comunità patrimoniali” di cui alla Convenzione di Faro [3]). Un fattore di peculiare complessità (che comporta tra l’altro la necessità di operare ulteriori distinguo a proposito della collocazione dei servizi culturali all’interno della categoria dei Servizi di interesse generale-SIG) è dato dal fatto che sul tema vengono in rilievo settori disciplinari esterni alla specifica normativa settoriale costituita dal Codice dei beni culturali, quali in particolare le norme di diritto europeo in tema di concessioni e appalti pubblici con la loro attuazione nazionale operata dal Codice dei contratti (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) e quelle dettate dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117). Si tratta di discipline che concorrono le previsioni del Codice dei beni culturali ponendo problemi di coordinamento sovente non risolti dal legislatore.

Un caso recente in cui la cooperazione pubblico-privato sembra presentare aspetti di sicura potenzialità e quindi di interesse, congiunti però ad incertezze non lievi nella ricostruzione del quadro giuridico e di conseguenza nei risvolti applicativi, è dato dalle “forme speciali di partenariato” che gli enti pubblici territoriali possono attivare con soggetti privati, forme ormai correntemente espresse dall’acronimo PSPP. Di esse si occupa l’analisi che segue.

2. L’art. 151, comma 3, del Codice dei contratti

La disposizione chiude il Capo III (“Appalti nel settore culturale”), Titolo VI (“Regimi particolari di appalto”), Parte II del Codice dei contratti pubblici, in un contesto quindi di specialità ovvero di adattamento della disciplina generale alle esigenze di aree specificamente individuate.

Già i primi due commi della disposizione, in tema di contratto di sponsorizzazione, risentono di questa specialità, da ravvisarsi non nel fatto che per le sponsorizzazioni di beni culturali viene richiamato quanto è previsto in generale dall’art. 19 per le sponsorizzazioni di lavori, forniture e servizi (stante detta generalità il richiamo non sarebbe stato necessario), ma nella circostanza che la disciplina dettata dall’art. 19 viene estesa alle sponsorizzazioni finalizzate al sostegno di istituti e luoghi della cultura come pure di fondazioni lirico-sinfoniche e di teatri di tradizione, quindi con un significativo spostamento di attenzione di attenzione dai ‘beni’ ai ‘soggetti’ culturali [4].

Una specialità per così dire ‘di grado maggiore’ è però quella contenuta nel terzo comma, che attualmente [5] recita: “Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della Nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla tutela, lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1. Resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 106, comma 2-bis, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 [6].

Il fulcro della disposizione sta nel prevedere per taluni partenariati forme di individuazione del partner privato con procedure semplificate rispetto a quelle previste in via ordinaria [7]. Si tratta di una disposizione recante una norma “aperta” [8], fonte di non poche incertezze interpretative. Disorienta anzitutto la non perfetta coincidenza fra finalità della disposizione (promozione della fruizione del patrimonio culturale e della ricerca scientifica applicata alla tutela) e finalità che devono connotare il partenariato (recupero, restauro, manutenzione programmata, gestione, apertura alla fruizione, valorizzazione di beni culturali immobili) per beneficiare della semplificazione procedurale prevista. Resta poi senza risposta il perché di talune indicazioni limitative: perché si menziona la ricerca scientifica relativa alla sola tutela e non anche alla valorizzazione/fruizione? Perché il riferimento ai soli beni culturali immobili e non anche a quelli mobili, considerato che fra le finalità della disposizione si fa riferimento al più ampio “patrimonio culturale”? Perché la semplificazione procedurale vale solo nel caso in cui ad attivare il partenariato sia un ente pubblico territoriale e non genericamente un ente pubblico? Quali possono essere poi le procedure semplificate di individuazione del partner privato “ulteriori” rispetto a quella disposta dall’art. 19, considerato che questa si riduce alla sola pubblicazione di un avviso sul sito internet dell’amministrazione e che nel caso di contratti inferiori a 40 mila euro nessuna formalità è richiesta? Soprattutto è fonte di incertezza la esatta perimetrazione delle “forme speciali di partenariato”, non indicata dalla disposizione né rimessa ad un atto di normazione secondaria (a differenza di quanto stabilito dal citato Capo III in altri casi concernenti i beni cultuali). Quest’ultima rappresenta il punto fondamentale nell’economia della norma, perché la sua precisazione segna lo spartiacque fra la disciplina ordinaria prevista per la individuazione del contraente privato nei contratti pubblici e quella ‘speciale’ dettata dal combinato disposto dell’art. 151, comma 3 e dell’art. 19.

Su tale questione si soffermerà il presente scritto, secondo la seguente articolazione. Anzitutto si esporranno le opzioni interpretative prospettabili. Si procederà poi alla verifica della disposizione alla luce delle esperienze intervenute. Da ultimo si trarranno alcune considerazioni di sintesi.

3. La formula “forme speciali di partenariato”. I possibili significati: a) La ‘specialità’ come carattere del partenariato pubblico-privato disciplinato dal Codice

Il criterio dell’interpretazione sistematica spingerebbe a ricercare il significato della formula “forme speciali di partenariato” con soggetti privati anzitutto all’interno del testo normativo che la utilizza. A ciò, del resto, orienterebbe la sistematica del Codice dei contratti (d’ora in avanti Codice), in cui, l’art. 3, comma 1, lett. eee), fornisce la definizione di partenariato pubblico-privato (d’ora in avanti PPP), mentre la Parte IV detta agli artt. 179-181 una disciplina generale dell’istituto e agli artt. 182-191 discipline specifiche per ciascuna delle figure applicative previste. Da tale sistematica, come unanimemente si afferma [9], emerge che l’art. 3 definisce non il contratto di PPP, ma il genus, la categoria o, come è stato detto, “l’archetipo” [10], dei contratti di PPP, i cui tratti caratterizzanti si completano nelle previsioni dell’art. 180, mentre i contratti di PPP, ovvero le figure tipizzate, sono oggetto degli artt. 182 ss., recanti la connotazione e il regime peculiari delle singole figure all’interno di una cornice comune. Si spiega così che il comma 8 dell’art. 180 reciti: “Nella tipologia dei contratti di cui al comma 1 [ossia di PPP] rientrano la finanza di progetto, la concessione di costruzione e gestione, la concessione di servizi, la locazione finanziaria di opere pubbliche, il contratto di disponibilità”. Dunque, nella sistematica del Codice esisterebbe la categoria del contratto di PPP e le figure tipizzate ovvero i contratti tipici di PPP.

Su questa base si sarebbe indotti a credere che con la formula “forme speciali di partenariato” l’art. 151, comma 3, abbia inteso riferirsi a contratti che, pur presentando i caratteri propri del genus contratto di PPP, non siano riconducibili a nessuna delle figure di PPP previste dal Codice. Quindi si tratterebbe di una specialità rispetto ai PPP tipici, ma ‘interna’ al PPP considerato da Codice.

Sennonché tale opzione interpretativa non è sostenibile perché non tiene conto della intera disciplina codicistica. Il comma 8 dell’art. 180, infatti, dopo aver menzionato talune figure di partenariato, prosegue affermando che “nella tipologia dei contratti di cui al comma 1 [di PPP]” rientra anche “qualunque altra procedura di realizzazione in partenariato di opere e servizi che presentino le caratteristiche di cui ai commi precedenti”. Il che comporta inequivocabilmente che figure atipiche (o se si preferisce forme speciali) di PPP, in quanto riconducibili al genus PPP sono pur sempre soggette alla disciplina generale comune [11].

Tale disciplina annovera anche la previsione contenuta nell’art. 181, comma 1, per la quale “La scelta dell’operatore economico [leggasi del partner privato] avviene con procedure ad evidenza pubblica anche mediante dialogo competitivo[12], il che rimanda alle norme dettate dagli artt. 59 ss. e 66 ss. del Codice.

Ed allora se si intendessero le “forme speciali di partenariato” di cui all’art. 151, comma 3, come figure non riconducibili ai contratti di PPP normati specificamente dal Codice, ma presentanti i caratteri di genere del PPP considerato dallo stesso Codice, la previsione della procedura semplificata contenuta in tale disposizione si porrebbe in aperto contrasto con la disciplina comune dettata dal Codice per l’individuazione del partner privato nei contratti di PPP, come tale valida anche per quelli atipici.

In conclusione, per rendere coerenti le previsioni dell’art. 151, comma 3, con quelle dell’art. 181, comma 1, l’interprete è costretto a ricercare altre soluzioni ermeneutiche, a individuare su altre basi le “forme speciali di partenariato” indicate dalla disposizione.

4. (segue) b) La ‘specialità’ come connotato delle forme di collaborazioni pubblico-privato non disciplinate dal Codice

In effetti, secondo un’opinione prospettata dal Mibact [13] e sostenuta da una significativa dottrina [14], quella cui allude l’art. 151, comma 3, sarebbe una tipologia di partenariato “del tutto speciale e molto diversa” dai partenariati disciplinati dal Codice, perché connotata da peculiari finalità (miglioramento della fruizione e promozione della ricerca scientifica) e oggetto (recupero, restauro, manutenzione programmata, gestione, apertura alla pubblica fruizione, valorizzazione di beni culturali immobili). Sotto un profilo strutturale si tratterebbe di un “contenitore” all’interno del quale potrebbero combinarsi “diversi tipi e cause contrattuali”. Ancorché di tipo ‘contrattuale’ (di durata) e non ‘istituzionale’, sarebbe suscettibile di assumere una connotazione “quasi-organizzativa” attraverso la possibile previsione di comitati tecnici, cabine di regia ecc. a composizione mista, con compiti di programmazione e controllo dell’attività oggetto del partenariato.

Come esempi, tratti anche dalla prassi precedente il Codice, vengono indicati la collaborazione scientifica e di ricerca in tema di patrimonio culturale (cfr. art. 118, comma 1, d.lgs. 42/2004), la cooperazione in attività di valorizzazione (cfr. artt. 6, comma 3, e 11, comma 1, d.lgs. cit.), il concorso in attività prodromiche alla tutela o integrative della stessa, l’instaurazione di rapporti con fondazioni bancarie e soggetti del volontariato e del terzo settore, e le forme collaborative che possono innestarsi nelle fasi ascendente e discendente degli accordi di valorizzazione di cui all’art. 112, d.lgs. cit.

La tesi appena esposta può essere formulata anche nei termini che seguono. Sono da considerarsi “forme speciali di partenariato” le figure di collaborazione pubblico-privato non riconducibili né ai contratti tipici, ma neppure al genus del PPP considerato dal Codice. Tale genus o schema generale presenta tratti imprescindibili desumibili tanto dall’art. 3, comma 1, lett. eee), quanto dall’art. 180 (e dal richiamato art. 165, commi 3-5) e che vengono individuati:

• in un complesso di attività o ‘progetto’ riguardante l’organizzazione, la realizzazione e la gestione di un’opera pubblica o di un servizio di interesse generale;

• in una connotazione imprenditoriale del progetto, che postula la sua fattibilità in termini di equilibrio economico-finanziario (compresenza di convenienza economica e sostenibilità finanziaria), la redditività dell’investimento privato nonché una durata del rapporto fra il pubblico e il privato funzionale all’ammortamento dell’investimento;

• nell’allocazione del rischio in capo al privato circa la riuscita del progetto (oltre al rischio ‘di costruzione’, quello ‘di disponibilità’ o, a seconda dei casi, ‘di domanda’) [15].

Pertanto, per “forme speciali di partenariato” devono intendersi forme di collaborazione che siano prive dei suddetti elementi, in sintesi potrebbe dirsi, che manchino di connotazione economico-finanziaria che funga da baricentro nel rapporto pubblico-privato.

È da tener conto poi del fatto che il Codice non si occupa solo di partenariati pubblico-privato (intesi in senso stretto), ma anche di contratti di appalto (anch’essi peraltro ricompresi nella nozione europea di partenariato) [16] ed allora - sempre a restare sul terreno strutturale/funzionale della cooperazione pubblico-privato- è da pensare che le “forme speciali di partenariato” di cui all’art. 151, comma 3, non siano neppure riconducibili alla categoria dei contratti di appalto disciplinati dal Codice. A ritenere il contrario non si comprenderebbe, di nuovo, perché collaborazioni sul piano strutturale/funzionale riconducibili a figure normate dal Codice (in questo caso dell’appalto), siano disciplinate in termini semplificati quanto alla procedura di individuazione del partner privato. Per analoghe ragioni è da ritenersi escluso sempre dalle “forme speciali di partenariato” il partenariato ‘istituzionale’ pubblico-privato oggetto di disciplina da parte dell’art. 5 del Codice.

Se ora si volesse indicare ‘in positivo’ la struttura delle collaborazioni suscettibili di rientrare nelle “forma speciali di partenariato” si dovrebbe pensare a un modello intermedio fra il contratto sinallagmatico e il contratto associativo, in cui la logica dello scambio è sostituita da una logica di interazione fra le parti per una finalità comune [17], e ciò senza che si dia luogo alla creazione di un’entità giuridica distinta. Gli esempi sopra ricordati depongono in tal senso e non a caso si è letto l’art. 151, comma 3, come norma che potrebbe offrire uno specifico riconoscimento e una più sicura base giuridica a quelle esperienze di collaborazione intervenute prima dell’entrata in vigore del Codice “di difficile collocazione giuridica” [18].

Il punto merita un approfondimento. Come convincentemente rilevato dal Consiglio di Stato in sede consultiva, nel partenariato ‘ordinario’ “le parti fissano nel modo ritenuto più idoneo e adeguato l’assetto dei propri rispettivi interessi in funzione del conseguimento dell’interesse pubblico individuato dalla parte pubblica” [19], a cui spetta anche il compito di scegliere lo strumento giuridico più idoneo a conseguirlo nonché “la vigilanza e il controllo sul [suo] effettivo raggiungimento”. Viceversa, ai “privati, che mettono a disposizione le proprie capacità finanziarie e il loro complessivo know how, è riconosciuto il diritto di trarre utilità, mediante la disponibilità o lo sfruttamento economico dell’opera” [20]. Il che pare implicare che anche nel partenariato ‘ordinario’ sussiste un elemento collaborativo (l’assetto degli interessi delineato dalle parti nell’accordo è in funzione all’interesse pubblico che esso intende conseguire), ossia di carattere finalistico, mentre la struttura dell’assetto degli interessi risponde alla logica dello scambio. Diversamente è da dirsi a proposito del PSPP in cui la cooperazione continua a investire la funzionalizzazione dell’accordo all’interesse pubblico che si intende conseguire, ma caratterizza anche l’assetto degli interessi delle parti, la struttura stessa dell’accordo (da un do ut des si passa ad una messa in comune di apporti provenienti dai partner [21]). È da precisare peraltro che anche nella struttura del partenariato ‘ordinario’ può inserirsi un qualche elemento collaborativo, costituito dal concorso del partner pubblico all’impegno posto a carico del partner privato, purché non sia di natura prevalente (cfr. art. 180, comma 6, del Codice). E nulla esclude sul piano logico che anche nel PSPP possa inserirsi un qualche elemento di scambio, purché di carattere minoritario o secondario.

Alla fine, quindi, la distinzione fra logica di scambio e logica cooperativa, per essere idonea a fungere da elemento caratterizzante sul piano della configurazione teorica, ossia capace di rivelare la presenza di un partenariato ‘ordinario’ o di uno ‘speciale’, va intesa in termini non assoluti, ma relativi. Il che a sua volta comporta, come corollario, che ascrivere un accordo di partenariato in concreto stipulato all’una o all’altra categoria può rivelarsi operazione non sempre agevole e comunque da condurre al di là della qualificazione (talora con una certa enfasi) utilizzata.

Una considerazione a parte merita la collaborazione fra il pubblico e gli enti del terzo settore (ETS). Senza entrare nella complessa e non ancora del tutto chiarita definizione circa la linea di confine fra l’ambito di applicazione del Codice del terzo settore (d.lgs. 117/2017) e quello del Codice dei contratti pubblici [22], si può ritenere con certezza che, quando trovi applicazione il Codice del terzo settore, le modalità di individuazione del partner privato (nella specie gli ETS quali definiti nelle caratteristiche dall’art. 4) debbano avvenire secondo le modalità desumibili dagli artt. 55 e 56 dello stesso Codice. Modalità queste che secondo le linee guida contenute nel decreto 31 marzo 2021, n. 72, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali corrispondono alle “esigenze minime dell’evidenza pubblica” e che si esprimono nella pubblicazione di avvisi volti ad avviare i procedimenti di co-programmazione, di co-progettazione nonché di stipula di convenzioni, avvisi nella sostanza non dissimili da quello previsto dall’art. 19 del Codice [23].

Questo per la collaborazione in genere fra PA e ETS. Per quella in ambito culturale oggetto dell’art. 151, comma 3 le modalità dovrebbero essere le medesime. Sennonché il Codice del terzo settore contiene due norme specifiche. La prima (art. 71, comma 3), relativa a concessione di lavori (interventi di restauro su immobili culturali appartenenti a enti territoriali) e gestione (conservazione, apertura alla pubblica fruizione e migliore valorizzazione) degli stessi immobili. La seconda (art. 89, comma 17), per la quale “in attuazione dell’art. 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2014, n. 42”, il ministero e gli enti territoriali minori possono attivare forme speciali di partenariato con enti del terzo settore “dirette alla prestazione di attività di valorizzazione di beni culturali immobili di appartenenza pubblica”. In ambedue i casi l’individuazione degli ETS è previsto che avvenga “attraverso le procedure semplificate di cui all’art. 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”. A dare un’interpretazione estensiva alla disposizione dell’art. 89, comma 17, ossia a ritenerla applicabile a tutti gli interventi con le finalità previste dall’art. 151, comma 3, (quindi non solo a quelli volti alla valorizzazione, ma anche diretti al recupero, al restauro ecc.), troverebbe sempre applicazione la procedura semplificata di cui all’art. 151, comma 3. Come che sia, nel caso di collaborazioni fra enti territoriali e ETS in tema di beni culturali immobili la individuazione del partner privato avviene con forme semplificate: o quelle di cui all’art. 151, comma 3, o quelle fondamentalmente non dissimili desumibili dagli artt. 55 e 56 del Codice del terzo settore.

5. (segue) c) La ‘specialità’ come tratto intrinseco ai partenariati-pubblico-privato previsti dall’art. 151, comma 3

Una diversa ‘specialità’ sembra emergere dalla circolare della DG Musei del Mibact n. 45 dell’8 novembre 2019 [24]. In essa, si rileva che l’istituto del PPP di cui all’art. 151, comma 3 -come sottolineato nella circolare dell’Ufficio legislativo 17641/2016- risulta applicabile “nella sua formulazione ampia e generica (...) a molteplici tipi e cause contrattuali”, e si suggerisce un modello operativo al fine di agevolare forme di collaborazione fra Istituti dotati di autonomia speciale/Poli museali e soggetti privati, enti o organismi pubblici, per “la gestione di immobili o siti museali/archeologici ad oggi non aperti al pubblico[25]. Tale modello (contenuto nell’All. 1), rivolto all’attivazione di una “forma speciale di partenariato ai sensi dell’art. 151, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016”, prevede la pubblicazione per la durata di almeno trenta giorni sul sito web dell’Istituto/Polo nonché del ministero di un avviso recante la comunicazione che l’Istituto/Polo è alla ricerca di un partner cui affidare la gestione, del sito culturale, “con finalità di pubblica fruizione, valorizzazione e conservazione”, secondo un capitolato tecnico allegato (punto 1). L’avviso deve recare la descrizione della situazione attuale del sito: “gestione/non gestione/apertura/non apertura al pubblico”. Gli interessati possono presentare una proposta recante un progetto di gestione, apertura alla fruizione e valorizzazione entro il termine di trenta giorni (o superiore) dalla pubblicazione (punto 2). Decorso il termine l’Istituto/Polo può avviare la fase di negoziazione del contratto con il(i) proponente(i), applicando, nel rispetto dei principi di imparzialità e parità di trattamento, i criteri di valutazione descritti nello stesso avviso (punto 4). Sembra opportuno rilevare che si prevede il pagamento di un canone annuo in favore dell’amministrazione dalla stessa determinato, corrispondente di base al valore del bene/sito determinato dall’Agenzia del demanio (punto 5) [26].

In sintesi, dal tenore della circolare e dall’avviso allegato emerge il suggerimento di utilizzare una forma semplificata di individuazione del partner privato modellata, sia pure con talune specificazioni aggiuntive su quella prevista dall’art. 19 del Codice, richiamata dall’art. 151, comma 3. Tale semplificazione parrebbe giustificata nella circolare dalla circostanza che si tratta della gestione, fruizione e valorizzazione di un immobile/sito “non aperto al pubblico” (circostanza questa che il modello di avviso allegato sembra peraltro considerare non vincolante).

In ogni caso l’importante è rilevare che il tipo di collaborazione prevista è fondamentalmente riconducibile alla concessione di servizi, ad una forma cioè ‘ordinaria’ di partenariato prevista dal Codice. Il che pone l’interrogativo del dove possa ravvisarsi la ‘specialità’ richiesta dall’art. 151, comma 3, per consentire una modalità semplificata di individuazione del partner privato.

La risposta pare doversi rintracciare unicamente nel fatto che il partenariato previsto ha finalità (gestione, pubblica fruizione, valorizzazione e conservazione) e oggetto (beni culturali immobili) corrispondenti alle indicazioni contenute nell’art. 151, comma 3. Insomma, si tratterebbe di una specialità in re ipsa, che sussiste per il solo fatto che il partenariato si modella su quanto indicato (in termini di soggetti, finalità e oggetto) da tale disposizione. E questo sarebbe motivo sufficiente per giustificare un regime derogatorio (ossia semplificato) per la scelta del partner privato. Per dirla con altre parole, ‘l’eccezione culturale’ consentirebbe uno snellimento procedurale ignoto ad altri ambiti.

Siffatta specialità, di per sé rientrante nella discrezionalità del legislatore nazionale, per risultare giuridicamente corretta non potrebbe però non misurarsi con il quadro delle regole europee poste a tutela della concorrenza. Pertanto dovrebbe riferirsi o a partenariati estranei alle figure dell’appalto e della concessione come configurate dal diritto dell’Unione (ad es. i PSPP delineati nel precedente paragrafo) oppure a partenariati astrattamente riconducibili a tali figure, ma che non rientrano nell’ambito di applicazione del diritto derivato dell’Unione in tema di concessioni e appalti pubblici (perché hanno ad oggetto, in termini di concessione, servizi culturali strutturati come servizi non economici di interesse generale [27], oppure perché, in termini di appalto o di concessione, si riferiscono a prestazioni di lavori, servizi o forniture di valore inferiore alle soglie di rilevanza europea) [28]. I partenariati di questa seconda categoria, secondo un acquis del tutto consolidato, sono soggetti soltanto ai principi del Trattato FUE [29]. Principi che gli artt. 4 e 30, comma 1, del Codice richiamano in via generale e che l’art. 151, comma 3, nel caso di PSPP (di qualsivoglia tipo) intende soddisfare con la previsione di una procedura semplificata per la individuazione del partner privato.

È del tutto evidente che, laddove invece risultasse applicabile il diritto derivato dell’Unione, anche la ‘specialità in re ipsa’ qui considerata ne dovrebbe tener conto e la individuazione del partner privato non potrebbe prescindere dalle norme che esso detta in via ordinaria.

6. Esperienze applicative

Consideriamo ora talune esperienze di forme speciali di partenariato pubblico-privato (PSPP) intervenute dopo l’entrata in vigore del Codice. L’esame non ha carattere esaustivo - solo di recente è stato costituito “L’osservatorio nazionale sui partenariati speciali pubblico-privato [30] - e si riferisce ai non numerosi casi reperiti sulla rete [31]. Pertanto, ha il valore di una ‘campionatura’ solo indicativa. È da aggiungere che sovente i materiali reperiti concernono proposte di partenariato, i cui contenuti possono non riflettersi completamente negli accordi di partenariato che intervengono ad esito della negoziazione compiuta dalle parti una volta spirato il termine fissato dall’avviso (ex art. 19 del Codice) per la presentazione di manifestazioni di interesse.

(Caso 1) Anzitutto può segnalarsi il PSPP (che parrebbe il primo in ordine temporale) intercorso nell’ottobre del 2020 fra il Comune di Bergamo e il Teatro Tascabile di Bergamo (società cooperativa che svolge attività sul modello del teatro di gruppo e del teatro laboratorio) su iniziativa del privato assunta in base all’art. 151, comma 3. Il partenariato, di durata ventennale (art. 10), si riferisce all’ex Monastero del Carmine appartenente al comune e ha per oggetto il restauro, il recupero, la rifunzionalizzazione e la valorizzazione (svolgimento di attività teatrale e culturale) dell’immobile (art. 3). Come ulteriori dati possono ricordarsi la previsione di un Tavolo tecnico (composto da un referente di ciascuna delle parti contraenti e da rappresentanti del Mibact variabili in ragione delle tematiche affrontate) come organo di confronto e collaborazione fra le parti per la gestione operativa dell’accordo (art. 5) [32] e la verifica del suo stato di attuazione al termine del primo quinquennio (art. 10) [33].

(Caso 2) Primo ateneo a utilizzare lo strumento, l’Università di Catania ha siglato nel 2020 un PSPP con l’Associazione Officine Culturali (impresa sociale ETS). L’accordo, proposto dal partner privato, si inserisce nel quadro delle azioni della Terza missione degli atenei e ha per oggetto la fruizione pubblica di servizi culturali, la valorizzazione e la produzione di attività di formazione continua. Concerne alcuni edifici/siti culturali dell’Ateneo, individuati in sede di accordo o nel corso della sua vigenza, stabilita fino al 2030. Anche in questo caso è prevista la costituzione di un Tavolo tecnico, a composizione mista, per la definizione degli obiettivi e dei contenuti attuativi dell’accordo di partenariato [34].

(Caso 3) Sulla base di una proposta avanzata dalla Cooperativa Sociale Nuovi Orizzonti il Comune di Lucca nel marzo del 2021 decide di attivare la procedura di cui all’art. 151, comma 3. L’avviso pubblicato è rivolto ai soggetti del Terzo settore e alle cooperative sociali di tipo B. La proposta di partenariato, di durata biennale, comprende la gestione dell’Archivio storico comunale (servizi di accoglienza, riproduzione dei documenti archivistici, consulenza e ricerca), il riordino dell’Archivio di deposito e la valorizzazione del complessivo patrimonio archivistico comunale con l’inserimento di nuove proposte culturali. Si prevede l’istituzione di un Tavolo di co-programmazione e co-progettazione delle attività oggetto del partenariato, coordinato da un dirigente del comune. Per la gestione dell’Archivio storico è possibile un concorso finanziario da parte dell’amministrazione per un importo fissato dall’accordo, peraltro elevabile in relazione a specifici obiettivi [35].

(Casi 4-6) Ripetuto è stato il ricorso a PSPP da parte del Parco Archeologico dei Campi Flegrei (istituto del Mic ad autonomia speciale). Con due avvisi ‘gemelli’ quanto a contenuto, pubblicati nell’ottobre del 2019, l’Istituto promuove l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di operatori economici ed enti senza scopo di lucro per la valorizzazione rispettivamente del sito Tempio di Serapide e del sito Piscina Mirabile (ambedue afferenti al Parco). In dettaglio l’attività prospettata nell’arco di un biennio consiste nell’apertura alla pubblica fruizione (con accompagnamento dei visitatori ed effettuazione di visite guidate) e nella valorizzazione e promozione dei due siti (tramite manifestazioni culturali e coinvolgimento della cittadinanza). Il partner privato acquisisce i proventi per l’attività di accompagnamento e di visita guidata, dedotto un importo da corrispondere al Parco, che non introita altri corrispettivi per la gestione. Si prevede l’istituzione di un Tavolo tecnico per la definizione dei progetti di valorizzazione e promozione. Il Parco a sua volta attiverà un laboratorio permanente come sede di confronto e di definizione delle strategie volte alla piena integrazione delle complessive azioni di valorizzazione sviluppate nel Parco.

Di recente (maggio 2021) l’Istituto ha pubblicato un avviso, ai sensi dell’art. 89, comma 17, del d.lgs. 117/2017, finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di soggetti del Terzo settore per sviluppare la conoscenza e la fruizione dei siti che esso cura e promuovere la consapevolezza dell’eredità culturale del territorio. Lo strumento individuato consiste nella progettazione e nella realizzazione di programmi di attività didattiche rivolte alla comunità scolastica e di attività ludico-educativa indirizzate ai diversi segmenti del pubblico. I relativi proventi spetteranno al partner privato, mentre il Parco riscuoterà gli introiti per l’ingresso ai siti interessati. Ancora una volta è prevista l’istituzione di un Tavolo tecnico che definisca i progetti di valorizzazione coerentemente con il programma presentato dal partner privato e con gli obiettivi strategici fissati dal Parco [36].

(Caso 7) Nel dicembre 2019 il Comune di Manfredonia attiva la procedura di cui all’art. 151, comma 3, dopo aver ritenuto di interesse la proposta volta alla “valorizzazione del Teatro comunale ‘Lucio Dalla’” avanzata dalla Compagnia Teatrale Società cooperativa Bottega degli Apocrifi a r.l. per la durata di almeno 15 anni. La Compagnia dal 2018 detiene l’immobile in uso gratuito e in precedenza lo ha gestito ad esito di una gara a evidenza pubblica. La proposta impegna il privato, in particolare, a destinare i ricavi conseguenti alla gestione del teatro “prioritariamente” allo sviluppo delle attività di valorizzazione, “pur compatibilmente alla sostenibilità ordinaria e al consolidamento delle attività caratteristiche di Bottega degli Apocrifi”. Come impegni del comune si indicano l’affidamento in comodato d’uso dell’immobile, l’accollo delle riparazioni straordinarie, la non richiesta di oneri di costruzione/urbanizzazione per lavori effettuati dalla Compagnia e la esenzione o riduzione dei tributi comunali relativi allo stesso immobile nei limiti legislativamente consentiti. Si prevede la costituzione di un Tavolo tecnico come “organismo di confronto e collaborazione tra le parti, per la gestione operativa dei contenuti del partenariato”. Non essendo pervenute manifestazioni di interesse dopo la pubblicazione dell’avviso ex art. 19, nel luglio 2020 viene convocato un tavolo di negoziazione fra il comune e la Compagnia per la stesura dell’accordo di partenariato da definirsi sulla base di linee guida concordate nello stesso tavolo [37].

(Caso 8) Un’ulteriore ipotesi di PSPP emerge dalle sentenze del Tar Campania, IV, 4366/2019, riformata da Cons Stato, V, 8430/2020. Le due pronunce, che risultano le uniche reperibili in tema di PSPP, non si occupano peraltro dei presupposti che consentono l’utilizzo dello strumento. Vertono invece sui profili di legittimità della scelta operata dall’amministrazione fra le offerte pervenute. La fattispecie considerata consiste in un partenariato proposto da un privato (Urban Vision s.p.a.) ai sensi dell’art. 151, comma 3, nel febbraio del 2017 volto a incrementare l’offerta culturale dei siti afferenti al Parco Archeologico di Pompei. L’offerta risultata vincitrice consiste nella riproduzione digitale (da realizzarsi a cura e spese del partner privato) di affreschi asportati nei secoli dai luoghi del Parco e ora custoditi in vari musei esterni, nonché in una campagna pubblicitaria volta alla promozione del progetto. Alla riproduzione possono accedere i visitatori del Parco scaricando una app. Si prevede che all’Amministrazione vada corrisposto il 15% del margine operativo lordo conseguito dal privato a seguito dell’utilizzo dell’applicazione [38].

7. Considerazioni conclusive

Pur nella loro esiguità numerica i casi richiamati consentono di formulare talune osservazioni sull’impiego finora ricevuto dalla disposizione dell’art. 151, comma 3. Anzitutto l’oggetto dei PSPP in prevalenza [39] consiste in interventi di valorizzazione, solo in una ipotesi [40] questi sono congiunti a interventi di conservazione. L’estensione temporale è varia, spesso biennale [41], in tre ipotesi è rispettivamente di 20, 15 e 10 anni [42]. Con riferimento a questi due aspetti il PSPP parrebbe non sempre utilizzato nelle potenzialità che secondo una lettura lo caratterizzerebbero rispetto alla concessione (ossia integrazione degli interventi e maggiore durata) [43]. Quanto ai soggetti legittimati a presentare manifestazioni di interesse, solo in due ipotesi si riscontra una ‘riserva’ a favore di enti del Terzo settore [44], il che spinge a ritenere che dalle amministrazioni l’istituto è inteso di utilizzo generale, o non ‘riservato’. Si segnala in un caso [45] l’estensione dell’area di impiego del PSPP dal ‘bene culturale’ al ‘bene a finalità culturale’. Il dato più significativo è peraltro costituito dalla ricorrente previsione di un Tavolo tecnico a composizione mista [46] (talora allargato a rappresentanti del ministero [47]), strumento questo interpretato come indice della flessibilità che connoterebbe ulteriormente il PSPP [48].

Nella prospettiva seguita nel presente lavoro occorre interrogarsi se la previsione di una sede di confronto e di coordinamento fra partner, per la definizione compiuta del programma di partenariato e/o dei suoi progetti attuativi come pure per la loro verifica, rappresenti un indice decisivo del carattere associativo/cooperativo del partenariato posto in essere e quindi della sua riconducibilità al genus del PSPP invece che a quello del partenariato ‘ordinario’ previsto dal Codice. La risposta deve essere negativa.

Il Tavolo tecnico può rivelarsi strumento per programmare e controllare (sia pure su base paritaria) l’attività del partner privato oppure per programmare e verificare gli impegni comuni che i due partner hanno assunto in sede di accordo. Solo nel secondo caso il Tavolo tecnico è indice della struttura cooperativa del partenariato e quindi della sua appartenenza al tipo PSPP. Nel primo caso, invece, resta meccanismo inserito nella logica di scambio che connota i partenariati ‘ordinari’. I materiali disponibili relativi alle fattispecie sopra menzionate non consentono di formulare una risposta attendibile. È plausibile però ritenere che, quando lo strumento non sia previsto, si sia verificato l’”effetto perverso” di un “assorbimento” da parte del PSPP di modelli del partenariato ordinario” [49] o, detto in altre parole, si siano venuti a “creare sistemi paralleli nell’impostazione di partenariato” in materia di beni culturali [50].

Questo a meno che non si assuma un paradigma di lettura diverso, interpretando la ‘specialità’ secondo la terza opzione sopra illustrata, ossia come specialità sussistente per il solo fatto che il partenariato concerne il patrimonio culturale secondo le indicazioni dell’art. 151, comma 3 (recupero ecc. di beni culturali immobili). Paradigma di lettura, giova ribadirlo, da reputarsi ammissibile solo con le cautele precisate [51].

 

Note

[*] Girolamo Sciullo, già ordinario di diritto amministrativo presso l’Università degli Studi di Bologna, Via Zamboni, 27-29, Bologna, girolamo.sciullo@unibo.it

[1] Per riferimenti di ordine generale cfr. M. Cammelli, Cooperazione, in Diritto del patrimonio culturale, (a cura di) C. Barbati, M. Cammelli, L. Casini, G. Piperata, G. Sciullo, Bologna 2020, pag. 295 ss. e spec. pag. 306 ss.; L. Casini, Ereditare il futuro. Dilemmi sul patrimonio culturale, Bologna 2016, pag. 210; A. Moliterni (a cura di), Patrimonio culturale e soggetti privati, Napoli 2019.

[2] Basti pensare alla possibilità ormai acquisita per enti non profit (sul piano soggettivo) di svolgere, sia pure in misura minoritaria, attività economica (sul piano oggettivo).

[3] Cfr. artt. 2, 12 e 13 della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005, cui l’Italia ha dato esecuzione con la legge 1° ottobre 2020, n. 133.

[4] Sul punto cfr. Mibact-Ufficio Legislativo, Circolare, n. 17461 del 09.06.2016, par. 9.

[5] L’art. 8, comma 5, lett. c-ter), nn. 1) e 2), d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv. dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 ha modificato l’art. 151, comma 3, estendendo agli enti territoriali diversi dallo Stato la possibilità di attivare il partenariato, fermo restando quanto previsto dall’art. 106, comma 2-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio; sul punto cfr. A. Moliterni, in AgCult dell’11.09.2020.

[6] Come risulta dal suo tenore, la disposizione prevede anche il caso di partenariati pubblico-pubblico o misti (ossia pubblico-pubblico e privato). Di questa fattispecie non si occupa lo scritto dal momento che, come indicato nel testo, il punto centrale della disposizione è rappresentato dalla procedura semplificata di scelta del partner privato. Il che non comporta -merita di rilevarlo per inciso- che la scelta del partner pubblico da parte dell’ente territoriale per le finalità previste dalla disposizione sia soggetta alle procedure ordinarie. Laddove non ricorra la figura dell’“accordo fra amministrazioni” (esclusa dall’applicazione del Codice alle condizioni previste dall’art. 6, comma 6) è da pensare (pena la irragionevolezza della norma) che in via analogica la procedura semplificata valga anche per la scelta del partner pubblico. Sull’accordo fra amministrazioni in tema di servizi culturali si consentito il rinvio al mio La gestione dei servizi culturali tra Codice Urbani e Codice dei contratti pubblici, in Aedon, 2018, 1, par. 6.

[7] Dopo la pubblicazione, per almeno trenta giorni, di un avviso sul sito internet dell’amministrazione della proposta di partenariato ricevuta o elaborata dalla stessa amministrazione, l’accordo “può essere liberamente negoziato, nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento” qualora pervengano più manifestazioni di interesse, e si darà luogo quindi ad “un minimo di confronto concorrenziale tra di esse, sia pure senza rigorose formalità” così Mibact-Ufficio Legislativo, Circolare, cit., par. 7, che peraltro aggiunge “ferma restando la necessaria riferibilità del negozio stipulato al contratto pur succintamente descritto nell’avviso... pubblicato”, con esclusione pertanto della “piena e libera modificabilità del contratto ipotizzato a monte” (par. 8).

[8] Ibid., par. 11.

[9] Cfr., ad es., Cons. St., Commissione speciale 22 febbraio 2017, n. 775, par. 2.2; Cons. St., sez. I, 22 aprile 2020, n. 823, Considerato A, par. 4; ANAC, Linee guida n. 9 (Delibera 28 marzo 2018), pag. 3.

[10] Cons. St., Commissione speciale 21 marzo 2016, n. 855 e Cons. St., sez. I, n. 823/2020, loc. cit.; S. Lucattini, (Sub) Art. 180, in Codice dei contratti pubblici, (a cura di) G.F. Ferrari, G. Morbidelli, La Tribuna, Piacenza, 2017, pag. 926; F. Di Cristina, Il partenariato pubblico privato quale “archetipo generale”, in Giorn. dir. amm., 2016, 4, pag. 483.

[11] Parla esplicitamente di “figure tipizzate” e di “figure atipiche”, entrambe sottoposte a una “disciplina quadro”, Cons. St., Commissione speciale 21 marzo 2016, n. 855, loc. cit. Cfr. anche, ad es., G. Santi, Il partenariato pubblico-privato ed il contratto di concessione. Il contraente generale, in F. Mastragostino, (a cura di), Diritto dei contratti pubblici, Giappichelli, Torino, 2017, pag. 158. Sottolinea la mancata tipizzazione delle figure di PPP come tratto più innovativo della disciplina del Codice F. Di Cristina, Il partenariato pubblico privato quale “archetipo generale”, cit., pag. 488.

[12] Su tale disposizione cfr., ad es., F. Di Cristina, op. ult. cit., pag. 485.

[13] Cfr. Mibact-Ufficio Legislativo, Circolare, cit., par. 11.

[14] Cfr. P. Carpentieri, Appalti nel settore dei beni culturali (e archeologia preventiva), in Urb. e app., 2016, 8-9, pag. 1026 s.; L. Casini, Art. 151, in Codice dei contratti pubblici, (a cura di) R. Garofoli, G. Ferrari, Tomo II, Nel Diritto Editore, 2017, pag. 2280; M. Cammelli, Cooperazione, cit., pag. 308 s.; M. Croce, S. de Nitto, I partenariati per la valorizzazione del patrimonio dismesso, in disuso o scarsamente fruito, in A. Moliterni (a cura di), Patrimonio culturale e soggetti privato, cit., pag. 189; F.G. Albisinni, I contratti pubblici concernenti i beni culturali, in Giorn. dir. amm., 2016, 4, pag. 514.

[15] Sugli elementi caratterizzanti il PPP nel Codice cfr. S. Amorosino, Il Partenariato Pubblico Privato dalle teorie giuridiche alla realtà del Codice dei contratti pubblici (e del decreto correttivo, n. 56/2017), in Urb. app., 2017, 5, pag. 617 e 619; A. Botto, S. Castrovinci Zenna, Diritto e regolazione dei contratti pubblici, Giappichelli, Torino 2020, pag. 205; R. Di Pace, Partenariato pubblico privato, in lamministrativista.it, 1.05.2020, par. 1; F. Lattanzi, Art. 180, in Codice, (a cura di) R. Garofoli, G. Ferrari, cit., pag. 2604 ss.; S. Lucattini, Art. 180, cit., 927 ss. e spec. pag. 930; G. Santi, Il partenariato pubblico-privato ed il contratto di concessione. Il contraente generale, cit., pag. 153 ss. Tali elementi richiamano ma, non coincidono completamente con quelli individuati dal Libro verde relativo ai partenariati pubblico-privati ed al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni, 30.4.2004 COM (2004) 327 def., par. 1.1, sui quali R. Di Pace, op. loc. cit., e S. Lucattini, op. cit., pag. 925.

[16] Cfr. Libro verde, cit., par. 2.1.1.

[17] Di qui il rilievo assegnato all’elemento fiducia e all’intuitus personae, cfr. P. Carpentieri, Appalti nel settore dei beni culturali (e archeologia preventiva), cit., pag. 1027.

[18] Mibact-Ufficio Legislativo, Circolare, cit., par. 11.

[19] Commissione speciale, Parere n. 775/2016, par. 2.2.

[20] Ibid., par. 2.1. I passi citati nella presente e nella precedente nota sono ripresi anche da C.S., sez. I, n. 823/2020, considerato A, par. 4.

[21] Secondo A. Moliterni, Pubblico e privato nella disciplina del patrimonio culturale: l’assetto del sistema, i problemi, le sfide, in A. Moliterni (a cura di), Patrimonio culturale e soggetti privati, cit., pag. 49, con riguardo al partenariato di cui all’art. 151, comma 3, “appare prevalente l’elemento associativo e cooperativo rispetto a quello di trasferimento di un vero ‘rischio’ di gestione che è invece alla base degli ordinari rapporti di partenariato disciplinati dal Codice dei contratti pubblici”. In realtà il vero discrimine sembra riposare sulla presenza della logica cooperativa piuttosto che di quella dello scambio: laddove operi la prima, la dislocazione del rischio si correla agli apporti di ciascun partner. In termini sintetici può dirsi che ciascuno sopporta il rischio in ragione di quanto mette in comune nel partenariato.

[22] Per un aggiornato punto sulla questione si rinvia allo scritto di A. Gualdani, Il rapporto tra le pubbliche amministrazioni e gli enti del Terzo settore alla luce dei recenti, in federalismi.it, 08.08.2021, e al volume di E. Frediani, La co-progettazione dei servizi sociali, Giappichelli, Torino, 2021, pag. 81 ss.

[23] Cfr. d.m. 72 cit., par. 2-4., in cui si valorizza il richiamo ai “principi della legge 7 agosto 1990, n. 241” contenuto nell’art. 55, comma 1. Alla pubblicazione degli avvisi segue in caso di più proposte avanzate una valutazione comparativa delle stesse.

[24] La circolare reca come oggetto “Note esplicative e modelli operativi per la realizzazione di forme speciali di partenariato pubblico-privato nei beni culturali ex art. 151, comma 3 del Codice dei contratti pubblici”.

[25] Corsivo mio.

[26] Il canone è ridotto nel caso in cui l’operatore “abbia natura non lucrativa”.

[27] Cfr. art. 4, par. 2, e considerando 6 della Direttiva 2014/23.

[28] Cfr. art. 1, par. 1, della Direttiva 2014/23 e della Direttiva 2014/24.

[29] Cfr. Considerando 4 e 8 della Direttiva 2014/23, Considerando 1 della Direttiva 2014/24, Comunicazione interpretativa della Commissione europea 2006/C-179/02 nonché CGUE C-470/13 punto 27. V. anche G. Morbidelli, Art. 4, in Codice dei contratti pubblici, (a cura di) G.F. Ferrari, g. Morbidelli, cit., pag. 82 ss.

[30] Costituito da Anci, Alleanza Cooperative Italiane, Forum Terzo Settore, cfr. https://www.forumterzosettore.it/2021/05/25/nasce-losservatorio-nazionale-sui-partenariati-speciali-pubblico-privato.

[31] Anche nel recente e accurato scritto di M. Croce, S. de Nitto, I partenariati per la valorizzazione del patrimonio dismesso, in disuso o scarsamente fruito, cit., sono menzionati solo due casi (pp. 193 e 195). L’impressione complessiva è che il PSPP attenda ancora di essere sperimentato su larga scala.

[32] Compiti precipui sono l’approvazione dei progetti di intervento edilizio (art. 5) e del piano economico-finanziario annuale delle attività (art. 8), nonché la valutazione del piano annuale delle attività culturali e teatrali (art. 4).

[33] Per ulteriori indicazioni su tale partenariato https://www.labsus.org/2020/01/linnovativo-istituto-del-partenariato-speciale-con-il-teatro-tascabile-di-bergamo.

[34] Altre informazioni sono reperibili all’indirizzo https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:xSf95uowtigJ:https://www.unict.it/it/ateneo/news/unict-e-officine-culturali-insieme-la-valorizzazione-patrimonio-dateneo+&cd=1&hl=it&ct=clnk&gl=it.

[35] Cfr. http://www.comune.lucca.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22286.

[36] Ulteriori informazioni all’indirizzo http://pafleg.authorityonline.eu/index.php?option=com_content&view=category&id=93&Itemid=260.

[37] Altri particolari all’indirizzo http://www.cittaconnessa.it/albo/scheda_atto.php?Rif=37940.

[38] Nell’aprile del 2019 viene pubblicato dal Comune di Bari un avviso concernente la proposta di un partenariato ex art. 151, comma 3, “per la valorizzazione del patrimonio culturale relativo al Museo civico e alla sua biblioteca”, proveniente dal Consorzio Idra scrl, che all’epoca ne curava la gestione a seguito di gara ad evidenza pubblica. Non è stato possibile reperire in rete i contenuti della proposta di cui è data notizia all’indirizzo Comune di Bari - il Consiglio comunale prende atto dell'accordo di partenariato speciale pubblico-privato per la valorizzazione del Museo civico - Ufficio stampa e comunicati.

[39] Casi 2-8.

[40] Caso 1.

[41] Casi 3-6.

[42] Rispettivamente casi 1, 7 e 2.

[43] Cfr. A. Moliterni, Pubblico e privato nella disciplina del patrimonio culturale: l’assetto del sistema, i problemi, le sfide, cit., pag. 48 ss.

[44] Casi 3 e 6.

[45] Caso 7.

[46] Casi 2-6.

[47] Caso 1.

[48] Cfr. M. Croce, S. de Nitto, I partenariati per la valorizzazione del patrimonio dismesso, in disuso o scarsamente fruito, cit., pag. 191 e A. Moliterni, Pubblico e privato nella disciplina del patrimonio culturale: l’assetto del sistema, i problemi, le sfide, cit., pag. 48.

[49] M. Croce, S. di Nitto, op. ult. cit., pag. 196.

[50] L’espressione è utilizzata da A. Moliterni, op. ult. cit., pag. 51, con riferimento al rapporto fra Codice dei contratti e Codice dei beni culturali e del paesaggio, ma sembra impiegabile anche con riferimento al rapporto fra i diversi partenariati pubblico-privato (ordinari e speciale) previsti dal primo Codice.

[51] Cfr. supra par. 5.

 

 



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