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Il “valore” del patrimonio culturale e la sua gestione

L’Italia ratifica la convenzione di Faro: quale incidenza nel diritto del patrimonio culturale italiano?

di Annalisa Gualdani

Sommario: 1. Premessa. - 2. La "nuova" nozione di patrimonio culturale. - 3. La comunità patrimoniale. - 4. L'enunciazione del diritto al patrimonio culturale. - 5. Il contributo del patrimonio culturale allo sviluppo dell'essere umano e della società. - 6. Considerazioni conclusive.

Italy ratifies the Faro Convention: what are the implications for domestic law of cultural heritage?
The present contribution has the purpose of analyzing the effects determined by Italy's ratification of the Faro Convention on domestic law of cultural heritage. As regards the notion of cultural heritage, introduced in Italian law by Law No. 133/2020, authorizing the ratification of the Faro Convention, the difference existing with the definition previously accepted in domestic law is emphasized, trying to enucleate the relationship between the two definitions. Through the ratification of the Faro Convention, the previously unknown definition of "patrimonial community" is transposed into Italian law. The role attributed to persons is therefore underlined, which also implies the existence of an important role of the community in the process of identification, safeguarding and promotion of cultural inheritance. The article finally focuses its attention on the nature and substance of the right to cultural heritage.

Keywords: Cultural Heritage; Patrimonial Community; Right to Cultural Heritage.

1. Premessa

La Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società (Convention on the Value of Culturale Heritage for Society), siglata a Faro, in Portogallo nel 2005 [1] e sottoscritta dall'Italia nel 2013 [2], è stata ratificata, in tempi recenti, con la legge 1 ottobre 2020, n. 133, non senza suscitare un'accesa querelle in ambito "politico", determinata da una distorta interpretazione del dettato di cui all'art. 4, lett c) - "l'esercizio del diritto al patrimonio culturale può essere soggetto soltanto a quelle limitazioni che sono necessarie in una società democratica, per la protezione dell'interesse pubblico, degli altrui diritti e libertà" - il cui contenuto è stato erroneamente inteso come possibilità di "censurare" la nostra arte, laddove altre comunità o singoli si sentissero offesi.

L'inesattezza di tale lettura trova conferma nella circostanza che la Convenzione di Faro si fonda sul presupposto che la conoscenza e l'uso dell'eredità culturale rientrano pienamente nei diritti umani e in particolare nell'ambito del diritto dell'individuo a prendere liberamente parte alla vita culturale della comunità e a godere delle arti, così come affermato dall'art. 27, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 [3] e dall'art. 15, del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966.

Detta finalità è, peraltro, ben espressa nel Preambolo, quando si afferma che gli Stati membri del Consiglio d'Europa si propongono il fine "di salvaguardare e promuovere quegli ideali e principi, fondati sul rispetto dei diritti dell'uomo, della democrazia e dello Stato di diritto, che costituiscono il loro patrimonio comune".

A supporto di quanto sostenuto viene in soccorso il fatto che la Convenzione quadro non impone specifici obblighi di azione per i Paesi firmatari, lasciando ad essi ampia libertà di decidere sui mezzi più convenienti per l'attuazione delle misure in esso previste [4].

Non è un caso allora che la legge n. 133/2020 sottolinei che dall'applicazione della Convenzione - da realizzare mediante la salvaguardia di figure professionali coinvolte nel settore - non possano derivare limitazioni rispetto ai livelli di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale garantiti dalla Costituzione e dalla vigente legislazione in materia (art. 3, comma 2).

Quanto descritto consente dunque di affermare che dalla ratifica della Convenzione non ne consegue minaccia alcuna per la libertà dell'arte.

La legge n. 133/2020 stabilisce all' art. 3, comma 1, le misure attuative della Convenzione e autorizza, per il perseguimento delle finalità previste, la spesa di un milione di euro a decorrere dall'anno 2019.

Si affida poi ad un emanando decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con i ministri per i Beni culturali e per il Turismo, degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, le modalità di attuazione della convenzione, prevedendo in particolare l'elaborazione di un programma triennale, entro il limite della spesa annua di cui al periodo precedente, di iniziative dirette al perseguimento delle linee di intervento previste dalla Convenzione, assicurando, su base pluriennale, anche mediante l'alternanza tra le diverse misure, il perseguimento di tutti gli ambiti di azione previsti dalla Convenzione.

Il testo della Convenzione si compone di cinque parti all'interno del quale vengono definiti gli obiettivi, le responsabilità e le modalità di cooperazione delle Parti aderenti.

Esso nasce dalla sintesi della volontà dei singoli Stati firmatari di riformare il sistema culturale e di assegnare precipua rilevanza all'innovazione e alla partecipazione delle comunità patrimoniali. E invero, analizzando il contenuto del documento in esame si osserva come il fine della conservazione e della gestione del cultural heritage venga identificato nello sviluppo di una società umana maggiormente democratica, partecipata, pacifica e sostenibile.

L'intento è dunque quello di trascendere la nozione tradizionale di patrimonio culturale (materiale e immateriale) per abbracciarne una più ampia, di matrice sociologica e antropologica che pone l'accento sul valore del cultural heritage, ritenuto quale "risorsa per lo sviluppo sostenibile e per la qualità della vita, in una società in costante evoluzione" [5].

Occorre dunque interrogarsi su quali possano essere le conseguenze prodotte nel nostro ordinamento dalla ratifica della Convenzione, anche in ragione dell'elaborazione, da parte del Consiglio d'Europa, di importanti innovazioni, quali: le definizioni di Patrimonio culturale, di Comunità Patrimoniale, di Patrimonio comune dell'Europa e di diritto al Patrimonio culturale.

2. La "nuova" nozione di patrimonio culturale

La Convenzione di Faro definisce il patrimonio culturale come: "un insieme di risorse ereditate dal passato che alcune persone identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, costantemente in evoluzione. Esso comprende tutti gli aspetti dell'ambiente derivati dall'interazione nel tempo fra le persone e i luoghi" (art. 2) [6].

Si introduce, così, una definizione ampia e dinamica di patrimonio culturale non più circoscritta (a differenza della Convenzione del 1972 sulla protezione sul piano mondiale del patrimonio culturale e naturale) [7] ai beni artistici e storici, ma estesa ai valori, credenze, saperi, tradizioni e a " tutti gli aspetti dell'ambiente derivati dall'interazione nel tempo fra le persone e i luoghi" [8].

Un ulteriore elemento di novità è rappresentato dal ruolo di primo piano assegnato alle persone, le quali divengono parti attrici nell'individuazione delle "risorse ereditate dal passato" [9]. Come è stato opportunamente evidenziato la Convenzione di Faro capovolge la nostra tradizionale prospettiva di identificazione di ciò che riveste interesse culturale che avviene attraverso l'attività delle popolazioni e non più solo dei sovrintendenti [10]. Muta inoltre la prospettiva della conservazione del patrimonio culturale non più solo finalizzata a preservare il valore scientifico di quest'ultimo, ma altresì a garantire lo sviluppo sostenibile e la qualità della vita [11].

A ben vedere, però, l'ampiezza della richiamata nozione induce a chiedersi da un lato se con la legge di ratifica sia avvenuto il recepimento, nel nostro ordinamento, della concezione antropologica di patrimonio culturale [12], dall'altro se e come essa vada ad incidere sulla definizione di patrimonio culturale contenuta nel d.lg. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio [13].

Con riguardo al primo interrogativo si osserva come la nozione di cultural heritage della Convenzione di Faro presenti dei punti in comune e persino delle sovrapposizioni con i contenuti definitori di due documenti fortemente segnati da una matrice antropologica: la Convenzione per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre 2005, come è dato evincere dai riferimenti di quest'ultima alle 'espressioni culturali', alle 'culture' e alle 'diversità culturali' e la Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre del 2003, che qualifica come beni immateriali "le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, i know how (...) che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale" (art. 2, c.1).

Ad un'analisi più attenta emerge, tuttavia, che mentre l'oggetto della Convenzione di Parigi del 2003 è circoscritto alla categoria dei beni immateriali, confluita nell'art. 7-bis, del Codice dei beni culturali e del paesaggio [14] solo in quanto essi "siano rappresentati da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'art. 10" [15], la nozione di cultural heritage della Convenzione di Faro (che assorbe peraltro anche le 'diversità culurali' della Convenzione del 2005) possiede un'estensione ampia, tanto da poter essere senz'altro riferita alla cultura tout court [16]. Quest'ultima infatti risulta essere comprensiva non solo delle qualità mentali, estendendosi altresì all'insieme dei comportamenti e delle credenze umane.

La stessa dottrina in passato non ha mancato, infatti, di sottolineare come componenti della cultura siano "l'insieme delle conoscenze, valori, simboli, modelli di comportamento" e "le attività materiali, che caratterizzano il modo di vita di un gruppo sociale" [17], nonché il "complesso di manifestazioni della vita materiale, sociale e spirituale di un popolo o di un gruppo etnico, in relazione alle varie fasi di un processo evolutivo o ai diversi periodi storici o alle condizioni ambientali" [18].

A ciò si aggiunge che se si muove dall'interpretazione che le scienze sociologiche e antropologiche hanno nel tempo fornito al termine cultura [19], contenuto nell'art. 9 Cost. [20], quale "espressione dei modi di vita creati e trasmessi da una generazione all'altra tra i membri di una particolare società", non si può che concludere che "l'insieme di risorse identitarie ereditate dal passato", di cui all'art. 2, della Convenzione di Faro, vadano a connotare una definizione onnicomprensiva di patrimonio culturale che trascende sia quella codicistica, sia quella di patrimonio immateriale della Convenzione di Parigi del 2003.

Non è un caso, allora che sia stato autorevolmente evidenziato che il patrimonio culturale immateriale, della Convenzione di Parigi del 2003 e cultural heritage, della Convenzione di Faro, "nonostante una parziale sovrapposizione degli ambiti fenomenici, sono due cose diverse (due cerchi concentrici (...) di cui uno più ampio - il cultural heritage di Faro - iscrive nella sua circonferenza l'altro più ristretto - il patrimonio culturale immateriale della Convenzione di Parigi)" [21].

Da quanto rilevato parrebbe allora che con la ratifica della Convenzione di Faro si sia introdotta nel nostro ordinamento una nuova nozione di patrimonio culturale che da un lato si identifica con il lemma cultura, dall'altro si spinge oltre, sino a ricomprendere aspetti propri della politica (democrazia, Stato di diritto, diritti umani ecc..).

Si pone allora un'ulteriore questione e cioè se tale definizione vada ad assorbire la nozione di patrimonio culturale, contenuta nel Codice dei beni culturali e del paesaggio oppure se la prima sia destinata a convivere con la seconda.

Il confronto tra le due enunciazioni fa emergere delle importanti antinomie, tanto che l'attrazione della definizione contenuta nel Codice in quella di patrimonio culturale della Convenzione di Faro appare di difficile fattibilità.

La definizione di cultural heritage della Convenzione scardina, infatti, i due pilastri da sempre connotanti la legislazione sui beni culturali: la fissazione di specifici limiti temporali, da essa non contemplati e il fatto di prescindere dal regime proprietario del patrimonio culturale [22], in analogia a quanto previsto dalla Convenzione per la Protezione del patrimonio culturale in caso di conflitto armato (1954) [23].

Il regime dettato dal Codice è invece tutto incentrato, ai fini della tutela, sull'appartenenza (dei beni culturali): "la tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione" (art. 3 d.lg. n. 42/2004) e sulla datazione [24].

Inoltre mentre nella disciplina del Codice assume precipua rilevanza l'elemento della realità, di quelle cose cioè che contengono ed esprimono valori culturali [25] - tanto che i beni immateriali divengono oggetto di interesse solo se e in quanto collegati ad un supporto materiale - esso pare molto sfumato nell'art. 2, della Convenzione di Faro: "insieme di risorse ereditate dal passato che alcune persone identificano (...) come riflesso dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni costantemente in evoluzione".

Le considerazioni che precedono consentono allora di concludere che la "nuova" nozione di patrimonio culturale introdotta nel nostro ordinamento con la legge di ratifica non sia sostitutiva o assorbente di quella contenuta all'art. 2, del d.lg. n. 42/2004, ma vada semmai ad affiancarsi ad essa.

Ciò in ragione del fatto che le due definizioni possiedono vocazione e finalità diverse.

Mentre, infatti, la nozione di patrimonio culturale, ai sensi del Codice [26], contiene prescrizioni giuridiche volte ad identificare i suoi componenti ai fini della tutela e della valorizzazione [27], quella della Convenzione di Faro appare invece funzionale ad orientare le linee di azione e di politica degli Stati firmatari i cui obiettivi sono dichiarati nel preambolo.

Le due nozioni, pertanto, così come interpretate, possono allora non solo coesistere, ma possono essere considerate persino complementari, così come lo sono nella Carta costituzionale la tutela del patrimonio culturale e lo sviluppo della cultura [28].

3. La comunità patrimoniale

Si è in precedenza sottolineata la rilevanza assunta dalla comunità patrimoniale nel processo di individuazione dell'insieme delle risorse ereditate dal passato che compongono il patrimonio culturale. La Convenzione di Faro introduce infatti l'inedito concetto di comunità patrimoniale, identificata, "da persone che attribuiscono valore a degli aspetti specifici del patrimonio culturale, che esse desiderano, nel quadro di un'azione pubblica, sostenere e trasmettere alle generazioni future" (art. 2, lett. b).

Si riconosce in sostanza che per realizzare le finalità di protezione e conservazione del cultural heritage le istituzioni pubbliche (dei diversi livelli di governo) non possono non avvalersi del fondamentale apporto delle persone o dei gruppi organizzati [29]. Ciò in ragione del fatto che un insieme di persone dispongono di poteri [30] e competenza necessari per riconoscere il valore della propria eredità culturale [31].

Appare dunque evidente che "il patrimonio non costituisce un 'valore in sé', ma piuttosto un valore relazionale; che il patrimonio intanto ha valore in quanto gli viene riconosciuto da esseri umani che al tempo stesso definiscono storicamente questo valore e ne traggono vantaggio" [32].

D'altra parte, come è stato opportunamente evidenziato, "il profondo legame intercorrente tra cultura e territorio fa sì che i processi di patrimonializzazione culturale non possano essere riservati al solo potere centrale, ma debbano essere aperti alla negoziazione di più soggetti e movimenti" [33]. Le persone e il territorio sono infatti elementi inscindibili nella trasmissione dei valori culturali e identitari alle generazioni future, poiché le prime considerano l'insieme del patrimonio culturale come parte del proprio capitale territoriale.

A tal riguardo si rammenta, che se pur la Convenzione di Parigi del 2003 sull'eredità immateriali non contenga una definizione di comunità culturale, tuttavia non si può non evidenziare il ruolo da essa assegnato alla popolazione. Non è un caso allora che il Comitato per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale [34], nell'esaminare le candidature per l'inserimento nella lista dei beni immateriali Unesco, debba richiedere agli Stati di fornire la dimostrazione che le comunità e i gruppi abbiano prestato il loro consenso informato alla candidatura ed altresì partecipato attivamente all'elaborazione della stessa in tutte le sue fasi [35]. Di qui dunque l'importanza della testimonianza della popolazione nell'individuazione delle componenti il patrimonio culturale attraverso un procedimento di bottom up.

Se si passa poi dalla prospettiva sovranazionale a quella interna si osserva che il riconoscimento del ruolo che le comunità patrimoniali possono svolgere nel settore che ci occupa, rinviene il suo fondamento nel principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'art. 118, comma 4, Cost.: "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà".

Detto principio afferma, infatti, che allo svolgimento di attività di interesse generale debbano provvedere prioritariamente e in via preferenziale i cittadini singoli o associati e in via sussidiaria lo Stato e gli altri enti pubblici, i quali "entrano in gioco" soltanto laddove vi sia l'impossibilità per i singoli e le loro formazioni di perseguire gli obiettivi stabiliti [36].

In sostanza l'art. 118, comma 4, Cost. non solo lo legittima, ma anche afferma che le autorità tutte devono favorire l'attività dei privati, nell'ottica di realizzare quella che autorevole dottrina ha definito "un'amministrazione diffusa nella società" [37].

In questo spirito si inserisce l'impegno contenuto nell'art. 12 (rubricato "Accesso al patrimonio culturale e partecipazione democratica") a riconoscere il ruolo delle organizzazioni di volontariato sia come soci nelle attività, che come fattori di critica costruttiva nei confronti delle politiche per il patrimonio culturale.

Per tale ragione il ruolo assegnato dalla Convenzione di Faro alle comunità patrimoniali ben si armonizza con i contenuti e le finalità del principio di cui all'art. 118, comma 4 Cost., le persone divengono protagoniste e parte attiva di quel processo volto a sostenere e trasmettere le eredità culturali alle generazioni future e per cui occorre "promuovere azioni per migliorare l'accesso all'eredità culturale, in particolare per i giovani e le persone svantaggiate, al fine di aumentare la consapevolezza sul suo valore, sulla necessità di conservarlo e preservarlo e sui benefici che ne possono derivare" (art. 12).

4. L'enunciazione del diritto al patrimonio culturale

La Convenzione di Faro, dopo aver affermato (nella parte dedicata agli obiettivi) che il diritto al patrimonio culturale è inerente al diritto di partecipare alla vita culturale (art. 1), specifica che chiunque, da solo o collettivamente, ha diritto a trarre beneficio dal patrimonio culturale e a contribuire al suo arricchimento (art. 4) [38].

Quanto rilevato induce a chiedersi se la Convenzione di Faro generi o meno diritti soggettivi in senso proprio.

Ciò che viene subito in evidenza è l'utilizzo dell'espressione diritto al e non diritto del patrimonio culturale [39], volendo indicare con la prima accezione il diritto ad accedere al patrimonio culturale e a partecipare alla vita culturale, in quanto risorsa necessaria per la formazione della propria identità, mentre con la seconda i presupposti e le condizioni relativi alla sua tutela e conservazione. La protezione del patrimonio culturale (diritto del) è dunque funzionale all'accesso allo stesso da parte della collettività (diritto al).

La prima disposizione citata (art. 1) è forse quella che pone maggiori interrogativi.

Non è infatti mancato chi, evidenziando il "valore politico, ancor più che programmatico", della proposizione in esame, abbia affermato che il diritto al cultural heritage inerisce al diritto di partecipazione alla vita culturale, riferibile alla vita sociale, civile e politica delle persone "o al più ai diritti fondamentali della Costituzione (artt. 16, 17, 18), cioè alle libertà individuali, o alle disposizioni delle Dichiarazioni universali", mentre l'art. 4 contemplerebbe "diritti o posizioni soggettive tutelate e giurisdizionalizzabili" [40].

Occorre sul punto evidenziare che "il diritto a trarre beneficio dal patrimonio culturale" altro non è se non la perifrasi, o se vogliamo l'esplicitazione, del diritto a fruire del bene culturale.

Ora, come ha avuto modo di affermare la dottrina, la fruizione del bene culturale è "l'oggetto di un diritto soggettivo proprio, che lo distingue dalla proprietà o altro diritto reale o di godimento sul bene"; "anzi lo stesso assume rilievo in presenza di una proprietà aliena sul bene culturale, a prescindere dal regime di proprietà pubblica o privata" [41], da ciò ne deriva che il diritto di cui all'art. 4, della Convenzione di Faro, possa qualificarsi come diritto soggettivo.

Ad avvalorare tale tesi contribuirebbe il fatto che il diritto "a trarre beneficio dal patrimonio culturale e a contribuire al suo arricchimento" della Convenzione di Faro [42] trova un suo autorevole precedente nella Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo del 1948 [43], la quale riconosce il diritto assoluto dell'individuo a fruire liberamente della vita culturale della comunità, di "godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico e ai suoi benefici" (art. 27) [44].

Dunque non solo diritto a ricevere i benefici dal godimento del patrimonio culturale, ma anche, sia individualmente, che collettivamente, a partecipare alla sua creazione e al suo arricchimento (art. 5) [45].

Il diritto alla fruizione del patrimonio culturale si delinea allora come un diritto distinto rispetto a quello di proprietà (pubblica o privata) sul bene culturale, ma pur sempre "diritto soggettivo di ciascun cittadino di poter fruire dei beni culturali della nazione, cui corrisponde il dovere di tutti (cittadini o no, persone fisiche o giuridiche)" [46].

Diritto assoluto non perché incomprimibile alla stregua del diritto di proprietà, ma in quanto diritto di ciascuno verso chiunque abbia la disponibilità del bene e suscettibile di essere soggetto soltanto a quelle limitazioni che sono necessarie in una società democratica, per la protezione dell'interesse pubblico, degli altrui diritti e libertà.

In parallelo al riconoscimento del diritto al cultural heritage la Convenzione prevede, infine, che chiunque, da solo o collettivamente, abbia la responsabilità di rispettare il patrimonio di altri tanto quanto il proprio e, di conseguenza, il patrimonio comune dell'Europa, volendo indicare con tale espressione tutte le forme che costituiscono fonte di ricordo, comprensione, identità, creatività comune dei Paesi d'Europa, nonché di ideali, principi e valori condivisi [47].

5. Il contributo del patrimonio culturale allo sviluppo dell'essere umano e della società

La Convenzione pone altresì l'accento sul contributo del patrimonio culturale allo sviluppo dell'essere umano e della società.

Gli Stati si impegnano, infatti, ad incoraggiare una riflessione comune sull'etica e sui modi di presentazione del patrimonio culturale, rispettando la diversità delle interpretazioni e individuando procedure conciliatorie per risolvere situazioni nelle quali allo stesso patrimonio siano attribuiti valori contraddittori dalle diverse comunità.

Emerge dunque l'indispensabilità di incoraggiare il dialogo tra le diverse culture, stimolando l'interculturalità nel rispetto delle differenze, sino a considerare il Cultural heritage quale "risorsa per facilitare la coesistenza pacifica" (art. 7 Faro). In questo senso si sono determinati anche i ministri della cultura dei Paesi del G7 che hanno preso parte alla Dichiarazione di Firenze del 30 marzo 2017, nella quale si è affermato che il patrimonio culturale contribuisce, tra l'altro, a favorire il dialogo e lo scambio interculturale tra tutte le Nazioni.

Con precipuo riguardo alle caratteristiche patrimoniali dell'ambiente culturale gli Stati si impegnano a "promuovere un approccio integrato alle politiche che riguardano la diversità culturale, biologica, geologica e paesaggistica al fine di ottenere un equilibrio fra questi elementi" (art. 8), nonché "definire e promuovere principi per la gestione sostenibile e per incoraggiare la manutenzione" (art. 9).

Si pone in sostanza l'accento sulla gestione sostenibile e sulla manutenzione del patrimonio, intesa quest'ultima in senso lato, non limitata dunque alla sola conservazione e restauro dei beni.

Si focalizza, poi l'attenzione sul potenziale economico del patrimonio culturale, considerato come fattore nello sviluppo economico durevole, ponendo in capo alle Parti l'obbligo di porre in essere politiche attive, volte ad accrescere tale consapevolezza, a considerare il carattere specifico e gli interessi del patrimonio culturale nel pianificare le politiche economiche ed infine a verificarne il rispetto della sua integrità (art. 10).

Appare dunque evidente lo spirito che permea la Convenzione che considera il patrimonio culturale, oltreché come un elemento da proteggere e da tramandare alle generazioni future, anche qualcosa su cui investire, cioè una "risorsa per lo sviluppo socioeconomico del Paese" [48].

Responsabilità e partecipazione è poi l'ulteriore binomio che connota il documento in esame, laddove si impone ai contraenti di "promuovere un approccio integrato e bene informato da parte delle istituzioni pubbliche in tutti i settori e a tutti i livelli", incentivando lo sviluppo di metodi innovativi volti a realizzare una fattiva collaborazione tra autorità pubbliche e i diversi attori coinvolti (esperti, proprietari, investitori, imprese, organizzazioni non profit e società civile) (art. 11).

Precipua attenzione viene poi riservata all'attività di monitoraggio, affidata a un apposito comitato, al fine di verificare le pratiche e i processi posti in essere per l'attuazione della Convenzione medesima, anche attraverso un sistema informativo comune, accessibile al pubblico.

Il ricorso a tale meccanismo permette, così, al Consiglio d'Europa di valutare le politiche culturali poste in essere dai diversi Paesi, nonché "la comparazione delle politiche, dei sistemi legislativi e amministrativi nazionali e la condivisione di informazioni e best practices tra i vari paesi" [49].

6. Considerazioni conclusive

Le considerazioni che precedono consentono di delineare un quadro di sintesi e di verificare quali aspetti del diritto del patrimonio culturale interno siano o meno interessati dal recepimento della Convenzione di Faro.

Il primo concerne la questione definitoria.

Si è dato, infatti, conto di come la nozione di patrimonio culturale, introdotta nel nostro ordinamento con la legge n. 133/2020, abbia una portata così espansiva da ricomprendere al suo interno tutte le manifestazioni della cultura, ivi comprese le tradizioni, gli usi, i costumi, l'ambiente, nonché gli istituti e i principi dello Stato di diritto. Si è tuttavia sottolineato come essa non vada ad assorbire, ma semmai ad affiancare, la definizione di patrimonio culturale contenuta nel Codice, coesistendo accanto ad essa.

Preme tuttavia evidenziare come l'utilizzo nei testi legislativi richiamati della medesima espressione "patrimonio culturale" possa in futuro ingenerare sovrapposizioni e fraintendimenti concettuali. E invero si rinvengono, oggi, nel diritto interno, a seguito dell'approvazione della legge di ratifica, "due concetti, due istituti giuridici con lo stesso nome, ma con qualità (connotazione) e quantità (denotazione) diverse" [50].

Per tali ragioni sarebbe stato dunque preferibile utilizzare l'espressione del testo originale in lingua inglese della Convenzione e cioè cultural heritage o, in alternativa, quella di eredità patrimonio culturale, al fine di operare un distinguo con la nozione di patrimonio culturale di cui all'art. 2 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Dall'ampiezza della definizione introdotta ne consegue, poi, una criticità: quella cioè di rendere labili i confini tra quello che effettivamente debba essere considerato come patrimonio culturale e da quello che invece non lo è [51], con inevitabili ricadute sull'esercizio delle funzioni di tutela e di valorizzazione, la cui portata e le cui modalità vengono ampliate.

E così, con riguardo ad esempio alla tutela dell'ambiente, si richiede che i processi di sviluppo economico, politico, sociale e culturale, di pianificazione dell'uso del territorio vengano arricchiti con "valutazioni di impatto sull'eredità culturale e adottando strategie di mitigazione dei danni" e con la promozione "di un approccio integrato alle politiche che riguardano la diversità culturale, biologica, geologica e paesaggistica al fine di ottenere un equilibrio fra questi elementi" (art. 9), senza tuttavia fornire indicazioni sui soggetti deputati a tali compiti e sui relativi ruoli [52].

Il secondo profilo destinato a riverberarsi nel diritto interno e destinato a comportare una vera e propria chiamata in sussidiarietà (orizzontale) [53] è rappresentato dalla rilevanza assegnata alle persone e di conseguenza alla comunità patrimoniale nel processo di individuazione, salvaguardia, promozione dell'eredità patrimoniale.

Si introduce, così, nel nostro ordinamento quello che già la Convenzione di Parigi del 2003 sui beni immateriali auspicava e cioè garantire la "partecipazione attiva dei cittadini alle politiche culturali, per l'esercizio dei diritti individuali connessi allo sviluppo del patrimonio culturale e per la promozione della diversità culturale" [54].

Un altro aspetto destinato a riverberarsi nelle politiche culturali del nostro Paese, è l'impegno, richiesto dalla Convenzione agli Stati firmatari di compiere ogni sforzo "per accrescere la consapevolezza del potenziale economico del patrimonio culturale e utilizzarlo".

Si recepisce dunque, per via normativa, quella convinzione che da tempo sta occupando il dibattito scientifico e che considera il patrimonio culturale come risorsa [55], come fattore di investimento e di sviluppo economico [56].

L'ultimo profilo, che richiederà un precipuo intervento di disciplina ad opera dell' emanando decreto attuativo, attiene il diritto al patrimonio culturale.

Al fine di rendere effettivamente esigibile il diritto alla fruizione del cultural heritage è necessario, infatti, che sia specificato il suo contenuto, nonché i soggetti obbligati a rendere possibile il suo esercizio e le relative modalità, non essendo dunque bastevole la sua mera enunciazione formale.

Inoltre, nell'ottica di sedare l'acceso dibattito su una paventata censura alla libertà delle arti che potrebbe derivare dalla ratifica della Convenzione, sarebbe opportuno che il legislatore provvedesse a fornire un'interpretazione autentica dell'art. 4, lett. c) e in particolare del significato da attribuire all'espressione "limitazioni che sono necessarie in una società democratica, per la protezione dell'interesse pubblico, degli altrui diritti e libertà".

 

Note

[1] Per una disamina delle origini della Convenzione di Faro cfr. C. Carmosino, La Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, in Aedon, 2013, 1, la quale sottolinea che "la Convenzione di Faro affonda le sue radici nella guerra in ex Jugoslavia e nella relativa distruzione del patrimonio culturale, a seguito delle quali era sorta l'esigenza di rafforzare il ruolo del patrimonio come fattore di unificazione e di coesione sociale nell'avanzamento del processo di integrazione europea". In tema si veda anche M. Filipovic, Why do countries ratify conventions? The case of Montenegro, in Council of Europe, Heritage and Beyond, Strasbourg, Council of Europe Publishing, 2009, pag. 45.

[2] È entrata in vigore il 1 giugno 2011 al raggiungimento del decimo strumento di ratifica. A tal riguardo si rammenta che oggi il documento è stato ratificato da diciotto paesi membri del Consiglio di Europa: Armenia, Austria, Bosnia - Erzegovina, Croazia, Ex Repubblica Jugoslavia di Macedonia, Finlandia, Georgia, Lettonia, Lussemburgo, Montenegro, Norvegia, Portogallo, Moldova, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Ucraina, Ungheria. Il testo è stato sottoscritto, ma non ancora ratificato da: Albania, Belgio, Bulgaria, San Marino, Spagna e Svizzera.

[3] Sul punto cfr. D. Manacorda, Il patrimonio culturale tra politica e società, in DigitCult | Scientific Journal on Digital Cultures, 2018, pag. 21 ss., il quale afferma che il testo della Convenzione di Faro "discende 'per li rami' dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 ed è fondato sul concetto del diritto dei cittadini al patrimonio culturale, e quindi sul dovere di farsene carico. In buona sostanza, è una chiamata di corresponsabilità delle comunità alla gestione consapevole dell'eredità storica di cui sono in possesso pro tempore, e al godimento dei benefici che ne possono derivare per una migliore qualità della vita".

[4] In tal senso la Relazione esplicativa afferma che le convenzioni quadro definiscono gli obiettivi generali e le aree di azione non creando alcun obbligo di un'azione specifica per gli stati che scelgono in autonomia forma e mezzi per il raggiungimento degli obiettivi fissati, così Explanatory Report, preliminary note.

[5] Così si afferma nel Preambolo della Convenzione di Faro.

[6] Sul punto cfr. A. Lupo, La nozione positiva di patrimonio culturale alla prova del diritto globale, in Aedon, 2019, 2.

[7] "Sono considerati 'patrimonio culturale': i monumenti: opere architettoniche, plastiche o pittoriche monumentali, elementi o strutture di carattere archeologico, iscrizioni, grotte e gruppi di elementi di valore universale eccezionale dal punto di vista storico, artistico o scientifico". Sul punto cfr. F. Franvioni - F. Lenzerini (a cura di), The 1972 Word Heritage Convention: a Commentary, Oxford, 2008.

[8] Sulla spinta dell'influenza esercitata dalla Convenzione europea sul Paesaggio (Firenze 2000). In argomento cfr. A.M. Sandulli, La tutela del paesaggio nella Costituzione, in Riv. giur. ed., 1967, II, pag. 70 ss.; F. Santoro Passarelli, I beni della cultura secondo la Costituzione, in Studi per il XX anniversario dell'Assemblea costituente, II, Milano, 1969, pag. 139; G.F. Cartei, La disciplina del paesaggio tra conservazione e fruizione programmata, Torino, 1995, pag. 2 ss., nonché, Id., Il paesaggio, in Trattato di diritto amministrativo, (a cura di) S. Cassese, Diritto amministrativo speciale, Milano, 2003, vol. II, pag. 2010 ss.; S. Settis, Paesaggio, Costituzione, cemento, Torino, 2010; D.M. Traina, Il ventennale della Convenzione europea del paesaggio, in Federalismi, 2020, 4.

[9] Sul punto cfr. G. Volpe, Un patrimonio italiano. Beni culturali, paesaggio e cittadini, in La valorizzazione dell'eredità culturale in Italia. Atti del Convegno, (a cura di) P. Feliciati, supplemento 2016, 5 de Il Capitale culturale. Studies on the Value of Cultural Heritage, EUM, al sito https://riviste.unimc.it/index.php/cap-cult/issue/view/81, pag. 25, per il quale la Convenzione di Faro, si caratterizzerebbe per un'attenzione per le persone oltre le cose, segnerebbe il passaggio "dal diritto del patrimonio culturale" al "diritto al patrimonio culturale".

[10] Così M. Montella, La Convenzione di Faro e la tradizione culturale italiana, in La valorizzazione dell'eredità culturale in Italia. Atti del convegno, Il Capitale culturale, 2016, 15, pag. 13.

[11] In tal senso C. Carmosino, La Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, cit., par. 3.

[12] Si rammenta che in passato, da più parti, fu avanzato il timore che la concezione antropologica di bene culturale con la sua forza espansiva rischiasse di far incorrere nel c.d. panculturalismo, per il quale tutto è cultura. A riguardo cfr. G. Severini, La nozione di bene culturale e le tipologie di beni culturali, in Il Testo unico sui beni culturali ambientali (D.lgs. 29 ottobre, 1999, n. 490. Analisi sistematica e lezioni, (a cura di) G. Caia, Milano, 2000, pag. 12. In argomento cfr. G.M. Golinelli, Patrimonio culturale e creazione di valori, Padova, 2012.

[13] Sul punto cfr. C. Barbati, M. Cammelli, L. Casini, G. Piperata, G. Sciullo, Diritto del patrimonio culturale, Bologna, 2020, pag. 37 ss.

[14] "Le espressioni di identità culturale collettiva contemplate nelle Convenzioni Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità".

[15] Introdotto con il d.lg. 26 marzo 2008, n. 62.

[16] Nello stesso senso la Dichiarazione di Friburgo del 2007, all'art. 2, lett. a) afferma che: "Il termine 'cultura' copre i valori, le credenze, le convinzioni, le lingue, i saperi e le arti, le tradizioni, istituzioni e modi di vita tramite i quali una persona o un gruppo esprime la propria umanità e i significati che dà alla propria esistenza e al proprio sviluppo".

[17] S. Cassese, I beni culturali da Bottai a Spadolini, 1975, in L'Amministrazione dello Stato, Saggi, Milano, 1976, pag. 153 ss.

[18] Voce Cultura, La piccola Treccani. Dizionario enciclopedico, Roma, 1995, pag. 579-580.

[19] M. Ainis, Cultura e politica, Padova, 1991, pag. 63, il quale afferma che in Germania vengono contrapposti i concetti di "kultur" e "zivilisation": il primo utilizzato come riferimento a tutto ciò che è espressione della natura umana e il secondo, come espressione della cultura dei popoli più avanzati o più precisamente come cultura dei popoli che vivono nella città.

[20] F. Merusi, Art. 9, in Commentario alla Costituzione, (a cura di) G. Branca, I, Bologna, 1975, pag. 434 ss.; F.S. Marini, Profili costituzionali della tutela dei beni culturali, in Nuova Rassegna, 1999, pag. 633 ss.; M. Cecchetti, Sub art. 9, in Commentario alla Costituzione, (a cura di) L. Bifulco - A. Celotto, M. Olivetti, Milano, 2006, pag. 217 ss.; F.S. Marini, Lo statuto costituzionale dei beni culturali, Milano, 2002.

[21] In tal senso P. Carpentieri, La Convenzione di Faro sul valore dell'eredità culturale per la società (da un punto di vista logico), in Federalismi.it, 2017, 4.

[22] A tal riguardo P. Petraroia, in La valorizzazione dell'eredità culturali in Italia. Atti del Convegno, cit., pag. 24, evidenzia che "il tema della proprietà è presente all'interno della Convenzione, ma con la precisazione che il protagonista non è né la cosa né il singolo proprietario, bensì la comunità, che la riconosce come riflesso, espressione dei propri valori, credenze, conoscenze e tradizioni in continua evoluzione".

[23] A tal riguardo C. Carmosino, ult. op. cit., 2, evidenzia che così facendo la Convenzione di Faro apre "la strada alla considerazione del patrimonio culturale come bene pubblico o comune e al riconoscimento di diritti del patrimonio culturale".

[24] In tal senso cfr. anche P. Carpentieri, ult. op. cit.

[25] L. Casini, "Todo es peregrino y raro...": Massimo Severo Giannini e i beni culturali, in Riv. trim. dir. pubbl., 2015, 3, pag. 987.

[26] "Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici".

[27] "Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà" (comma 2) e "Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge".

[28] "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione".

[29] Esempi di gruppi organizzati o associazioni che sono prefissi di diffondere e applicare i principi della Convenzione di Faro si riscontrano a Venezia e a Marsiglia. In tema, cfr. C. Gregorin, The example of Venice: applying and diffusing the principles of the Faro Convention in a Heritage Community, intervento al Seminario su The Value of Cultural Heritage for Society - the Faro Convention and the Herein Tool, Yasnaya Polyana (Russia), 13-14 settembre 2010, in http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/Identities/SpeechesYasana/Gregorin_en.pdf; S. Bassi, F. Gregori, C. Gregorin, P. Wanner, "40xVenezia", an example of a heritage community applying the principles of the Faro Convention, in Council of Europe, Heritage and Beyond, Strasbourg, Council of Europe Publishing, 2009, pagg. 149-151.

[30] E. Celano, C. Penati, P. Petraroia, Expo e territori: strumenti e modelli di valorizzazione, XXXIV Conferenza italiana di Scienze Regionali, Palermo, 2-3 settembre 2013, in http://www.aisre.it.

[31] Cfr. P. Petraroia, ult. op. cit., pag. 24.

[32] In tal senso D. Manacorda, Patrimonio culturale: un diritto collettivo, in Democrazia della conoscenza, in Atti del Convegno del Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia Trieste, 28-29 gennaio 2016, (a cura di) R. Auriemma, Forum, Udine, 2017.

[33] P. Clemente, L'Europa delle culture e dei progetti europei: dall'Europa all'Unesco; il contributo dell'antropologia tra cosmo e campanile, in Le culture dell'Europa, l'Europa della cultura, (a cura di) L. Zagato, M. Vecco, Milano, 2011, pagg. 135-162.

[34] Organo disciplinato dall'art. 5 della Convenzione Unesco del 2003.

[35] M. Giampieretti - B. Barel, Spunti per una legge regionale sul patrimonio culturale immateriale, in Il Patrimonio culturale immateriale. Venezia e il Veneto come Patrimonio europeo, (a cura di) M.L. Picchio Forlati, Venezia, 2014, pag. 237.

[36] Molte sono le critiche che in dottrina sono state sollevate nei confronti dell'elaborazione del principio di sussidiarietà orizzontale in particolare per la sua connotazione piuttosto "generica", tanto da configurare l'art. 118, c. 4 "una blanda disposizione programmatica", in tal senso. A. D'Atena, Costituzione e principio di sussidiarietà, in Quad. cost., 2001, pag. 13, e nello stesso senso R. Bin, La funzione amministrativa nel nuovo Titolo V della Costituzione, in Le Regioni, 2002, pag. 365 ss.; M. Massa Pinto, Il principio di sussidiarietà, profili storici e costituzionali, Napoli, 2003, pag. 150 ss.

[37] In tal senso G. Pastori, Amministrazione pubblica e sussidiarietà orizzontale, in Studi in onore di G. Berti, vol. 2. Napoli, 2005, pag. 1759.

[38] Sul punto cfr. M. Montella, La Convenzione di Faro e la tradizione culturale italiana, in La valorizzazione dell'eredità culturale in Italia. Atti del convegno, cit., pagg. 13-15, per il quale la Convenzione indicando il diritto individuale e collettivo "a trarre beneficio dall'eredità culturale e a contribuire al suo arricchimento" rende esplicita la necessità che l'eredità culturale sia finalizzata all'arricchimento dei "processi di sviluppo economico, politico, sociale e culturale e di pianificazione dell'uso del territorio...".

[39] In tal senso D. Manacorda, La "Convenzione di Faro" e la tradizione culturale italiana, in La valorizzazione dell'eredità culturale in Italia. Atti del convegno, Il Capitale culturale, 2016, 5, pag. 28, il quale afferma che finalmente con la Convenzione di Faro si passa dal diritto del patrimonio culturale al diritto al patrimonio culturale, ovvero al diritto individuale o collettivo, di trarre beneficio dal patrimonio" (...) "dal valore in sé dei beni al valore che debbono poterne conseguire le persone".

[40] Nel medesimo senso P. Carpentieri, ult. op. cit., pag. 10. Che il diritto al patrimonio culturale vada ricondotto tra i diritti fondamentali dell'uomo cfr. 23 Rapport de l'Experte indépendante dans le domaine des droits culturels, Farida Shaheed, Promotion et protection de tous les droits de l'homme, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement, 21 marzo 2011, A/HRC/17/38, p. 4 § 1, "Al fine di preservare e di salvaguardare il patrimonio culturale, è indispensabile considerare l'accesso al patrimonio culturale e ai benefici conseguenti come diritto fondamentale".

[41] Così, R. Cavallo Perin, Il diritto al bene culturale, in Dir. amm, 2016, 4, pag. 498, il quale sottolinea, altresì che "il diritto soggettivo alla fruizione della cultura è anzitutto dell'individuo come persona umana che ne definisce la cittadinanza, sicché il diritto soggettivo in tal senso configurato è secondo la protezione tradizionale propria delle libertà". Sul tema dei beni pubblici cfr. S. Cassese, I beni pubblici: circolazione e tutela, Milano, 1967; V. Caputi Jambrenghi, Beni pubblici, in Enc. giur. Treccani, Roma, 1988; M. Renna, Beni pubblici, in Diz. Dir. pubbl., (a cura di) S. Cassese, I, Milano, 2006, pag. 714 ss.; B. Tonoletti, Beni pubblici e concessioni, Padova, 2008.

[42] M. Montella, La Convenzione di Faro e la tradizione culturale italiana, in La valorizzazione dell'eredità culturale in Italia. Atti del convegno, cit., pag. 13.

[43] J. Dudh Morsink, The Universal Declaration of Human Rights; Origins, Drafting and Intent, Philadelphia, 1999, pag. 218.

[44] A tal riguardo C. Carmosino, ult. op. cit., pag. 4, evidenzia come la Convenzione di Faro, "riconoscendo espressamente i diritti relativi al patrimonio culturale come parte integrante del diritto a partecipare alla vita culturale, quale definito nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo del 1948 e garantito dal Patto Internazionale sui Diritti economici, sociali e culturali del 1966, si inserisce nella tendenza sempre più marcata del diritto internazionale ad ancorare la protezione del patrimonio culturale alla sfera dei diritti umani fondamentali, al di là delle mere questioni coinvolgenti il diritto di proprietà".

[45] Sul punto D. Manacorda, La "Convenzione di Faro" e la tradizione culturale italiana, cit., pag. 28 afferma che "il termine arricchimento qui agisce evidentemente in ambito ideale e delle forme che questo contributo può assumere nelle condizioni date".

[46] R. Cavallo Perin, ult. op. cit., pag. 506. Di diverso avviso C. Carmosino, ult. op. cit., 4, la quale invece ritiene che il diritto al patrimonio culturale non sia un diritto assoluto, potendo esso subire restrizioni in seguito al bilanciamento con ragioni di interesse pubblico o con diritti di proprietà individuale.

[47] In tema di politiche culturali dell'Unione Europea cfr. M. Fiorillo, Verso il patrimonio culturale dell'Europa Unita, in Rivista dell'Associazione italiana dei costituzionalisti, 2011, 4 in http://www.associazionedeicostituzionalisti.it.

[48] G. Sciullo, I beni culturali quale risorsa collettiva da tutelare - una spesa, un investimento, in Aedon, 2017, 3, par. 3. In argomento cfr. anche M. Cammelli, L. Covatta, I beni culturali tra tutela, mercato e territorio, in Paper Astrid, (a cura di) L. Covatta, 2012, pag. 24 ss.

[49] C. Carmosino, ult. op. cit., pag. 5, la quale evidenzia che il monitoraggio è affidato allo Steering Committee for Cultural Heritage and Landscape, designato dal Consiglio dei Ministri del 2008, il quale, solo su iniziativa di uno o più Stati membri, può valutare l'applicazione in ogni suo aspetto, con la possibilità di formulare raccomandazioni.

[50] Così P. Carpentieri, ult. op. cit., pag. 5, il quale rileva che: "la predisposizione del disegno di legge di ratifica e esecuzione in Italia della Convenzione di Faro solleva un problema di traduzione (che non è solo terminologico, ma è concettuale).

[51] C. Carmosino, ult. op. cit., pag. 5, la quale afferma addirittura che si vada verso il dissolvimento della linea di distinzione tra ciò che è patrimonio culturale da ciò che non lo è.

[52] Sul rapporto tra paesaggio e territorio cfr. A. Barbanente, Il paesaggio e il territorio fattori di identità e di sviluppo, in Enc. cult., 2015, pag. 329 ss.; W. Cortese, Il paesaggio come realtà etico - culturale, Atti del Convegno di Lampedusa, 21 - 23 giugno 2007, Napoli, 2008, pag. 31 ss.

[53] Sulla rilevanza del principio di sussidiarietà orizzontale, cfr. da ultimo Corte cost. sent. 131/2020, la quale ha evidenziato che l'art. 118, comma 4, spezza l'idea per cui "solo l'azione del sistema pubblico è intrinsecamente idonea allo svolgimento di attività di interesse generale e si è riconosciuto che tali attività ben possono invece essere perseguite anche da un'autonoma iniziativa dei cittadini che, in linea di continuità con quelle espressioni della società solidale, risulta ancora oggi fortemente radicata nel tessuto comunitario del nostro Paese". A tal riguardo cfr. L. Gori, La sussidiarietà vince sulla P.A.: sentenza storica della Consulta, in il http://www.sussidiario.net, il quale sottolinea che "il legislatore è chiamato a trarre le conclusioni da un sistema costituzionale fondato sul riconoscimento della 'profonda socialità' che connota la persona umana e della sua possibilità di realizzare, autonomamente, una 'azione positiva' e responsabile improntata sul principio di solidarietà e all'ideale orizzonte delineato dall'art. 3 Cost.

[54] In tal senso la dichiarazione di Federculture, in Convenzione di Faro, ok definitivo della Camera: ecco le reazioni, 23 settembre 2020, in Agcult.it.

[55] Sul punto cfr. G. Piperata, Cultura, sviluppo economico e... di come addomesticare gli scoiattoli, in Aedon, 2018, 3, par. 1, il quale sottolinea "il riconoscimento del patrimonio culturale come risorsa da tutelare, ma allo stesso tempo come valore strategico e essenziale per l'economia, arrivato soprattutto dall'UE, che ha anche promosso numerose iniziative in tal senso, a cominciare da Cultural Heritage Counts for Europe, progetto promosso dalla Commissione Europea nel 2013 con l'obiettivo di raccogliere e analizzare ipotesi per valutare il valore del patrimonio culturale anche sul piano economico, sociale e ambientale, fino al recente Europa creativa, programma europeo di sostegno per settori culturali e creativi per il periodo 2014-2020". Egli sottolinea altresì l'interdipendenza tra economia e cultura, affermando che "più migliora l'economia e la distribuzione del reddito e più aumenta la domanda di fruizione del patrimonio culturale e di consumo di cultura; e viceversa, aumentando la domanda di offerta culturale, si attivano processi che favoriscono lo sviluppo economico". Sui beni culturali come risorsa per lo sviluppo socioeconomico del Paese, cfr. G. Sciullo, I beni culturali quali risorsa collettiva da tutelare - una spesa, un investimento, cit., par. 1, il quale evidenzia come "ormai non solo nella letteratura economica, ma anche in ambito politico, nazionale ed europeo, il nesso fra il patrimonio culturale (comprensivo dei beni culturali e di quelli paesaggistici, art. 2, comma 1, d.lg. 42/2004) e la crescita socioeconomica delle collettività può considerarsi come dato acquisito".

[56] Con riguardo all'utilizzo del patrimonio culturale a fini economici preme rammentare che è in corso una querelle che da tempo ha investito la disciplina di cui agli art. 107 e 108 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, relativa alle concessioni in uso e le riproduzioni del patrimonio culturale di pubblico dominio, rivitalizzatosi in occasione dell'esame del disegno di legge Senato n. 1721 (Legge di delegazione europea 2019) di recepimento della Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE. In argomento cfr. L. Casini, Riprodurre il patrimonio culturale? "i pieni" e i "vuoti" normativi, in Aedon, 2018, 3.

In particolare la dottrina si è schierata su fronti contrapposti. Un primo orientamento, facendo leva sulla c.d. democrazia della cultura, afferma che si dovrebbe optare per un regime open source dell'utilizzo delle riproduzioni del patrimonio culturale pubblico (cfr. D. Manacorda, Patrimonio culturale, libertà, democrazia. Pensieri sparsi di un archeologo incompetente a proposito del Diritto e gestione del patrimonio culturale, in Il capitale culturale, 2020, 21, pag. 15 ss.), sia perché ciò sarebbe funzionale al miglioramento della valorizzazione e della fruizione del patrimonio culturale, sia in ragione dell'esiguità degli introiti derivanti dai canoni. Si aggiunge, inoltre, che il libero utilizzo proteggerebbe da possibili usi scorretti (M. Modolo, Promozione del pubblico dominio e riuso dell'immagine del bene culturale, in Archeologia e calcolatori, 2018, 29, pagg. 73-86). La tesi opposta evidenzia che liberalizzare l'uso delle immagini porterebbe solo utili maggiori alle imprese, sottolineando come peraltro la disciplina del Codice già consente il libero utilizzo delle immagini senza scopo di lucro, per ragioni di studio, ricerca e come libera conoscenza (così A.L. Tarasco, Diritto e gestione del patrimonio culturale, Roma - Bari, 2019 e A.L. Tarasco, Il nostro patrimonio non vale 173 miliardi ma almeno 1.770, in Il Giornale dell'Arte, n. 404, gennaio 2020, 5-6). Si afferma inoltre la necessità di sfruttare la rilevanza economica delle riproduzioni, concentrando l'attenzione sugli introiti che potrebbero derivare, in un lungo periodo, dai diritti di riproduzione dei materiali custoditi in musei (in tal senso Piano strategico di sviluppo della fotografia in Italia 2018 - 2022. Revisione del 14 dicembre 2017).

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