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I beni culturali di interesse religioso

Il turismo religioso: nuove dimensioni per la valorizzazione del patrimonio culturale [*]

di Antonio Chizzoniti e Anna Gianfreda

Sommario: 1. Il turismo religioso e le sue molteplici declinazioni: un percorso normativo non lineare. - 2. Attività turistiche di interesse religioso e turismo religioso: un nuovo approccio normativo. - 3. Nuove dimensioni per il turismo religioso del terzo millennio. Itinerari, parchi, beni immateriali ed ecologia: tra pastorale e valorizzazione del patrimonio culturale religioso. - 3.1. Le azioni in ambito ecclesiale: le innovazioni contenutistiche e metodologiche nella costruzione della rete del turismo. - 4. Le ricadute sull'ordinamento civile. Una "nuova stagione della bilateralità"? Il rinnovato e originale legame tra valorizzazione del patrimonio culturale di interesse religioso e turismo. - 5. L'esperienza dell'Emilia-Romagna: bilateralità e collaborazione nella rinnovata missione e visione per il turismo religioso. - 6. Conclusioni. Rete, governance e management: le prospettive della collaborazione tra sfera civile e religiosa e la partecipazione della società civile.

Religious tourism: News perspectives for the enhancement of cultural heritage
The contribution, starting from the historical reconstruction of the juridical concept of religious tourism contained in the national and regional laws, examines the current intra-ecclesial and civil perspectives concerning that phenomenon. In particular, the contribution focuses on the pastoral actions of the Italian Church, which affects the governance system of ecclesial institutions in the tourism sector, and on the interactions between civil and religious institutions that give rise to new forms of collaboration and coworking, for the promotion through religious tourism of the territories and local realities.

Keywords: Religious tourism; Cultural heritage; Italian church; Pastorale of tourism.

1. Il turismo religioso e le sue molteplici declinazioni: un percorso normativo non lineare

Negli ultimi due decenni si è certamente accentuato l'interesse per un fenomeno, quello del turismo religioso, che ha avuto sul finire del secondo millennio un deciso sviluppo grazie all'organizzazione di eventi peculiari (basti pensare al giubileo del 2000), ma da correlare senz'altro anche all'ampliamento del fenomeno turistico (tout court) e dei viaggi, all'aumento di richiesta di cultura e all'incremento dell'azione di valorizzazione del patrimonio culturale sviluppatasi negli ultimi decenni ad opera della Pubblica Amministrazione, delle organizzazioni internazionali, degli enti non profit, dei privati e non ultime anche delle confessioni religiose [1].

Circoscriverne i contorni attraverso uno sforzo definitorio aiuta a comprendere la portata del fenomeno e le ricadute nei vari ambiti che da esso sono interessati (anzitutto religioso, ma anche economico e poi culturale oltre che sociologico ed ovviamente giuridico). Il sintagma mette insieme due dimensioni (quella turistica e quella religiosa) che ad una attenta analisi propongono intersezioni e contrapposizioni accentuate dalla lettura del loro dipanarsi nella storia in forme che solo nella modernità giungeranno all'attuale concettualizzazione. Un alternarsi tra spirituale e secolare nella ricerca di senso attraverso il cammino che trova nell'aggettivazione "religioso" una sorta di riconduzione all'origine di un fenomeno, quello del turismo, tutto moderno e laico.

L'elemento che sicuramente accomuna i due termini è il viaggio. Il legame tra viaggio e dimensione religiosa è pacifico, non a caso si è parlato di pellegrinaggi e di viaggi spirituali come elementi fondanti l'esigenza umana di fede, tanto da poter ritenere "il luogo santo come catalizzatore delle proprie esigenze di spiritualità" e la visita con il relativo percorso (cammino) come uno strumento per mettersi in relazione con il trascendente [2]. Al viaggio per esigenze spirituali (non solo cattolico/cristiano), quasi come una sua forma di laicizzazione/secolarizzazione, l'illuminismo aristocratico contrapporrà il Grand Tour, il viaggio di formazione culturale alla scoperta delle radici europee. È opportuno sottolineare che, specie nelle tappe italiane, la dimensione religiosa non poteva che emergere anche in questi percorsi laici attraverso l'incontro con quel patrimonio culturale di natura religiosa che è esso stesso parte determinante del pensiero europeo.

Siamo ancora lontani dal concetto di turismo come oggi generalmente inteso [3], strettamente connesso al riposo, all'ozio più che alla ricerca di senso cultu(r)ale, ma pellegrinaggi e Grand Tour sono senz'altro gli antesignani di una parte essenziale di ciò che oggi possiamo intendere come turismo religioso. Quest'ultimo in una prima approssimazione è stato opportunamente definito come quel "settore del turismo caratterizzato dal fine di religione e culto" [4]; oggi a distanza di un ventennio da quella enunciazione è possibile meglio precisarne il significato attraverso una calibrazione dell'impatto dell'aggettivo "religioso", una specificazione quest'ultima che non sempre presuppone una motivazione strettamente fideistica. Infatti la religiosità può incidere sul fenomeno turistico oltre che per le ricordate motivazioni cultuali, anche per aspetti del tutto avulsi da questi: può infatti ritenersi turismo religioso quello riconducibile alla gestione organizzativa di enti e strutture religiose, o tale per la natura dei luoghi meta del viaggio (santuari) o del soggiorno (monasteri e luoghi di ritiro spirituali), o ancora per la predominanza dei beni culturali di interesse religioso visitati [5]. È l'esperienza di questi ultimi anni a spingere in favore di una definizione larga e onnicomprensiva così da ritenere "religioso" ogni forma di turismo influenzato da tale aspetto per i suoi contenuti (mete, itinerari, patrimonio culturale e ambientale) o per le sue forme organizzative oltre per le motivazioni.

Si tratta di una definizione ordinatoria che tende a coprire i vari aspetti del fenomeno e che consente anche un suo utilizzo in ambito giuridico tenuto conto dell'assenza di una definizione legislativa di turismo religioso, pur a fronte di un incremento dell'uso da parte del legislatore (specie quello regionale) di tale dizione.

Il passaggio alla dimensione giuridica richiede un pur sintetico approfondimento partendo dal concetto di turismo individuato in tale ambito quale "insieme delle relazioni socio-culturali ed economiche originate dal viaggio o dal soggiorno temporaneo in luoghi diversi dalla normale residenza" [6]. Perché proprio nello sviluppo della normativa possiamo bene cogliere l'evoluzione del turismo da fenomeno prevalentemente elitario culturale, a evento di massa riconducibile al diritto al riposo derivante dallo sforzo psico-fisico lavorativo. Pur senza un forte legame strutturale è nell'ambito della normativa relativa al turismo sociale che si innestano i primi interventi legislativi che interessano quello che con il tempo verrà individuato come turismo religioso. Così se la legge 21 marzo 1958 n. 326 si limitò a dettare regole circa le strutture recettive complementari a carattere turistico-sociale (nelle quali venivano ricomprese le case per ferie: "complessi ricettivi stabili sommariamente attrezzati per ospitare, in periodi determinati, i dipendenti di amministrazioni o aziende pubbliche o private e i soci di associazioni ed organizzazioni aventi esclusivo fine di assistenza sociale"), la successiva legge 17 marzo 1983 n. 217 "Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica" individuò all'art. 10, in connessione/continuità con la precedente normativa, un ambito di specialità quello dell'attività delle associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali alle quali venne consentito "esclusivamente per i propri associati" l'esercizio delle attività turistiche e ricettive a condizioni decisamente più favorevoli rispetto a quelle dettate per gli imprenditori turistici [7].

Due gli elementi che paiono assimilare il turismo religioso al turismo sociale nella visione del legislatore: quello più evidente è la comune dimensione popolare (quasi in contrapposizione al carattere elitario proprio del turismo culturale), un secondo non meno interessante, anche se meno in evidenza, è probabilmente la riconducibilità delle attività di religione (anche quelle turistiche) nell'alveo dell'assenza di scopo di lucro.

In quella che può essere definita la prima stagione della legislazione sul turismo religioso saranno le regioni a svilupparne i contenuti (anche in ragione della ripartizione di competenze proposta dall'art. 117 della Costituzione), con provvedimenti indirizzati principalmente alla regolamentazione della attività ricettive così dette extra-alberghiere e dell'organizzazione di viaggi del turismo "sociale" al quale viene assimilato quello gestito da enti ecclesiastici e associazioni religiose (per i propri fedeli, ma non solo) [8].

Già sul finire di questa prima fase, all'interno di quella che è stata riconosciuta come la seconda generazione della legislazione regionale sul turismo religioso [9], si incominciano ad intravedere interessi e campi di intervento che meglio disegnano l'attuale visione del turismo religioso prospettando una bipartizione di ambiti di interesse. Vengono in rilievo interventi promozionali di spesa legati all'organizzazione di eventi di rilievo nazionale ed internazionale (Giubileo) [10] o alla tutela e valorizzazione di beni (anche immateriali) o complessi culturali con chiari riferimenti religiosi. Con una sorta di ritorno alle origini si inizia a comprendere come una corretta contestualizzazione del concetto di turismo religioso passi per la connessione tra dimensione religiosa (pellegrinaggi, viaggi) e aspetti culturali oltre che ambientali.

Non è ancora una vera svolta ma è chiaro l'indirizzo. Così come un ulteriore passo in avanti che sposta il centro d'attenzione del turismo religioso, dal mero riferimento alle attività turistiche gestite dalle organizzazioni religiose cattoliche a momento di propulsione e promozione culturale è possibile identificarlo nelle iniziative della Conferenza Episcopale Italiana. È la stessa Chiesa cattolica, che pur rivendicando per le attività dei suoi enti che possono apparire sovrapponibili a quelle imprenditoriali turistiche (organizzazioni di pellegrinaggi, campi estivi, ritiri spirituali, gestione di strutture ricettive, etc.) uno spazio di specialità, grazie anche alla crescente consapevolezza del significato pastorale del turismo, nel 1987 istituisce l'Ufficio Nazionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport (Consiglio Permanente della C.E.I. sessione 9-12 novembre 1987) [11]. Tra i compiti di questo organismo, che svilupperà una intensa attività di approfondimento con la predisposizione di importanti documenti, vanno segnalati quelli di "incrementare lo studio e la conoscenza approfondita della complessità e della varietà del fenomeno turistico secondo i diversi profili pastorali, ecumenici, sociali, culturali, educativi, ambientali, economici" e "individuare e determinare obiettivi generali e particolari della pastorale nei vari settori, con particolare attenzione alle aree di maggior flusso turistico" [12].

Cresce dunque la consapevolezza dell'importanza delle sinergie da sviluppare con le attività finalizzate a promuovere tutela e valorizzazione del patrimonio culturale di interesse religioso. Una conferma di questa linea a livello statale può essere letta nella, pur discutibile, legge n. 135 del 2001 "Riforma della legislazione nazionale del turismo" che confermando all'art. 7, 9° comma quanto già stabilito all'art. 10 della legge n. 217 del 1983, nel definire principi fondamentali e strumenti della politica del turismo all'art. 1, 2° comma lett. c) ricorda che la Repubblica "tutela e valorizza le risorse ambientali, i beni culturali e le tradizioni locali anche ai fini di uno sviluppo turistico sostenibile" [13].

2. Attività turistiche di interesse religioso e turismo religioso: un nuovo approccio normativo

Come già ricordato, l'ordinamento giuridico italiano non propone una definizione di turismo religioso e forse la stessa può essere ritenuta non necessaria. Il significato riconosciutogli nel tempo, come si è potuto constatare, è stato condizionato dall'assorbimento del fenomeno in ambiti legislativi peculiari (turismo sociale). Certo è che l'espressione oramai in uso in molti degli interventi normativi legati al governo del fenomeno turistico, sia nella legislazione regionale (che per prima è ricorsa al suo utilizzo), che in quella statale nella quale è giunto successivamente. È cresciuta nel tempo una sorta di partizione tra quelle che possono essere identificate come "attività turistiche di interesse religioso" fatte rientrare comunque nel concetto di turismo religioso e uno spazio operativo correlato all'attività promozionale di una tipologia di turismo che pare meglio definire l'attuale concetto giuridico di turismo religioso. Una sintesi dell'uso dell'espressione nella legislazione regionale e in quella statuale aiuta a comprendere il senso di questa notazione a darne ragione e bene lo proietta in una dimensione innovativa della quale si darà conto nella seconda parte di questo scritto.

Il primo riscontro normativo del ricorso al termine turismo religioso va rintracciato nella l.r. Abruzzo 26 giugno 1997 n. 54 "Ordinamento della organizzazione turistica regionale" che all'art. 25 nell'istituire il Forum permanente del turismo regionale, organismo preposto alla predisposizione alla programmazione regionale in materia turistica, prevede la presenza di un "rappresentante designato dalla Conferenza Episcopale, esperto di turismo religioso". La stessa espressione è presente anche nella quasi coeva l.r. Molise 14 dicembre 1998 n. 16 "Il Molise verso e oltre il Giubileo del 2000" che per incoraggiare "flussi di turismo religioso" promuove "interventi volti a valorizzare itinerari turistico - religiosi e siti di alta valenza storica, culturale, artistica e religiosa". In vero qualche anno prima il Veneto nella l.r. n. 13 del 1994 "Organizzazione turistica della regione", all'art. 5 trattando della promozione turistica tra gli interventi mirati indica anche quelli inerenti il settore del "turismo culturale e religioso"; dizione ripresa dalla l.r. Liguria n. 39 del 1997 che all'art. 1 indica tra le finalità da perseguire in occasione del Giubileo del 2000 "l'inserimento del territorio regionale nei circuiti nazionali e internazionali del turismo culturale e religioso". È significativo che si faccia ricorso all'espressione di turismo religioso o alla più ampia di turismo culturale e religioso con riferimento alla sola attività promozionale, anche in complessi normativi ampi, come le leggi regionali di Abruzzo e Veneto destinate a regolare l'intera organizzazione turistica regionale e al cui interno vengono disciplinate anche attività turistiche di interesse religioso (organizzazione di viaggi, strutture ricettive extralberghiere, professioni turistiche) riconducibili alla legislazione tipicamente dettata per il settore del turismo sociale. Una conferma di tale indirizzo lo si può dedurre dalla scelta operata dalla regione Piemonte che dedica un apposito provvedimento (l.r. n. 34 del 2006) alle "Iniziative a sostegno dello sviluppo del turismo religioso" nel quale preso atto del "ruolo fondamentale del turismo religioso" ne incoraggia i flussi (art. 1) anche attraverso "azioni volte al recupero del patrimonio culturale artistico e religioso" (art. 2) e con la realizzazione di un programma annuale per iniziative finanziate dal bilancio regionale (art. 3). E a distanza di un decennio uno schema simile è rinvenibile nella l.r. Calabria n. 36 del 2015 "Valorizzazione e potenziamento del turismo religioso e del sistema dei santuari mariani presenti sul territorio calabrese" e nella l.r. Lombardia n. 27 del 2015 "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo": la prima nel riconoscere "l'alto valore dei percorsi turistici di carattere religioso" (art. 1) si pone l'obiettivo di potenziarne l'inserimento nei percorsi culturali europei (art. 2) attraverso forme di finanziamento annuali; la seconda inserisce tra le finalità delle proprie politiche turistiche quella di "promuovere il turismo religioso riconoscendone il ruolo strategico nello sviluppo economico ed occupazionale valorizzando gli itinerari religiosi del territorio".

Questa evidente distinzione non è meramente nominalistica, almeno dal punto di vista normativo, e tende ad evidenziare due distinti settori di intervento che trovano nella comune radice religiosa un punto di contatto, che tende ad allontanarsi al momento della individuazione del campo di intervento, dei soggetti e degli oggetti interessati.

Una ulteriore conferma di questa scelta terminologica è data dal d.lg. n. 79 del 2011 che con l'Allegato 1 introduce il "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo". In esso la distinzione tra la parte dedicata alla regolamentazione del "mercato del turismo" e quella relativa alla "promozione delle tipologie di prodotti turistici" è ben chiara.

Nella prima, che attiene alle attività turistiche di interesse religioso, ritroviamo il riconoscimento della peculiarità delle imprese turistiche senza scopo di lucro (art. 5) "associazioni che operano nel settore del turismo giovanile e per finalità ricreative, culturali, religiose, assistenziali o sociali" alle quali viene consentito di operare come imprese turistiche (art. 4) anche se "esclusivamente per i propri associati"; così come un ambito di specialità viene confermato per le strutture ricettive extralberghiere (art. 8) tra le quali vengono ricomprese le case per ferie (art. 12). Nella seconda l'art. 22 individua tra "i circuiti nazionali, i percorsi, i prodotti e gli itinerari tematici omogenei" alla lett. d) del 2° comma il "turismo religioso", che però, a differenza di quanto dettato per altre forme di turismo, nel prosieguo dell'articolato non trova poi una specifica definizione e regolazione.

È questo dunque un indirizzo che si va consolidando e che sta influenzando anche le relazioni tra regioni e conferenze episcopali regionali, passando dunque dagli interventi unilaterali a quelli di cooperazione. Ne sono prova il protocollo d'intesa siglato il 6 luglio 2017 dalla Conferenza delle Regioni e delle province Autonome e la Conferenza Episcopale Italiana, finalizzato alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio ecclesiastico e allo sviluppo del turismo religioso in attuazione del quale sono già state sottoscritte due intese a livello regionale: nel dicembre del 2017 tra regione Lazio e nel dicembre del 2019 dalla regione Emilia - Romagna con le relative conferenze episcopali. Su entrambe si tornerà più avanti, ciò che fin da ora è importante sottolineare è sicuramente il sempre più forte legame del turismo religioso con la valorizzazione del patrimonio culturale, una scelta che bene evidenzia l'oramai tracciata linea di confine tra attività turistiche di interesse religioso e turismo religioso per lo meno a livello legislativo.

3. Nuove dimensioni per il turismo religioso del terzo millennio. Itinerari, parchi, beni immateriali ed ecologia: tra pastorale e valorizzazione del patrimonio culturale religioso

La consapevolezza del collegamento tra valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici e promozione del turismo religioso costituisce senza dubbio il punto di arrivo di un percorso storico-sociale che ha preso le mosse dai pellegrinaggi devozionali e penitenziali dei primi secoli dopo Cristo [14], e da un punto di vista giuridico, può essere interpretato come il fondamento stesso delle competenze regionali in questa materia ai sensi del novellato art. 117 Cost.

Se dunque il turismo religioso non può prescindere dalle esperienze legate alla valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale religioso, costituendone presupposto irrinunciabile, esso diviene sempre più nettamente un fenomeno giuridico-economico e sociale che travalica questo aspetto e che sicuramente non può essere ridotto ad esso [15]. A livello descrittivo, infatti, come osservato nei paragrafi precedenti, esso diviene un "contenitore", uno spazio e un tempo, nei quali fruire anche del patrimonio culturale religioso cd. immateriale, che include ad esempio feste, processioni, eventi spirituali e di culto, ma che si allarga a essere una vera e propria esperienza dello spirito e dell'anima.

Tali riflessioni sono fatte proprie anche dal mondo ecclesiale che interpreta il fenomeno del turismo religioso come una predisposizione interiore e un percorso dello spirito e progetta iniziative e azioni volte alla promozione di uno stile proprio e specifico di viaggio, di movimento, attraverso percorsi che suggeriscono determinati valori che hanno a che fare con la bellezza, quale via per sperimentare la vicinanza a Dio, ai Santi, ai martiri, e che promuovono idee quali la sostenibilità, il rispetto per la natura e il creato e la solidarietà [16].

Da tale punto di vista l'esperienza religiosa vissuta durante il viaggio può contemplare, come da tradizione, tappe o mete quali edifici di culto, santuari, luoghi di miracoli, ma si articola sempre più spesso anche in percorsi devozionali e di fede, nei quali si concretizzano una pluralità di proposte ecclesiali di evangelizzazione e conversione.

I progetti pastorali che più recentemente sono stati pensati dalla Chiesa italiana, come ad esempio quello sui Parchi culturali ecclesiali [17], sono esemplificativi di questo approccio che interpreta il turismo religioso come ambito nel quale può essere incluso in senso lato il turismo spirituale, che diventa uno spazio e un tempo per proporre, comunicare e condividere i messaggi dello stesso magistero pontificio, come ad esempio quelli che ruotano attorno all'idea della "cura della casa comune". La conoscenza e l'esperienza del cammino e dell'itinerario spirituale religioso, nel rispondere al bisogno di "spiritualità emozionale" [18], divengono occasioni "convincenti" per la Chiesa locale e universale di farsi presente e visibile sul territorio e di proporsi come agenzia di promozione culturale e come riferimento spirituale.

Quelle appena descritte sono alcune delle ragioni alla base della rinnovata azione pastorale della Chiesa cattolica del Terzo millennio nell'ambito del turismo religioso. Essa non solo si arricchisce di contenuti nuovi - come quello dello stupore per la Bellezza quale "leva" per la ricerca di senso e di identità individuale e comunitaria [19] - ma elabora anche un metodo di pastorale integrata e integrale per il Terzo millennio.

Pastorale integrata perché, con un approccio di sistema, vuole raggiungere contemporaneamente le più variegate categorie di "destinatari tradizionali" della pastorale: dai giovani, agli sportivi, alle famiglie, ai malati (nel fisico e nell'anima), attraverso la predisposizione di percorsi di coinvolgimento e di stupore, ma anche di guarigione attraverso la Bellezza. Da tale punto di vista, la pastorale del turismo non può (più) essere percepita come un settore di nicchia dell'azione della Chiesa locale, ma deve essere integrata con la pastorale dei giovani, dello sport, della famiglia, dell'ecumenismo, del lavoro e della salute perché possa veramente essere efficace nell'evangelizzazione e nella missione [20].

Pastorale integrale perché, nella proposta degli autentici valori e dello stile dell'essere cristiani vuole raggiungere, coinvolgere e trasformare nel profondo l'esistenza non solo degli individui che fanno esperienza della Bellezza attraverso i percorsi turistico-religiosi, ma anche delle comunità locali che questi percorsi ospitano e che sperimentano l'accoglienza verso i "pellegrini".

Si realizza così nella "nuova" pastorale del turismo uno dei volti della "Chiesa in uscita", tanto auspicata da Papa Francesco, nella quale le Chiese particolari possono avere la possibilità di esprimere attraverso progetti e azioni concrete "l'amore che sentono per l'altro, l'amicizia che le lega all'altro e prendere tutta l'eredità di cultura e di buone relazioni per farne dono all'ospite" [21].

La presenza visibile e concreta della concezione della Chiesa che si fa prossima ai territori e diventa presenza accogliente e significativa per chi si sposta per turismo o riposo diviene, se possibile, tanto più importante in un'epoca come l'attuale, nella quale il viaggio, percepito a volte come necessario per un rasserenamento degli animi e per un recupero anche psicologico ed emotivo dopo la chiusura e l'immobilismo dovuti alla pandemia da coronavirus, porta comunque con sé oggi una dose di ansia, di diffidenza, di paura nell'incontro con l'altro [22].

Papa Francesco nei suoi interventi in questo tempo ha fornito molte chiavi di lettura che hanno sostenuto e incoraggiato i popoli della terra; alcune di queste possono essere utile fonte di ispirazione anche per la progettazione della pastorale del turismo in questo momento storico.

Una tra tutte è richiamata da Antonio Spadaro e fa riferimento ai costanti incoraggiamenti del Pontefice che esorta a "raccontare e condividere storie costruttive, che ci aiutano a comprendere che siamo tutti parte di una storia più grande di noi e possiamo guardare con speranza al futuro, se ci prendiamo davvero cura come fratelli gli uni degli altri" [23]. In sostanza, il magistero pontificio continua a opporre ai "paradigmi tecnocratici - che mettono al centro lo Stato o il mercato - quelli poetico-sociali" [24]: "Ora più che mai, sono le persone, le comunità e i popoli che devono essere al centro, uniti per guarire, per curare e per condividere", scrive Francesco. L'azione dell'esercito dei poeti mira alla "guarigione", cioè ha un valore terapeutico. La guarigione consiste nel "riprendere il controllo della nostra vita", nello scuotere "le nostre coscienze addormentate", nel produrre "una conversione umana ed ecologica che ponga fine all'idolatria del denaro e metta al centro la dignità e la vita" [25].

La costruzione di itinerari narrativi di Bellezza e Speranza [26], attraverso la conoscenza, la valorizzazione e la fruizione accessibile, sostenibile e solidale del patrimonio culturale-religioso, materiale e immateriale, di cui il nostro Paese è ricco, lungi dall'essere un ambito di nicchia dell'azione della Chiesa in questo tempo, rappresenta invece un impegno di interesse pubblico, uno spazio privilegiato di missione, per la crescita umana e sociale e per la cura integrata e integrale della persona, delle comunità e dei territori [27].

3.1. Le azioni in ambito ecclesiale: le innovazioni contenutistiche e metodologiche nella costruzione della rete del turismo

La densità e la ricchezza della rinnovata concezione della pastorale del turismo non può non riflettersi nelle azioni che concretamente la Chiesa pone in essere per la sua coerente attuazione.

Alcune di queste sono riscontrabili innanzitutto sul fronte dell'assetto organizzativo della Chiesa nell'ambito del turismo religioso, e cioè sugli strumenti giuridici, le risorse umane e gli uffici messi in campo e sulle loro prospettive di sviluppo nell'orientamento verso il futuro.

Se il fulcro di tali azioni rimane la Chiesa locale, e innanzitutto le Diocesi, nei recenti progetti di pastorale del turismo della Chiesa italiana, come quello dei Parchi culturali ecclesiali [28], si assiste all'elaborazione di nuovi e originali strumenti di governance [29], i quali - a partire dal "protagonismo delle Chiese locali diocesane già attive con azioni di pastorale integrata" - enfatizzano la sintonia e le sinergie con le comunità locali di appartenenza per produrre "ricadute positive e processi virtuosi nei territori ampi e plurali del Bel Paese, capaci di affermare il primato della cultura e la centralità della persona" [30]. Il radicamento territoriale delle diocesi, così come delle parrocchie, in altri termini, è visto come il fattore su cui lavorare per mettere in campo una capacità progettuale, organizzativa e operativa nei settori della cultura, della custodia del creato e del turismo sostenibile e solidale, che la Chiesa italiana sostiene, incoraggia e valorizza [31].

Allo stesso modo, le Conferenze episcopali regionali, che tradizionalmente erano state individuate quali interlocutori privilegiati per l'instaurazione di collaborazioni con le "omologhe" Regioni civili sui temi della valorizzazione dei beni culturali ecclesiasti, svolgono oggi il ruolo di snodo imprescindibile e a volte "motore" stesso della rete socio-culturale, nelle azioni di progettazione e ripensamento dei contenuti e del metodo di sviluppo del turismo religioso.

Insomma, anche nella rinnovata concezione delle funzioni e dei ruoli degli organi di governo per il turismo, la Chiesa manifesta il suo volto sinodale, che si conferma come il metodo ordinario dell'azione ecclesiale nel dipanarsi dei processi istituzionali, così come nell'ideazione e attuazione delle iniziative a livello locale. E nel settore turistico la connotazione sinodale dell'agire della Chiesa acquisisce un significato pregnante proprio nell'immagine del "cammino", che è al contempo sostanza stessa dell'istituto giuridico-canonistico del sinodo ("syn/odos" - "camminare insieme") e, come visto, proposta pastorale della Chiesa italiana per il turismo religioso/spirituale nel mondo contemporaneo.

Il metodo sinodale, inoltre, si manifesta nell'intensificazione dell'azione propulsiva della Conferenza episcopale italiana nei confronti delle Chiese diocesane che diventano, assieme alla rete parrocchiale, e alle comunità locali che compongono il Popolo di Dio, i protagonisti delle proposte, delle strutture e delle iniziative di evangelizzazione attraverso e per il turismo.

Anche se non esplicitamente richiamata nei più recenti documenti pastorali sul turismo religioso, inoltre, una delle componenti irrinunciabili dell'attuazione del principio di sinodalità, cioè l'inculturazione [32], è un effetto che si realizza e diviene ispirazione stessa dell'azione ecclesiale sul fronte turistico, perché valorizza le ricchezze culturali a partire dalle esperienze comunitarie locali e ne fa veicolo di evangelizzazione e formazione umana e spirituale integrata e integrale.

Il turismo, dunque, diviene uno specifico e non incidentale ambito dell'agire della Chiesa, nel quale insistono dinamiche ecclesiologiche e organizzative in grado di registrare in maniera autentica ed originale il modo di essere della Chiesa nella società contemporanea e il suo sguardo su come progettare e intervenire sul futuro della cultura.

In prospettiva, infatti, emerge con evidenza come la responsabilità della Chiesa locale in tale ambito non si esplica più solo sul fronte dell'azione pastorale, per quanto densa di contenuti teologici, ecclesiologici e sociali e strutturata a livello organizzativo, ma ha l'ambizione di configurarsi nella struttura e nelle attività come vero e proprio project working, che contempla complesse e articolate azioni di pianificazione, organizzazione, comunicazione e rendicontazione degli strumenti e dei servizi legati al turismo. Esperienze di tal genere si stanno sviluppando in tutto il territorio nazionale con riferimento alla creazione, su impulso della CEI, dei già menzionati Parchi e reti culturali ecclesiali, la cui procedura di riconoscimento prevede una fase ascendente di progettazione e di presentazione delle candidature, che muove dalle diocesi interessate verso la CEI, e una fase discendente, che dopo il riconoscimento, si conclude con la creazione "dell'ente giuridico del Parco o Rete Culturale Ecclesiale, nella forma più confacente alla realizzazione degli obiettivi, all'organizzazione della diocesi e alla progettazione nazionale. La Diocesi sottoscrive assieme all'ente giuridico del Parco o Rete un Accordo per l'attuazione di azioni di valorizzazione integrata dei beni culturali diocesani, personalizzando uno schema predisposto dall'Ufficio nazionale per la Pastorale del Tempo Libero, Turismo e Sport".

La contemporanea azione ecclesiale in ambito di turismo dunque si avvale della rete istituzionale delle Chiese locali e della Chiesa nazionale, ma ha ricadute concrete sotto il profilo giuridico civilistico, non solo per l'impatto culturale e sociale di tali esperienze, ma anche in quanto è in grado di innovare l'ordinamento con la creazione di strutture operative che vedono l'impiego e la formazione di nuove professionalità a cavallo tra sfera civile e religiosa, attraverso la sapiente utilizzazione ad esempio degli strumenti predisposti dalle riforme del terzo settore e dell'impresa sociale, nonché da nuove forme di volontariato sociale [33].

4. Le ricadute sull'ordinamento civile. Una "nuova stagione della bilateralità"? Il rinnovato e originale legame tra valorizzazione del patrimonio culturale di interesse religioso e turismo

Se si prendono in considerazione gli interventi più recenti con cui le Regioni si sono occupate di turismo in generale, è possibile riscontrare una quasi totale assenza di riferimenti alla dimensione religiosa del fenomeno turistico [34]. Anche nei casi in cui l'oggetto dell'intervento regionale faccia esplicito riferimento alla dimensione religiosa di un bene materiale e immateriale, come avviene per il cammino di San Francesco, nella legge e nel regolamento di attuazione della regione Toscana in materia di "Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini regionali" [35], le azioni regionali prescindono dal coinvolgimento degli eventuali "attori ecclesiali" di riferimento. Allo stesso modo, i richiami al turismo religioso contenuti nella legge regionale lombarda del 2015, in materia di "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo" [36], pur "riconoscendone il ruolo strategico nello sviluppo economico ed occupazionale, valorizzando gli itinerari religiosi del territorio", continuano a riguardare i settori che tradizionalmente, come visto sopra, erano disciplinati dalla legge nazionale e dalle leggi regionali e cioè le case per ferie (art. 23), i campeggi temporanei (art. 47), gli organizzatori di viaggi diversi da agenzie di viaggio e turismo (art. 66-67).

Negli interventi regionali dedicati specificamente al settore del turismo religioso, invece, è riscontrabile un'evoluzione dell'impostazione, che muove dalle finalità quasi esclusivamente "di spesa" delle leggi, per lo più scarne sotto il profilo della collaborazione con gli enti della chiesa locale, e il cui fulcro è la norma finanziaria [37], ad un approccio maggiormente progettuale, incentrato sulla valorizzazione e promozione del fenomeno, con il maggiore coinvolgimento delle rappresentanze ecclesiali a livello regionale. Un esempio di tal genere è rappresentato dalla legge regionale calabra del 2015 in materia di "Valorizzazione e potenziamento del turismo religioso e del sistema dei Santuari Mariani presenti sul territorio calabrese" [38], la quale nella predisposizione dei Piani annuali regionali per l'attuazione di iniziative, interventi e programmi di intervento", dichiara di tener conto "delle indicazioni della Conferenza Episcopale Calabrese" e presenta, alla medesima istituzione, prima della sua approvazione il Piano nel suo complesso.

Tuttavia, sono gli interventi bilaterali a rappresentare la sede naturale della progettualità e dell'innovatività in ambito di turismo religioso, dove la Chiesa diventa il motore stesso delle azioni di valorizzazione della cultura dei territori. Da tale punto di vista, la normativa di riferimento origina nell'ambito dei rapporti di collaborazione tra Regioni e Conferenze episcopali regionali, dando luogo a interventi di natura bilaterale che, sul fronte del turismo religioso, ripropongono, innovandolo, il metodo della collaborazione che, tra gli anni '90 e il primo decennio del 2000, si era consolidato tra i medesimi soggetti in materia di valorizzazione e fruizione dei beni culturali ecclesiastici.

L'avvio di questa nuova stagione della bilateralità che individua il turismo quale asset strategico "per le azioni di valorizzazione e godimento dei beni e del patrimonio culturale, storico e artistico ecclesiastico", può essere rintracciato nella firma del Protocollo d'Intesa tra la Conferenza episcopale italiana e la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano del 2017 [39].

Tale documento rappresenta la cornice entro la quale, a partire da un'innovazione di carattere formale, si inaugura e si palesa una vera e propria nuova visione del modo stesso con cui è concepita l'attività di valorizzazione del patrimonio culturale di interesse religioso.

L'innovazione di carattere formale è individuabile nei soggetti firmatari del Protocollo il quale, pur essendo un provvedimento emanato a livello centrale, non ha come interlocutore della CEI il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, come era stato per tutte le precedenti Intese in materia di beni culturali, bensì la Conferenza delle Regioni. La visione sottesa a tale nuova impostazione metodologica può essere ravvisata nella creazione di una rete di collaborazioni, che interpella i territori e le comunità locali quali veri e propri snodi da cui si dipanano i fili delle azioni dirette alla valorizzazione e alla fruizione del ricco e variegato patrimonio culturale nazionale. Infatti, il cuore del Protocollo di Intesa è proprio la costituzione di spazi e luoghi permanenti di confronto e progettazione, che rappresentano la sostanza stessa della collaborazione permanente e delocalizzata tra sfera civile e religiosa [40], prevedendo che all'organismo rappresentato dal Tavolo nazionale [41] siano affiancati i tavoli regionali istituiti a seguito di accordi tra la regione e la Conferenza Episcopale insieme alle articolazioni ecclesiali che a livello di diocesi e parrocchie si occupano di turismo [42].

5. L'esperienza dell'Emilia-Romagna: bilateralità e collaborazione nella rinnovata missione e visione per il turismo religioso

La dinamica appena descritta si è realizzata in Emilia-Romagna, regione nella quale è stato sperimentato il metodo della stabilizzazione della collaborazione tra sfera civile e religiosa nell'ambito del turismo, anticipando in parte anche l'intervento CEI-Conferenza delle Regioni del 2017.

Già nel 2016, infatti, era stata stipulata una Convenzione tra la regione Emilia-Romagna e la Conferenza Episcopale Emilia-Romagna per l'istituzione di un Tavolo permanente di confronto in materia di turismo religioso, che "ha consentito di approfondire aspetti dell'impatto di tale forma di turismo sulle comunità ospitanti e le opportunità per i territori coinvolti" [43]. Il Tavolo composto "da un rappresentante dell'Ufficio per la pastorale del Turismo della CEER, da tre referenti indicati dalla CEER, da un rappresentante della regione Emilia-Romagna e da due rappresentanti di Apt Servizi s.r.l, uno dei quali con funzioni di coordinatore del tavolo", assume tra i principali obiettivi della sua azione la costruzione di una rete stabile di referenti, lo scambio di informazioni, il monitoraggio delle vie e dei cammini di pellegrinaggio, la promo-comunicazione degli stessi, in accordo "con le linee guida in ambito turistico della regione Emilia-Romagna e lo spirito della Commissione per la Pastorale del Turismo della CEER".

Forte dell'esperienza del Tavolo costituito nel 2016, la regione Emilia-Romagna e la Conferenza Episcopale regionale sono state, poi, le prime istituzioni in Italia a dare attuazione al Protocollo di Intesa tra la CEI e la Conferenza delle Regioni [44], firmando nel dicembre del 2019 un Protocollo di Intesa che ha implementato le attività di conoscenza, valorizzazione, fruizione e promozione del turismo religioso, indicate a livello centrale con quelle già previste nel 2016 e ha integrato il Tavolo regionale secondo le indicazioni fornite a livello centrale, "con un ulteriore rappresentante della regione Emilia-Romagna e con un rappresentante dell'IBC-Istituto per i beni artistici culturali e naturali, confermando che la funzione di coordinamento del medesimo tavolo sarà svolta dal rappresentante di APT Servizi".

Quanto ai contenuti, ulteriori aspetti, individuati dal Protocollo centrale e ripresi da quello regionale, risultano interessanti e innovativi, in quanto individuano nella programmazione delle azioni a sostegno del turismo religioso alcune attività da svolgere in sinergia, quali la promozione e realizzazione di "studi e analisi sull'evoluzione della domanda e dell'offerta turistica, onde facilitare l'adozione di risoluzioni di tipo progettuale ai diversi livelli nei rispettivi ambiti tematici", o ancora la previsione di modalità "di formazione e aggiornamento delle guide turistiche e degli operatori del turismo e della cultura".

Dunque, risulta chiara la condivisa visione di prospettiva che colloca in una rete permanente, consolidata e strutturata di rapporti, che dalla periferia si muovono verso il centro, una serie di attività strategiche per il raggiungimento degli obiettivi di valorizzazione, fruizione e promozione del patrimonio culturale religioso attraverso un modello di turismo sostenibile, di qualità e orientato allo spirito e ai valori condivisi dagli attori civili e religiosi presenti sul territorio.

6. Conclusioni. Rete, governance e management: le prospettive della collaborazione tra sfera civile e religiosa e la partecipazione della società civile

Se il metodo della collaborazione centrale e periferica tra Stato e Chiesa sul fronte delle attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici e di interesse religioso risulta consolidato e piuttosto risalente nel tempo, come dimostrano le norme contenute nel Concordato con la Santa sede e nelle numerose Intese regionali che se ne sono occupate, la consapevolezza del turismo religioso, non solo come fenomeno strumentale a quella valorizzazione, ma anche come occasione di crescita culturale, economica e sociale dei territori è una conquista più recente all'interno del panorama ordinamentale italiano. E ancora più recente risulta l'idea che il turismo religioso possa configurarsi come un ambito privilegiato per forme di sinergia e collaborazione tra istituzioni civili e religiose, che non si limitano al finanziamento e/o al sostegno di carattere economico di iniziative estemporanee e sporadiche, ma diventano il luogo per un confronto stabile e capillare allo scopo di progettare una serie di azioni che spaziano dal monitoraggio e studio del fenomeno, alla formazione e aggiornamento, allo scambio di informazioni, alla promozione e comunicazione di interventi mirati ed efficaci nel settore turistico.

Alla base di tali tendenze, come abbiamo visto, insiste una condivisa concezione di turismo, che - seguendo un percorso di progressiva definizione e specificazione concettuale e contenutistica - si caratterizza non solo per la proposta di itinerari e mete significative sotto il profilo religioso e spirituale, ma anche per lo stile e i valori che esso vuole diffondere. Tale visione, che bene emerge dai provvedimenti bilaterali presi in esame, è fatta propria da entrambi gli attori principali della concertazione e diviene oggetto della missione che essi sentono di dover perseguire.

Accanto al protagonismo del mondo ecclesiale che, come abbiamo visto, attraverso le sue articolazioni istituzionali periferiche e centrali, diventa il motore stesso dei più recenti interventi sul turismo religioso, esiste almeno un'altra dimensione innovativa della collaborazione tra sfera civile e religiosa che questo settore ha enfatizzato e forse inaugurato, e cioè quella della costruzione di una rete, di un network, che pur traendo legittimazione e facendo sintesi nei soggetti istituzionali più tradizionali (CEI, Regioni, Conferenze episcopali regionali), si caratterizza per essere aperta alla partecipazione della società civile sotto molteplici aspetti.

Si sperimenta dunque un modello di governance e di management che, rendendo permanente la collaborazione, si apre alla partecipazione e al coinvolgimento di risorse economiche e umane, presenti nei territori e nelle comunità, percepiti non più quali meri destinatari degli interventi, ma quali attori protagonisti degli stessi.

Il consolidato metodo della collaborazione e della bilateralità si integra e arricchisce con il metodo della partecipazione e della circolarità, che scongiura i rischi di autoreferenzialità ed esclusività tipici dei rapporti di vertice e massimizza l'efficacia e l'efficienza degli interventi, soprattutto sul fronte della crescita umana, culturale, spirituale ed economica delle comunità.

A livello organizzativo tali innovazioni si traducono, ad esempio, nella già ricordata esperienza dei Parchi culturali ecclesiali, che in alcuni casi, come per il Parco culturale "Cammini di Leuca", hanno assunto la forma giuridica di Fondazione di partecipazione, ossia "un soggetto indipendente e autonomo sul piano politico, organizzativo e finanziario con carattere e struttura democratiche, promosso dalla Diocesi" [45]. L'ente, di origine ecclesiale, diventa "una struttura aperta a tutte le forze attive della società civile che intendono collaborare per realizzare opportunità di sviluppo culturale, sociale ed economico sostenibile, attraverso la generazione di nuove economie di indotto e l'offerta di concrete opportunità di formazione e occupazione". Si legge nella presentazione di tale progetto che "il Parco attiva forme di dialogo strutturato con altre istituzioni e soggetti del territorio, a iniziare dalle Aree protette, dai Gruppi di Azione Locale, dai Comuni e dalle loro forme associative. Cerca connessioni con altre Fondazioni, con istituti culturali, con le realtà non profit, ma anche con il tessuto produttivo - artigianale e agricolo - inseguendo una possibile integrazione dell'offerta territoriale tra gli operatori dell'accoglienza e dell'ospitalità".

È questo l'esempio di una rete aperta e partecipativa che sulla spinta delle realtà ecclesiali radicate nei territori coinvolge tutti gli attori sociali e i semplici cittadini, che possono contribuire attivamente attraverso "attività di volontariato, piccole donazioni - anche strumentali - e l'impegno a contribuire allo sviluppo di progetti condivisi che mirano allo sviluppo sostenibile del territorio, alla qualità della vita delle comunità e ad una rinnovata capacità di accoglienza e di ospitalità".

Iniziative ecclesiali di tal genere, che rappresentano attuazioni originali e innovative dell'immagine della "Chiesa in uscita" che valorizza la sinodalità, si saldano con gli interventi di parte statale che su più fronti, dalla Riforma del Terzo settore e dell'Impresa sociale, fino alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, recante misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei loro centri storici [46], cercano di conseguire i tradizionali obiettivi di tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale, mettendo però al centro delle azioni i territori, con i soggetti privati del terzo settore, del volontariato ecc., in una dinamica che si muove dal basso verso l'alto, dal piccolo verso il grande.

I nodi e i legami sociali così gravemente allentati durante la difficile e perdurante fase pandemica possono forse essere ricostruiti anche nella e dalla rete dei soggetti ecclesiali, civili, sociali, coinvolti nel confronto e nella progettazione di azioni concrete e organizzate per una idea di turismo che in questo momento storico, ma anche in prospettiva, concepisca il distanziamento obbligatorio come un'opportunità di sperimentare uno stile di viaggio lento, sostenibile, solidale, oltre che culturalmente, religiosamente e spiritualmente significativo alla scoperta delle bellezze del territorio italiano.

 

Note

[*] Il presente contributo è frutto del lavoro congiunto di Antonio G. Chizzoniti e Anna Gianfreda. In particolare i paragrafi 1 e 2 sono ascrivibili ad Antonio G. Chizzoniti e i restanti paragrafi ad Anna Gianfreda.

[1] A.G., Chizzoniti, Il turismo religioso tra normativa statale e normativa regionale, in Codice del Turismo religioso, (a cura di) A.G. Chizzoniti, Milano, Giuffrè, 1999, pagg. 1-37; E. Nocifora, Turismo religioso e pellegrinaggio. Il caso romano, in ROTUR/Revista de ocio y turismo, 2010, 3, pagg. 181-194; A. Savelli, Pellegrinaggio e turismo religioso: le immagini latenti, in Rivista di Scienze del Turismo, 2014, 2, pagg. 5-22.

[2] A.G. Chizzoniti, Il turismo religioso tra normativa statale e normativa religiosa, cit, pag. 1.

[3] F. Indovino Fabris, Legislazione turistica, Padova, 1992, pag. 3.

[4] A.G. Chizzoniti, Il turismo religioso tra normativa statale e normativa religiosa, cit, pag. 2.

[5] A. Savelli, Pellegrinaggio e turismo religioso, cit., pag. 6.

[6] F. Indovino Fabris, Legislazione turistica, cit., pag. 4.

[7] A.G., Chizzoniti, Il turismo religioso tra normativa statale e normativa religiosa, cit, pag. 4.

[8] Id., pag. 7 ss.

[9] Id., pag. 13

[10] G. Feliciani, Il turismo religioso e l'evento Giubileo nelle intese tra regioni e conferenze episcopali, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2000, 2, pag. 403 ss.

[11] Di particolare rilievo l'attività svolta sotto la direzione di mons. Carlo Mazza.

[12] Tra questi vanno senz'altro ricordati "Pastorale del turismo, dello sport, del pellegrinaggio" del 1996 e "Parrocchia e Pastorale del turismo, dello sport, del pellegrinaggio" del 2004.

[13] In proposito V. Resta, La legislazione regionale sul turismo religioso dopo la riforma costituzionale del 2001, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2006, 2, pag. 491 ss.

[14] G. Santi, I Beni Culturali Ecclesiastici: Sistemi di Gestione, Educatt, 2012, spec. pag. 179 ss.

[15] "Troppo facile dire che è turismo religioso la visita a una delle circa 100mila chiese o a uno dei 1.700 santuari italiani e che il dato annuale di presenze sia di oltre 6 milioni", Cugini A., Il turismo religioso in Italia: sfide e opportunità, in manageritalia.it, maggio 2019.

[16] Tutti questi elementi erano già presenti nel documento del Pontificio Consiglio per la pastorale dei migranti e degli itineranti, Orientamenti per la pastorale del turismo, 2001, http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/migrants/documents/rc_pc_migrants_doc_20010711_pastorale-turismo_it.html.

[17] CEI, Ufficio nazionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport, Bellezza e speranza per tutti, Parchi e Reti Culturali Ecclesiali: quando il Turismo diventa via di vita buona e speranza concreta, 2018.

[18] A. Cugini, op. cit.

[19] CEI, Ufficio nazionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport, Bellezza e speranza per tutti, Parchi e Reti Culturali Ecclesiali: quando il Turismo diventa via di vita buona e speranza concreta, 2018, pag. 9.

[20] In questo senso, si veda anche Pontificio consiglio per la pastorale dei migranti e degli itineranti, Orientamenti pastorali per il turismo, cit., par. 18.

[21] CEI, Ufficio nazionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport, Bellezza e speranza per tutti, Parchi e Reti Culturali Ecclesiali, cit., pag. 9.

[22] Per una riflessione sulla pastorale del turismo in epoca post-pandemia, si veda il documento #rEstate in cammino. Una riflessione e una proposta dell'Ufficio nazionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport della CEI, disponibile all'indirizzo https://turismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/24/2020/05/06/rESTATEincammino.pdf. Sul medesimo portale si vedano i messaggi dei vescovi italiani per i saluti estivi 2020, che nell'incoraggiare e pregare per la ripresa del comparto turistico delle regioni di Italia, si rivolgono ai turisti, ma anche agli operatori del settore. I messaggi sono raccolti all'indirizzo https://turismo.chiesacattolica.it/saluti-estivi-dei-vescovi-italiani-anno-2020/.

[23] Papa Francesco, Regina Coeli, 24 maggio 2020, cit. da A. Spadaro, "UNA NUOVA IMMAGINAZIONE DEL POSSIBILE". Sette immagini di Francesco per il post Covid-19, in La Civiltà Cattolica, Quaderno 4080, Anno 2020, Volume II, pagg. 567 - 580.

[24] A. Spadaro, "UNA NUOVA IMMAGINAZIONE DEL POSSIBILE". Sette immagini di Francesco per il post Covid-19, cit.

[25] Ibidem.

[26] CEI, Ufficio nazionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport, Bellezza e speranza per tutti, Parchi e Reti Culturali Ecclesiali, cit.

[27] Esemplificativi sono gli obiettivi in questo senso descritti per il progetto dei Parchi culturali ecclesiali: "stimolare la piena valorizzazione delle esperienze di pastorale integrata; sollecitare le comunità locali a considerare la dimensione di evangelizzazione, di pari passo allo sviluppo culturale, quale paradigma di sostenibilità economica e sociale; valorizzare i beni culturali, ecclesiali e altri ricevuti in affidamento, materiali e immateriali; promuovere buone pratiche di custodia del creato; favorire una relazione positiva tra comunità locali e qualsiasi forma di migrante, sia esso viandante, pellegrino, viaggiatore o turista; contribuire alla piena realizzazione di filiere dell'accoglienza e dell'ospitalità, nello stile dell'accessibilità universale; generare i presupposti per la nascita e lo sviluppo di startup innovative".

[28] La locuzione di "Parco Culturale Ecclesiale" identifica un "sistema territoriale che promuove, recupera e valorizza, attraverso una strategia coordinata e integrata il patrimonio liturgico, storico, artistico, architettonico, museale, ricettivo, ludico di una o più Diocesi", CEI, Ufficio nazionale per la pastorale del tempo libero, del turismo e dello sport, Bellezza e speranza per tutti, cit.) che riprendono le Linee-guida precedenti, del febbraio 2016 ("Il Parco Culturale Ecclesiale"), definendone anche le procedure di riconoscimento.

[29] Si pensi all'istituto della Fondazione di partecipazione, impiegato per la realizzazione di alcuni Parchi e reti culturali ecclesiali, come i Cammini di Leuca, cfr. https://www.camminidileuca.it/fondazione-parco-culturale-ecclesiale/. Su questo si veda oltre.

[30] CEI, Ufficio nazionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport, Bellezza e speranza per tutti, Parchi e Reti Culturali Ecclesiali, cit., pag. 39.

[31] Ibidem.

[32] Cfr. a tal proposito, Papa Francesco, Esortazione apostolica, Evangelii Gaudium, 2013.

[33] Su questi aspetti si vedano le osservazioni conclusive.

[34] Basti pensare in tal senso alla l.r. dell'Emilia-Romagna del 25 marzo 2016, n. 4 recante "Ordinamento turistico regionale - sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1988, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - interventi per la promozione e la commercializzazione turistica).

[35] Toscana, l.r. 10 luglio 2018, n. 35, Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini regionali; Toscana, Decreto del Presidente della Giunta regionale 9 aprile 2020, n. 22/R, Regolamento di attuazione della legge regionale 10 luglio 2018, n. 35 (Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini regionali).

[36] Lombardia, l.r. 1 ottobre 2015, n. 27, Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo.

[37] Si pensi alla legge della regione Piemonte 23 ottobre 2006, n. 34, Iniziative a sostegno dello sviluppo del turismo religioso, modificata da l.r. 26/2015.

[38] Calabria, legge regionale 31 dicembre 2015, n. 36, Valorizzazione e potenziamento del turismo religioso e del sistema dei Santuari Mariani presenti sul territorio calabrese.

[39] Protocollo di Intesa tra Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e Conferenza episcopale italiana, 17/92/CR06/C6-C16, 6 luglio 2017, consultabile in file:///Users/anna.gianfreda/Downloads/News%202017-07-28%20xDOC.CR.P.06)-2017.07.06-Protocollo-Intesa-CEI-Firmato-1.pdf.

[40] Nel Protocollo di Intesa, infatti, si legge che "le parti firmatarie intendono costituire un tavolo stabile tra i rappresentanti della Conferenza Episcopale Italiana […] e della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano e, in sede locale, favorire la costituzione di forme di collaborazione stabile tra le Amministrazioni delle singole Regioni e Province Autonome e la Conferenza Episcopale regionale, […]".

[41] Art. 3: Il tavolo nazionale è composto da membri delegati dalle parti. Il tavolo si riunisce periodicamente, almeno tre volte all'anno, e può articolarsi in sottogruppi specializzati qualora ciò si renda necessario per perseguire gli obiettivi e realizzare le azioni contemplate dai presenti protocolli di intesa.

[42] Art. 3: In sede locale si prevede di costituire un tavolo regionale a seguito di accordi tra la regione e la Conferenza Episcopale (attraverso la Consulta Regionale per i beni culturali ecclesiastici e il Referente regionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport) nei quali vengono definite finalità e modalità di lavoro tramite regolamento, nel quadro dei presenti accordi.

[43] Convenzione tra la regione Emilia-Romagna e la Conferenza Episcopale Emilia-Romagna per l'istituzione di un Tavolo permanente di confronto in materia di turismo religioso, 28 aprile 2016.

[44] Ancora prima, per la verità, come notato, la regione Lazio ha approvato lo schema del protocollo d'intesa con la Conferenza Episcopale regionale finalizzato alla costituzione di un tavolo per la conoscenza e valorizzazione del patrimonio ecclesiastico e allo sviluppo del turismo religioso, cfr. delibera della giunta regionale, 28 dicembre 2017, n. 918.

[45] Tutte le informazioni sono reperibili sul sito https://www.camminidileuca.it/fondazione-parco-culturale-ecclesiale/

[46] Particolarmente significativo ai nostri fini, anche se desta qualche dubbio l'esclusivo riferimento alle confessioni con Intesa, è l'art. 7 di tale legge che prevede che "1. I piccoli comuni, anche in forma associata, anche avvalendosi delle risorse del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, e di quelle rese disponibili da operatori economici privati, possono stipulare con le diocesi della Chiesa cattolica e con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, convenzioni per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici o degli enti delle confessioni religiose civilmente riconosciuti".

 

 



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