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Osservatorio sulla giurisprudenza della Corte costituzionale
in materia di beni culturali e paesaggistici

a cura di Leonardo Zanetti

 

Sentenza 20 aprile - 20 maggio 2016, n. 111

È costituzionalmente legittima la disciplina (articolo 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; articolo 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 marzo 1993, n. 75) che prevede agevolazioni fiscali solo per gli immobili dichiarati di interesse culturale e non anche per gli immobili destinatari di prescrizioni di tutela indiretta. La diversità di regime degli immobili delle due categorie legittima il diverso trattamento fiscale degli uni rispetto agli altri e non autorizza ad estendere ai secondi ciò che il legislatore ha inteso riservare ai primi.

Sentenza 14 giugno-20 luglio 2016, n. 189

È costituzionalmente legittima la disposizione legislativa regionale (della Sardegna) secondo cui gli interventi edilizi ivi descritti "sono realizzati in deroga alle previsioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici comunali vigenti ed in deroga alle vigenti disposizioni normative regionali". Infatti tale disposizione non contiene alcun riferimento al piano paesaggistico regionale, e quindi va interpretata nel senso che la possibilità di deroga non si estende a quest'ultimo.

È costituzionalmente legittima la disposizione legislativa regionale (della Sardegna) secondo cui, in relazione agli interventi oggetto di autorizzazione paesaggistica semplificata in base alla normativa posta dallo Stato (articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139), "la giunta regionale [...] può individuare ulteriori forme di semplificazione del procedimento di autorizzazione paesaggistica in conformità ai principi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2010". Infatti tale disposizione va intesa nel senso che la giunta può prevedere forme di semplificazione "diverse" ma non "maggiori" rispetto a quelle risultanti dalla normativa dello Stato, tanto più che è la stessa disposizione a stabilire la conformità ai principi del citato d.p.r. n. 139/2010.

Sentenza 21 giugno-16 settembre 2016, n. 210

Sono costituzionalmente illegittime, per violazione dell'articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione e - quali norme interposte - di varie disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le disposizioni legislative regionali (della Liguria) che rispettivamente:

- in tema di rapporto tra il piano regionale delle attività estrattive e il piano territoriale di coordinamento paesaggistico, sostituiscono il previgente obbligo di "coerenza" con un generico vincolo di "raccordo";

- in tema di rapporto tra autorizzazione all'attività estrattiva e autorizzazione paesaggistica, stabiliscono che la prima possa configurare "margini di flessibilità" rispetto alla seconda;

- in tema di modifiche al piano regionale dell'attività di cava, escludono la partecipazione degli organi del Mibact dal relativo procedimento, se non laddove si abbia variante al piano territoriale di coordinamento paesistico oppure mutamento della tipologia di cava;

- in tema autorizzazioni con incremento fino al 25 per cento della superficie dell'areale di cava, escludono la necessità di una variazione al piano territoriale di coordinamento paesistico in base ad una presunzione ex lege anziché in base ad un accordo con gli organi del Mibact.

 

 

 



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