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Schema di decreto legislativo n. 425

Ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale
(artt. 2 e 24, legge 42/2009)

 

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente decreto legislativo disciplina, ai sensi dell'articolo 24, commi 3 e 5, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42, di seguito denominata legge delega, il conferimento di funzioni e compiti amministrativi a Roma capitale.

2. Il conferimento a Roma capitale delle funzioni amministrative nell'ambito delle materie di competenza legislativa della regione, è effettuato con legge regionale, sentiti la provincia di Roma e il comune di Roma, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2 - Raccordi istituzionali

1. Per assicurare il raccordo istituzionale tra Roma capitale, lo Stato, la regione Lazio e la provincia di Roma sulle funzioni conferite in attuazione dell'articolo 24, comma 3, della legge delega, è istituita un'apposita sessione nell'ambito della Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un ministro da lui delegato, composta dal Sindaco di Roma capitale, dal Presidente della regione Lazio e dal ministro competente per materia e, per le materie di competenza della provincia di Roma, dal Presidente della medesima.

2. In tutti i casi in cui la Conferenza Unificata svolge le funzioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 relative a materie e compiti di interesse di Roma capitale, alle sedute della stessa partecipa, quale componente, il Sindaco di Roma capitale.

3. Al fine di assicurare il concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge delega, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza delle Soprintendenze ai beni culturali del territorio di Roma capitale, con funzioni di coordinamento delle attività di valorizzazione della Sovraintendenza ai beni culturali di Roma capitale e degli organi periferici del ministero per i beni e le attività culturali aventi competenze sul patrimonio presente in Roma, anche ai fini del rilascio di titoli autorizzatori, nulla osta e pareri preventivi nell'ambito di procedimenti amministrativi concernenti beni culturali presenti nel territorio di Roma capitale. La Conferenza si pronuncia in merito agli interventi di valorizzazione ad iniziativa di Roma capitale, nonché, in ogni caso, sugli interventi di valorizzazione di particolare rilievo aventi ad oggetto i beni culturali statali caratterizzanti l'immagine di Roma capitale, individuati mediante apposito accordo ai sensi dell'articolo 112 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, di seguito denominato codice dei beni culturali e del paesaggio.

4. Componenti della Conferenza delle Soprintendenze sono la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, la Sovrintendenza capitolina e le Soprintendenze statali aventi competenza sul territorio di Roma capitale. La partecipazione alla Conferenza è gratuita e non sono corrisposti indennità o rimborsi spese.

5. La Conferenza delle Sopraintendenze, nel rispetto del principio di leale collaborazione, ai sensi dell'articolo 112 del codice dei beni culturali e del paesaggio:

a) definisce strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione nonché elabora piani strategici e programmi di sviluppo culturale, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica;

b) esercita funzioni di coordinamento strategico degli interventi di valorizzazione dei beni culturali rimessi alle rispettive competenze;

c) promuove la stipula di accordi per la valorizzazione di beni di appartenenza pubblica nonché forme di collaborazione per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e valorizzazione degli stessi.

6. La Conferenza è indetta dal ministero per i beni le attività culturali, tramite il Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici, o dal Sovraintendente dei beni culturali di Roma capitale. Il funzionamento e gli effetti della Conferenza sono disciplinati in base agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Roma capitale ed il ministero per i beni e le attività culturali stipulano accordi per definire modalità acceleratorie e di semplificazione dei lavori della Conferenza.

7. Le attività di cui al presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo II - Beni storici, artistici, paesaggistici, ambientali e fluviali

Art. 3 - Valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali

1. Sono conferite a Roma capitale per l'esercizio, attraverso le forme di raccordo interistituzionale di cui all'articolo 2, comma 3, le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla valorizzazione dei beni culturali, ambientali e fluviali specificate dal presente decreto legislativo.

2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, la valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale.

Art. 4 - Funzioni e compiti in materia di beni culturali

1. Per beni culturali, agli effetti del presente decreto, si intendono le cose immobili e mobili, di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

2. In materia di beni culturali sono conferiti a Roma capitale, previa definizione dell'accordo di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge delega e secondo le modalità operative di esercizio congiunto definite nella Conferenza dei Soprintendenti di cui all'articolo 2, le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

a) il concorso nella valorizzazione dei beni culturali presenti in Roma capitale appartenenti allo Stato, mediante la partecipazione alla Conferenza delle Soprintendenze di cui all'articolo 2, comma 3, nel perseguimento delle finalità di coordinamento, armonizzazione e integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici di cui all'articolo 7, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio e all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) il concorso, in caso di realizzazione di opere pubbliche ricadenti in aree di interesse archeologico, con i competenti uffici ministeriali, nella procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi degli articoli 95 e 96 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, mediante la stipula degli accordi di cui all'articolo 96, comma 7, del medesimo decreto legislativo, ai quali Roma partecipa anche nel caso in cui non rivesta il ruolo di amministrazione appaltante;

c) il concorso, attraverso la Conferenza delle Soprintendenze di cui all'articolo 2, nel procedimento di rilascio di titoli autorizzatori, nulla osta e pareri preventivi limitatamente agli interventi di valorizzazione specificamente concordati;

d) la definizione di modalità procedimentali condivise tra Stato, regione Lazio e Roma capitale per l'applicazione di misure sanzionatorie e di repressione degli abusi edilizi concernenti beni vincolati, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.

3. Roma capitale, limitatamente al patrimonio culturale presente nel proprio territorio, concorre con il ministero per i beni e le attività culturali, la regione Lazio ed altri enti preposti:

a) alla catalogazione dei beni culturali e al coordinamento delle relative attività, ai sensi dell'articolo 17 del codice dei beni culturali e del paesaggio;

b) alla definizione di programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di metodologie di catalogazione e inventariazione, ai sensi dell'articolo 17 del codice dei beni culturali e del paesaggio;

c) alla definizione, anche con la collaborazione delle università e degli istituti di ricerca competenti, di linee di indirizzo, di norme tecniche, dei criteri e dei modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, del codice dei beni culturali e del paesaggio;

d) alla stipulazione di intese per coordinare l'accesso agli istituti ed ai luoghi pubblici della cultura, ai sensi dell'articolo 103 del codice dei beni culturali e del paesaggio;

e) alla stipulazione di accordi, anche con gli altri Enti interessati, per la definizione di obiettivi, tempi e modalità di attuazione delle attività di valorizzazione dei beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica, ai sensi dell'articolo 112 del codice dei beni culturali e del paesaggio;

f) alla realizzazione e promozione, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, di ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale ai sensi dell'articolo 118 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

4. Restano esclusi dalle funzioni conferite a Roma capitale dal presente articolo i compiti e le attività connessi con la tutela e la valorizzazione dei beni storici ed architettonici ricadenti nel territorio della città di Roma, amministrati dal Fondo edifici di culto (FEC), istituito dalla legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5 - Teatro dell'Opera di Roma

1. Le funzioni di competenza del ministero per i beni e le attività culturali relative al Teatro dell'Opera di Roma, dotato di autonomia gestionale, finanziaria e patrimoniale, sono conferite a Roma capitale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per i beni e le attività culturali, sono definite le modalità di determinazione concordata della quota delle risorse a valere sul fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, da attribuire annualmente al Teatro dell'Opera di Roma.

3. Lo Statuto della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma è adeguato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto in modo da assicurare la separazione tra le funzioni di vigilanza e le funzioni di gestione.

Art. 6 - Funzioni e compiti in materia di beni paesaggistici

1. Roma capitale, limitatamente ai beni ambientali e paesaggistici ricadenti nel proprio territorio, concorre, con il ministero per i beni e le attività culturali, la regione Lazio, e gli altri enti preposti, alla:

a) definizione delle politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio, tenuto conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio nonché dagli Osservatori istituiti in ogni regione e presso Roma capitale con le medesime finalità, ai sensi dell'articolo 133 del codice dei beni culturali e del paesaggio;

b) definizione di indirizzi e criteri riguardanti le attività di tutela, pianificazione, recupero, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio e di gestione dei relativi interventi, ai sensi dell'articolo 133 del codice dei beni culturali e del paesaggio;

c) attività di formazione e di educazione al fine di diffondere ed accrescere la conoscenza del paesaggio;

d) attività di vigilanza sui beni paesaggistici tutelati dal codice dei beni culturali e del paesaggio.

Art. 7 - Funzioni e compiti in materia di beni ambientali

1. Fermo restando il potere statale d'indirizzo e coordinamento, sono conferite a Roma capitale le funzioni e i compiti amministrativi riguardanti l'individuazione, sulla base di criteri di cui all'articolo 78, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 stabiliti d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, delle riserve statali non collocate nei parchi nazionali, la cui gestione viene affidata a Roma capitale.

Capo III - Sviluppo economico e sociale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico

Art. 8 - Funzioni e compiti in materia di fiere

1. Sono conferite a Roma capitale le funzioni e i compiti amministrativi di cui all'articolo 40 del decreto legislativo n. 112 del 1998, concernenti il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale, promosse sul territorio di Roma capitale.

Art. 9 - Funzioni e compiti in materia di turismo

1. Sono conferiti a Roma capitale le funzioni e i compiti amministrativi di cui all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, riguardanti l'istituzione e gestione di uffici di rappresentanza, di informazione e di promozione all'estero di Roma capitale nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. All'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo le parole: " della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano," sono inserite le seguenti: "del Sindaco di Roma capitale,".

3. All'articolo 56 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma: "3-bis. Il documento contenente le linee guida del piano strategico nazionale contiene, altresì, una sezione per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico di Roma capitale. Le connesse linee guida sono attuate dal Sindaco di Roma capitale d'intesa con il ministro per il turismo e lo sport e le competenti amministrazioni dello Stato e delle regioni, sentite le associazioni di cui al comma 2.".

Capo IV - Protezione civile

Art. 10 - Funzioni e compiti in materia di protezione civile

1. A Roma capitale, nell'ambito del proprio territorio e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, sono conferiti le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla emanazione di ordinanze per l'attuazione di interventi di emergenza in relazione agli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al fine di evitare situazioni di pericolo, o maggiori danni a persone o a cose e favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi. Restano ferme le funzioni attribuite al Prefetto di Roma dall'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Capo V - Disposizioni in materia di organizzazione

Art. 11 - Organizzazione e personale

1. Roma capitale disciplina, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. Con appositi regolamenti provvede a disciplinare l'ordinamento del personale appartenente alla polizia locale e ad organizzare i relativi uffici sulla base delle norme di indirizzo recate dalla legislazione nazionale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 118, terzo comma, della Costituzione.

2. La potestà regolamentare di cui al comma 1 si esercita nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonché nelle altre disposizioni vigenti in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni, tenendo conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale.

3. La Giunta capitolina, nell'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa di Roma capitale, provvede alla definizione del fabbisogno di personale dell'Ente e della relativa dotazione organica in ragione dell'acquisizione e dello sviluppo delle funzioni conferite a Roma capitale nel rispetto della vigente normativa in materia di personale riguardante gli enti locali.

Capo VI - Disposizioni finali

Art. 12 - Disposizioni finali

1. Al trasferimento delle risorse umane e finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative conferite dal presente decreto si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i ministri interessati, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri definisce altresì forme e meccanismi procedurali del trasferimento. Le amministrazioni interessate al trasferimento delle funzioni amministrative di cui al presente decreto provvedono, conseguentemente, alla contestuale riduzione delle relative risorse finanziarie, delle strutture e delle dotazioni organiche del personale.

2. La regione Lazio disciplina il trasferimento delle risorse umane e finanziarie necessarie all'adempimento delle funzioni amministrative conferite con la legge regionale di cui all'articolo 1, comma 2.

3. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo tra Stato, regione Lazio, provincia di Roma e Roma capitale con funzioni di coordinamento per il trasferimento delle funzioni sopra individuate.

4. A norma dell'articolo 28, comma 4, della legge delega, dal presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

 



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