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Osservatorio sulla giurisprudenza del Consiglio di Stato
in materia di beni culturali e paesaggistici

a cura di Giancarlo Montedoro

Sommario: 1. Beni culturali. - 2. Beni paesaggistici.

1. Beni culturali

Consiglio Stato, sez. II, 15 giugno 2011, n. 1260/2010 - Pres. La Rosa, Est. Carboni. Soc. E. c. Soprintendenza beni architettonici Venezia e altro. Sull'irrilevanza dell'interesse particolare del proprietario del bene nella valutazione amministrativa relativa all'autorizzazione di opere su beni storico-artistici.

Nell'autorizzare o meno opere su beni dichiarati di interesse storico-artistico, l'amministrazione dei beni culturali deve aver riguardo al mantenimento del bene e del suo valore artistico, che è l'interesse pubblico affidato alla sua cura, e non è tenuta (quand'anche possa) a sindacare i particolari interessi del proprietario.

Consiglio Stato, sez. VI, 9 marzo 2011, n. 1474 - Pres. Maruotti, Est. Castriota. Scanderberg G.Z ed altro c. Min. beni e attività culturali ed altro. Prescrizioni in materia di tutela indiretta dei beni culturali e necessità della motivazione.

L'art. 45 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, rubricato "prescrizioni di tutela indiretta", stabilisce che il ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro (nel caso di specie, il provvedimento impositivo del vincolo aveva il chiaro obiettivo di preservare il territorio intorno alle Ville patrizie già dichiarate di notevole interesse culturale, e di evitare che lo stesso fosse ulteriormente compromesso da interventi edilizi incidenti negativamente sul paesaggio e idonei ad arrecare specifica lesione alle condizioni di luce, di prospettiva e di decoro dei beni oggetto di vincolo diretto. Dal contenuto motivazionale dell'atto impugnato si ricavava dunque agevolmente l'iter logico seguito dall'autorità ministeriale preposta all'apposizione del vincolo, di tal che nessuna carenza motivazionale poteva ravvisarsi nel decreto impositivo del contestato regime di tutela dei beni immobili).

TAR Lazio, II-quater, 21 giugno 2011, n. 5527 - Pres. Scafuri, Est. Rizzetto. GPDP e JDP c. Ministero beni attività culturali. Trasferimento di singole opere della collezione Palazzo Doria.

Il trasferimento delle singole opere appartenenti ad una Collezione rientrante tra le Raccolte fidecommissarie disciplinate da art. 129 del d.lg. 42/2004 non può aver luogo a seguito di mera denuncia ex art. 21 comma 2, del d.lg. 42/2004, ispirato a principi di semplificazione e liberalizzazione, non compatibili con le esigenze di tutela di tali importanti raccolte.

TAR Lazio, II-quater, 27 giugno 2011, n. 5694 - Pres. Scafuri, Est. Rizzetto. Soc. Luna Rossa c. Ministero beni attività culturali e Cattleya ed altri. I premi di qualità al cinema di cultura si danno alla presenza di tutti i membri della commissione e dopo aver visto il film.

Al procedimento per l'attribuzione dei premi di qualità di cui all'art. 17 del d.lg. 28/2004 si applicano i principi in materia di procedimento concorsuale volti a prevenire il rischio di arbitrio nella valutazione, ed in particolare quelli che impongono che l'esame contestuale dell'oggetto di valutazione in presenza di tutti i membri della Commissione, in modo che questi possano contestualmente e personalmente assistere alla proiezione del film su cui devono esprimere collegialmente il proprio giudizio valutativo.

Va perciò annullato l'art. 2 del d.m. 20 giugno 1966 nella parte in cui consente che i componenti della Giuria possano esprimere le proprie preferenze senza assistere alla proiezione dei film in concorso i ove dichiarino per iscritto di avere già visionato i film in concorso e quindi di essere in grado di esprimere su di essi il proprio giudizio.

Tanto più ove si consideri la specificità dell'oggetto di valutazione: "il film costituisce una forma di espressione artistica destinata ab origine alla proiezione su un particolare supporto - sicché questo costituisce "essenza" stessa di tale forma di espressione artistica e non mera "modalità" di fruizione - e la cui resa finale muta a seconda del mezzo utilizzato e che, per taluni generi, può essere drasticamente ridotta ove fruita mediante riproduzione su piccolo schermo".

E' fatto notorio che la percezione e l'apprezzamento di un film variano a seconda delle modalità di fruizione (individuale o collettiva) e del supporto (proiezione su schermo cinematografico o visione su DVD) e soprattutto a seconda che ci sia appresti ad una visione dell'pera come mero fruitore oppure come critico o giurato, al fine di esprimere una valutazione di tipo comparativo nel raffronto con altre opere.

2. Beni paesaggistici

Consiglio Stato, sez. IV, 22 giugno 2011, n. 3797 - Pres. Trotta, Est. Aureli. Lupoli c. Com. Frattamaggiore e altro. Un tema classico: i criteri di identificazione dei vincoli espropriativi e conformativi ed i vincoli paesaggistici.

La previsione di una determinata tipologia urbanistica non configurante né un vincolo preordinato all'espropriazione né l'inedificabilità assoluta, essendo una prescrizione diretta a regolare concretamente l'attività edilizia, inerisce alla potestà conformativa propria dello strumento urbanistico generale, la cui validità è a tempo indeterminato, come espressamente stabilito dall'art. 11 della legge 17 agosto 1942, n. 1150. Si parla, in tal caso, di vincoli urbanistici di tipo "conformativo", per indicare i vincoli relativi ai beni culturali e paesaggistici, posti direttamente dalla legge ovvero mediante un particolare procedimento amministrativo a carico di intere categorie di beni, in base a caratteristiche loro intrinseche, con carattere di generalità ed in modo obiettivo: tali limitazioni delle facoltà del proprietario ricadono nella previsione non del comma terzo, bensì del comma secondo, dell'art. 42, Cost. e non sono indennizzabili.

Consiglio Stato, sez. IV, 2 agosto 2011, n. 4574 - Pres. Numerico, Est. Aureli. V. c. Com. Fiesole, regione Toscana. Sulla prevalenza dei valori ambientali, paesaggistici e storico culturali rispetto agli interessi privati.

L'interesse pubblico in materia di tutela del territorio e i valori che insistono su di esso (ambiente, paesaggio, salute, beni storici e culturali) sono oggettivamente prevalenti rispetto a quelli, sia pur legittimi, ma contrapposti dei privati, che ai primi possono essere legittimamente sacrificati, ma a condizione questi non siano oggetto di valutazioni macroscopicamente inveritiere ed illogiche.

T.A.R. Latina Lazio, sez. I, 3 agosto 2011, n. 668 - Pres. Scudeller, Est. Vivarelli. F. c. Com. Minturno. Sulla motivazione dell'annullamento d'ufficio di un titolo edilizio per ragioni di tutela del vincolo.

L'annullamento d'ufficio di un titolo edilizio richiede una motivazione che tenga conto, oltre che del vizio che inficia il titolo edilizio: a) del particolare atteggiarsi dell'interesse pubblico in materia di tutela del territorio e dei valori che insistono su di esso (ambiente, paesaggio, salute, sicurezza, beni storici e culturali) che quasi sempre sono prevalenti rispetto a quelli contrapposti dei privati; b) della eventuale negligenza o della malafede del privato che ha indotto in errore l'amministrazione o ha approfittato di un suo errore.

 



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