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Osservatorio sulla giurisprudenza del Consiglio di Stato
in materia di beni culturali e paesaggistici

a cura di Giancarlo Montedoro

Sommario: 1. Beni culturali. - 2. Beni paesaggistici.

1. Beni culturali

Cons. Stato, sez. VI, 31 gennaio 2011, n. 698, Pres. Severini, Est. Lageder. M.M.F. C. Min. infrastrutture e trasp. - Capitaneria di Porto di Pescara, Com. Giulianova. Mancata attrazione di un bene nell'orbita dei c.d. beni culturali minori. La differenza fra bilancia fissa (palo con verricello) e "trabucco" o "trabocco" (struttura tradizionale complessa per gli usi di pesca tipica del mare adriatico).

E' legittimo l'ordine demolitorio emesso ai sensi dell'art. 54, Cod. Nav., approvato con r.d. 30 marzo 1942, n. 327, per la struttura "bilancia fissa" realizzata su demanio marittimo portuale e priva del titolo autorizzatorio, non essendo per altro verso il bene attratto nell'orbita dei c.d. beni culturali minori, la cui disciplina di recupero / valorizzazione è rimessa alla legislazione regionale ai sensi della sentenza della Corte cost. n. 94 del 2003, con conseguente insussistenza della lamentata violazione della l.r. Abruzzo 14 dicembre 1994, n. 93 e successive modifiche, essendo la bilancia fissa diversa dal c.d. trabocco o trabucco.

Cons. Stato, sez. VI, 24 gennaio 2011, n. 482, Pres. Coraggio, Est. Meschino. I.B. s.a.s. di F.M. & C. C. Com. S. Severo, Min. beni e attività culturali - Direz. reg. della Puglia - Soprintendenza beni architettonici e paesaggistici per le prov. di Bari, Barletta - Andria - Trani e Foggia. Sul riconoscimento ex lege della piazza pubblica di interesse storico artistico.

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.lg. 42/2004 le piazze pubbliche sono "beni culturali" in quanto complesso appartenente ad un ente pubblico territoriale: la dichiarazione di cui all'art. 13 del medesimo d.lg. è richiesta, dalla lett. a) del comma 3 del citato art. 10, per le cose immobili appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1; di conseguenza, per le pubbliche piazze, in quanto non appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1, deve ritenersi che, ai sensi del comma 4 dell'art. 10 citato, non siano comprese fra le cose richiedenti la dichiarazione di cui all'art. 13 e che, quindi, presentino ex se un interesse storico-artistico, tutelato come tale dalla soprintendenza di Stato in ragione di tale qualità.

Tar del Lazio, sez. II-quater, 1 marzo 2011, n. 1901, Pres. Scafuri, Est. Pizzetto. Soc. Villa Ada Immobiliare contro Ministero per i beni e le attività culturali. Motivazione sull'importanza storico artistica di un'opera d'arte e limiti del sindacato giurisdizionale sul giudizio tecnico (a proposito di dipinto ad olio attribuito al pittore Gaspar Van Wittel denominato Veduta del Tevere da Castel Sant'Angelo)

E' essenziale il rispetto delle garanzie formali e procedimentali prescritte dalla normativa per addivenire alla "corretta" formulazione del giudizio valutativo finale sull'importanza storico-artistica di un'opera d'arte, in primis l'onere di motivazione che costituisce strumento indispensabile per assicurare il sindacato di legittimità sulle relative decisioni, sia nelle forme tradizionali dell'eccesso di potere sia in quelle più evolute del sindacato di ragionevolezza, tanto più nel caso in cui il provvedimento di imposizione del vincolo storico-artistico concerna opere d'arte realizzate da artisti "d'avanguardia" - in cui si registra un drammatico "scollamento" delle valutazioni espresse dai critici rispetto al "gradimento" delle opere da parte dei cittadini - fruitori delle stesse - oppure esemplari rappresentativi delle cd. "arti minori" o applicate

La notorietà dell'opera e del suo autore, la significatività e la fortuna del soggetto, anche presso un pubblico non specialistico, rimasta immutata nei secoli, la costante alta qualità dei dipinti realizzati dal Maestro Van Wittel riconoscendosi che "in tutte le sue opere, l'autore ha mantenuto costante ed immutato nel tempo il proprio rigore vedutistico, prospettico e rappresentativo anche del particolare che, unito alla tecnica pittorica e di stesura del colore, hanno reso il cromatismo delle sue opere l'elemento peculiare tanto apprezzato nel '700 " sono elementi sufficienti per ritenere legittima la motivazione di un decreto dell'amministrazione impositivo di un vincolo storico artistico risoltosi nel divieto di esportare l'opera ma non nel suo acquisto coattivo (per mancanza di fondi).

Tar Roma Lazio, sez. I, 3 dicembre 2010, n. 35332, Pres. Giovannini, Est. Martino. A. s.n.c. di C. e F. ed altro C. Min. beni e attività culturali ed altro. La competenza riservata dei restauratori va definita secondo regole di discrezionalità tecnica applicate dall'amministrazione e verificate dal giudice amministrativo.

La definizione normativa della tipologia di opere la cui progettazione ed esecuzione è riservata ai restauratori di beni culturali (vale a dire "le superfici decorate di beni immobili e i beni mobili di interesse storico-artistico") rientra nel novero dei "concetti giuridici indeterminati", suscettibili di essere contestualizzati e concretizzati solo attraverso l'esercizio della discrezionalità c.d. tecnica. L'interprete è quindi tenuto a verificare se, in assenza di una più puntuale definizione normativa, l'Amministrazione abbia fatto corretta applicazione delle regole e delle conoscenze tecniche proprie della materia

2. Beni paesaggistici

Cons. Stato, sez. VI, sentenza 9 marzo 2011, n. 1483, Pres. Severini, Est. Meschino. Paoletti c. Ministero per i beni e le attività culturali e comune di Impruneta. La certezza del diritto come valore: Il Consiglio di Stato ribadisce principi consolidati in tema di controllo in sede statale dell'autorizzazione paesaggistica.

Il termine di sessanta giorni per l'annullamento in sede statale del nulla osta paesaggistico - previsto dall'art. 82 comma 2 d.p.r. n. 616 del 1977, nel testo modificato dall'art. 1 dl n. 312 del 1985, conv. nella legge n. 431 del 1985 - ancorché perentorio, attiene al solo esercizio del potere di annullamento dell'autorizzazione rilasciata dal comune, sia perché è estranea alla previsione normativa l'ulteriore fase della comunicazione o notificazione, sia perché l'atto di annullamento non può essere considerato di natura recettizia. E' pertanto tempestivo l'annullamento in sede statale di detto nulla osta che sia stato adottato entro il termine di 60 giorni dalla data in cui è pervenuto, a nulla rilevando che esso è stato comunicato oltre detto termine.

Il potere di annullamento sede statale del nulla osta paesaggistico non comporta il riesame delle valutazioni discrezionali compiute dalla regione e da un ente sub-delegato, ma si esprime in un controllo di mera legittimità, esteso a tutte le ipotesi riconducibili all'eccesso di potere per difetto di motivazione o di istruttoria

Nell'emettere un nulla osta paesaggistico, l'autorità regionale o l'ente sub-delegato deve motivare adeguatamente in ordine alla compatibilità dell'opera assentita con il vincolo paesaggistico, sussistendo, in caso contrario, illegittimità per carenza di motivazione o di istruttoria; per cui l'autorità statale, se ravvisa un tale vizio nell'atto oggetto del suo scrutinio, nel proprio provvedimento, perché sia a sua volta immune da vizi di legittimità, dovrà motivare sulla non compatibilità dell'intervento edilizio programmato rispetto ai valori paesaggistici compendiati nel vincolo

Cons. Stato, sez. VI, 24 gennaio 2011, n. 47, Pres. Coraggio, Est. De Michele. Impr. O. s.r.l. C. Min. beni culturali e amb. - Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici delle prov. di Venezia, Belluno, Padova e Treviso - Direz. di Venezia. Sul superamento della comunicazione di avvio del procedimento da parte della soprintendenza per effetto dell'art. 159 del codice dei beni culturali.

Dall'art. 159 del Codice dei beni culturali - quale disciplina transitoria valida fino al 31 dicembre 2009 - è previsto che l'Amministrazione competente dia immediata comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate, con contestuale invio di tale comunicazione agli interessati, quale "avviso di inizio del procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241". In base alla predetta disposizione non può che ritenersi superata - per l'effetto abrogativo proprio della norma sopravvenuta di rango superiore - la soppressione del momento partecipativo introdotto con la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis, d.m. 13 giugno 1994, n. 495, come modificato dal d.m. 19 giugno 2002, n. 165.

 



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