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Questioni in materia di tutela

La prelazione artistica e il caso dell'archivio Vasari di Arezzo

di Annalisa Gualdani

Sommario: 1. Considerazioni introduttive. - 2. La vicenda. - 3. La denuncia di trasferimento. - 4. La natura giuridica della prelazione. - 5. L'esercizio del diritto della prelazione artistica. - 6. Questioni giuridiche dell'archivio Vasari. - 7. Considerazioni conclusive.

The right of pre-emption over cultural heritage: the Vasari archives
This essay focuses the juridical instrument of the "artistic pre-emption", that is a way by which the public administration can acquire the property of same good that composes the cultural heritage. In this moment, indeed, the cultural public opinion and the public administration, in Italy, is looking out to a specific case: the selling of the Vasari's archive. This case involves many juridical issues, outlined in the essay. The first point is the anomalous purchase denounce, provided by the art. 59 of the Code of cultural heritage, but done in a different way with respect to the legal provision. So, the Superintendence has noticed the lack of some essential points required for this kind of act and has declared it as invalid. The second point concerned is the specific administrative measures imposed on the Vasari's archive, that bound for ever the archive to the Tuscan house of the artist, independently from the property of it. This paper discusses the juridical provisions that discipline this specific case and the ways of their application by the public administration.

1. Considerazioni introduttive

Le cronache degli ultimi tempi hanno portato alla ribalta una vicenda che ha catalizzato l'attenzione del mondo della cultura, investendo l'interesse di giuristi, storici dell'arte, nonché dei soggetti istituzionali: la compravendita del "carteggio Vasari". Il sovrapporsi di questioni personali e giuridiche ha fatto sì che intorno all'evento si stia sviluppando un forte clamore proprio alle soglie del 2011, anno in cui si celebra il cinquecentenario dalla nascita dell'artista [1].

Per ben comprendere la portata e l'entità dell'operazione di vendita di cui oggi si controverte la legittimità, occorre soffermarsi sul contenuto e sulla rilevanza dell'archivio Vasari. L'Archivio Vasari è composto da 31 filze, ognuna con un piccolo scrigno con lettere contenenti: documenti legali, conti di casa Vasari, ricordi di famiglia, semplici appunti, lettere inviate al Vasari da Cosimo I dè Medici, da diversi "homini dotti", tra cui il traduttore dell'Eneide di Virgilio e di Aristotele Annibal Caro, il carteggio tra Michelangelo ed il Vasari dal 1550 al 1557 e le lettere di Pio V [2].

Scoperte nel 1908 dal direttore del Museo nazionale del Bargello, le carte del Vasari appartenevano per asse ereditaria ad un privato. In realtà, anche allora, la proprietà di tali documenti fu oggetto di una vicenda controversa: la Pia Fraternita dei Laici di Arezzo, infatti, ne rivendicava la titolarità, tanto che il direttore del Museo e soprintendente alle Gallerie a Firenze, nel 1917, decise, visto il loro pregio, di dichiararle di notevole interesse storico con provvedimento della Pubblica Istruzione. La querelle sulla proprietà del bene divenne talmente accesa che l'allora proprietario decise di affidarlo in "deposito perpetuo" al comune di Arezzo, a condizione, però, che esso venisse conservato nella Casa Vasari [3]. Il notevole interesse storico del Carteggio Vasari venne ribadito con decreti del soprintendente archivistico della Toscana del 16 novembre 1990 e del 23 marzo 1991. Successivamente il proprietario presentò al ministero per i Beni culturali una proposta di cessione dell'archivio allo Stato. Nel 1994, a seguito della promozione di una azione civile da parte della famiglia proprietaria contro il comune di Arezzo per l'annullamento del contratto di deposito ed il riconoscimento del diritto al recupero dell'archivio, il ministero per i Beni culturali ed ambientali [4], dispose con decreto il vincolo pertinenziale jure publico "legando" le Carte Vasari alla Casa Museo Vasari, sull'assunto che esse "costituiscono un bene avente una propria individualità strutturale ed economica, che sono state destinate, fin dall'origine, in modo durevole, al servizio e decoro di Casa Vasari, entrando con la stessa ab initio in un rapporto di complementarietà che è risultato oggettivamente valutabile, previo attento apprezzamento tecnico - discrezionale dell'Amministrazione come risulta dalla relazione storico-archivistica redatta dalla soprintendenza archivistica della Toscana (...)" [5]. Avverso l'imposizione di tale vincolo, nel 1994, fu proposto ricorso dalla proprietà al Tribunale Amministrativo della Toscana, che, tuttavia, ne dichiarò la legittimità con sentenza n. 387, del 21 novembre 1998, vincolando indissolubilmente l'Archivio alla Casa Vasari [6].

2. La vicenda

Prima di affrontare la questione giuridica preme effettuare un'analitica ricostruzione dei fatti, che hanno visto l'affastellarsi di problematiche che coinvolgono diversi scibili del diritto.

Nel mese di luglio 2009 il proprietario dell'Archivio presentava alla soprintendenza archivistica per la Toscana la denuncia di trasferimento della proprietà a titolo oneroso del carteggio vasariano ad una società russa. Non essendo, tuttavia, la denuncia conforme, nel contenuto, alle prescrizioni dettate dall'art. 59 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (perché incompleta, perché priva della sottoscrizione della parte acquirente ed inoltre perché nella denuncia medesima non veniva precisato che all'acquirente fosse noto il particolare status giuridico dell'archivio) la soprintendenza riteneva la denuncia come "non avvenuta". Ciò comportava il duplice effetto di annullare l'efficacia della medesima, ai fini del decorso del termine ordinario della prelazione, obbligando le parti contraenti ad integrare gli atti incompleti e conseguentemente a sottostare ad un termine più lungo di centottanta giorni [7].

In seguito ai rilievi mossi dalla soprintendenza archivistica della Toscana [8], la famiglia proprietaria dell'archivio provvedeva ad integrare delle parti mancanti la denuncia originaria e ne presentava (nel mese di settembre 2009), una ulteriore, allo scopo di far decorrere ex novo il termine ordinario di sessanta giorni (art. 61, comma 1). Nonostante le integrazioni apportate, la soprintendenza evidenziava l'impossibilità di eludere l'applicazione del termine sanzionatorio di centottanta giorni per la prelazione, mediante una nuova denuncia e provvedeva ad effettuare la necessaria comunicazione a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati all'acquisto del bene in via di prelazione.

In seguito la soprintendenza avviava il procedimento comportante gli accertamenti previsti dalla legge per consentire all'amministrazione di esercitare le proprie funzioni di vigilanza e di tutela, dal quale emergevano una pluralità di lacune concernenti l'identificazione certa dell'acquirente, la sua legittimazione ad agire ed il perfezionamento del negozio traslativo. Così, la soprintendenza provvedeva a richiedere l'invio della documentazione mancante alla società promessa acquirente in Russia, ma senza esito. Soltanto dopo il decorso del termine pervenivano alla soprintendenza documenti in lingua russa, ma privi della necessaria traduzione asseverata dall'Ambasciata [9]. Alla luce dei fatti sopra esposti la soprintendenza archivistica per la Toscana dichiarava [10] la denuncia di trasferimento dell'Archivio Vasari, presentata in data 23 settembre 2009, come non avvenuta e priva di ogni effetto di legge.

Alla vicenda di natura squisitamente amministrativa, si è sovrapposto un evento di matrice civilistica. La società Equitalia Gerit spa, per conto del ministero dell'Economia, creditore della famiglia proprietaria per un'ingente somma non pagata all'erario, chiedeva ed otteneva il pignoramento e la vendita giudiziale delle carte Vasari. Il Tribunale civile di Arezzo, disponeva la consulenza tecnica d'ufficio per pervenire alla esatta quantificazione del bene, in base alla quale il valore dell'Archivio risultò di gran lunga inferiore rispetto a quello dichiarato nella denuncia. L'asta fissata nel mese di marzo scorso non veniva celebrata, a seguito di un'istanza di sospensione presentata dagli eredi avverso la vendita coatta e sulla quale il giudice dell'esecuzione si era riservato. Nello scioglimento della riserva l'autorità giudiziaria rigettava l'opposizione alla procedura esecutiva promossa dalla famiglia proprietaria ed ha disposto la ripresa dell'asta motivando "la non verosimiglianza di offerte di acquisto da parte di terzi per somme assolutamente ingenti e che avrebbero ben giustificato accolli o anticipazioni di pagamento del prezzo pattuito per il debito dei venditori nei confronti di Equitalia Gerit, inferiore a 1/15 del prezzo asseritamente offerto da Ross Engenering". Mentre Equitalia stava predisponendo gli atti necessari per l'incanto è intervenuto il sequestro penale sull'assunto che l'operazione, in considerazione dell'elevato valore del prezzo convenuto tra la proprietà e la società russa concretizzasse gli estremi della truffa ai danni dello Stato. Questo lo "stato dell'arte" nel momento in cui si scrive.

3. La denuncia di trasferimento

Prima di affrontare i nodi problematici che interessano il caso concreto, occorre soffermarsi sull'istituto e sul procedimento che presiede l'esercizio del diritto di prelazione [11]. La prelazione artistica, nel nostro ordinamento, nasce come strumento giuridico a disposizione dello Stato che, nel perseguire l'interesse pubblico ad arricchire il proprio patrimonio storico ed artistico, viene posto, rispetto al libero mercato, in posizione privilegiata [12]. Dunque la vocazione dell'istituto in esame è duplice, sia conservativa, che di tutela. Non è un caso che prima di trattare analiticamente la prelazione artistica il Codice delinei, all'art. 59, la disciplina relativa alla denuncia, in base alla quale "gli atti che trasferiscono in tutto o in parte a qualsiasi titolo la proprietà o la detenzione dei beni culturali devono essere denunciati al ministero".

Anche la normativa precedente (la legge 1 giugno 1939, n. 1089, all'art. 30) stabiliva che il privato che avesse alienato a titolo oneroso i beni vincolati o li avesse, a qualunque titolo, dati in pagamento, doveva, con apposita denuncia, comunicarlo al ministro che, entro due mesi, doveva esercitare il diritto di prelazione. La disposizione in esame, tuttavia, per la sua genericità aveva suscitato numerosi problemi nella sua applicazione, animando, altresì, il dibattito scientifico. Soltanto, in seguito, con gli artt. 53-58, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, prima, e con l'art. 59 del d.lg. 42/2004, poi, si è ovviato alle precedenti lacune originate dalla legge del 1939, prevedendo l'introduzione del termine di 30 giorni per la proposizione della denuncia, l'esplicitazione dettagliata dei soggetti ad essa tenuti, nonché la descrizione del suo contenuto [13].

La nuova previsione relativa alla denuncia di trasferimento richiede la specificazione dei dati anagrafici del bene e dei soggetti "protagonisti" dell'alienazione, così da consentire all'amministrazione di porre in essere le necessarie azioni di tutela ed altresì di esercitare [14], a fini conservativi del patrimonio culturale italiano, consapevolmente la prelazione [15]. L'obbligo della denuncia riguarda la sola categoria dei beni dichiarati (cioè di quei beni il cui interesse culturale è stato riconosciuto, ai sensi dell'art. 13 ss. del Codice), indipendentemente dalla tipologia degli atti giuridici (a titolo oneroso) con cui si realizza il trasferimento (alienazione, permuta, conferimento in società). Con riguardo all' "alienazione", va, tuttavia, chiarito che il termine è usato dal legislatore in senso "atecnico", riferendosi non limitatamente al contratto di compravendita, bensì a qualsiasi negozio giuridico di trasferimento del diritto di proprietà, nonché ogni atto in base al quale il bene sia dato in pagamento.

L'art. 59, comma 5, "si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise", armonizzato con il dettato dell'art. 61, commi 1 e 2, pone, così, fine alla pletora di incerte interpretazioni pregresse, nonché ai contenziosi sorti in pendenza della legge 1089/1939. L'inciso di cui al comma 4, dell'art. 59, scaturisce, infatti, da una nota vicenda giurisprudenziale che, a partire dagli anni '80, ha riguardato il trasferimento della proprietà e l'esercizio del diritto di prelazione da parte del ministero sull'opera "Il giardiniere" di Vincent Van Gogh.

Il caso Van Gogh aveva evidenziato tutti i limiti e le anomalie della disciplina contenuta nella legge 1089/1939, attesa l'assenza di una disposizione che prevedesse la presenza nella denuncia dei dati identificativi del bene e stante le incertezze sulla disciplina del termine. Così, con il Testo unico del 1999 si è pervenuti a normare separatamente l'ipotesi fisiologica e patologica della denuncia, se pur con una formula non proprio felice.

A tale limite ha posto rimedio il d.lg. 42/2004, con la previsione, all'art. 61, comma 2, del termine di centottanta giorni per procedere all'acquisto in via di prelazione del bene, in caso di denuncia omessa, incompleta o tardiva, colmando, così, ogni lacuna pregressa e conformandosi a quanto stabilito dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo. Afferma, infatti, la Corte "viola il diritto di proprietà in quanto determina un'alterazione del giusto equilibrio tra l'interesse generale e la salvaguardia dei diritti dell'individuo la condotta delle autorità italiane che, pur informate nel 1983 sull'identità dell'acquirente del quadro di Van Gogh "Il giardiniere", solo nel 1988 hanno esercitato nei suoi confronti il diritto di prelazione alle condizioni in cui egli, pur in violazione delle regole sulla denuncia ai fini della prelazione artistica, acquistò il quadro nel 1977 a mezzo di mandatario ed hanno così realizzato un guadagno ingiustificato in danno del ricorrente" [16].

Ebbene, nonostante la disciplina del Codice abbia tentato di ovviare alle questioni nascenti da previsioni incerte, alcune problematiche (che esamineremo più avanti) si sono, tuttavia, riproposte nella vicenda del carteggio vasariano.

4. La natura giuridica della prelazione

Il diritto di prelazione si sostanzia nella facoltà per i soggetti di cui agli artt. 60 e 62 di essere preferiti ad ogni altro acquirente allo stesso prezzo stabilito nell'atto di alienazione.

L'istituto in esame va distinto, come ha avuto modo di chiarire la Corte costituzionale, dall'espropriazione e dall'acquisto coattivo, in quanto "essa si ricollega ad un'iniziativa negoziale di parte privata" [17] ed al contempo dalle ipotesi di prelazioni legali previste dall'ordinamento giuridico (tra cui quelle previste all'art. 732 c.c. nel caso di coeredità o di trasferimento a titolo oneroso di fondi rustici o concessione di enfiteusi di cui all'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 e art. 7 della legge 14 agosto 1977, n. 817), nelle quali si verifica una vera sostituzione del terzo nella posizione contrattuale dell'acquirente.

La prelazione artistica è connotata dal fatto che essa può essere esercitata solo ed esclusivamente dopo la stipula del contratto di alienazione tra le parti. Occorre a riguardo rammentare che in pendenza del termine di 60 giorni, di cui al comma 1, l'atto di alienazione rimane sospensivamente condizionato all'esercizio della prelazione e all'alienante è fatto divieto di procedere alla consegna della cosa.

La disciplina del Codice innova, rispetto a quanto previsto all'art. 60, comma 3, del d.lg. 490/1999, nel quale si faceva riferimento all'inefficacia del contratto. Come è stato opportunamente evidenziato, la conseguenza non è di poco conto, poiché se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva, in pendenza della stessa, possono essere disposti atti conservativi (art. 1356 c.c.) o dispositivi, anche se gli effetti degli atti di disposizione sono subordinati alla stessa condizione (art. 1357 c.c.) [18]. Ciò, invece, non era reso possibile in presenza della previsione dell'inefficacia del contratto di cui al T.U. del 1999, posto che, in pendenza del termine di 60 giorni, si configurava l'impossibilità di compiere alcun genere di atto sia conservativo, che dispositivo.

Ulteriori tratti distintivi, rispetto alle ipotesi di prelazione legale, vanno rinvenuti nella denuncia di trasferimento, la quale non è assimilabile alla denuntiatio che, ai sensi del Codice civile si rivolge al prelazionario e che si sostanzia in una proposta contrattuale, poiché la prelazione ex art. 60 si riferisce ad un contratto già concluso [19]. Inoltre, lo Stato non diventa parte del contratto, né si compie la sostituzione dello Stato nella posizione contrattuale del terzo acquirente, mancando, in questo caso, l'effetto surrogatorio al contraente originario poiché lo Stato non subentra nei diritti ed obblighi dell'acquirente [20]. Da ciò emerge che la prelazione artistica non ha natura negoziale, ma va ricondotta nell'ambito dell'esercizio di un potere pubblico che si sostanzia in un atto amministrativo che trasferisce unilateralmente la proprietà [21]. Come ha avuto modo di chiarire il Consiglio di Stato, l'atto di prelazione, essendo riconducibile agli atti amministrativi, ne possiede tutti i suoi requisiti, tra cui la necessità di una motivazione, che estrinsechi i presupposti che stanno alla base del relativo esercizio del diritto [22].

La circostanza che l'acquisto del bene da parte dello Stato tragga origine da un provvedimento amministrativo e non sia l'effetto derivante dall'atto di alienazione, ha condotto la dottrina e la giurisprudenza ad annoverare l'istituto della prelazione tra gli atti ablatori di diritto pubblico [23]. In tal senso il Tar Lombardia, in una recente pronuncia, ha puntualmente affermato che il procedimento disciplinato dall'art. 60, del d.lg. 42/2004 - a mente del quale "Il ministero ha facoltà di acquistare i beni culturali alienati a titolo oneroso al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione" - al di là della denominazione legislativa di "diritto di prelazione", integra l'esercizio di un potere ablatorio di natura reale che realizza un trasferimento coattivo di beni culturali che costituiscono, a loro volta, un classico esempio di "proprietà conformata" [24]. Presupposto del procedimento è il negozio o l'atto a titolo oneroso che produrrebbe l'effetto di trasferimento, in uno con la dichiarazione di alienare del proprietario del bene culturale. Con la precisazione che gli effetti del negozio o dell'atto a titolo oneroso debbono considerarsi sottoposti ad una condicio juris sospensiva, destinata ad avverarsi solamente se, nei due mesi successivi alla denuncia, l'amministrazione non emani il provvedimento e non eserciti il c.d. diritto di prelazione [25].

Come ben evidenziato, in passato, da autorevole dottrina, la prelazione artistica costituisce espressione di un potere di supremazia per il conseguimento dell'interesse pubblico alla conservazione ed alla fruizione dei beni culturali, che si esercita attraverso un provvedimento amministrativo avente natura e finalità ablatorie. Tuttavia, ciò che distingue la prelazione artistica dai procedimenti ablatori, è la circostanza che il provvedimento amministrativo è emanato a seguito della manifestazione di volontà del proprietario di cedere ad altri il bene e ad un prezzo che di regola impegna l'amministrazione. Infatti, la prelazione non ha come diretta conseguenza la sottrazione del bene al proprietario contro la sua volontà, ma incide soltanto nel senso che il proprietario non dispone del bene nel modo in cui egli avrebbe voluto [26]. E d'altra parte, la prelazione opera soltanto in presenza di un presupposto cardine e di autonomia contrattuale che poggia sulla libera volontà del privato di alienare il bene culturale appartenente al proprio patrimonio. Concludendo, la prelazione si configura come un atto conformativo dall'effetto traslativo voluto dall'alienante e connotato dalla presenza di elementi pubblicistici e privatistici e che assegna una centralità alla volontà contrattuale del privato.

5. L'esercizio del diritto della prelazione artistica

Per completare il quadro degli aspetti giuridici che involgono il caso dell'Archivio Vasari, occorre soffermarsi sull'iter procedimentale relativo all'esercizio del diritto di prelazione e sulla determinazione del prezzo indicato nell'atto di alienazione. Si analizzano separatamente i due aspetti. Recita l'art. 60, prevede che "il ministero o, nel caso previsto dall'art. 62, comma 3, la regione o altro ente pubblico territoriale interessato, hanno facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società, rispettivamente al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento".

La norma prevede, dunque, tra i soggetti attivi per l'esercizio del diritto di prelazione, oltre allo Stato, anche le regioni e gli enti territoriali interessati, i quali possono esercitare la c.d. prelazione di secondo grado, in via sussidiaria a quella del ministero (art. 62, commi 2 e 3). Il Codice dispone, infatti, che il soprintendente, cui è fatta una denuncia di un atto soggetto a prelazione ne dia comunicazione alla regione e agli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito si trova il bene. Nel termine di venti giorni dalla denuncia, la regione e gli altri enti pubblici territoriali possono formulare la propria proposta di prelazione al ministero, corredandola con la deliberazione dell'organo competente che predisponga la necessaria copertura finanziaria, sul bilancio dell'ente, individuando le precise modalità di valorizzazione del bene.

Nella vicenda esaminata detto iter è stato seguito correttamente dalla soprintendenza, avendo prontamente quest'ultima reso edotti gli enti locali della esistenza di trattative per l'alienazione dell'Archivio Vasari e della pendenza del termine per la prelazione.

Particolare attenzione, va altresì, riservata alla determinazione del prezzo, aspetto che, nel caso della vendita del carteggio Vasariano, ha assunto un nodo cruciale, tanto da far sfociare una vicenda tipicamente "amministrativa" in un'ipotesi di reato. Dispone la norma, a riguardo, che per l'acquisto del bene in via di prelazione lo Stato è tenuto a pagare il medesimo prezzo risultante dalla contrattazione privata. Dunque, laddove il ministero o gli altri enti territoriali intendano esercitare la prelazione devono "sottostare" alla volontà contrattuale delle parti che nel loro negozio hanno determinato il valore del bene e di conseguenza il prezzo.

Come si è in precedenza richiamato le clausole contenute nel contratto non vincolano lo Stato, pertanto si può agevolmente concludere che l'unica clausola contrattuale che vincola quest'ultimo sia quella relativa al prezzo [27]. In tal senso parte della giurisprudenza ha avuto modo di affermare il principio secondo il quale le dichiarazioni delle parti private vincolerebbero l'Amministrazione con esclusivo riferimento all'elemento del prezzo che essa sarebbe tenuta a corrispondere nella medesima misura stabilita nell'atto contrattuale stipulato fra le parti: il valore, cioè, in termini monetari della res oggetto dello scambio, con esclusione, quindi, di ogni altro corrispettivo per prestazioni accessorie all'atto di vendita [28]. Di diverso avviso il Consiglio di Stato, il quale ha ritenuto componente essenziale del prezzo, stabilito nell'alienazione, anche il corrispettivo per prestazioni accessorie all'atto di vendita, senza la cui effettuazione non avrebbe potuto verificarsi il negozio costituente il presupposto medesimo dell'esercizio da parte dell'Amministrazione, del diritto di prelazione [29]. In relazione al corrispettivo occorre prospettare il quesito se la congruità o quantomeno la veridicità del prezzo, costituisca requisito della denuncia ai sensi dell'art. 59. A riguardo si rammenta che il comma 4, della norma sopra richiamata, alla lett. d), prevede tra i requisiti della denuncia l'indicazione delle condizioni dell'atto di trasferimento, tra cui va senza dubbio ricondotta l'esplicitazione del valore del bene. Da ciò ne deriva che una previsione "alterata" del prezzo, potrebbe ricondurre l'ipotesi descritta alla fattispecie di cui al comma 5, dell'art. 59, che considera come non avvenuta la denuncia con indicazioni imprecise, laddove con tale termine si intenda descrivere non solo casi "lacunosi", ma altresì "falsati" o "non corrispondenti alla realtà".

6. Questioni giuridiche dell'archivio Vasari

La descrizione del quadro normativo vigente consente di affrontare le questioni giuridiche che si snodano intorno alla vicenda delle Carte del Vasari. Il primo aspetto attiene al contenuto della denuncia di trasferimento della proprietà dell'Archivio.

La disposizione di cui all'art. 59, comma 4, del Codice a riguardo è chiara nell'effettuare un'elencazione dettagliata degli aspetti indispensabili per procedere alla corretta individuazione degli elementi identificativi del bene. Ne consegue che la mancanza dei dati richiamati dalla lettera della legge inficia la completezza della denuncia medesima, facendo scattare l'applicazione della sanzione, che prevede il termine più lungo (centottanta giorni) per l'esercizio del diritto di prelazione, decorrente dal momento in cui il ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa, ai sensi dell'art. 59, comma 4. Nel caso in esame la pluralità di lacune rilevate dalla soprintendenza Toscana attengono l'identificazione certa dell'acquirente, la sua legittimazione ad agire ed il perfezionamento del negozio traslativo, tale da non ritenersi conseguita da parte dell'amministrazione la piena e completa conoscenza degli elementi costitutivi della fattispecie negoziale. Dunque, l'insussistenza dei presupposti che consentono di qualificare la denuncia come regolare, fa scattare, gioco forza, il decorso del termine di cui all'art. 61, comma, 2 del d.lg. 42/2004.

Pur se la giurisprudenza ha avuto modo di osservare che la norma di cui all'art. 59, nulla prescrive in ordine alle modalità formali che dovrebbero contenere le indicazioni del comma 4, quasi ad affermare il principio della libertà della forma [30], nel caso di specie, tuttavia, non v'è dubbio alcuno che la denuncia sia deficitaria di quel contenuto minimo che consente di identificare le caratteristiche del bene, la legittimità del soggetto incaricato della vendita e l'esatta identità dell'acquirente. Non si fa, pertanto, questione di forma, potendo - sempre secondo la giurisprudenza richiamata - la denuncia essere formulata, in qualsivoglia forma giudica (contratto od altro) e persino oralmente, ma, piuttosto, una questione di sostanza. E d'altra parte ci soccorre in tal senso la specifica tipizzazione del contenuto minimo della denuncia che fa propendere per sposare quell'interpretazione del dettato dell'art. 59, comma 4, che considera tutti gli elementi costitutivi della denuncia in termini tassativi, tali che l'assenza anche di uno di essi ne infici la regolarità e la completezza.

Dunque, nel caso esaminato, essendo la denuncia deficitaria dei requisiti essenziali appare corretta l'applicazione del termine "sanzionatorio" più lungo per consentire l'esercizio del diritto di prelazione da parte del ministero, risultando pretestuoso l'aver presentato, contestualmente alla integrazione della denuncia originaria, una nuova, al solo scopo di eludere il maggio termine.

In realtà il problema, nella fattispecie de qua, non concerne il decorso "infruttuoso" del termine per l'esercizio del diritto di prelazione, atteso che esso non può dirsi spirato, avendo la soprintendenza archivistica per la Toscana dichiarato come non avvenuta e priva di ogni effetto di legge la denuncia di trasferimento dell'Archivio Vasari [31], ma semmai la legittimità o meno di tale provvedimento. A tal riguardo, però, non sussiste, ad oggi, pronuncia giurisdizionale alcuna, di guisa che i proprietari devono soggiacere agli effetti previsti dall'art. 61, comma 4, che prevede che l'atto di alienazione rimane condizionato sospensivamente all'esercizio della prelazione e all'alienante è fatto divieto di procedere alla consegna della cosa.

L'altro aspetto che si interseca nella vicenda attuale, concerne il vincolo pertinenziale jure publico, apposto nel 1994 con decreto ministeriale, con il quale si "legava" il carteggio Vasari alla Casa dell'artista. Preme a riguardo effettuare una breve ricostruzione degli accadimenti di quel periodo. Nello stesso anno dalla sua "apposizione" veniva proposto, da parte della proprietà, ricorso al Tribunale amministrativo della Toscana avverso il provvedimento che disponeva il vincolo, al fine di ottenere l'annullamento del medesimo. L'apposizione del vincolo pertinenziale, come ricordato nella sentenza del Tar Toscana, sez. III, n. 387 del 21 novembre 1998 [32], con la quale veniva confermata la legittimità del suddetto vincolo de jure publico, costituisce tipico esercizio, discrezionale ed autoritativo di una potestà pubblica, a fronte del quale il soggetto privato inciso è titolare di un interesse legittimo. La legittimità del decreto con il quale si appone il vincolo, riposa nella circostanza che il decreto è comunque assistito da specifiche considerazioni, volte a tutelare oggettivamente il bene storico ed a sostenere quindi il vincolo costituito rappresentando esso l'espressione tipica dei poteri riconosciuti all'amministrazione dalla legge 1089/1939.

Il Giudice amministrativo toscano, a fronte delle censure mosse da parte ricorrente e cioè "che il decreto impugnato sarebbe in contraddizione col fatto che l'archivio è già stato oggetto di provvedimenti di vincolo costituiti dalle pregresse dichiarazioni di interesse storico, le quali sarebbero dunque già di per sé sufficienti ad escludere i pericoli paventati dall'Amministrazione che l'hanno indotta all'istituzione del nuovo vincolo", afferma che il decreto impugnato istituisce un vincolo pertinenziale, tra l'archivio ed il palazzo in cui ha sede, di natura differente dai preesistenti vincoli, miranti, invece, a tutelare il bene nella sua essenza fisica....rafforzandone la protezione sotto un aspetto fino a quel momento carente [33]. In tal senso è "corretto affermare che il vincolo in questione vada annoverato nella categoria dei vincoli indiretti (art. 21 legge 1089/1939), poiché mira a tutelare il bene storico, assicurandogli una sede ambientale decorosa e valorizzatrice che va oltre i confini della sua difesa meramente fisica" [34].

Preme soffermarsi brevemente sulle ragioni ed i presupposti dell'istituzione di una pertinenza pubblicistica a vantaggio di un bene di interesse storico culturale: essa trova, infatti, la sua origine su presupposti diversi, rispetto a quelli che presiedono la pertinenza di diritto privato. L'art. 817 c.c. definisce le pertinenze come "cose destinate in modo durevole a servizio ed ornamento di un'altra cosa", evidenziando, pertanto, il carattere di subordinazione che un bene o più beni (accessori) devono avere nei confronti di un altro (c.d. principale) [35]. Nel caso in esame la pertinenza è posta a servizio di ornamento nel bene principale "per fondare le proprie radici in un rapporto storico ambientale (nella fattispecie Archivio Vasari - Casa Vasari) tra i due beni, aventi valenza autonoma e nel quale è il bene pertinenziale (le carte vasariane) ad assumere valenza primaria". Da quanto sopra espresso risulta evidente che il Tar Toscana, pur affermando la legittimità del vincolo, "inverte" il rapporto fra Casa Vasari ed Archivio Vasari, considerando il bene pertinenziale (l'Archivio) come "avente valenza primaria", laddove il decreto appositivo del vincolo legava le carte alla Casa Museo sull'assunto che "sono destinate, fin dall'origine, in modo durevole, al servizio e decoro di Casa Vasari, entrando con la stessa ab inizio in un rapporto di complementarietà". Dunque il giudice amministrativo toscano riconduce il vincolo alla categoria dei "vincoli indiretti" (di cui all'art. 21 della legge 1089/1939, ora art. 45 del Codice).

A ben vedere però, stante il tenore dell'art. 21, della legge 1089/1939, non pare che il caso in esame sia riconducibile alla fattispecie descritta dalla norma [36], avendo le prescrizioni di tutela indiretta ad oggetto beni immobili, qualora sia messa in pericolo la loro integrità, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro. Dunque la qualificazione del vincolo in questione come indiretto è frutto dell'elaborazione del Tar, di cui non v'è traccia nel decreto appositivo del vincolo, il quale parla sic et simpliciter di vincolo pertinenziale jure publico.

Sulla apposizione del vincolo da parte dell'Amministrazione sui luoghi di interesse culturale per il loro collegamento con la storia della cultura, ha avuto modo di pronunciarsi in più occasioni il Consiglio di Stato, il quale ha ritenuto legittimo il vincolo posto sia sull'immobile, sia sugli arredi e le suppellettili, "poiché pertinenze indispensabili per la conservazione delle caratteristiche del luogo" [37]. Il vincolo pertinenziale jure publico è stato poi sovente collegato alla disciplina di tutela delle raccolte dei beni mobili di interesse culturale, tra cui vanno annoverati gli archivi. A riguardo è stato opportunamente evidenziato che, sebbene la tutela approntata dal legislatore appaia limitata alla conservazione dei beni nel loro insieme, nel tempo si è fatta strada l'opinione che le collezioni (tra cui gli archivi) potessero essere maggiormente valorizzate se contenute nel loro contesto originario [38]. Non è un caso, infatti, che nella prassi si assista a casi in cui l'Amministrazione in presenza di immobili di pregio, contenenti raccolte, proceda contemporaneamente a creare tra gli stessi un vincolo pertinenziale per assicurare la permanenza della collezione nel luogo in cui questa si è formata o è stata conservata [39].

Posto che anche nella fattispecie descritta il vincolo utilizzato per consolidare la permanenza del carteggio alla casa del Vasari è, per le ragioni anzi dette e prescindendo dall'interpretazione del giudice amministrativo toscano, pertinenziale jure publico, occorre evidenziare come tale strumento sia frutto della prassi amministrativa e di creazione giurisprudenziale. Da ciò ne deriva come per tutti gli istituti di elaborazione pretoria il problema del regime giuridico ad essi applicabile e della loro non del tutto coerenza con il principio di legalità.

Sul punto occorre evidenziare che il decreto di apposizione del vincolo, con il quale viene instaurato un "legame perpetuo" tra l'archivio e la Casa dell'artista produce come effetto l'inamovibilità del carteggio, con la conseguenza che neppure una singola carta, componente l'archivio può essere spostata per mostre, esposizione e persino per l'attività di restauro. Tale circostanza, insieme all'assenza di una disciplina ad hoc che regoli i vincoli pertinenziali jure publico, induce a chiedersi se ed in che limiti possano applicarsi le disposizioni del Codice, in particolare in ordine alla conservazione-restauro (art. 29) ed all'autorizzazione per mostre ed esposizioni (art. 48).

Un ulteriore elemento da esaminare concerne la determinazione del prezzo della transazione. Nella denuncia di trasferimento viene infatti indicato un valore eccessivamente elevato del bene culturale oggetto di alienazione. Nelle more della presentazione della denuncia di trasferimento e prima che la soprintendenza dichiarasse la denuncia come non avvenuta, il ministero, atteso l'elevato importo richiamato nella medesima, aveva autorizzato un'ispezione al fine di verificare l'aggiornamento e la congruità dell'inventario, lo stato di conservazione dei beni e delle carte facenti parte del vincolo pertinenziale. Il notevole divario esistente tra la stima effettuata da esperti nominati dal Tribunale civile di Arezzo, che hanno valutato il bene ad un prezzo di gran lunga inferiore a quello indicato dai proprietari alienanti, ha fatto sorgere il timore che l'indicazione di una cifra esorbitante avesse il fine di impedire che il ministero, attesa la grave crisi economica che attanaglia il nostro paese, non fosse posto in condizione di acquistare il bene. Si rammenta, infatti, che a norma dell'art. 60, comma 1, il ministero, le regioni o gli altri enti territoriali interessati possono esercitare il diritto di prelazione corrispondendo alla parte venditrice il medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione.

Per le ragioni sopra esposte nell'aprile del 2010 l'archivio Vasari è stato disposto sotto sequestro, sussistendo "gravi indizi di reità per tentata truffa ai danni dello Stato", sull'assunto che la proprietà avrebbe effettuato un ipotetico gioco del prezzo al rialzo nei confronti del ministero [40].

7. Considerazioni conclusive

Il Caso Vasari ha catalizzato l'attenzione del mondo della cultura non solo perché uno degli archivi più prestigiosi esistenti, contenente documenti di valore inestimabile, fosse oggetto di un passaggio di proprietà, ma piuttosto perché, essendo la parte promessa acquirente una società russa, la sua alienazione avrebbe potuto rappresentare l'ennesimo caso di fuga di un bene culturale dal nostro paese con conseguente depauperamento del nostro patrimonio artistico.

Nella complessa fattispecie descritta il problema non attiene sic et simpliciter il corretto esercizio del diritto di prelazione, ma coinvolge, come evidenziato, più aspetti giuridici, sia per l'importanza che assume l'esistenza del vincolo pertinenziale, sia per il valore esorbitante assegnato al bene nella transazione, da cui ne consegue che, anche laddove la denuncia presentata non fosse stata connotata dai risvolti patologici sopra rammentati, il ministero non avrebbe comunque potuto procedere all'acquisto prelatizio al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione.

A ben guardare, però, ciò che rileva ai fini della conservazione e della valorizzazione dei beni culturali non è tanto chi sia il soggetto titolare della proprietà (pubblico o privato), quanto piuttosto che siano adeguatamente osservati quei canoni e quelle prescrizioni che il legislatore ha posto a presidio e a garanzia per la loro effettiva tutela e protezione. L'apposizione del vincolo perpetuo e la conseguente inamovibilità impone, in primo luogo, che sia adeguatamente garantita la fruizione alla collettività, ad esempio attraverso una attenta disciplina del diritto di visita. Mentre, in relazione all'attività conservativa e di restauro l'impossibilità di rimuovere le singole componenti l'archivio induce a ritenere che sia possibile una manutenzione/restauro delle stesse esclusivamente in loco. A riguardo sarebbe auspicabile un tempestivo intervento del legislatore, volto ad eliminare lacune che possano prestare il fianco al sorgere di contenziosi, attraverso una normazione del vincolo di prelazione jure publico.

Il dato comunque inconfutabile è che nel caso dell'Archivio Vasari l'istituto in questione (la cui legittimità è stata avvalorata dal giudice amministrativo con sentenza peraltro passata in giudicato), al di là dei conflitti trascorsi e presenti in ordine all'esercizio del diritto di prelazione, ha sino ad oggi consentito di salvaguardare la matrice legata all'"aretinità" dell'opera ed il suo legame con il territorio. Ciò è stato di recente confermato dallo stesso ministero per i Beni culturali ambientali che, di fronte alla contestazione mossa al vincolo pertinenziale dalla proprietà ha ribadito che "sussiste un peculiare "status" giuridico del carteggio vasariano, in virtù del quale la sua conservazione, fruizione e valorizzazione, sia nella sua valenza museale, sia in quella storico - documentaria, può essere effettuata esclusivamente negli ambienti di Casa Vasari e sotto la vigilanza degli organi ministeriali preposti alla tutela " [41].

Dunque, a prescindere dagli esiti che il corso degli eventi riserverà al carteggio vasariano è possibile concludere che per il momento la sottopozione al vincolo pertinenziale rappresenta l'ancora di salvataggio che assicura la permanenza di un bene così prezioso nel nostro paese, rafforzandone il legame di cittadinanza tra l'artista, la sua opera e la terra che gli ha dato i natali [42].

Note

[1] Giorgio Vasari è nato ad Arezzo il 30 luglio 1511 e morto a Firenze il 27 giugno 1574. E' stato pittore, architetto e storico dell'arte italiana. Fu fortemente influenzato da Michelangelo e da Andrea Del Sarto. La sua formazione artistica fu composita, basata sul primo manierismo, su Michelangelo, su Raffaello e sulla cultura veneta. Come architetto fu la figura chiave delle iniziative promosse da Cosimo I dè Medici, contribuendo, grazie anche alla protezione di Sforza Almeni, a grandi cantieri a Firenze ed in Toscana, tra cui spiccano la costruzione degli Uffizi, la ristrutturazione di Palazzo Pitti e le Logge Vasari ad Arezzo.

[2] Così si legge nella Dichiarazione di notevole interesse storico del soprintendente archivistico per la Toscana del 23 marzo 1991.

[3] Acquistata dallo Stato nel 1911 ed eretta a Casa Museo.

[4] Con proprio decreto emesso in data 8 marzo del 1994 e trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari di Arezzo in data 18 ottobre 1994.

[5] Così si legge nel decreto di vincolo pertinenziale iure publico del 8 aprile 1994.

[6] Così si legge nella risposta all'interrogazione n. 4-02605 del ministro per i Beni e le Attività culturali Sandro Bondi del 1 luglio 2010 (Legislatura XVI ) in www.senato.it.

[7] Recita, infatti, l'art. 61, del d.lg. 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei Beni culturali e del paesaggio, che la prelazione è esercitata nel termine di 60 giorni dalla data di ricezione della denuncia, prevista dall'art. 59 e che, nel caso in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente, oppure risulti incompleta, la prelazione è esercitata nel termine di 180 giorni dal momento in cui il ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi costituti della stessa, ai sensi dell'art. 59, comma 4.

[8] Si rende noto che la soprintendenza in considerazione dell'elevato valore attribuito alla transazione aveva notiziato la Procura della Repubblica di Roma di quanto stava accadendo.

[9] Cosi riferisce testualmente la risposta alla citata interrogazione n. 4-02605 del ministro per i Beni e le Attività culturali.

[10] ai sensi degli artt. 59, comma 5 e 61, comma 2 del d.lg. 42/2004.

[11] Per una completa trattazione sul tema cfr. M. Cantucci, La prelazione dello Stato nelle alienazioni onerose delle cose di interesse artistico e storico, in Riv. Trim. Dir. Pubbl., 1952; M.S. Giannini, I beni culturali, in Riv. Trim. Dir. Pubbl., I, 1976, pp. 20 ss. ; T. Alibrandi - P. Ferri, I beni culturali e ambientali, Milano, 2001.

[12] G. Veccia, Prelazione artistica: orientamenti giurisprudenziali a confronto, Notiziario 68-70, pp. 143 ss.

[13] a) l'alienante o colui che abbia ceduto la detenzione del bene, sia nell'ipotesi di alienazione a titolo oneroso, sia in quella di alienazione a titolo gratuito; b) l'acquirente in caso di trasferimento avvenuto nell'ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare, ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso; c) l'erede o il legatario in caso di trasferimento di proprietà legato ad una successione a causa di morte.

[14] F. De Maria, Denuncia di trasferimento, in M. Cammelli (a cura di), Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, Bologna 2007, p. 279.

[15] B. Lilla Boschetti, La circolazione dei beni culturali, in M.A. Cabiddu - N. Grasso, Diritto dei beni culturali e del paesaggio, Torino 2007, p. 175.

[16] Corte Europea dei diritti dell'uomo, sentenza 5 gennaio 2000, in Foro It. 2000, IV, p. 97; in Giorn. Dir. Amm. 2000, p. 778, con nota di Bultrini; in Riv. Internaz. Dir. Uomo, 2000, p. 553, la Corte medesima ha condannato lo Stato italiano a risarcire i danni subiti dal collezionista stabilendo che lo Stato avrebbe dovuto pagare a quest'ultimo, oltre a quanto corrisposto in relazione alla prelazione del 1977, un'ulteriore somma pari ad euro 1.300.000 a titolo di riparazione del danno subito per il ritardo con il quale era stato esercitato il diritto di prelazione.

[17] Corte cost. 20 giugno 1995, n. 269, in Foro ammm, 1998, p. 31.

[18] F. De Maria, Condizioni della prelazione, in M. Cammelli (a cura di), Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, cit., p. 293.

[19] Sulle differenze tra prelazione artistica e prelazione di diritto comune cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 10 giugno 1987, n. 400, in Cons. Stato, 1987, I, p. 919; Cons. Stato, sez. VI, 30 gennaio 1991, n. 58, in Foro It., 1991, III, p. 345; Cons. Stato, sez. VI, 13 giugno 1993, n. 706, in Foro It, 1993, I, p. 1283; Tar Trentino Alto Adige, sez. Bolzano, 28 gennaio 1995, n. 35, in Trib. Amm. Reg, 1995, 7, p. 1663; Cons. Stato, sez. VI, 12 novembre 2008, n. 5643, in Foro Amm. CDS, 2008, 11, p. 3098.

[20] www.innovazionediritto.unina.it.

[21] C. Barbati - M. Cammelli - G. Sciullo, Diritto dei beni culturali, Bologna, 2996, p. 75.

[22] Cons. Stato, Sez. VI, 3 aprile 1992, n. 226, in Cons. Stato, 1992, I, p. 585.

[23] Cons. Stato, 10 giugno 1997, n. 400; Cons. Stato 30 gennaio 1991, n. 58, dove si afferma "la prelazione non opera alla stregua dell'omonimo istituto civilistico che si esercita sempre con riferimento ad una valida proposta di alienazione, ma costituisce espressione di un potere di acquisto coattivo delle cose di interesse storico ed artistico di proprietà di privati, da esercitarsi in occasione di negozi di trasferimento della proprietà medesima.

[24] Tar Lombardia, sent. 11 gennaio 2010, n. 7, in Giur. Amm. Tar, 2010, p. 45.

[25] Cfr. M. Cammelli (a cura di), Il Codice dei beni culturali e del paesaggio. Commento al d.lg. 22 gennaio 2004 e successive modifiche, Bologna 2007, pp. 293 ss.

[26] Cons. Stato, Sez. IV, 3 aprile 2000, n. 1889, in Foro Amm., 2000, p. 1211.

[27] Cfr. R. Perchinunno, Profili privatistici e sistema di circolazione dei beni culturali: il problema della prelazione artistica, in V. Caputi Jambrenghi ( a cura di), La cultura ed i suoi beni giuridici, Milano, 1999, p. 174.

[28] Tar Lazio, sez. II, 21 dicembre 2000, n. 2698, in Tar, I, 2000, p. 44.

[29] Cons. Stato, sez. VI, decisione 19 giugno 2001, n. 3241, in Cons. Stato, I, 2001, p. 1359.

[30] Cons. Stato, sez. VI, 27 febbraio 2008, n. 713, in Foro Amm. CDS, 2008, p. 574 e Tar Toscana, sez. III, 13 aprile 2004, n. 1221, in Foro Amm., TAR, 2006, 4, p. 1308. Il Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi in merito alla alienazione di un bene vincolato situato nel Comune di Monteriggioni ad una società anonima con sede in Lichestein di cui si controverte la legittimità della denuncia formalizzata attraverso il semplice invio di copia autentica del contratto di compravendita e pertanto a valutare il legittimo esercizio della prelazione, sostengono la regolarità della denuncia sull'assunto dell'equivalenza della copia del contratto alla regolare denuncia medesima.

[31] Presentata in data 23 settembre 2009, ai sensi degli artt. 59, comma 5, e 61, comma 2 del d.lg. 42/2004.

[32] In paper.

[33] Così si legge nel considerato in diritto della pronuncia del Tar Toscana, sez. III, n. 387 del 21 novembre 1998.

[34] Cfr. Tar Toscana, sez. II, sentenza n. 299 del 1994, richiamata dalla sentenza del Tar Toscana, sez. III, n. 387 del 21 novembre 1998, in paper.

[35] C. Balocchini, Il vincolo pertinenziale, in Aedon, n. 2/2009, pp. 2 ss.

[36] Art. 21 della legge 1089/1939. Il ministro della Pubblica Istruzione ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo la integrità delle cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.

[37] Cons. Stato 10 ottobre 1983, n. 723, in Cons. Stato, 1983, I, p. 1074; Cons. Stato, 28 febbraio 1990, n. 321, in Foro Amm., 1990, n. 442.

[38] C. Balocchini, Il vincolo pertinenziale, cit., p. 4.

[39] In tal senso sempre C. Balocchini, ult. op. cit., p. 8; sul punto anche Cons. Stato, 29 gennaio 2002, n. 1903, in Foro Amm., CDS, 2002, p. 963.

[40] G. De Stefano, L'archivio Vasari ancora sotto sequestro da parte del Governo Italiano. Quando il contratto con l'impresa russa fu annunciato fonti di quel paese cominciarono ad esprimere dubbi sulla autenticità del fatto. Si diffusero voci sull'eventualità che la vendita fosse stata simulata da parte della famiglia proprietaria per stimolare controfferte da parte del governo italiano.

[41] Dichiarazione del portavoce del Sottosegretario di Stato L. Pepe del 14 gennaio 2010, "L'archivio Vasari indissolubilmente legato a Casa Arezzo", www.beniculturali.it.

[42] Mi sia consentito ringraziare il Dott. Antonio Contemori della soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici di Arezzo, per la preziosa collaborazione nel reperimento dei documenti e materiali che si sono resi indispensabili per la redazione del presente scritto.



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