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Patrimonio culturale e Fondazioni

Il protocollo d'intesa per la Toscana. Presentazione

di Luciano Barsotti

Sommario: 1. Le specificità del protocollo d'intesa per la Toscana. - 2. Le premesse. - 3. L'oggetto. - 4. Linee strategiche di valorizzazione e obbiettivi.

The Agreement for Tuscany Region. An Introduction
The present essay examines the Agreement about Cultural Heritage preservation and enhancement drawn up by the Ministry for Cultural Heritage and Activities, Tuscany Region and the Association of Tuscan Banking Foundations, last January. This Agreement aims at adding Banking Foundations resources to the ones already provided by Tuscany Region and by the Ministry, according to the new idea of asking for a dialogue between Cultural Heritage institutional bodies and Banking Foundations.

1. Le specificità del protocollo d'intesa per la Toscana

Il protocollo d'intesa stipulato tra il Mibac, la regione Toscana e la Consulta delle Fondazioni di origine bancaria della Toscana il 22 gennaio 2010, si caratterizza per alcuni aspetti di particolarità rispetto al protocollo stipulato in Emilia-Romagna.

Si è cercato di creare, anzitutto, uno schema di accordo-quadro che consentisse di raggiungere un duplice risultato: da un lato, fissare obbiettivi comuni di conservazione e valorizzazione in relazione a determinati interventi sui quali già erano stati raggiunte precedenti intese tra Mibac e regione Toscana; dall'altro consentire alle Fondazioni interessate a questi interventi di aggiungere le proprie risorse a quelle già stanziate da ministero e regione, ovviamente, con libera determinazione.Questo in fase di prima attuazione del protocollo; in via generale, invece, l'obbiettivo era creare un modulo procedimentale capace di garantire ministero, regione e Fondazioni di origine bancaria una permanente e continua ricerca di convergenze su interventi capaci di far scaturire un consenso preliminare ed il conseguente stanziamento di risorse. Su questo versante il protocollo è, semplicemente, uno strumento di coordinamento delle attività e delle iniziative delle parti che sono chiamate, soprattutto, a ricercare momenti di verifica del reciproco interesse ad attuare interventi di conservazione e di valorizzazione dei beni culturali in forma coordinata ed efficace.

La situazione attuale che segnala una limitatezza, se non scarsità, di risorse da destinare agli interventi sopra richiamati, deve incentivare il metodo della consultazione reciproca e, laddove possibile, la realizzazione congiunta degli interventi.

2. Le premesse

Significativo è l'ambito ed il contenuto delle premesse.

Si vuole sottolineare:

- che gli interventi di conservazione e di valorizzazione del patrimonio culturale riguardano non soltanto i soggetti proprietari ma anche altri soggetti (le Fondazioni di origine bancaria) che "statutariamente perseguono scopi di utilità sociale nel settore dell'arte e dei beni culturali" (settore che, come noto, rappresenta quello di maggior intervento, sotto il profilo degli importi e dei numeri, da parte delle Fondazioni);

- che laddove si verifichi una coincidenza di interessi tra i soggetti, nel rispetto della loro autonomia decisionale, risponde ad un criterio di efficacia e di economicità, coordinare gli interventi;

- che tale quadro di relazioni e di principi consente in ambiti locali definiti di stipulare specifici accordi ai sensi degli artt. 121 e 112 del Codice dei beni culturali.

3. L'oggetto

Con l'accordo ministero e regione Toscana stabiliscono che gli interventi di conservazione e valorizzazione indicati nelle schede allegate (sei), costituiscono obbiettivi comuni e di rilievo strategico prioritario per le rispettive politiche di intervento.

Ministero, regione e Consulta concordano sulla opportunità di procedere ad incontri periodici per uno scambio di informazioni e di valutazione delle priorità, al fine di favorire l'integrazione delle strategie ed il convergere degli impegni finanziari:si tratta di una previsione per il futuro, vale a dire per consentire alle parti di verificare, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e della convergenza di interessi, se su determinati ambiti e beni sia possibile una valutazione comune e, quindi, la predisposizione, successiva, di uno specifico accordo.

La norma funziona, pertanto, a "moduli" successivi; in una prima fase occorre che le parti istituiscano un apposito raccordo tra le rispettive strutture amministrative, affinché con cadenza annuale (o, se del caso, anche semestrale) le parti possano scambiarsi informazioni sugli obbiettivi del proprio strumento di programmazione, verifichino eventuali convergenze presenti, individuino possibili convergenze future su obbiettivi da individuare. In sostanza, al di là della prima formulazione del protocollo che ha dovuto tener conto di un quadro di interventi già finanziati, le successive integrazioni e specificazioni potranno e dovranno tenere conto degli esiti dei raccordi tra le strutture operative sopra indicati (art. 1, comma 2).

4. Linee strategiche di valorizzazione e obbiettivi

Le parti concordano che gli interventi di conservazione e di valorizzazione devono, in particolare, mirare alla predisposizione di percorsi di studio e di visita dei luoghi, nel rispetto ai principi ed alle raccomandazioni contenute nell'Agenda 21 della Cultura.

In ogni caso deve essere garantita la fruizione pubblica, la promozione di itinerari turistici e di visita integrati con il territorio, la promozione di attività formative in collaborazione con Università e scuole di ogni ordine e grado, la promozione e l'adeguamento delle infrastrutture di collegamento, ferme restando le sopraordinate esigenze di conservazione e tutela dei siti.

Fondamentale, in relazione alla particolarità del modello e dei siti prescelti, è la previsione contenuta nell'art. 5, comma 2, del protocollo: la realizzazione di ogni singolo ambito di intervento deve essere disciplinato da uno specifico accordo di programma in cui le parti definiscono, nel dettaglio, il contenuto del progetto, le modalità di intervento e gli oneri finanziari posti a carico di ciascuno.

In sostanza per gli ambiti di interventi individuati in sede di protocollo e, naturalmente, su quelli successivamente individuati in sede di raccordo tra le strutture operative, se la singola Fondazione.

ha interesse a far concorrere eventuali finanziamenti già previsti in sede di programmazione annuale o pluriennale, dovrà stipulare uno specifico accordo di programma:in questo modo il protocollo funge da modulo di raccordo a livello regionale stabilendo obbiettivi generali e procedure condivise, lasciando poi alla singola Fondazione di individuare sul proprio territorio (inteso come ambito prevalente di intervento previsto dallo statuto che, ovviamente, può non coincidere con l'estensione normalmente provinciale) gli interventi meritevoli di essere realizzati e gestiti con il sistema degli accordi.

A questo proposito occorre precisare che, anche in Toscana, diverse Fondazioni hanno già stipulato con ministero e regione accordi o intese che hanno previsto la regolazione degli interventi di conservazione e di valorizzazione di determinati beni culturali. Il protocollo, per questo verso, non fa altro che stabilire alcune regole procedurali (verifiche periodiche delle rispettive programmazioni) e ribadire che l'accordo ex art. 121 è lo strumento dedicato ed indispensabile per disciplinare le relazioni tra i soggetti in un quadro coordinato e coerente di rapporti interistituzionale che privilegi, laddove possibile e ragionevole, una confluenza degli impegni progettuali e finanziari, onde evitare sovrapposizioni, dispersioni di risorse, incoerenza di politiche di intervento, inefficacia delle azioni. Tali obbiettivi sono così comuni nella percezione delle parti interessate che, ragionevolmente, ci dovremmo attendere esiti positivi sul piano della concreta attuazione.

Ma questo, come ben sappiamo, è altra questione...



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