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Accordo di programma tra il ministero per i Beni e le Attività culturali e la regione Campania

 

Premesso che:

a) il sistema di gestione dei beni culturali delineato dal Codice definisce, all'articolo 6, le attività di valorizzazione del patrimonio culturale distinguendole da quelle di tutela e stabilendo che le attività di valorizzazione sono attuate in forme compatibili con la tutela e in modo tale da non pregiudicarne le esigenze;

b) la disciplina recata dal decreto legislativo medesimo prevede molteplici forme di collaborazione fra soggetti pubblici e privati in ordine all'organizzazione della fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale;

c) in particolare l'articolo 112, in merito alle attività di valorizzazione del detto patrimonio, prevede sostanzialmente che le stesse si effettuino attraverso:

- una fase strategica, da realizzarsi mediante accordi di cooperazione/collaborazione tra enti pubblici, con i quali si definiscono le strategie e gli obiettivi comuni di valorizzazione;

- una fase programmatoria, nella quale si elaborano i piani strategici di sviluppo culturale e di valorizzazione, che può essere attuata, nell'ambito delle linee di indirizzo definite con l'accordo strategico, anche da soggetti giuridici appositamente costituiti dallo Stato, dalle regioni o dagli altri enti pubblici territoriali;

- una fase gestionale, comprendente la messa in atto delle attività di valorizzazione, da realizzarsi in forma diretta o indiretta, in quest'ultimo caso con concessione a terzi mediante procedure di evidenza pubblica.

Considerato che:

- il ministero per i Beni e le Attività Culturali e la regione Campania, nell'Accordo di Programma Quadro in materia di beni e attività culturali stipulato tra il ministero per i Beni e le Attività Culturali e la regione Campania il 2 marzo 2001, hanno programmato le risorse dell'Asse 2 "Risorse Culturali" individuando, nell'ambito dei 14 PIT "Grandi Attrattori Culturali ed Itinerari Culturali", progetti infrastrutturali quali scavi archeologici e restauri per un valore di oltre 450 milioni di euro;

- le parti si erano impegnate a definire, per alcuni siti monumentali e i relativi ambiti territoriali, i cui recuperi e restauri erano stati attuati nell'ambito dell'AdPQ, modelli di gestione comune, anche con carattere innovativo, con l'eventuale coinvolgimento di altri soggetti pubblici e/o privati, in grado di garantire la più ampia fruizione nel tempo degli interventi realizzati, livelli adeguati di fruizione culturale, opzioni organizzative efficienti, condizioni ottimali di gestione economica e finanziaria;

- il mutato quadro normativo di riferimento impone una riconsiderazione dell'impostazione strategica della collaborazione tra Stato, regioni ed enti locali in materia di valorizzazione dei beni culturali, nella direzione di definire ambiti territoriali omogenei, idonei alla costruzione di percorsi integrati di fruizione e valorizzazione di una pluralità di beni culturali, tali da costituire il nucleo oggettivo attorno al quale sviluppare linee strategiche, programmi di azione, studi di fattibilità e progettazioni di attività di offerta alla pubblica fruizione e di valorizzazione del complesso di beni preso in considerazione;

- tali linee strategiche e conseguenti programmi e progetti devono altresì interrelarsi con il circostante territorio, mirando, da un lato, alla integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati, puntando, dall'altro, al coinvolgimento, secondo principi di sussidiarietà orizzontale, di soggetti, anche collettivi, istituzionali e non, espressione della società civile, capaci di apportare contributi di esperienza, di collaborazione, di sinergie operative e di risorse economiche.

- l'elaborazione e lo sviluppo dei piani, dei programmi e degli sviluppi progettuali del servizio pubblico di fruizione e di valorizzazione, per uno o più ambiti territoriali integrati, può essere affidata ad appositi soggetti giuridici, cui possono partecipare, oltre allo Stato, alla regione e agli altri enti territoriali coinvolti, anche soggetti privati proprietari di beni culturali suscettibili di essere oggetto di valorizzazione, nonché persone giuridiche private senza fine di lucro, anche quando non dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale settore di attività sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto.

- ferma rimanendo la facoltà dello Stato, della regione e degli altri enti pubblici territoriali di provvedere alla valorizzazione dei beni culturali ricompresi negli ambiti territoriali integrati in forma consortile pubblica, i detti enti possono anche affidare ai soggetti appositamente costituiti, giusta la precedente premessa, ai sensi degli artt. 112 e 115 del Codice, i diritti di uso dei beni costituenti l'oggetto dei piani, programmi e progetti di offerta alla pubblica fruizione e valorizzazione, onde in via derivata procedere, ove del caso, alla gestione delle attività di valorizzazione dei beni stessi in forma indiretta, a termini dell'art. 115 cit., svolgendo, essi, le funzioni di stazione committente della concessione e degli appalti di gestione (servizi essenziali di funzionamento, servizi di accoglienza, etc.) e provvedendo alla stipula con i gestori affidatari dell'apposito contratto di servizio;

- per le stesse finalità di cui alle premesse sopra richiamate, ulteriori accordi possono essere stipulati dal ministero, dalle regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da ogni altro ente pubblico nonché dai soggetti costituiti ai sensi del comma 5, con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali;

- all'attuazione del presente accordo deve provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

- la presenza, nel territorio campano, di numerosi, vasti ed importanti istituti e luoghi della cultura impone l'immediato approntamento, anche nelle more dell'implementazione e dello sviluppo delle innovative forme di gestione prefigurate dall'art. 112 del Codice, di modalità di gestione in collaborazione, tra Stato e regione Campania, di alcuni siti culturali di particolare rilievo, ferme restando la titolarità dello Stato e la competenza statale in tema di tutela in ordine ai siti medesimi, anche mediante l'impiego di risorse, mezzi, strumenti giuridici e di personale già disponibili da parte dei Soggetti firmatari, secondo le modalità di dettaglio che verranno definite con specifici accordi attuativi, relativi a ciascun sito (o complesso di beni);

Rilevato che:

a) è necessario stabilire, in conformità a quanto previsto dall'art. 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., una strategia condivisa tra Amministrazione Statale e regione Campania finalizzata alla valorizzazione del patrimonio culturale ubicato nel territorio regionale che potenzi i risultati già conseguiti con l'attuazione del programma POR regionale e definisca le linee comuni per la programmazione delle risorse comunitarie 2007-2013;

b) risulta necessario stipulare un accordo fra ministero e regione al fine di:

a. definire i nuovi obiettivi comuni di conservazione - ai sensi dell'art. 29 del Codice - e di valorizzazione culturale;

b. identificare gli immobili, le aree e i beni che saranno oggetto di valorizzazione;

c. individuare le modalità e gli strumenti per l'elaborazione e lo sviluppo dei piani di valorizzazione, nonché la gestione delle relative attività in ordine alle suddette aree, fatti salvi i Contratti già in essere dei soggetti sottoscrittori;

d. individuare le risorse destinate all'attività di valorizzazione;

Preso atto che:

a) la valorizzazione dei beni culturali è da attuarsi nel rispetto delle esigenze della tutela, con riguardo sia alle valenze storico-artistiche sia alle valenze paesaggistiche dei complessi medesimi;

b) le funzioni di tutela sono esercitate dal ministero in conformità alle prescrizioni del Codice.

Tutto ciò premesso

tra il ministero per i Beni e le Attività Culturali e la regione Campania si stipula il seguente accordo

Art. 1 - Oggetto

1. Con il presente Accordo il ministero e la regione definiscono le strategie e gli obiettivi comuni di valorizzazione, conservazione, gestione e fruizione di complessi monumentali e di siti archeologici che afferiscono ad aree suscettibili di valorizzazione e gestione integrate.

In prima applicazione ed in via sperimentale l'accordo ha ad oggetto:

- Ambito dei Campi Flegrei (piscina Mirabile; castello di Baia; Area archeologica delle Terme di Baia; Area archeologica di Cuma; Area archeologica di Liternum; Monumenti archeologici di Baia e Miseno; Anfiteatro flavio a Pozzuoli; Stadio di Antonino Pio a Pozzuoli; Necropoli della via Campania di Pozzuoli e di Quarto di Napoli; "Serapeo" di Pozzuoli; Rione Terra di Pozzuoli; Villa di Asinio Pollione ed isola della Gaiola a Posillipo);

- l'isola di Capri (Grotta Azzurra; Certosa, Villa Jovis, Villa di Tiberio; Villa di Damecuta);

- il Museo storico di Nola, l'area archeologica di Longola a Poggiomarino e le Basiliche paleocristiane di Cimitile;

- l'area archeologica di Velia e la Certosa di Padula;

2. Con successivi accordi potranno essere individuati siti, aree o complessi di beni ulteriori rispetto a quelli indicati nel comma 1.

3. Al fine di assicurare la continuità della fruibilità pubblica dei luoghi ed istituti della cultura di cui al comma 1 e il mantenimento di adeguati livelli di valorizzazione, nelle more della implementazione di forme di gestione più complesse ed articolate, in attuazione dell'articolo 112 del Codice e alla stregua delle premesse, lo Stato e la regione Campania stipulano specifici accordi applicativi volti a definire forme operative di gestione in collaborazione dei siti suddetti, anche mediante l'impiego degli strumenti operativi, dei mezzi e del personale già disponibili.

Art. 2 - Finalità

1. Il presente accordo è finalizzato a promuovere la conoscenza , a sostenere la conservazione e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica degli ambiti territoriali e dei luoghi ed istituti della cultura indicati all'articolo 1, attraverso un'azione programmatica comune tra i soggetti sottoscrittori dell'accordo e successivamente con gli altri enti locali territoriali, e con soggetti pubblici e privati interessati che ricadono all'interno degli ambiti individuati, nonché, nelle more della definizione dei più complessi strumenti operativi di cui all'art. 112 del Codice, mediante le forme di gestione in collaborazione di cui al comma 2 dell'articolo 1 del presente Accordo

2. Le finalità di cui al comma 1 e gli obiettivi indicati negli articoli seguenti sono conseguiti attraverso la sottoscrizione di successivi Accordi esecutivi relativi ai singoli ambiti territoriali, che prevedono, con il coinvolgimento delle competenti Soprintendenze e degli altri enti pubblici esecutivi, l'elaborazione di Piani strategici di Sviluppo culturale e di valorizzazione delle aree ai sensi del comma 4 dell'articolo 112 già citato, e attraverso servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione, anche mediante la costituzione, ove necessario, di uffici comuni e servizi deputati anche all'affidamento a terzi delle dette attività e del loro concreto svolgimento.

3. Le attività di valorizzazione devono essere comunque svolte nel rispetto delle prescrizioni di tutela storico-artistica e paesaggistica dettate con i relativi atti di accertamento e disciplina d'uso.

4. I piani strategici di sviluppo culturale e di valorizzazione costituiranno il documento di riferimento per tutta l'attività da svolgersi con riguardo agli ambiti territoriali individuati.

Art. 3 - Linee strategiche

1. Il ministero e la regione stabiliscono che l'attività di valorizzazione degli ambiti territoriali oggetto del presente accordo è improntata alle seguenti linee strategiche:

a) miglioramento della conservazione dei beni oggetto dell'accordo e delle aree connesse mediante la programmazione ed il sostegno di tutti i conseguenti interventi di studio, prevenzione, manutenzione, restauro del patrimonio storico-artistico, architettonico e paesaggistico di cui all'articolo 1 nonché sostegno agli interventi di recupero degli ambiti degradati;

b) sperimentazione, in relazione ai beni e agli ambiti territoriali di cui all'articolo 1, di nuovi modelli di fruizione e valorizzazione, la cui modalità e tempistica di attuazione saranno adeguati in funzione dei diversi assetti di gestione attualmente in essere e tenderanno comunque verso forme integrate ed efficienti di gestione dei servizi, avvalendosi anche degli strumenti operativi di cui dispongono la regione Campania e il ministero, ovvero promuovendo ogni ulteriore utile strumento giuridico aggiuntivo che coinvolga altri attori pubblici e privati nella gestione dei servizi;

c) creazione di attività trasversali di valorizzazione e di servizi strumentali comuni che agiscano su tutto il patrimonio regionale per migliorarne la conoscenza e l'accessibilità, qualificarne la fruizione e rinnovarne l'offerta.

Art. 4 - Obiettivi

1. Nell'ambito delle linee strategiche di cui all'art. 3 le parti concordano di conseguire i seguenti obiettivi:

a) avviare la sperimentazione di servizi comuni di rete attraverso l'implementazione del sistema Campania Artecard come sistema unico di prenotazione e prevendita on line di visite ed eventi culturali su scala regionale ed interregionale ed attraverso la promozione, in collaborazione con le autorità territorialmente competenti, di infrastrutture di collegamento all'interno degli ambiti territoriali che favoriscano la creazione di circuiti di visita;

b) progettare e realizzare modelli di utilizzazione di immobili di interesse culturale, secondo criteri di efficienza e redditività, a supporto del turismo culturale, come strutture ricettive o come sedi di attività idonee a valorizzare le tradizioni artigianali ed enogastronomiche della Campania;

c) promuovere una programmazione condivisa e realizzare congiuntamente piani annuali di manifestazioni ed eventi espositivi, tra cui anche reti di eventi legati all'arte contemporanea e di spettacoli legati al teatro antico;

d) realizzare azioni condivise a carattere sperimentale volte alla diffusione della conoscenza del patrimonio culturale campano nelle scuole ed alla migliore fruizione dello stesso da parte degli studenti, nonché alla promozione di programmi formativi e di aggiornamento professionale rivolti alle figure professionali che operano nel settore dei beni culturali.

e) completamento dei restauri.

Art. 5 - Comitato per l'attuazione dell'Accordo

1. Al fine di dare attuazione alla presente Accordo, le parti istituiscono il Comitato per l'attuazione dell'Accordo.

2. Esso sarà composto da 6 membri, di cui 3 nominati dal ministero e 3 nominati dalla regione, entro quindici giorni dalla sottoscrizione della presente intesa, ed opererà senza oneri aggiuntivi per le amministrazioni sottoscrittrici, ad eccezione del rimborso delle eventuali spese di missione. Sono membri di diritto del Comitato il Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania e il Coordinatore dell'Area turismo e beni culturali della regione Campania, con presidenza a rotazione annuale.

3. Il Comitato avrà il compito di:

a) elaborare, anche avvalendosi delle competenze di esperti messi a disposizione dai soggetti sottoscrittori, i documenti tecnici per la redazione dei singoli accordi esecutivi finalizzati all'attuazione delle singole azioni previste dal presente Accordo a) e con l'eventuale coinvolgimento degli enti locali interessati dagli interventi e della Conferenza Episcopale Italiana;

b) individuare le modalità per la redazione dei singoli Piani strategici di sviluppo culturale, in coerenza agli obiettivi sopra definiti e il reperimento delle risorse necessarie per la loro attuazione;

c) studiare e proporre l'eventuale costituzione, con funzioni di "cabina di regia", di un soggetto, appositamente costituto, partecipato dai soggetti pubblici sottoscrittori del presente accordo e dagli enti locali territorialmente competenti, nonché da fondazioni bancarie di cui all'art. 121 del codice, ed aperto alla partecipazione di altri soggetti pubblici e privati non profit perseguenti statutariamente la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio, cui demandare l'implementazione e lo sviluppo della programmazione, degli studi di fattibilità e della progettazione dei servizi pubblici di offerta alla pubblica fruizione e di valorizzazione dei beni culturali ricompresi negli ambiti territoriali integrati di riferimento; con la previsione della possibilità, per tali soggetti appositamente costituiti, di rendersi eventualmente conferitari dell'uso di uno o più dei suddetti beni, per la successiva gestione, nelle forme di cui all'art. 115 del Codice;

d) affidare alla regione Campania la redazione dei piani per i servizi di rete;

e) svolgere attività di fund raising, anche tramite il soggetto (o i soggetti) appositamente costituito(i) di cui al punto c), anche al fine di ulteriormente allargare la platea dei soggetti, pubblici e privati, coinvolti nel perseguimento delle finalità di servizio pubblico e di utilità sociale legate alle valorizzazione del patrimonio culturale;

f) verificare la rispondenza dei singoli Piani di sviluppo di valorizzazione agli indirizzi definiti con il presente Accordo;

g) proporre le eventuali modifiche o integrazioni che si rendessero necessarie per una migliore attuazione dell'Accordo;

h) individuare soluzioni condivise per il superamento di eventuali divergenze che potrebbero verificarsi nella interpretazione e/o attuazione del presente Accordo.

Art. 6 - Risorse

1. Le risorse necessarie per assicurare ai Piani di Sviluppo la loro attuazione saranno determinate nei singoli accordi attuativi, relativi a ciascun sito o complesso di beni. Per ogni anno finanziario si provvederà a verificare annualmente il fabbisogno, mantenendo inalterato il rapporto dei contributi tra i diversi soggetti.

Art. 7 - Durata

1. Il presente Accordo è vincolante per le parti sottoscrittrici ed ha durata decennale a decorrere dalla data di sottoscrizione.

2. Le parti si impegnano ad incontrarsi annualmente al fine di verificare i risultati conseguiti ed eventualmente aggiornare gli obiettivi generali e gli strumenti attuativi individuati con la presente intesa.

3. Le stesse parti stabiliscono di concordare, almeno un anno prima della scadenza, le modalità e le condizioni per il rinnovo dell'Accordo.

Art. 8 - Impegni dei soggetti sottoscrittori

1. Nell'adempimento del presente accordo i soggetti sottoscrittori si impegnano a:

a) attuare i contenuti dell'accordo secondo il principio di leale collaborazione utilizzando a tal fine forme di immediata comunicazione e di stretto coordinamento con il ricorso in particolare a strumenti di semplificazione amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo;

b) realizzare gli obiettivi del presente accordo anche favorendo il coinvolgimento dei soggetti pubblici o privati la cui azione sia rilevante per il loro perseguimento;

c) approvare la carta della qualità dei servizi di cui al d.m. del 18/10/2007;

d) in attuazione a quanto previsto al comma 1 lettera a) il ministero, mediante le competenti Soprintendenze, e la regione entro il 30 settembre di ogni anno effettuano una verifica congiunta sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati nonché sull'attività di valorizzazione in ordine ai beni di cui all'art.1.

Art. 9 - Standard per l'attività

1. I Piani di Sviluppo territoriali e i relativi modelli di gestione dovranno garantire:

a) l'adeguatezza delle condizioni di assetto e sistemazione dei beni, sia rispetto alle esigenze di conservazione e sicurezza, sia rispetto agli obiettivi di valorizzazione e di fruizione;

b) la conformità delle attività di fruizione e valorizzazione dei siti oggetto del presente Accordo agli standard di qualità previsti dal d.m. 22/05/2001 , recante "Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei"

Art. 10 - Prerogative del ministero

1. I beni culturali oggetto del presente Accordo rimangono, a tutti gli effetti, assoggettati al regime giuridico loro proprio, sia per quel che riguarda il profilo dominicale, sia per quel che attiene alla loro ascrizione al patrimonio culturale.

2. Le funzioni di tutela sui beni di cui al comma 1 sono esercitate dal ministero in conformità alle disposizioni del Codice.

Art. 11 - Revisione dell'accordo

1. Il presente Accordo è sottoposto a verifica periodica, a cadenza semestrale, al fine di monitorarne la puntuale attuazione. In caso di accertato inadempimento degli impegni assunti, le amministrazioni firmatarie hanno facoltà di chiedere la risoluzione dell'Accordo e la cessazione degli effetti dei conferimenti dei beni, eventualmente disposti a termini dell'articolo 115 del Codice, al soggetto eventualmente istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera c), del presente Accordo.

Roma, 18 febbraio 2009

 

 

 



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