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Le modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio
dopo i decreti legislativi 62 e 63 del 2008 / Beni culturali

Ritrovamenti, scoperte ed espropriazione: gli artt. 88-100

di Carlo Marzuoli

Sommario: 1. Ritrovamenti e scoperte. - 2. Espropriazione.

1. Ritrovamenti e scoperte

In riferimento al Capo VI, Ritrovamenti e scoperte, le modifiche introdotte dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62, sono assai limitate e riguardano, a parte un intervento correttivo formale in merito all'art. 94 [1], il sistema volto a consentire una migliore amministrazione delle vicende concernenti le scoperte fortuite.

Un primo aspetto si riferisce alle autorità che debbono venire a conoscenza dell'avvenuta scoperta. Il testo previgente obbliga l'autore della scoperta fortuita a fare denuncia al soprintendente o al sindaco o all'autorità di pubblica sicurezza. Si vuole ora che ne siano informati anche i carabinieri dell'apposito organismo preposto alla tutela del patrimonio culturale e perciò si aggiunge, in fine del comma 1 (testo precedente) dell'art. 90 [2], l'espressa previsione di un conseguente obbligo a carico (non dell'autore della scoperta, ma) del soprintendente, a "cura" del quale l'informazione deve essere trasmessa.

L'altro aspetto da segnalare si riferisce al premio per i ritrovamenti, tema che ha ripetutamente impegnato la giurisprudenza sotto vari profili [3]. Secondo il testo previgente, la pretesa al premio spettava (in presenza dei previsti presupposti) al proprietario dell'immobile costituente la sede del ritrovamento, al titolare della concessione di ricerca e allo scopritore fortuito. La nuova norma si riferisce al soggetto concessionario e limita la pretesa al premio alle ipotesi in cui l'attività di ricerca oggetto della concessione "non rientri tra i suoi scopi istituzionali o statutari". La disposizione riduce l'interesse al conseguimento delle concessioni di ricerca e perciò, per questo aspetto, rafforza la posizione di monopolio dello Stato.

2. Espropriazione

In riferimento al Capo VII, Espropriazione, l'unica modifica riguarda l'espropriazione per "fini strumentali", cioè determinata dalla necessità di isolare, o restaurare, o assicurare la luce o la prospettiva, o accrescere il decoro o il godimento da parte del pubblico, o facilitare l'accesso al bene culturale (art. 96). E' un'esigenza del tipo di quella che può giustificare misure non espropriative ma contenenti "prescrizioni di tutela indiretta" (il vincolo "indiretto", art. 45) [4].

La norma nel testo previgente indicava il bene culturale da tutelare (tramite l'espropriazione per fini strumentali) con il termine "monumenti" (art. 96), già presente nell'art. 55 legge 1 giugno 1939, n. 1089 e nell'art. 92 decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, a fronte delle formule "monumenti", "cose immobili soggette alle disposizioni della ... legge", "cose immobili" e "beni culturali immobili" utilizzate in punto di vincolo indiretto rispettivamente dall' artt. 14 legge 364/1909 [5], dall'art. 21 l. 1089/1939, dall'art. 49 d.lg. 490/1999 e dall'art. 45 Codice.

La nuova norma [6] sostituisce "monumenti", di cui mancava un'espressa definizione, con "beni culturali immobili" e in tal modo stabilisce un perfetta corrispondenza con la formula usata a proposito delle prescrizioni di tutela indiretta e, soprattutto, definisce in modo più preciso il tipo di bene (in particolare: immobile) alla cui tutela è preordinato il potere espropriativo.

 

 

Note

[1] In tema di "Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo": si corregge la rubrica (coma da citazione) (con l'art. 2, comma 1, lett. ppp, n. 1, d.lg. 62/2008) e nel testo si sostituisce "Regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo" con "regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo," (con la lett. cit. n. 2).

[2] Con l'art. 2, comma 1, lett. ooo, d.lg. 62/2008.

[3] Come, ad esempio, la natura della pretesa; al riguardo, ma con riferimento alla disciplina prevista dall'art. 44 n. 1089/1939 - assai diversa dall'attuale, vedi art. 93 Codice -, pare consolidarsi l'orientamento secondo cui si tratterebbe di un interesse legittimo prima della conclusione del procedimento amministrativo preordinato a stabilirne la spettanza e la misura e di un diritto soggettivo dopo (con il corollario della configurazione della prevista commissione quale organo amministrativo straordinario), vedi Cass. 7 giugno 2005, n. 11796, che ulteriormente svolge quanto già in Cass. SS. UU. n. 2959/1992).

[4] Vedi W. Gasparri, Commento all'art. 96, in M. Cammelli (a cura), Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, Bologna, 2007, pag. 394 e segg.

[5] Che stabilisce e fissa norme per l'inalienabilità delle antichità e delle belle arti.

[6] Art. 2, comma 1, lett. qqq, d.lg. 62/2008.

 

 

 



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