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Decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233

Regolamento di riorganizzazione del ministero per i Beni
e le Attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296

(Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2007, suppl. ord. n. 270)

 

Capo I - Amministrazione centrale

Art. 1 - Uffici e funzioni di livello dirigenziale generale

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato "Ministero", si articola in nove uffici dirigenziali di livello generale centrali e in diciassette uffici dirigenziali di livello generale periferici, coordinati da un Segretario generale, nonché in due uffici dirigenziali di livello generale presso il Gabinetto del Ministro per i beni e le attività culturali. Sono inoltre conferiti, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, due incarichi di funzione dirigenziale di livello generale presso il collegio di direzione del Servizio di controllo interno del Ministero, anche in posizione di fuori ruolo, entro i limiti di dotazione organica dei dirigenti di prima fascia.

2. Ai sensi dello stesso articolo 19, comma 10 del decreto legislativo n. 165 del 2001, possono essere, altresì, conferiti, al di fuori della relativa dotazione organica e per un periodo di sei anni a decorrere dal 30 gennaio 2004, fino a sei incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale, anche presso enti od organismi vigilati, anche in posizione di fuori ruolo. In sede di prima applicazione del presente regolamento, all'esclusivo fine di consentire il conferimento delle funzioni dirigenziali di livello generale al personale dirigente generale attualmente in servizio nei ruoli del Ministero, i predetti sei incarichi sono conferiti a dirigenti appartenenti al ruolo del Ministero ovvero in servizio presso il Ministero.

3. Ai sensi del medesimo articolo 19, comma 10 del decreto legislativo n. 165 del 2001, può essere, altresì, conferito ad un dirigente al quale non sia affidata la titolarità di ufficio dirigenziale di livello generale un incarico di consulenza, studio e ricerca.

Art. 2 - Segretariato generale

1. Il Segretario generale del Ministero è nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, opera alle dirette dipendenze del Ministro. Il Segretario generale assicura il coordinamento e la unità dell'azione amministrativa, coordina gli uffici di livello dirigenziale generale, riferisce periodicamente al Ministro gli esiti della sua attività.

2. Per lo svolgimento di specifiche funzioni, il Segretario generale può avvalersi di dirigenti incaricati ai sensi dell'articolo 1, comma 2.

3. Il Segretario generale, in attuazione degli indirizzi del Ministro, in particolare:

a) esercita il coordinamento anche attraverso la convocazione periodica in conferenza dei direttori generali, sia centrali che periferici, per l'esame di questioni di carattere generale o di particolare rilievo oppure afferenti a più competenze;

b) coordina le attività delle direzioni generali centrali e periferiche, nelle materie di rispettiva competenza, per le intese istituzionali di programma di cui all'articolo 2, comma 203, lett. b) della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

c) concorda con le Direzioni generali competenti le determinazioni da assumere in sede di conferenza di servizi per interventi di carattere intersettoriale o di dimensione sovraregionale;

d) partecipa alle riunioni del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, senza diritto di voto;

e) coordina le iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale;

f) coordina l'attività di tutela in base a criteri uniformi ed omogenei sull'intero territorio nazionale;

g) coordina le iniziative atte ad assicurare la catalogazione del patrimonio culturale, ai sensi dell'articolo 17 del Codice;

h) coordina gli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, questi ultimi anche in collaborazione con il Dipartimento per la protezione civile;

i) coordina la predisposizione delle relazioni di legge alle Istituzioni ed Organismi sovranazionali ed al Parlamento;

l) coordina gli esiti delle elaborazioni dei programmi annuali e pluriennali di competenza delle Direzioni Generali del Ministero e dei relativi piani di spesa, da sottoporre all'approvazione del Ministro;

m) formula proposte al Ministro, sentiti i direttori generali, centrali e periferici, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

n) coordina le attività internazionali, anche avvalendosi di un apposito osservatorio;

o) coordina le attività di studio e di ricerca, attraverso l'Ufficio studi;

p) svolge le funzioni di coordinamento e vigilanza sull'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, sull'Opificio delle pietre dure, sull'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario e sull'Istituto Centrale per il catalogo e la documentazione.

4. Il Segretario Generale, svolge, altresì, funzioni di coordinamento e monitoraggio sull'attività di valorizzazione dei beni culturali, offrendo il necessario supporto per l'elaborazione dei criteri di gestione, anche integrata, delle relative attività, per l'individuazione degli strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione ed alle realtà territoriali in essi coinvolte, per la predisposizione dei modelli di bando di gara e delle convenzioni-tipo per l'affidamento dei servizi aggiuntivi, nonché dei modelli di atti per la costituzione dei soggetti giuridici previsti dall'art. 112, comma 5, del Codice; coordina la predisposizione delle intese istituzionali di programma Stato-Regioni in materia di valorizzazione, degli accordi per la valorizzazione integrata dei beni culturali previsti dall'art. 112, comma 4 del Codice e per la gestione di servizi strumentali comuni di cui al comma 9 del medesimo articolo 112.

5. Il Segretariato generale costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni.

6. Il Segretariato Generale si articola in n. 22 uffici dirigenziali non generali, compresi gli Istituti speciali e centrali nonché gli Ispettori; i compiti di detti uffici sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento.

Art. 3 - Uffici dirigenziali generali centrali

1. Il Ministero si articola, a livello centrale, nei seguenti Uffici dirigenziali di livello generale:

a) Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali;

b) Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure;

c) Direzione generale per i beni archeologici;

d) Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee;

e) Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici;

f) Direzione generale per gli archivi;

g) Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore;

h) Direzione generale per il cinema;

i) Direzione generale per lo spettacolo dal vivo.

2. I direttori generali centrali esercitano i diritti dell'azionista nei settori di competenza secondo quanto disposto dal presente regolamento, in conformità agli indirizzi impartiti dal Ministro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e successive modificazioni.

3. I direttori generali centrali partecipano alle riunioni dei Comitati tecnico-scientifici per le materie di propria competenza, senza diritto di voto.

4. Ai direttori generali centrali competono, per le materie di settore, le funzioni relative a progetti di interesse interregionale o nazionale nonché l'adozione delle iniziative in presenza di interessi pubblici, rappresentati da più amministrazioni nelle sedi istituzionali, per i quali sia indispensabile una complessiva ponderazione di carattere più generale rispetto ad uno specifico ambito territoriale.

Art. 4 - Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali

1. La Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali cura la gestione efficiente, unitaria e coordinata del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione tecnologica; è competente in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale, di relazioni sindacali, di concorsi, assunzioni, assegnazioni, mobilità nazionale e formazione del personale nonché in materia di politiche del personale per le pari opportunità. La Direzione generale, inoltre, è competente per l'attuazione delle direttive del Ministro in ordine alle politiche del personale e alla contrattazione collettiva e per l'emanazione di indirizzi ai direttori regionali ai fini dell'applicazione dei contratti collettivi e della stipula di accordi decentrati; elabora proposte per la definizione di una strategia unitaria per la modernizzazione dell'amministrazione, anche attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e traduce in progetti coordinati e piani d'azione il conseguente disegno strategico assicurandone il monitoraggio e verificandone l'attuazione.

2. Il Direttore generale, in particolare:

a) provvede ai servizi generali della sede centrale del Ministero;

b) cura, d'intesa con le direzioni generali competenti, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale del Ministero, anche in materia di conoscenza e uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a tal fine predisponendo gli appositi piani di formazione di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni;

c) provvede all'allocazione delle risorse umane ed alla mobilità nazionale delle medesime tra le diverse direzioni generali, sia centrali che periferiche, anche su proposta dei relativi dirigenti;

d) esercita, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, i diritti dell'azionista sulla società ALES s.p.a.

e) dispone rilevazioni ed elaborazioni statistiche pertinenti all'attività del Ministero, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni;

f) coordina i sistemi informativi del Ministero, ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 e successive modificazioni, dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, dell'articolo 78 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni;

g) svolge i compiti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni;

h) svolge le attività relative alla lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO;

i) rappresenta il Ministero in organismi e azioni europee e internazionali nel campo della digitalizzazione e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

l) cura il coordinamento nazionale nel campo dei sistemi informativi, della digitalizzazione, dei censimenti di collezioni digitali, dei servizi per l'accesso on-line (siti web, portali) nonché la identificazione di centri di competenza, anche attraverso l'emanazione di raccomandazioni, linee guida, standard, raccolta e analisi di buone pratiche, statistiche, studi, rapporti.

3. Presso la Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali opera il Servizio ispettivo.

4. La Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni.

5. La Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali si articola in n. 4 uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento.

Art. 5 - Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure

1. La Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure svolge funzioni e compiti in materia di bilancio e programmazione delle risorse finanziarie, di qualità e standardizzazione delle procedure; cura, previa istruttoria degli Istituti Culturali interessati, la promozione della conoscenza e dell'immagine dei beni e delle attività culturali in ambito nazionale ed internazionale.

2. Il Direttore generale in particolare:

a) cura, di norma su proposta dei direttori generali, centrali e periferici, l'istruttoria per l'elaborazione dei programmi annuali e pluriennali concernenti gli interventi ordinari e straordinari di competenza del Ministero e dei relativi piani di spesa nonché dei programmi annuali di contributi in conto capitale, da sottoporre all'approvazione del Ministro, tenuto conto della necessità di integrazione delle diverse fonti di finanziamento, ed attribuisce le relative risorse finanziarie, anche mediante ordini di accreditamento, agli organi competenti;

b) rileva il fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosi dei dati forniti dalle direzioni generali, sia centrali che periferiche; in attuazione delle direttive del Ministro cura la predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero, delle operazioni di variazione e assestamento, la redazione delle proposte per il disegno di legge finanziaria, l'attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo;

c) cura l'istruttoria dei programmi da sottoporre al CIPE;

d) assicura il necessario supporto per dare attuazione ai programmi di ripartizione delle risorse finanziarie rinvenienti da leggi e provvedimenti, in relazione alle destinazioni per esse previste; predispone gli atti connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilità e ai centri di costo; coordina i programmi di acquisizione delle risorse finanziarie nazionali e comunitarie, in relazione alle diverse fonti di finanziamento;

e) analizza ed effettua il monitoraggio dei flussi finanziari; effettua il monitoraggio relativo al controllo di gestione dei vari centri di responsabilità amministrativa al fine di analizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie a livello centrale e periferico, anche tramite ispezioni;

f) svolge attività di assistenza tecnica per l'attività contrattuale del Ministero, monitorandone i relativi costi, gli standard ed i livelli di qualità procedimentali e finanziari con riferimento anche ai servizi aggiuntivi;

g) provvede ad incrementare la qualità dei servizi resi dall'amministrazione, al monitoraggio ed alla revisione della carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modificazioni;

h) assicura l'assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici; predispone le relazioni tecnico-finanziarie sui provvedimenti normativi anche sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti;

i) coordina le attività di ogni singola Direzione generale inerenti i profili assicurativi relativi all'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni archeologici, architettonici, storico-artistici, etnoantropologici, archivistici e librari;

l) esercita i diritti dell'azionista, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, su AR.CU.S. s.p.a.

3. Presso la Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure opera il Nucleo per la valutazione degli investimenti.

4. La Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni. Da essa dipendono funzionalmente, per gli aspetti contabili, le Direzioni regionali di cui all'articolo 17.

5. La Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure si articola in n. 4 uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento.

Art. 6 - Direzione generale per i beni archeologici

1. La Direzione generale per i beni archeologici svolge le funzioni e i compiti, non attribuiti alle Direzioni Regionali ed ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla tutela di aree e beni archeologici, anche subacquei.

2. In particolare, il Direttore generale:

a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento;

b) concorda con la Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee le determinazioni da assumere nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale che riguardano interventi in aree o su beni archeologici;

c) autorizza il prestito di beni archeologici per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice;

d) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni archeologici dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;

e) affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali, ai sensi dell'articolo 89 del Codice;

f) elabora, su proposta dei direttori generali periferici, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni archeologici;

g) dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni archeologici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto beni archeologici, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale;

h) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni archeologici;

i) autorizza gli interventi di demolizione e rimozione definitiva da eseguirsi sui beni archeologici, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b), del Codice, fatta eccezione per i casi di urgenza, nei quali l'autorizzazione è rilasciata dalla competente Soprintendenza, che ne informa il Direttore regionale e centrale;

l) provvede al pagamento del premio di rinvenimento nei casi previsti dall'articolo 92 del Codice;

m) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni archeologici;

n) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95, 96, 97 e 98 del Codice;

o) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363;

p) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera b), 68, comma 4, 71, comma 4, 76, comma 2, lettera e) e 82, del Codice;

q) fornisce per le materie di competenza il supporto e la consulenza tecnico-scientifica alle Direzioni regionali e alle Soprintendenze;

r) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice.

3. La Direzione generale per i beni archeologici esercita la vigilanza sulle Soprintendenze speciali per i beni archeologici di Napoli e Pompei e di Roma.

4. La Direzione generale per i beni archeologici costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni.

5. La Direzione generale per i beni archeologici si articola in n. 7 uffici dirigenziali non generali, compresi gli Istituti speciali e nazionali; i compiti di detti Uffici sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento.

Art. 7 - Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee

1. La Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee svolge le funzioni e i compiti, non attribuiti alle Direzioni Regionali ed ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla qualità ed alla tutela paesaggistica, alla qualità architettonica ed urbanistica ed alla promozione dell'arte contemporanea.

2. In particolare, il Direttore generale:

a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento;

b) elabora, anche su proposta delle direzioni regionali, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di inventariazione e catalogazione dei beni paesaggistici;

c) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni artistici contemporanei;

d) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni paesaggistici;

e) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata, ai sensi dell'art. 21 del Regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363 di beni rientranti nel settore di competenza;

f) esprime le determinazioni dell'Amministrazione, concordate con le altre direzioni generali competenti, in sede di conferenza di servizi o nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovraregionale;

g) adotta la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141 del Codice;

h) fornisce per le materie di competenza il supporto e la consulenza tecnico-scientifica alle Direzioni regionali e alle Soprintendenze;

i) istruisce, acquisite le valutazioni delle altre competenti direzioni generali, i procedimenti di valutazione di impatto ambientale ed esprime il parere per le successive determinazioni del Ministro;

l) propone al Ministro la stipulazione delle intese di cui all'articolo 143, comma 3 del Codice;

m) propone al Ministro, d'intesa con la Direzione Regionale competente, l'esercizio di poteri sostitutivi per l'approvazione dei piani paesaggistici;

n) promuove la qualità del progetto e dell'opera architettonica e urbanistica; partecipa all'ideazione di opere pubbliche o fornisce consulenza alla loro progettazione, con particolare riguardo alle opere destinate ad attività culturali o a quelle che incidano in modo particolare sulla qualità del contesto storico-artistico e paesaggistico-ambientale;

o) dichiara l'importante carattere artistico delle opere di architettura contemporanea, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni e dell'articolo 37 del Codice;

p) ammette ai contributi economici le opere architettoniche dichiarate di importante carattere artistico e gli interventi riconosciuti di particolare qualità architettonica e urbanistica ai sensi dell'articolo 37 del Codice;

q) promuove la formazione, in collaborazione con le università, le regioni e gli enti locali, in materia di conoscenza della cultura e della qualità architettonica, urbanistica e del paesaggio;

r) promuove la formazione, in collaborazione con le università, le regioni e gli enti locali, in materia di conoscenza dell'arte contemporanea;

s) promuove la conoscenza dell'arte contemporanea italiana all'estero, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e d'intesa con il medesimo;

t) diffonde la conoscenza dell'arte contemporanea e valorizza, anche mediante concorsi, le opere di giovani artisti;

u) esercita la vigilanza sulla Fondazione La Triennale di Milano e sulla Fondazione La Quadriennale di Roma;

v) esprime alla Direzione generale per il cinema le valutazioni di competenza ai fini dell'esercizio della vigilanza sulla Fondazione La Biennale di Venezia;

z) coordina ed indirizza le attività del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, istituito dall'articolo 1, comma 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, il cui ordinamento interno e le relative modalità di funzionamento sono disciplinati con apposito regolamento.

3. La Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni.

4. La Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee si articola in n. 5 uffici dirigenziali non generali, compreso il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee; i compiti di detti Uffici sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento.

Art. 8 - Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici

1. La Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici svolge le funzioni e i compiti, non attribuiti alle Direzioni generali periferiche o ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla tutela dei beni architettonici, storici, artistici ed etnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi.

2. In particolare, il Direttore generale:

a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali;

b) autorizza gli interventi di demolizione e rimozione definitiva da eseguirsi sui beni architettonici, storici, artistici ed etnoantropologici, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e c) del Codice;

c) autorizza il prestito di beni storici, artistici ed etnoantropologici per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice;

d) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni storici, artistici ed etnoantropologici dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;

e) elabora, anche su proposta delle direzioni regionali, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni architettonici, storici, artistici ed etnoantropologici;

f) dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni storici, artistici ed etnoantropologici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale avente ad oggetto i beni medesimi, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale;

g) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni architettonici, storici, artistici ed etnoantropologici;

h) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni architettonici, storici, artistici ed etnoantropologici;

i) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione, rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95, 96 e 98 del Codice;

l) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363;

m) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera b), 68, comma 4, 71, comma 4, 76, comma 2, lettera e) e 82, del Codice.

n) fornisce, per le materie di competenza, il supporto e la consulenza tecnico-scientifica alle Direzioni regionali e alle Soprintendenze;

o) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice.

3. La Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici esercita, per il settore di competenza, la vigilanza sugli Istituti di cui all'articolo 15, comma 1 lettera e) e comma 3 lettere c), d), e) ed f).

4. La Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni.

5. La Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici si articola in n. 11 uffici dirigenziali non generali, compresi gli Istituti speciali e nazionali; i compiti di detti Uffici sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento.

Art. 9 - Direzione generale per gli archivi

1. La Direzione generale per gli archivi svolge le funzioni e i compiti, non attribuiti alle Direzioni Regionali o ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla tutela dei beni archivistici.

2. In particolare, il Direttore generale:

a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento;

b) autorizza gli interventi previsti dall'articolo 21, comma 1, del Codice da eseguirsi sui beni archivistici;

c) autorizza il prestito di beni archivistici per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice;

d) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni archivistici dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;

e) elabora programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche;

f) esercita le funzioni in materia di riproduzione e restauro dei beni archivistici, conservazione della memoria digitale, rapporti con gli organismi internazionali di settore;

g) approva i piani di conservazione e scarto degli archivi degli uffici dell'amministrazione statale;

h) concede contributi per interventi su archivi vigilati;

i) cura le intese con i competenti organi del Ministero dell'interno per l'individuazione dei documenti di carattere riservato presso gli archivi pubblici e privati e per la definizione delle modalità di consultazione dei medesimi;

l) dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni archivistici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale avente ad oggetto i beni medesimi, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale;

m) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni archivistici;

n) coordina l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli archivi di Stato;

o) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni archivistici;

p) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni archivistici a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95 e 98 del Codice;

q) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di beni archivistici, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363;

r) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di beni archivistici in ambito internazionale;

s) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 69 e 128 del Codice.

3. La Direzione generale per gli archivi svolge le funzioni di coordinamento e di vigilanza sull'Archivio centrale dello Stato e sull'Istituto centrale per gli archivi.

4. La Direzione generale per gli archivi, in materia informatica, elabora e coordina le metodologie archivistiche relative all'attività di ordinamento e di inventariazione, esercita il coordinamento dei sistemi informativi archivistici sul territorio nazionale, studia ed applica sistemi di conservazione permanente degli archivi digitali, promuove l'applicazione di metodologie e parametri, anche attraverso iniziative di formazione e aggiornamento.

5. La Direzione generale per gli archivi costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni.

6. La Direzione generale per gli archivi si articola in n. 10 uffici dirigenziali non generali, compresi quelli aventi sede nelle regioni Sicilia e Trentino-Alto Adige e gli Istituti speciali e centrali; i compiti di detti uffici sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento.

Art. 10 - Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore

1. La Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore svolge funzioni e compiti non attribuiti alle Direzione Regionali e ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, agli istituti culturali, alla promozione del libro e della lettura ed alla proprietà letteraria e diritto d'autore.

2. In particolare, il Direttore generale:

a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento;

b) autorizza, ai sensi dell'articolo 21 del Codice, gli interventi da eseguirsi sui beni librari sottoposti a tutela statale;

c) autorizza il prestito di beni librari sottoposti a tutela statale per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice;

d) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni librari dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;

e) elabora programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni librari;

f) dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni librari e di ogni altra iniziativa a carattere culturale, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale;

g) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni librari;

h) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni librari;

i) incentiva l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di programmi editoriali tematici, volti in particolare a valorizzare le opere di saggistica, di narrativa e di poesia di autori contemporanei, italiani e stranieri;

l) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della letteratura e della saggistica attinenti alle materie insegnate, attraverso programmi concordati con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

m) incentiva, anche attraverso iniziative promozionali, la diffusione del libro e la conoscenza delle biblioteche e dei relativi servizi;

n) provvede allo svolgimento dell'attività istruttoria per la concessione di contributi e alle conseguenti verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534;

o) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni librari a titolo di prelazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 95 e 98 del Codice;

p) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di beni librari, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363;

q) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di beni librari in ambito internazionale;

r) decide, per i settori di competenza i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 69 e 128 del Codice.

3. La Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore, sentite le altre direzioni generali competenti, svolge i compiti in materia di proprietà letteraria e di diritto d'autore e di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni.

4. Restano ferme la composizione e le competenze del Comitato consultivo permanente per il diritto di autore di cui all'articolo 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, che opera presso la Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore e svolge funzioni di organo consultivo centrale

5. La Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore svolge le funzioni di coordinamento e di vigilanza sull'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, sulla Biblioteca nazionale centrale di Roma, sulla Biblioteca nazionale centrale di Firenze, sul Centro per il libro e la lettura e sull'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi.

6. La Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni.

7. La Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore si articola in n. 9 uffici dirigenziali non generali, compresi gli Istituti speciali, nazionali e centrali; i compiti di detti Uffici sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento.

Art. 11 - Direzione generale per il cinema

1. La Direzione generale per il cinema svolge funzioni e compiti in materia di attività cinematografiche.

2. In particolare, il Direttore generale:

a) dispone interventi finanziari a sostegno delle attività cinematografiche e promuove la cultura cinematografica;

b) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero;

c) esercita la vigilanza sulla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia;

d) ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, esercita la vigilanza ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19 sulla Fondazione La Biennale di Venezia, sentite le altre direzioni generali competenti per la materia medesima.

e) esprime alla Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore le valutazioni di competenza ai fini dello svolgimento dei compiti in materia di proprietà letteraria, diritto d'autore e di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE), ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni;

3. Il Direttore generale presiede le commissioni in materia di attività cinematografiche previste dalla normativa di settore e partecipa alle riunioni della Consulta per lo spettacolo e della relativa Sezione competente.

4. La Direzione generale per il cinema costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni.

5. La Direzione generale per il cinema si articola in n. 4 uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento.

Art. 12 - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo

1. La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo svolge funzioni e compiti in materia di attività di spettacolo dal vivo, con riferimento alla musica, alla danza, al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali.

2. In particolare, il Direttore generale:

a) dispone interventi finanziari a sostegno delle attività dello spettacolo;

b) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero;

c) esercita la vigilanza sull'Ente teatrale italiano (ETI) e sull'Istituto nazionale per il dramma antico (INDA);

d) esprime alla Direzione generale per il cinema le valutazioni di competenza ai fini dell'esercizio della vigilanza sulla Fondazione La Biennale di Venezia.

e) esprime alla Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore le valutazioni di competenza ai fini dello svolgimento dei compiti in materia di proprietà letteraria e diritto d'autore e di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE), ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni;

f) esercita le funzioni relative alla vigilanza del Ministro sull'Istituto per il credito sportivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

3. Il Direttore generale presiede le commissioni in materia di spettacolo dal vivo previste dalla normativa di settore e partecipa alle riunioni della Consulta per lo spettacolo e delle relative Sezioni competenti.

4. Restano ferme la composizione e le competenze dell'Osservatorio dello spettacolo, che opera presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo. Resta fermo quanto previsto all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492 e successive modificazioni.

5. La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni.

6. La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo si articola in n. 3 uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento.

Capo II - Organi consultivi centrali

Art. 13 - Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici

1. Il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, di seguito denominato "Consiglio superiore", è organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici.

2. Il Consiglio superiore esprime pareri, su richiesta del Direttore Generale competente trasmessa per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto:

a) obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione;

b) obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;

c) sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali;

d) sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le regioni;

e) sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero;

f) su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici;

g) in materia di beni culturali e paesaggistici formulate da altre amministrazioni statali, regionali, locali nonché da Stati esteri.

3. Il Consiglio superiore può inoltre avanzare proposte al Ministro su ogni questione di carattere generale di particolare rilievo afferente la materia dei beni culturali e paesaggistici.

4. Il Consiglio superiore è composto da:

a) i presidenti dei Comitati tecnico-scientifici;

b) otto eminenti personalità del mondo della cultura nominate, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, dal Ministro, tre delle quali su designazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. Il Ministro nomina il presidente del Consiglio superiore tra le personalità di cui al comma 4, lettera b). Il Consiglio superiore elegge a maggioranza tra i propri componenti il vice presidente e adotta un regolamento interno. I pareri sono espressi, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Nei casi di urgenza, il termine è ridotto a dieci giorni. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

6. Il Consiglio superiore è integrato con tre rappresentanti del personale del Ministero, eletti con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, quando esprime pareri sulle materie di cui al comma 2, lettera a) ovvero su questioni aventi ad oggetto il personale del Ministero.

7. Il termine di durata del Consiglio superiore è stabilito in tre anni. Prima della scadenza del termine di durata, il Consiglio superiore presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro per i beni e le attività culturali, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. Successivamente all'en-trata in vigore del presente decreto, i componenti del Consiglio superiore restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organo e possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga della durata del Consiglio superiore. Essi non possono esercitare le attività di impresa previste dall'articolo 2195 del Codice civile quando esse attengono a materie di competenza del Ministero, né essere amministratori o sindaci di società che svolgono le medesime attività; non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con il Ministero; non possono essere presidenti o membri del Consiglio di amministrazione di istituzioni o enti destinatari di contributi o altre forme di finanziamento da parte del Ministero né assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è soggetto a parere del Consiglio superiore.

8. Presso il Consiglio superiore opera un ufficio di segreteria, formato da personale già in servizio presso il Ministero. Le relative risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dalla Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali.

9. Il Consiglio superiore ed il Comitato per i problemi dello spettacolo si riuniscono in seduta congiunta, su convocazione del Ministro, per l'esame di provvedimenti di particolare rilievo attinenti le sfere di competenza di ambedue gli organi consultivi.

Art. 14 - Comitati tecnico-scientifici

1. Sono organi consultivi del Ministero i seguenti Comitati tecnico-scientifici:

a) Comitato tecnico-scientifico per i beni archeologici;

b) Comitato tecnico-scientifico per i beni architettonici e paesaggistici;

c) Comitato tecnico-scientifico per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico;

d) Comitato tecnico-scientifico per gli archivi;

e) Comitato tecnico-scientifico per i beni librari e gli istituti culturali;

f) Comitato tecnico-scientifico per la qualità architettonica e urbana e per l'arte contemporanea.

g) Comitato tecnico-scientifico per l'economia della cultura.

2. I Comitati di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1:

a) avanzano proposte, per la materia di propria competenza, per la definizione dei programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e dei relativi piani di spesa;

b) esprimono pareri, a richiesta del Segretario generale o dei direttori generali competenti, ed avanzano proposte in ordine a metodologie e criteri di intervento in materia di conservazione di beni culturali e paesaggistici;

c) esprimono pareri in merito all'adozione di provvedimenti di tutela, quali le acquisizioni e gli atti ablatori, di particolare rilievo, su richiesta del segretario generale o dei direttori generali competenti;

d) esprimono pareri in ordine ai ricorsi amministrativi proposti ai sensi degli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice;

e) esprimono pareri su ogni altra questione di carattere tecnico-scientifico ad essi sottoposta.

3. Il Comitato di cui alla lettera g) del comma 1:

a) avanza proposte per la definizione di piani e programmi per i beni culturali e paesaggistici finalizzati a favorire l'incremento delle risorse destinate al settore;

b) esprime pareri, a richiesta del Segretario generale o dei direttori generali, ed avanza proposte su questioni di carattere tecnico-economico concernenti gli interventi per i beni culturali.

4. Ciascun Comitato è composto:

a) da un rappresentante eletto, al proprio interno, dal personale tecnico-scientifico dell'amministrazione tra le professionalità attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato; il rappresentante del Comitato tecnico-scientifico per l'economia della cultura è eletto, al proprio interno, da tutto il personale di livello dirigenziale e di area C del Ministero, appartenente sia a profili tecnico-scientifici che a profili amministrativi;

b) da due esperti di chiara fama in materie attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designati dal Ministro, nel rispetto del principio di equilibrio di genere;

c) da un professore universitario di ruolo nei settori disciplinari direttamente attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designato dal Consiglio universitario nazionale.

5. Nel Comitato di cui al comma 1, lettera e), il Ministro assicura, nell'ambito delle designazioni di cui al comma 4, lettera b), la presenza di un esperto nelle politiche di gestione degli istituti culturali. Alle riunioni dei Comitati possono partecipare, senza diritto di voto, il Segretario generale o i direttori generali competenti per materia. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

6. I Comitati eleggono a maggioranza tra i propri componenti il presidente ed il vice presidente, assicurando che non siano espressione della medesima categoria tra quelle indicate al comma 4. Nel caso in cui nessun candidato risulti eletto presidente al termine dello scrutinio, diviene presidente il componente del Comitato designato prioritariamente dal Ministro. Ai componenti dei Comitati si applica quanto previsto dall'articolo 13, comma 7.

7. I Comitati, o alcuni di essi, si riuniscono in seduta congiunta, a richiesta del Ministro o del Segretario generale, per l'esame di questioni di carattere intersettoriale.

8. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dei singoli Comitati sono assicurate dalle competenti direzioni generali.

Capo III - Istituti centrali e istituti con finalità particolari

Art. 15 - Istituti Centrali e dotati di autonomia speciale

1. Sono istituti centrali:

a) l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;

b) l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;

c) l'Opificio delle pietre dure;

d) l'Istituto centrale per la demoetnoantropologia;

e) l'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario, che assorbe l'Istituto centrale per la patologia del libro ed il Centro fotoriproduzione, legatoria e restauro degli archivi di Stato;

f) l'Istituto centrale per gli archivi di cui all'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

g) l'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi, che subentra alla Discoteca di Stato.

2. Agli istituti centrali di cui al comma 1, lettere a), b) ed f) continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 22 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, fino all'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione dei singoli istituti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Sono Istituti dotati di autonomia speciale:

a) la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei;

b) la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma;

c) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia e dei Comuni della Gronda lagunare;

d) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli;

e) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Roma;

f) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Firenze;

g) l'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, che subentra all'Istituto centrale del restauro;

h) la Biblioteca nazionale centrale di Roma;

i) la Biblioteca nazionale centrale di Firenze;

l) il Centro per il libro e la lettura;

m) l'Archivio centrale dello Stato.

4. Rimangono in vigore le disposizioni relative agli istituti con particolari finalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975, fino all'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione dei singoli istituti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988.

5. Con decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988 gli istituti indicati ai commi 2 e 3 e gli altri organismi istituiti come autonomi ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni possono essere riordinati o soppressi; con le stesse modalità possono altresì essere costituiti nuovi organismi dotati delle medesime forme di autonomia, nel rispetto dell'invarianza della spesa.

6. Il conferimento degli incarichi di direzione degli Istituti di cui al presente articolo è disposto secondo le procedure previste dal DM 16 maggio 2007. Il relativo contratto è stipulato tra il dirigente ed il Direttore generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali.

Capo IV - Amministrazione periferica

Art. 16 - Organi periferici del Ministero

1. Sono organi periferici del Ministero:

a) le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici;

b) le soprintendenze:

- per i beni archeologici;

- per i beni architettonici e paesaggistici;

- per i beni storici, artistici ed etnoantropologici;

c) le soprintendenze archivistiche;

d) gli archivi di Stato;

e) le biblioteche statali;

f) i musei.

2. Le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici sono uffici di livello dirigenziale generale ai sensi dell'art. 1, comma 1, primo periodo.

3. I dirigenti preposti agli uffici dirigenziali periferici provvedono alla organizzazione e gestione delle risorse umane e strumentali ad essi rispettivamente assegnate, ferme restando le competenze in materia della Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali.

Art. 17 - Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici

1. Le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici coordinano l'attività delle strutture periferiche del Ministero di cui all'articolo 16, comma 1, lettere b), c), d), e), e f), presenti nel territorio regionale; questi ultimi, pur nel rispetto dell'autonomia scientifica degli archivi e delle biblioteche, costituiscono articolazione delle Direzioni Regionali. Curano i rapporti del Ministero e delle strutture periferiche con le regioni, gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella regione medesima.

2. L'incarico di Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa comunicazione al Presidente della Regione, sentito il Segretario Generale.

3. Il direttore regionale, in particolare:

a) esercita sulle attività degli uffici di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), c), d), e) ed f) i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, solo in caso di necessità ed urgenza, informati il Direttore generale competente per materia ed il Segretario generale, avocazione e sostituzione;

b) riferisce trimestralmente ai direttori generali centrali di settore sull'andamento dell'attività di tutela svolta;

c) verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del Codice;

d) dichiara, su proposta degli Uffici di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b) e f), l'interesse culturale delle cose di proprietà privata ai sensi dell'articolo 13 del Codice;

e) detta, su proposta delle competenti Soprintendenze di settore, prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell'articolo 45 del Codice;

f) dispone il concorso del Ministero, sulla base di criteri definiti dalle direzioni generali centrali di settore, nelle spese effettuate dai proprietari, possessori o detentori di beni culturali per interventi conservativi nei casi previsti dagli articoli 34 e 35 del Codice ed eroga il contributo di cui all'articolo 37;

g) propone al direttore generale competente, sentite le Soprintendenze di settore, l'esercizio della prelazione da parte del Ministero, ai sensi dell'articolo 60 del Codice, ovvero la rinuncia ad essa e trasmette al direttore generale medesimo le proposte di prelazione da parte della Regione, o degli altri enti pubblici territoriali, accompagnati dalle proprie valutazioni. Su indicazione del direttore generale comunica all'ente che ha formulato la proposta di prelazione la rinuncia dello Stato all'esercizio della medesima, ai sensi dell'articolo 62, comma 3, del Codice;

h) autorizza le alienazioni, le permute, le costituzioni di ipoteca e di pegno e ogni altro negozio giuridico che comporta il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali appartenenti a soggetti pubblici, ai sensi degli articoli 55, 56 e 58 del Codice;

i) impone ai proprietari, possessori o detentori di beni culturali gli interventi necessari per assicurarne la conservazione, ovvero dispone, allo stesso fine, l'intervento diretto del Ministero ai sensi dell'articolo 32 del Codice;

l) concede l'uso dei beni culturali in consegna al Ministero, ai sensi degli articoli 106 e 107 del Codice;

m) esprime l'assenso del Ministero sulle proposte di acquisizione in comodato di beni culturali di proprietà privata, formulate alle Soprintendenze di settore, e sulle richieste di deposito di beni culturali di soggetti pubblici presso musei presenti nel territorio regionale, sentito il parere dei predetti organi ai sensi dell'articolo 44 del Codice;

n) esprime il parere di competenza del Ministero in sede di conferenza di servizi, per gli interventi in ambito regionale, che riguardano le competenze di più soprintendenze di settore;

o) richiede alle commissioni provinciali, anche su iniziativa delle Soprintendenze di settore, l'adozione della proposta di dichiarazione di interesse pubblico per i beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 138 del Codice;

p) propone al Ministro, d'intesa con la direzione generale competente, la stipulazione delle intese di cui all'articolo 143, comma 3, del Codice;

q) propone al Ministro, d'intesa con la direzione generale competente, l'esercizio dei poteri sostitutivi per l'approvazione dei piani paesaggistici;

r) propone al direttore generale competente l'adozione in via sostitutiva della dichiarazione di notevole interesse pubblico dei beni paesaggistici ai sensi dell'articolo 141 del Codice;

s) unifica ed aggiorna le funzioni di catalogo e tutela nell'ambito della regione di competenza, secondo criteri e direttive fornite dai competenti organi centrali;

t) propone ai fini dell'istruttoria gli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, individuando le priorità anche sulla base delle indicazioni delle soprintendenze di settore e degli uffici di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), b), c), d), e), ed f);

u) stipula, previa istruttoria della soprintendenza competente, accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali, oggetto di interventi conservativi, alla cui spesa ha contribuito il Ministero, al fine di stabilire le modalità per l'accesso ai beni medesimi da parte del pubblico, ai sensi dell'articolo 38 del Codice;

v) adotta i provvedimenti necessari per il pagamento od il recupero di somme che è tenuto, rispettivamente, a corrispondere o a riscuotere in relazione all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti;

z) predispone, d'intesa con le regioni, i programmi ed i piani finalizzati all'attuazione degli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione delle aree sottoposte alle disposizioni di tutela dei beni paesaggistici;

aa) propone al direttore generale competente i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni culturali, definiti in concorso con le regioni ai sensi della normativa in materia; promuove l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative culturali, anche in collaborazione con le regioni, le università e le istituzioni culturali e di ricerca; promuove, in collaborazione con le università, le regioni e gli enti locali, la formazione in materia di tutela del paesaggio, della cultura e della qualità architettonica e urbanistica;

bb) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della storia dell'arte e della conoscenza del patrimonio culturale della regione, attraverso programmi concordati con il Ministero della pubblica istruzione;

cc) vigila sulla realizzazione delle opere d'arte negli edifici pubblici ai sensi delle legge 29 luglio 1949, n. 717 e successive modificazioni;

dd) dispone, previa istruttoria delle soprintendenze di settore, l'affidamento diretto o in conces-sione delle attività e dei servizi pubblici di valorizzazione di beni culturali, ai sensi dell'articolo 115 del Codice;

ee) svolge le funzioni di stazione appaltante in relazione agli interventi conservativi da effettuarsi con fondi dello Stato o affidati in gestione allo Stato sui beni culturali presenti nel territorio di competenza;

ff) organizza e gestisce le risorse strumentali ed umane degli uffici del Ministero nell'ambito della regione, compresi gli istituti dotati di speciale autonomia; l'assegnazione del personale agli uffici viene disposta sentita la Direzione Generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali nonché la Direzione Generale competente per materia;

gg) cura le relazioni sindacali e la contrattazione collettiva a livello regionale;

hh) fornisce al Segretario generale le valutazioni di competenza ai fini dell'istruttoria di cui all'articolo 2, comma 3 lett. i).

4. I Direttori regionali possono delegare i compiti di cui alle lettere c), d), i), l), u), bb) e cc) del comma 3, fatti salvi i progetti e le iniziative di rilevanza regionale ovvero intersettoriale.

5. Le Direzioni regionali costituiscono centri di costo e dipendono funzionalmente, per quanto riguarda gli aspetti contabili, dalla Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure.

6. Le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici si articolano negli uffici dirigenziali non generali sotto numericamente indicati, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento:

a) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo, articolata in n. 4 uffici dirigenziali non generali;

b) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Basilicata, articolata in n. 4 uffici dirigenziali non generali;

c) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Calabria, articolata in n. 4 uffici dirigenziali non generali;

d) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania, articolata in n. 10 uffici dirigenziali non generali;

e) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia Romagna, articolata in n. 13 uffici dirigenziali non generali;

f) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia, articolata in n. 5 uffici dirigenziali non generali;

g) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, articolata in n. 17 uffici dirigenziali non generali;

h) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Liguria, articolata in n. 6 uffici dirigenziali non generali;

i) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia, articolata in n. 10 uffici dirigenziali non generali;

l) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche, articolata in n. 4 uffici dirigenziali non generali;

m) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise, articolata in n. 4 uffici dirigenziali non generali;

n) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte, articolata in n. 6 uffici dirigenziali non generali;

o) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia, articolata in n. 8 uffici dirigenziali non generali;

p) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna, articolata in n. 5 uffici dirigenziali non generali;

q) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana, articolata in n. 17 uffici dirigenziali non generali;

r) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Umbria, articolata in n. 5 uffici dirigenziali non generali;

s) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto, articolata in n. 9 uffici dirigenziali non generali.

Art. 18 - Soprintendenze per i beni archeologici, architettonici e paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici

1. Le strutture periferiche di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b svolgono, in particolare, i seguenti compiti:

a) unificano e aggiornano le funzioni di catalogo e tutela nell'ambito della regione di competenza, secondo criteri definiti dalle competenti direzioni centrali;

b) autorizzano l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali;

c) dispongono l'occupazione temporanea di immobili per l'esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;

d) provvedono all'acquisto di beni e servizi in economia;

e) partecipano ed esprimono pareri, riferiti ai settori e agli ambiti territoriali di competenza, nelle conferenze di servizi;

f) amministrano e controllano beni dati in consegna;

g) curano l'istruttoria finalizzata alla stipula di accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali oggetto di interventi conservativi alla cui spesa ha contribuito il Ministero al fine di stabilire le modalità per l'accesso ai beni medesimi da parte del pubblico;

h) istruiscono e propongono i provvedimenti di verifica dell'interesse culturale;

i) svolgono le istruttorie e propongono al direttore generale centrale competente i provvedimenti relativi a beni di proprietà privata;

l) esprimono pareri sulle alienazioni, le permute, le costituzioni di ipoteca e di pegno ed ogni altro negozio giuridico che comporti il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali appartenenti a soggetti pubblici come identificati dal Codice;

m) istruiscono i procedimenti concernenti le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice;

n) istruiscono e propongono alla direzione generale centrale competente l'esercizio del diritto di prelazione;

o) esercitano i compiti in materia di tutela del paesaggio ad esse affidati in base al Codice;

p) esercitano ogni altra competenza ad esse affidata in base al Codice.

Art. 19 - Comitati regionali di coordinamento

1. Il Comitato regionale di coordinamento è organo collegiale a competenza intersettoriale.

2. Il Comitato esprime pareri:

a) obbligatoriamente, in merito alle proposte di dichiarazione di interesse culturale o paesaggistico aventi ad oggetto beni od aree suscettibili di tutela intersettoriale, nonché in merito alle proposte di prescrizioni di tutela indiretta;

b) a richiesta del direttore regionale, su ogni questione di carattere generale concernente la materia dei beni culturali.

3. Il Comitato è presieduto dal direttore regionale ed è composto dai soprintendenti di settore operanti in ambito regionale quando si esprime sulle questioni di cui al comma 2, lettera a). Tale composizione è integrata con i responsabili di tutti gli uffici periferici operanti in ambito regionale quando il Comitato si esprime sulle questioni di cui al comma 2, lettera b).

4. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dei Comitati sono assicurate dalle rispettive direzioni regionali, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 20 - Uffici di livello dirigenziale e dotazioni organiche

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 521 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 404 della medesima legge, le dotazioni organiche del personale dirigenziale, delle aree funzionali e delle posizioni economiche del Ministero sono rideterminate secondo le Tabelle allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante.

2. Le dotazioni organiche del personale non dirigenziale sono rideterminate in riduzione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in attuazione dei principi contenuti nell'articolo 1, comma 404 lettera f) e comma 408 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 21 - Norme finali e abrogazioni

1. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173 e successive modificazioni.

2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. La riorganizzazione disposta ai sensi del presente regolamento dà luogo all'applicazione di quanto previsto dall'articolo 20, comma 6 del CCNL per il personale dirigente.

 

TABELLA A

Dotazione organica dirigenza

Dirigenti di prima fascia 32

Dirigenti di seconda fascia 216*

Totale dirigenti 248

* di cui n. 6 presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro

 

TABELLA B

Dotazione organica posizioni economiche

Posizione economica

Dotazione organica

C3 2.919

C2 2.352

C1 1.219

B3 7.846

B2 3.459

B1 3.429

A1 1.820

Totale 23.044

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali segue le modifiche legislative di recente intervenute sull'articolazione delle strutture di primo livello ed è improntato al perseguimento delle finalità di ottimizzazione e razionalizzazione indicate nella legge finanziaria 2007.

Il Ministero per i beni e le attività culturali già per effetto dell'art. 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, come convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, ha visto modificate le sue competenze in ragione del trasferimento delle funzioni in materia di sport alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Successivamente, l'art. 15 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, come convertito, con modificazioni, dall'art. 2, commi 94-99, della legge 24 novembre 2006, n. 286, ha modificato l'articolazione delle strutture di primo livello del Ministero, individuandole nelle Direzioni generali, coordinate da un Segretario generale. Il dettaglio dell'organizzazione, di cui la norma primaria richiamata si è limitata a fissare le dimensioni compatibili con il principio dell'invarianza della spesa ("Il Ministero si articola in non più di dieci uffici dirigenziali generali centrali e in diciassette uffici dirigenziali periferici, coordinati da un Segretario generale, nonché in due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro. Sono inoltre conferiti... due incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale presso il collegio di direzione del Servizio di controllo interno del Ministero") è stato rimesso ad un apposito regolamento di organizzazione, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che è costituito appunto dallo schema che qui si illustra.

Infine la legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'art. 1, commi 404-416, ha dettato nuove regole cui i Ministeri devono attenersi nella riorganizzazione, in via di compimento.

E' da evidenziare, a tale riguardo, che la riduzione, nella misura del 10 per cento, degli uffici di livello dirigenziale generale dei Ministeri, indicata dalla lettera a) del comma 404 del citato art. 1 come una delle finalità da perseguirsi con i provvedimenti di riordino delle strutture ministeriali, non trova applicazione per il Ministero, ai sensi del comma 1133, secondo periodo, del medesimo art. 1 della legge n. 296/2006, in quanto alla detta riduzione si è già provveduto per effetto dell'art. 2, comma 94, della citata legge n. 286/2006.

Con la nuova organizzazione che con il presente provvedimento si propone viene assegnato il ruolo di coordinamento alla figura del Segretario generale, di cui sono indicati con precisione i compiti.

La riorganizzazione è, inoltre, finalizzata a razionalizzare e ad assicurare la maggiore efficienza gestionale delle funzioni di supporto (organizzazione e gestione delle risorse umane, sistemi informativi, bilancio e controllo sulla spesa), attribuendo a due direzioni generali, rispettivamente, i compiti di gestione delle risorse umane e quelli attinenti al bilancio ed al controllo sulla spesa del Ministero e sulle relative procedure. Alla prima direzione sono altresì assegnati i compiti riguardanti l'innovazione e la promozione finora in capo ad una autonoma direzione generale.

Quanto alle direzioni generali centrali con compiti tecnici, sono apparsi evidenti i limiti di una organizzazione nella quale non era dato adeguato rilievo alla tutela del paesaggio, sovente oggetto di aggressioni nelle aree di maggiore valenza paesaggistica. Si è ritenuto che la verifica della rispondenza della attuale pianificazione paesaggistica alle mutate esigenze della tutela ed il suo adeguamento a più rigorosi standard - che il vigente "Codice dei beni culturali e del paesaggio", anche in relazione alle modifiche in corso di elaborazione, prevede come obbligatori e demanda, ai fini attuativi, a specifici accordi bilaterali con le singole regioni- richieda la individuazione di una apposita struttura amministrativa.

Nella distribuzione delle funzioni alle direzioni generali centrali, la nuova organizzazione si basa su di un criterio diacronico (distinzione in base alle epoche artistiche classica/ moderna/ contemporanea) ed un criterio settoriale (arti/ paesaggio e qualità architettonica).

Si è inoltre dedicata particolare attenzione alla materia della proprietà intellettuale e del diritto d'autore, anche in ragione delle necessità che le nuove sfide tecnologiche pongono in questo delicato settore.

Ancora, e sempre per quel che riguarda i profili problematici dell'assetto organizzativo centrale disegnato dal d.p.r. 173/2004, è da segnalare l'intervento volto a chiarire l'affidamento dell'azione di tutela, suddivisa tra le strutture centrali e quelle periferiche.

Quanto alle strutture periferiche, i nodi problematici che l'assetto organizzativo dettato con il d.p.r. 173/2004 ha determinato attengono, in particolare, al discrimine delle competenze fra direzioni regionali e soprintendenze territoriali. In sostanza, la prassi operativa ha fatto emergere l'esigenza di delimitare in modo più puntuale gli ambiti di funzione dei due uffici, evitando, per un verso, una eccessiva ed ingiustificata compressione delle prerogative delle soprintendenze, che costituiscono, secondo tradizione, gli effettivi ed insostituibili presidi di tutela del territorio, e per altro verso, ascrivendo agli uffici regionali di livello dirigenziale generale una funzione di coordinamento dell'attività amministrativa esplicata dalle soprintendenze e di svolgimento in via diretta di funzioni di rappresentanza istituzionale rispetto alle Regioni ed agli enti locali territoriali. L'azione svolta dalle Direzioni regionali è altresì preordinata ad ottimizzare le risorse umane, facendo prevalere il criterio delle esigenze funzionali da soddisfare, nonché concentrare e qualificare la spesa pubblica mediante lo svolgimento delle funzioni di stazione appaltante per tutti gli interventi di restauro da effettuarsi in ambito regionale. L'assolvimento unitario da parte della direzione regionale di tali compiti permette, inoltre, di recuperare il profilo tecnico - scientifico delle Soprintendenze, dedicate alla tutela ed alla conservazione del patrimonio culturale così diffuso.

E' inoltre emersa l'esigenza di rivitalizzare ed adeguatamente disciplinare alcuni degli uffici di maggiore tradizione e rilievo, anche attraverso il riconoscimento di uno speciale regime di autonomia scientifica e gestionale. E ciò con particolare riferimento, da un lato, agli istituti di ricerca applicata nel settore del restauro; dall'altro, ad istituti cui sono affidati compiti ulteriori e significativi rispetto a quelli tipici di istituti similari (si pensi alle due Biblioteche nazionali di Roma e Firenze od anche all'Archivio centrale dello Stato), provvedendo ad una riunificazione del patrimonio archeologico ingiustificatamente sinora diviso (come nel caso d Napoli e Pompei) o ad un riavvicinamento delle Soprintendenze museali al territorio (mediante la riunificazione dei musei al contesto scientifico e culturale del territorio di riferimento a Venezia, Firenze, Roma e Napoli).

Il presente provvedimento risulta coordinato con i regolamenti adottati ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge n. 223/2006, per gli organismi citati (Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e Comitati tecnico-scientifici, secondo quanto disposto dal d.p.r. 12 gennaio 2007, n. 2; Consulta per lo spettacolo, Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore di cui al d.p.r. 14 maggio 2007 in corso di pubblicazione).Per gli organismi consultivi non richiamati, valgono naturalmente le disposizioni stabilite nei citati regolamenti e nel decreto del Presidente del Consiglio in corso di pubblicazione.

In particolare, quanto ai parametri indicati dal comma 404 della legge finanziaria, si indicano di seguito gli interventi operati:

- lett. a) Nonostante il comma 1133 della legge finanziaria esoneri il Mbac dall'obbligo di riduzione del 10 per cento degli uffici dirigenziali di prima fascia (in ragione della riduzione degli uffici dirigenziali generali già disposta ai sensi del decreto legge n. 262/2006), si è proceduto alla soppressione di una direzione generale (da 10 a 9) ed all'istituzione di un incarico dirigenziale di livello generale di studio, consulenza e ricerca ai sensi dell'art. 19, comma 10 del d.lg. 165/2001; si è proceduto alla riduzione del 5% degli uffici dirigenziali non generali (11 posti di funzione); si è proceduto alla eliminazione delle duplicazioni organizzative attraverso la creazione di una direzione generale dedicata alla gestione unitaria dell'attività finanziaria e di programmazione nonché ai compiti relativi alla standardizzazione delle procedure;

- lett. b) viene assicurata la gestione unitaria del personale, a livello centrale e periferico, anche per gli aspetti inerenti alla mobilità, e dei servizi generali ed informativi attraverso l'apposita direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali;

- lett. c) le strutture periferiche sono state razionalizzate ed, in parte, rideterminate, attraverso l'accorpamento delle due Soprintendenze archeologiche di Napoli e Pompei; delle due Soprintendenze archeologiche di Cagliari/Oristano e di Sassari/Nuoro; dell'Istituto per la patologia del libro e del Centro per la fotoriproduzione, legatoria e restauro degli Archivi di Stato; è stato razionalizzato l'esercizio sul territorio delle funzioni attinenti al patrimonio storico artistico laddove (Venezia, Firenze, Roma e Napoli) si registra la compresenza sia delle relative Soprintendenze che dei Poli museali. In questo caso le funzioni vengono svolte esclusivamente dai Poli eliminando duplicazioni e sovrapposizioni.

Le Direzioni Regionali accorpano le funzioni, oggi distribuite in capo alle Soprintendenze, di stazioni appaltanti uniche, con risparmio e razionalizzazione di costi e di personale; svolgono azione di coordinamento di tutte le articolazioni periferiche; curano a livello unitario i rapporti del Ministero con le Regioni, gli enti locali e le altre istituzioni presenti nel territorio regionale.

- lett. d) è previsto che presso la Direzione generale per l'organizzazione operi il Servizio ispettivo, attesa l'evidente strumentalità della sua attività rispetto ai compiti della direzione; in capo alla Direzione generale per il bilancio e la programmazione viene allocata la funzione di monitoraggio e controllo dei flussi finanziari e dei relativi procedimenti di spesa. Presso quest'ultima direzione è pertanto stabilito che operi il Nucleo per la valutazione degli investimenti;

- lett. e) la riduzione di organismi di consultazione è già stata attuata, successivamente all'entrata i vigore della legge finanziaria, con il d.p.r. n. 2/2007 contenente la disciplina del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici ed i Comitati tecnico-scientifici nonché con i successivi d.p.r. 14 maggio 2007, n. 89 e d.p.c.m. 11 maggio 2007 pubblicato su G.U. 198 del 27 agosto 2007, emanati ai sensi dell'art. 29 d.l. 223/2006; peraltro, i componenti degli organismi di cui agli articoli 13 e 14 non ricevono compensi, ma hanno diritto unicamente, in presenza delle richieste condizioni, al trattamento di missione;

- lett. f) le dotazioni organiche di supporto sono pari al 14,50% del personale, come dimostrato nel piano operativo, e non impongono quindi una riduzione.

Tanto esposto in termini generali, passando ad una più dettagliata descrizione dell'articolato, si evidenzia quanto segue.

L'articolo 1 dello schema di regolamento prevede l'articolazione del Ministero in nove uffici dirigenziali generali centrali e in diciassette uffici dirigenziali generali periferici, coordinati da un Segretario generale, nonché in due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro. A riguardo, occorre precisare che il numero delle Direzioni Generali centrali (ridotto da dieci a nove) è ulteriormente destinato a ridursi quando verrà costituito il Centro per il cinema e l'audiovisivo così come previsto dalla proposta di legge di sistema sul cinema in discussione al Senato, presso la Commissione cultura. Inoltre la disposizione in esame prevede la facoltà di conferire, ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i., due incarichi di funzione dirigenziale generale presso il collegio di direzione del Servizio di controllo interno, anche in posizione di fuori ruolo, sei incarichi di funzioni dirigenziali generali, al di fuori della dotazione organica del Ministero e per un periodo di sei anni a decorrere dal 30 gennaio 2004, secondo quanto già previsto dal decreto legge n. 262/2006, nonché un posto per incarico di consulenza, studio e ricerca.

L'articolo 2 disciplina le funzioni del Segretario generale, al quale sono affidati, in linea con quanto disposto dall'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, compiti di coordinamento delle strutture ministeriali di primo livello, da esercitarsi anche mediante la indizione di conferenze periodiche dei direttori generali, e di vigilanza sull'osservanza delle direttive impartite. Al Segretario generale è altresì affidato il coordinamento degli interventi in caso di emergenze, sia nazionali che internazionali, nonché il coordinamento degli adempimenti connessi alla predisposizione di relazioni ed informative previste da leggi per i due rami del Parlamento oltre che per Organismi sopranazionali. Il Segretario Generale cura, altresì, il coordinamento ed il monitoraggio dell'attività di valorizzazione svolta sul territorio nazionale, in un delicato momento caratterizzato dall'attuazione della nuova disciplina introdotta dal Codice dei beni culturali. Esercita, altresì, le funzioni di vigilanza sugli Istituti di restauro.

L'articolo 3 demarca gli ambiti di competenza per materia dei nove uffici dirigenziali centrali ed individua le funzioni proprie dei preposti ai detti uffici in ragione dell'incarico ricoperto.

L'articolo 4 regola i compiti della Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali. A detta direzione è affidata la gestione delle risorse umane del Ministero, con riferimento allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale, alle relazioni sindacali, alla mobilità nazionale ed alla formazione del personale. Essa è inoltre responsabile per l'attuazione delle politiche per il personale decise dal Ministro, per l'uniforme applicazione del contratto collettivo di lavoro e per la determinazione di indirizzi per la stipula, in sede regionale, degli accordi decentrati. Inoltre cura la formazione e l'aggiornamento del personale in materia di conoscenza ed uso delle tecnologie informatiche e provvede alla allocazione delle risorse umane sul territorio, anche su proposta dei dirigenti interessati.

L'articolo 5 stabilisce le funzioni della Direzione Generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure. Tale Direzione generale cura l'istruttoria per l'elaborazione dei programmi di intervento annuali e pluriennali, sia ordinari che straordinari, da effettuarsi su e per i beni culturali, nonché la predisposizione dei piani di spesa per la erogazione dei contributi in conto capitale; rileva il fabbisogno finanziario del Ministero; cura l'istruttoria per la predisposizione dei programmi da sottoporre al CIPE; effettua il monitoraggio dei flussi finanziari e ne analizza gli esiti; provvede ad incrementare la qualità dei servizi resi dall'Amministrazione; assicura l'assistenza tecnica agli altri uffici dirigenziali generali, centrali e periferici, nelle materie giuridico-contabili e predispone le relazioni tecnico-finanziarie sui provvedimenti normativi.

Gli articoli da 6 a 10 indicano le funzioni ed i compiti delle Direzioni generali preposte in sede centrale alla materia dei beni culturali. Esse esprimono, per i settori di riferimento, il più alto profilo tecnico-scientifico in ragione della funzione di tutela del patrimonio culturale assolta dal Ministero.

L'articolo 6 individua funzioni e compiti della Direzione Generale per i beni archeologici. La Direzione esprime pareri, nel settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento; ad essa è anche attribuito il potere di decidere i ricorsi presentati in via amministrativa dai controinteressati all'attività di tutela esplicata dalla Direzione medesima. Infine sono state ridisegnate le competenze affidate alla Direzione stessa in materia di tutela dei profili paesistici delle aree di interesse archeologico e di partecipazione alle procedure di valutazione di impatto ambientale, in ragione, come si dirà tra poco, di un apposito centro di responsabilità con competenze specifiche in materia. Svolge i compiti dettagliatamente indicati nel campo della tutela dei beni archeologici.

L'articolo 7 stabilisce le competenze della Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee. Le funzioni ed i compiti affidati a questa Direzione generale rispondono, sotto il profilo organizzativo e funzionale, alla avvertita esigenza di apprestare adeguati presidi a tutela dei valori paesaggistici che il territorio esprime e ad assicurare la qualità architettonica nei casi in cui esso sia comunque interessato da interventi: da qui l'esigenza di creare una struttura che si occupi, al contempo, di salvaguardia del paesaggio e di promozione dell'architettura contemporanea. La Direzione costituisce il referente ministeriale per la predisposizione e stipula di intese con le Regioni per le attività di pianificazione paesistica congiunta, oltre che per la espressione del parere di competenza del Ministero in materia di valutazione di impatto ambientale, di emanazione in via sostitutiva di provvedimenti di tutela paesistica, di esercizio del potere di sostituzione ai fini della predisposizione ed approvazione della pianificazione paesaggistica. Per quel che concerne l'arte e l'architettura contemporanee, la Direzione, oltre ad esercitare tutte le funzioni di promozione già attribuite alla soppressa Direzione generale competente in subiecta materia, provvede agli acquisti, a trattativa privata, di opere d'arte contemporanea ed esercita i poteri di coordinamento ed indirizzo rispetto al Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, istituito dalla legge 12 luglio 1999, n. 237 (MAXXI).

L'articolo 8 istituisce la Direzione Generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici, che cura le funzioni di tutela per il patrimonio architettonico, storico-artistico ed etnoantropologico.

L'articolo 9 disciplina la Direzione Generale per gli archivi, che svolge i compiti in materia di beni archivistici. Ad essa sono, tra le altre, assegnate competenze sulle nuove metodologie informatiche archivistiche e sulla conservazione degli archivi digitali.

L'articolo 10 prevede le funzioni ed i compiti della Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore. Oltre ai compiti di tutela dei beni librari e di promozione del libro e della lettura, alla direzione sono affidati i compiti del Ministero in materia di diritto d'autore e di proprietà intellettuale nonché la vigilanza sulla SIAE.

Gli articoli 11 e 12 disciplinano, rispettivamente, funzioni e compiti delle Direzioni generali per il cinema e per lo spettacolo dal vivo. Al riguardo si segnala che rispetto all'assetto delineato dal d.p.r. n. 173/2004 non sono state introdotte novità di rilievo, se non quelle rese necessarie dai trasferimenti di competenza disposti, per quello che qui interessa, in materia di sport, dal già citato decreto-legge n. 181/2006.

Gli articoli 13 e 14 riproducono le disposizioni già vigenti in materia di riordino degli organismi consultivi in materia di beni culturali, introdotte con il d.p.r. 12 gennaio 2007, n. 2 - salvo adeguamento a suggerimenti a suo tempo pervenuti dalla Corte dei conti - e che hanno ridisciplinato organizzazione, funzioni e compiti del Consiglio superiore dei beni culturali e dei vari Comitati tecnico-scientifici, anche tenuto conto di quanto disposto dall'art. 29 del decreto legge n. 223/2006.

L'articolo 15 tratta unitariamente di tutti gli Istituti centrali del Ministero e degli altri Istituti con finalità particolari. Al riguardo va detto che gli Istituti di più antica istituzione rimangono disciplinati dalle disposizioni tuttora vigenti ad essi relative. Sono Istituti di nuova costituzione il Centro per il libro e la lettura la cui organizzazione viene disciplinata con apposito regolamento e l'Istituto centrale per la demoetnoantropologia che risponde all'esigenza, molto sentita nel settore, di dare nuovo slancio al patrimonio demoetnoantropologico come portatore di identità e valorizzazione socio-economica. L'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario assorbe due Istituti, l'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi subentra alla Discoteca di Stato. Tra gli istituti dotati di speciale autonomia è da segnalare l'unificazione delle soprintendenze speciali per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, il subentro dell'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro all'Istituto centrale del restauro, l'accorpamento di funzioni relative al patrimonio storico - artistico, tra i Poli museali di Venezia, Napoli, Roma e Firenze e le corrispondenti soprintendenze. E' ancora da segnalare il riconoscimento di una speciale autonomia per le due Biblioteche nazionali centrali di Roma e Firenze e per l'Archivio centrale dello Stato, che già ne disponeva anteriormente all'entrata in vigore del d.p.r. 173/2004.

L'articolo 16 individua gli organi periferici del Ministero e ne detta le competenze.

L'articolo 17 stabilisce le competenze delle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici. Nel nuovo disegno organizzativo, ad esse sono riconosciute funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo dell'attività di tutte le strutture periferiche del Ministero. Le funzioni di tutela ad esse riconosciute non possono che essere svolte in stretto raccordo con quelle esercitate dalle soprintendenze, cui è assicurato il ruolo tecnico-scientifico sul territorio. Per tutte le altre attività, e segnatamente per la funzione di rappresentanza istituzionale del Ministero nei rapporti con le regioni e le altra realtà locali, le Direzioni regionali costituiscono il referente unico. Esse inoltre svolgono funzioni di servizio e supporto rispetto agli altri uffici periferici, assolvendo, per tutti, alle incombenze della stazione appaltante. I compiti di coordinamento e controllo attengono anche, in ambito regionale, alla allocazione delle risorse umane e strumentali ed alla predisposizione delle proposte per la messa a punto della programmazione annuale e triennale, quanto agli interventi nel territorio della regione.

L'articolo 18 delinea i compiti delle soprintendenze di settore alle quali viene ascritta in via prevalente la funzione di tutela del patrimonio culturale, così venendo incontro ad una esigenza fortemente sentita dal settore dei beni culturali. Ad esse è, tra l'altro, rimessa la proposta e l'istruttoria nei procedimenti di verifica dell'interesse culturale, l'istruttoria sui provvedimenti sanzionatori, la rappresentanza del Ministero nelle conferenze di servizi, la facoltà di autorizzare interventi su beni culturali.

L'articolo 19 prevede i Comitati regionali di coordinamento, di cui riconferma integralmente funzioni e compiti rispetto a quelli attualmente assegnati.

L'articolo 20 contiene la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale, delle aree funzionali e delle posizioni economiche del Ministero secondo le tabelle allegate.

In particolare, quanto al personale dirigenziale, si dà atto di aver provveduto alla diminuzione del 5% dei posti di funzione dirigenziali di II fascia (11 posti) così calcolati:

- l'accorpamento tra l'Istituto centrale di patologia del libro ed il Centro fotoriproduzione, legatoria e restauro degli Archivi di Stato (istituti dotati di autonomia scientifica ed organizzativa ai sensi del d.p.r. n. 805 del 1975, distinti pertanto dall'Amministrazione centrale ed operanti anche sul territorio) nell'unico Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario; delle due Soprintendenze archeologiche di Napoli e Pompei; di due Soprintendenze ai beni archeologici (Province di Cagliari e Oristano e Province di Sassari e Nuoro);

- la soppressione di due posti di funzione presso gli Istituti centrali (n. 2 dirigenti amministrativi presso l'Istituto centrale per la patologia del libro e presso l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione), di due posti di funzione presso articolazioni periferiche (n. 2 posti di dirigente amministrativo presso la Direzione Regionale della Toscana e la Direzione Regionale del Veneto), di due posti di ispettore centrale (operanti sul territorio), di due Servizi dirigenziali operanti presso le Aree (ex Dipartimenti);

- la razionalizzazione di strutture periferiche: le Soprintendenze speciali ai poli museali di Venezia, Firenze, Roma e Napoli acquisiscono le funzioni svolte sul territorio dalle Soprintendenze per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico delle medesime città.

A tale diminuzione va aggiunta la soppressione del posto di dirigente amministrativo presso la Soprintendenza archeologica di Pompei, attualmente ricoperto, allo scopo di compensare il maggiore onere sostenuto per i dirigenti degli ulteriori quattro istituti dotati di autonomia speciale ai sensi dell'art. 8 d.lg. 20 ottobre 1998, n. 368.

L'articolo 21 contiene l'abrogazione del d.p.r. 173/2004 e successive modificazioni nonché le disposizioni finali.

Sullo schema di regolamento approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 giugno 2007 si sono espressi, con propri pareri, il Consiglio di Stato e le competenti Commissioni parlamentari.

Nel testo sottoposto all'approvazione definitiva risultano recepite le seguenti richieste di modifica:

- identificazione numerica degli uffici dirigenziali non generali riferiti a ciascun ufficio di primo livello (parere del Consiglio di Stato);

- precisazione circa l'ambito dell'attività consultiva del Consiglio Superiore per i beni culturali e paesaggistici (parere Commissione I della Camera dei deputati);

- inserimento del Centro per il libro e la lettura tra gli istituti dotati di autonomia speciale (parere Commissione VII del Senato);

- chiarificazione delle competenze delle Direzioni regionali e delegabilità di alcune funzioni attinenti la tutela alle Soprintendenze (parere Commissione I della Camera dei deputati);

- determinazione organici anche in riferimento al personale non dirigenziale, secondo una apposita tabella allegata (parere Commissione VII del Senato).

In ottemperanza all'osservazione della Commissione I della Camera è stato valutato se la previsione delle due Direzioni Generali (Direzione Generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali e Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure) comporti duplicazione delle strutture di supporto con la conseguenza di dover procedere alla loro unificazione secondo il parere espresso dal Consiglio di Stato.

A riguardo è stato considerato che la previsione di due Direzioni Generali, l'una con compiti in materia di risorse umane, servizi generali ed innovazione, l'altra con compiti in materia di bilancio, programmazione e monitoraggio della spesa e promozione, in luogo delle preesistenti due Direzioni generali, l'una per le risorse umane ed il bilancio, l'altra per l'innovazione e la promozione, non comporta duplicazione di strutture di supporto, attesa la specificità e differenziazione dei compiti ad esse attribuiti, ma risponde ad obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità.

 

 

 



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