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Decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367

Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano
nel settore musicale in fondazioni di diritto privato

(testo in vigore)

 

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Trasformazione

1. Gli enti di prioritario interesse nazionale che operano nel settore musicale devono trasformarsi in fondazioni di diritto privato secondo le disposizioni previste dal presente decreto.

Art. 2 - Enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, sono considerati enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale:

a) gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate di cui al titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni;

b) ad altri enti operanti nel settore della musica, del teatro e della danza, identificati, sulla base di criteri previamente definiti dal Ministro per i beni e le attività culturali, anche con riferimento alle categorie previste dal titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni [1].

2. Gli enti di cui alla lettera b) del comma 1, sono individuati entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dall'autorità di Governo competente per lo spettacolo, d'intesa con le regioni e sentiti i comuni nel cui territorio tali enti, associazioni ed istituzioni sono ubicati.

3. Gli enti di cui al comma 2 definiscono con lo statuto, adottato ai sensi dell'art. 6, i propri organi, nonché i poteri, i compiti e la durata dei medesimi. A tali enti si applicano l'art. 14 in tema di collegio dei revisori e le altre disposizioni del presente decreto, in quanto compatibili.

Art. 3 - Finalità delle fondazioni

1. Le fondazioni di cui all'art. 1 perseguono, senza scopo di lucro, la diffusione dell'arte musicale, per quanto di competenza la formazione professionale dei quadri artistici e l'educazione musicale della collettività.

2. Per il perseguimento dei propri fini, le fondazioni provvedono direttamente alla gestione dei teatri loro affidati, conservandone il patrimonio storico-culturale e realizzano, anche in sedi diverse, nel territorio nazionale o all'estero, spettacoli lirici, di balletto e concerti; possono altresì svolgere, in conformità degli scopi istituzionali, attività commerciali ed accessorie. Esse operano secondo criteri di imprenditorialità ed efficienza e nel rispetto del vincolo di bilancio.

Art. 4 - Personalità giuridica delle fondazioni e norme applicabili

1. Le fondazioni di cui all'art. 1 hanno personalità giuridica di diritto privato e sono disciplinate, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

Titolo II - Procedimento di trasformazione

Art. 5 - Deliberazione di trasformazione

1. La deliberazione di trasformazione deve essere assunta dall'organo dell'ente competente in materia statutaria, nella forma di atto pubblico, entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), il termine decorre dall'adozione del decreto previsto dall'art. 2, comma 2.

2. Alla seduta devono prendere parte i componenti in carica eventualmente nominati dallo Stato, dalla regione e dal comune. L'organo può deliberare in loro assenza nella terza seduta consecutiva nella quale l'argomento è posto all'ordine del giorno.

3. La fondazione conseguente alla trasformazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia assorbe la "Fondazione gestione autonoma dei concerti di Santa Cecilia", assumendo la titolarità di tutti i rapporti attivi e passivi di tale ultima fondazione.

Art. 6 - Contenuto della deliberazione

1. La deliberazione di trasformazione deve contenere:

a) lo statuto della fondazione, deliberato dai fondatori, recante le indicazioni prescritte dall'art. 16 del codice civile e dal presente decreto;

b) indicazione dei soggetti pubblici o privati che hanno dichiarato di voler concorrere o che sono tenuti a concorrere alla formazione del patrimonio iniziale o al finanziamento della gestione della fondazione e, in particolare, i soggetti privati che si sono obbligati per i tre anni successivi alla trasformazione a versare una somma costante per i primi tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del decreto di trasformazione in fondazione;

c) un piano economico-finanziario triennale dal quale risulti che la gestione potrà svolgersi in condizioni di equilibrio economico-finanziario, tenuto conto degli apporti al patrimonio, dei trasferimenti pubblici, come ridefiniti dal successivo art. 24, dei nuovi ricavi e dei contributi acquisibili per effetto delle disposizioni del presente decreto.

2. L'apporto dello Stato al patrimonio della fondazione è costituito da una parte della somma spettante alla fondazione stessa per l'anno in cui avviene la trasformazione in conseguenza della ripartizione della quota del Fondo unico dello spettacolo destinata all'ente trasformato, ai sensi dell'art. 24. La misura dell'apporto corrisponde alla somma complessivamente conferita dai fondatori privati al patrimonio iniziale della fondazione.

3. La regione ed il comune in cui ha sede la fondazione definiscono la misura del proprio apporto al patrimonio.

Art. 7 - Stima del patrimonio iniziale della fondazione

1. La deliberazione di trasformazione deve essere accompagnata da una relazione di stima del patrimonio iniziale della fondazione, comprensivo degli apporti di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), redatta da un esperto designato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'ente ha sede.

2. La relazione contiene la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore attribuito a ciascuna di esse e dei criteri di valutazione seguiti.

3. All'esperto designato dal presidente del tribunale si applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di procedura civile.

Art. 8 - Approvazione della deliberazione di trasformazione

1. La deliberazione di trasformazione, corredata della relazione di stima del patrimonio iniziale della fondazione, è trasmessa all'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, al Ministero del tesoro, alla regione ed al comune nei quali ha sede l'ente sottoposto a trasformazione. Alla deliberazione sono altresì allegate le dichiarazioni rese nella forma di atto pubblico dai soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), di impegno a concorrere alla formazione del patrimonio o al finanziamento della gestione della fondazione.

2. La deliberazione è approvata entro novanta giorni dalla data di ricezione, con decreto dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, valutate la conformità dello statuto alle disposizioni del presente decreto, la situazione di equilibrio economico-finanziario della fondazione e la congruità delle previsioni del piano triennale, nonché le osservazioni della regione e del comune, se pervenute. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica entro trenta giorni dalla sua adozione.

3. L'autorità di Governo competente in materia di spettacolo può chiedere modifiche ed integrazioni della deliberazione, che sono adottate dall'ente con le modalità di cui all'art. 5. La richiesta sospende il termine previsto dal comma 2 del presente articolo, che riprende a decorrere dalla ricezione delle modifiche o integrazioni.

Art. 9 - Effetti dell'approvazione

1. L'approvazione della deliberazione di trasformazione determina il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.

2. Gli effetti della trasformazione possono essere opposti ai terzi dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione, a meno che si provi che essi erano a conoscenza della trasformazione stessa.

3. Nel periodo intercorrente tra l'adozione della deliberazione di trasformazione e l'iscrizione della fondazione nel registro di cui all'art. 33 del codice civile non si applica la disposizione del quarto comma dello stesso articolo.

Titolo III - Disciplina delle fondazioni

Art. 10 - Statuto

1. Lo statuto deve garantire l'autonomia degli organi della fondazione, i componenti dei quali non rappresentano coloro che li hanno nominati né ad essi rispondono.

2. Lo statuto della fondazione determina, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, lo scopo della fondazione; la composizione, le competenze e i poteri dei suoi organi; i soggetti pubblici o privati che ad essa concorrono; i criteri in base ai quali altri soggetti, pubblici o privati, possono intervenire; i diritti a questi spettanti; le procedure di modificazione; la destinazione totale degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali, con il divieto di distribuzione di utili od altre utilità patrimoniali durante la vita della fondazione; i criteri di devoluzione del patrimonio ad enti che svolgono attività similari e a fini di pubblica utilità, in sede di liquidazione.

3. Lo statuto deve prevedere altresì le modalità di partecipazione dei fondatori privati, il cui apporto complessivo al patrimonio della fondazione non può superare la misura del 40 per cento del patrimonio stesso. Lo statuto prevede altresì che possono nominare un rappresentante nel consiglio di amministrazione fondatori che, come singoli o cumulativamente, oltre ad un apporto al patrimonio, assicurano per almeno due anni consecutivi un apporto annuo non inferiore all'8 per cento del totale dei finanziamenti statali erogati per la gestione dell'attività della fondazione, verificato con riferimento all'anno in cui avviene il loro ingresso nella fondazione, fermo restando quanto previsto in materia di composizione del consiglio di amministrazione. La permanenza nel consiglio di amministrazione dei rappresentanti nominati dai fondatori privati è subordinata all'erogazione da parte di questi dell'apporto annuo per la gestione dell'ente. Per raggiungere tale entità dell'apporto, i fondatori privati interessati dichiarano per atto scritto di volere concorrere collettivamente alla gestione dell'ente nella misura economica indicata. Ciascun fondatore privato non può sottoscrivere più di una dichiarazione [2].

4. La fondazione ha sede nel comune dove aveva sede l'ente trasformato. La sede così stabilita non è modificabile.

5. Le modificazioni dello statuto, deliberate in conformità delle previsioni statutarie sono approvate dall'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, entro il termine di novanta giorni dalla loro ricezione.

Art. 11 - Presidente

1. Il presidente della fondazione è il sindaco del comune nel quale essa ha sede, indipendentemente dalla misura dell'apporto al patrimonio della fondazione da parte del comune stesso.

2. La fondazione conseguente alla trasformazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, di cui all'art. 5, comma 3, è presieduta dal presidente dell'Accademia stessa, il quale svolge anche funzioni di sovrintendente.

3. Il presidente ha la legale rappresentanza della fondazione, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e cura che abbiano esecuzione gli atti da esso deliberati.

4. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti un vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 12 - Consiglio di amministrazione

1. Lo statuto deve prevedere che la fondazione sia gestita da un consiglio di amministrazione, composto da sette a nove membri, compreso chi lo presiede [3].

2. Lo statuto disciplina la nomina dei componenti, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 10, comma 3, e 11, e prevede requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti dell'organo, anche con riferimento al settore specifico di attività della fondazione. In ogni caso, nel consiglio di amministrazione devono essere rappresentati l'autorità di Governo competente per lo spettacolo e la regione nel territorio della quale ha sede la fondazione. A ciascuno di tali soggetti è attribuito almeno un rappresentante nel consiglio di amministrazione, indipendentemente dalla misura del loro apporto al patrimonio. Per le fondazioni il cui consiglio di amministrazione è composto da nove membri, lo statuto deve prevedere che all'autorità di Governo in materia di spettacolo siano attribuiti almeno due rappresentanti [4].

3. Il consiglio di amministrazione della fondazione conseguente alla trasformazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia è composto da tredici membri, compresi il presidente ed il sindaco di Roma, dei quali uno designato dall'autorità di Governo competente per lo spettacolo, uno dalla regione nel cui territorio la fondazione ha sede e cinque eletti dal corpo accademico [5].

4. Il consiglio di amministrazione:

a) approva il bilancio di esercizio;

b) nomina e revoca il sovrintendente;

c) approva le modifiche statutarie;

d) approva, su proposta del sovrintendente, con particolare attenzione ai vincoli di bilancio, i programmi di attività artistica, che devono essere accompagnati da proiezioni che ne dimostrino la compatibilità con i bilanci degli esercizi precedenti e con i bilanci preventivi dell'esercizio in corso e degli esercizi futuri per i quali si estende il programma di attività;

e) stabilisce gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della fondazione;

f) ha ogni potere concernente l'amministrazione ordinaria o straordinaria che non sia attribuito dalla legge o dallo statuto ad altro organo.

5. I componenti del consiglio di amministrazione, ad eccezione del presidente, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta [6].

6. Il consiglio di amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.

7. Il sovrintendente partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, con i medesimi poteri e prerogative degli altri consiglieri, ad eccezione dei casi di cui al comma 4, lettere b) e d). Alle riunioni del consiglio di amministrazione possono partecipare i componenti del collegio dei revisori.

8. Lo statuto può prevedere che determinate deliberazioni siano prese con maggioranze qualificate.

Art. 13 - Sovrintendente

1. Il sovrintendente:

a) tiene i libri e le scritture contabili di cui all'art. 16;

b) predispone il bilancio d'esercizio, nonché, di concerto con il direttore artistico, i programmi di attività artistica da sottoporre alla deliberazione del consiglio di amministrazione;

c) dirige e coordina in autonomia, nel rispetto dei programmi approvati e del vincolo di bilancio, l'attività di produzione artistica della fondazione e le attività connesse e strumentali;

d) nomina e revoca, sentito il consiglio di amministrazione, il direttore artistico, i cui requisiti professionali sono individuati dallo statuto [7];

e) partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, come disposto dall'art. 12, comma 7.

2. Il sovrintendente è scelto tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nel settore dell'organizzazione musicale e della gestione di enti consimili; può nominare collaboratori, tra cui il direttore musicale, ferme restando le competenze del direttore artistico, della cui attività risponde direttamente [8].

3. Il sovrintendente cessa dalla carica unitamente al consiglio di amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato. Il consiglio di amministrazione può revocare il sovrintendente, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo per gravi motivi.

4. Il direttore artistico o musicale cessa dal suo incarico insieme al sovrintendente, e può essere riconfermato.

Art. 14 - Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con l'autorità di Governo competente in materia di spettacolo. Il collegio si compone di tre membri effettivi e di un supplente, di cui un membro effettivo ed uno supplente designati in rappresentanza del Ministero del tesoro, un membro effettivo designato dall'autorità di governo competente in materia di spettacolo, e l'altro scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia [9].

2. Il collegio è presieduto dal rappresentante del Ministero del tesoro.

3. Il collegio dei revisori esercita il controllo sull'amministrazione della fondazione, riferendone almeno ogni trimestre con apposita relazione all'autorità di Governo competente in materia di spettacolo ed al Ministero del tesoro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di collegio sindacale delle società per azioni di cui agli articoli 2399, 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del codice civile.

4. Il compenso dei revisori è determinato, all'atto della nomina, dal Ministro del tesoro ed è a carico della fondazione.

5. I revisori restano in carica per quattro anni. Essi possono essere revocati per giusta causa dal Ministro del tesoro, di concerto con l'autorità di Governo competente per lo spettacolo.

6. In caso di vacanza nel corso del quadriennio, si provvede alla sostituzione con le modalità di cui al comma 1; nelle more il revisore è sostituito dal supplente. Il nuovo revisore scade insieme con quelli in carica.

7. Il collegio dei revisori rimane in carica durante l'amministrazione straordinaria di cui all'art. 21.

Art. 15 - Norme in tema di patrimonio e di gestione

1. La fondazione può accettare donazioni o eredità e conseguire legati, senza l'autorizzazione prevista dall'art. 17 del codice civile. Gli immobili eventualmente compresi nelle donazioni, eredità e legati, devono essere venduti, salvo che vengano direttamente destinati all'esercizio dell'attività della fondazione, entro due anni dall'acquisto.

2. La fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome, della denominazione storica e dell'immagine del teatro ad essa affidato, nonché delle denominazioni delle manifestazioni organizzate; può consentire o concederne l'uso per iniziative coerenti con le finalità della fondazione stessa.

3. Quando le è attribuito il diritto di utilizzare locali, la fondazione concorda con il concedente le modalità di utilizzazione e la ripartizione degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria.

4. Alle fondazioni disciplinate dal presente decreto non si applica la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

5. La gestione finanziaria delle fondazioni è soggetta al controllo della Corte dei conti alle condizioni e con le modalità di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 16 - Scritture contabili e bilancio

1. La fondazione, anche quando non esercita attività commerciale, deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2214 del codice civile.

2. Il bilancio di esercizio della fondazione è redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

3. Il Ministero del tesoro può stabilire specifici schemi di bilancio che tengano conto della particolare attività delle fondazioni. Può disporre, altresì, in rapporto al totale dell'attivo dello stato patrimoniale o al totale del valore della produzione e dei proventi del conto economico, che il bilancio, prima dell'approvazione, sia sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'albo di cui all'art. 8 del d.p.r. 31 marzo 1975, n. 136, secondo le modalità previste dal medesimo decreto.

4. Il bilancio è approvato dal consiglio di amministrazione nei termini previsti per le società per azioni.

5. Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio deve essere, a cura degli amministratori, trasmessa al Ministero del tesoro e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

Art. 17 - Conservazione dei diritti

1. I diritti e le prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari sono conservati quando le fondazioni:

a) abbiano assunto l'impegno di inserire nei programmi annuali di attività artistica opere di compositori nazionali;

b) abbiano assunto l'impegno di prevedere incentivi per promuovere l'accesso ai teatri da parte di studenti e lavoratori;

c) abbiano assunto l'impegno di coordinare la propria attività con quella di altri enti operanti nel settore delle esecuzioni musicali;

d) abbiano previsto forme di incentivazione della produzione musicale nazionale, nel rispetto dei princìpi comunitari.

2. Le fondazioni conservano i diritti, le attribuzioni e le situazioni giuridiche dei quali gli enti originari erano titolari. In particolare, le fondazioni conservano il diritto a percepire i contributi pubblici, ivi compresi quelli statali, regionali, provinciali o comunali, spettanti all'ente prima della trasformazione, fatta salva ogni successiva determinazione della loro misura; continuano ad utilizzare, al medesimo titolo dell'ente originario, i locali di proprietà comunale, o comunque pubblica, attualmente utilizzati; conservano la qualificazione di particolare importanza eventualmente riconosciuta all'ente originario.

Art. 18 - Decadenze

1. La violazione degli impegni assunti ai sensi dell'art. 17 determina la decadenza delle fondazioni dai diritti e dalle prerogative riconosciute. La decadenza può riguardare anche singoli diritti o singole prerogative.

2. La decadenza non può essere pronunciata se la fondazione, dopo la contestazione degli addebiti, riconosciuta la fondatezza degli stessi, elimina la violazione o ne rimuove gli effetti nel termine di sessanta giorni ovvero nel termine maggiore eventualmente concesso, in ragione della natura dell'attività da compiere.

3. Il provvedimento di decadenza è adottato dall'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro e comunicato alla fondazione interessata.

4. L'autorità di Governo competente in materia di spettacolo comunica al Ministero del tesoro ed al Ministero delle finanze i provvedimenti assunti ai sensi del presente articolo.

Art. 19 - Vigilanza

1. L'autorità di Governo competente in materia di spettacolo verifica il rispetto degli impegni cui è subordinata la conservazione dei diritti e delle prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari.

2. L'autorità di Governo competente in materia di spettacolo può disporre ispezioni, anche su proposta del Ministro del tesoro e all'esito di queste può:

a) adottare i provvedimenti previsti all'art. 18;

b) pronunciare, fermo quanto previsto dall'art. 14, comma 2, la decadenza dai diritti e dalle prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari.

3. Le fondazioni trasmettono al Ministero del tesoro e all'autorità di Governo competente in materia di spettacolo le informazioni, anche periodiche, da essi richieste.

Art. 20 - Insolvenza

1. La fondazione che esercita un'attività commerciale è soggetta, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento.

Art. 21 - Amministrazione straordinaria

1. L'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, anche su proposta del Ministro del tesoro, può disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando:

a) risultano gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie, che regolano l'attività della fondazione;

[b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 30 per cento del patrimonio per due esercizi consecutivi, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga gravità. Per i primi due esercizi successivi alla trasformazione la percentuale è elevata al 50 per cento [10].

1-bis. L'autorità di cui al comma 1 dispone in ogni caso lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando i conti economici di due esercizi consecutivi chiudono con una perdita del periodo complessivamente superiore al 30 per cento del patrimonio disponibile, ovvero sono previste perdite del patrimonio disponibile di analoga gravità [11].

2. Con il decreto di scioglimento vengono nominati uno o più commissari straordinari, viene determinata la durata del loro incarico, non superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta, nonché il compenso loro spettante. I commissari straordinari esercitano tutti i poteri del consiglio di amministrazione [12].

3. I commissari straordinari provvedono alla gestione della fondazione; ad accertare e rimuovere le irregolarità; a promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali. Possono motivatamente proporre la liquidazione.

4. I commissari straordinari, ricorrendone i presupposti, promuovono la dichiarazione di decadenza dai diritti e dalle prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari.

5. Spetta ai commissari straordinari l'esercizio dell'azione di responsabilità contro i componenti del disciolto consiglio di amministrazione, previa autorizzazione dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo.

Art. 22 - Personale

1. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle fondazioni sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente.

2. Al personale artistico e tecnico della fondazione non si applicano le disposizioni dell'art. 2 della legge 8 aprile 962, n. 230.

3. L'art. 2103 del codice civile si applica al personale artistico, a condizione che esso superi la verifica di idoneità professionale, nei modi disciplinati dalla contrattazione collettiva.

4. La retribuzione del personale è determinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Resta riservato alla fondazione ogni diritto di sfruttamento economico degli spettacoli prodotti, organizzati o comunque rappresentati, ed in generale delle esecuzioni musicali svolte nell'ambito del rapporto di lavoro.

5. La trasformazione dei soggetti di cui all'art. 2 del presente decreto in fondazioni non costituisce di per sé causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale dipendente, che abbia rapporto a tempo indeterminato in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. I dipendenti conservano i diritti loro derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente alla trasformazione.

Art. 23 - Corpi artistici

1. Il personale dipendente della fondazione può svolgere attività di lavoro autonomo per prestazioni di alto valore artistico e professionale, con l'autorizzazione del consiglio di amministrazione delle fondazioni, e sempre che ciò non pregiudichi le esigenze produttive della fondazione.

2. I corpi artistici possono costituirsi in forma organizzativa autonoma, se ciò non pregiudica il regolare svolgimento dell'attività della fondazione, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, ed in presenza di espliciti impegni in ordine:

a) al mantenimento del rapporto di lavoro con la fondazione da parte di tutti i componenti del corpo artistico e all'indicazione di tale appartenenza in occasione delle manifestazioni cui il corpo organizzato partecipa, salvo che la costituzione in forma autonoma non sia concordata in vista di una consensuale cessazione del rapporto di lavoro dipendente;

b) alla tutela delle esigenze organizzative dell'ente, con particolare riferimento alla utilizzazione del personale necessario per assicurare lo svolgimento continuo e programmato dell'attività;

c) al riconoscimento all'ente di vantaggi economici, previamente concordati, in termini di cessione totale o parziale di diritti radiofonici o televisivi, o di partecipazione ai proventi dell'attività, anche in considerazione della utilizzazione del nome della fondazione.

3. Alle erogazioni liberali in denaro a favore dei corpi artistici organizzati si applica la disciplina prevista dagli articoli 13-bis, comma 1, lettera i), 65, comma 2, lettera c-quinquies), e 110-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Art. 24 - Contributi dello Stato

1. I criteri di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Tali criteri sono determinati sulla base degli elementi quantitativi e qualitativi della produzione offerta e tengono conto degli interventi di riduzione delle spese [13].

Art. 25 - Disposizioni tributarie

1. Restano confermate, per le erogazioni liberali in denaro a favore delle fondazioni di cui all'art. 2 del presente decreto, nonché dei soggetti ivi previsti non trasformati in fondazioni, le disposizioni previste dagli articoli 13-bis, comma 1, lettera i), 65, comma 2, lettera c-quinquies), e 110-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Per le somme versate al patrimonio della fondazione al momento della sua costituzione, per le somme versate come contributo alla gestione della medesima nell'anno in cui è pubblicato il decreto che approva la trasformazione dei soggetti di cui all'art. 2, e per le somme versate come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del predetto decreto che approva la trasformazione, fermo quanto previsto dal comma 1 in relazione alla misura della detrazione dell'imposta lorda, il limite del 2 per cento, previsto dagli articoli 13-bis, comma 1, lettera i), e 65, comma 2, lettera c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato al 30 per cento. I soggetti privati erogatori che intendono versare contributi alla gestione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del decreto di approvazione della trasformazione devono impegnarsi con atto scritto, conservato presso la fondazione, al versamento di una somma costante per i predetti tre periodi di imposta. Si provvede al recupero delle somme detratte nel caso di mancato rispetto dell'impegno assunto. La destinazione a fondo di dotazione non costituisce mancato utilizzo da parte del percettore [14].

3. I corrispettivi dei contratti di sponsorizzazione incassati dalle fondazioni regolate dal presente decreto sono soggetti all'imposta sugli spettacoli soltanto quando il pagamento sia direttamente connesso allo svolgimento di uno spettacolo determinato.

4. Le erogazioni liberali ricevute dalle fondazioni, non sono soggette all'imposta sugli spettacoli.

5. I proventi percepiti dalle fondazioni disciplinate dal presente decreto nell'esercizio di attività commerciali, anche occasionali, svolte in conformità agli scopi istituzionali, ovvero di attività accessorie, sono esclusi dalle imposte sui redditi. Si considerano svolte in conformità agli scopi istituzionali le attività il cui contenuto oggettivo realizza direttamente uno o più degli scopi stessi. Si considerano accessorie le attività poste in essere in diretta connessione con le attività istituzionali o quale loro strumento di finanziamento.

 

Note

[1] Lettera così sostituita dall'art. 7, d.lg. 21 dicembre 1998, n. 492.

[2] Comma da ultimo modificato dall'art. 3-ter del d.l. 31 gennaio 2005, n. 7, come convertito.

[3] Comma così modificato dall'art. 39-vicies sexies, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, come convertito.

[4] Periodo aggiunto dall'art. 29 del d.l. 10 gennaio 2006, n. 4.

[5] Comma così modificato dall'art. 1-decies del d.l. 5 dicembre 2005, n. 250, come convertito.

[6] Le ultime tre parole sono aggiunte dal comma 389, lett. a), dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

[7] Lettera così modificata dall'art. 3-ter del d.l. 31 gennaio 2005, n. 7, come convertito.

[8] Comma così modificato dall'art. 3-ter del d.l. 31 gennaio 2005, n. 7, come convertito.

[9] Comma così modificato dall'art. 3-ter del d.l. 31 gennaio 2005, n. 7, come convertito.

[10] Comma sostituito a decorrere dal 1° gennaio 2006 dall'art. 3 del d.l. 31 gennaio 2005, n. 7, come convertito. La lett. b) è abrogata dall'art. 2, comma 389, lett. b) della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

[11] Comma inserito dall'art. 2, comma 389, lett. b) della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

[12] Le parole "rinnovabile una sola volta" sono state aggiunte dall'art. 2, comma 389, lett. c) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha modificato il presente comma.

[13] Articolo da ultimo sostituito dal comma 1148 dell'art. 1, legge 27 dicembre 2006, n. 296.

[14] Comma modificato dall'art. 6, d.lg. 134/1998, dichiarato illegittimo con sentenza cost. 503/2000, e da ultimo modificato dall'art. 3 del d.l. 345/2000.

 



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