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Decisione del Consiglio dell'Unione europea 2 maggio 2006
relativa alla conclusione della convenzione sulla protezione e la promozione
della diversità delle espressioni culturali

 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 133, 151, 181 e 181 A, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Nel novembre 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a partecipare, a nome della Comunità, alle trattative riguardanti una convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali (in seguito denominata "convenzione Unesco"), negoziata in sede di Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (Unesco). La Commissione ha partecipato a dette trattative, al pari degli Stati membri.

(2) La convenzione Unesco è stata adottata in occasione della Conferenza generale dell'Unesco il 20 ottobre 2005 a Parigi.

(3) La convenzione Unesco costituisce un pilastro pertinente ed efficace della promozione della diversità culturale e degli scambi culturali, cui tanto la Comunità, come enunciato nell'articolo 151, paragrafo 4 del trattato, che i suoi Stati membri, attribuiscono la massima importanza. Essa contribuisce al rispetto reciproco e alla comprensione tra le culture a livello mondiale.

(4) La convenzione Unesco dovrebbe essere approvata nel più breve tempo possibile.

(5) Sia la Comunità che i suoi Stati membri sono competenti nei settori interessati dalla convenzione Unesco. E' pertanto opportuno che la Comunità e gli Stati membri divengano parti contraenti, per adempiere assieme agli obblighi stabiliti dalla convenzione Unesco ed esercitare in modo coerente i diritti che la stessa conferisce loro nei casi di competenze miste,

DECIDE:

Art. 1

1. La convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali è approvata a nome della Comunità.

2. Il testo della convenzione Unesco figura all'allegato 1a) della presente decisione.

Art. 2

1. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a depositare lo strumento di approvazione, a nome della Comunità, presso il Direttore generale dell'Unesco, a norma dell'articolo 27, paragrafo 4 della convenzione Unesco.

2. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a depositare, a nome della Comunità, la dichiarazione di competenza di cui all'allegato 1b) della presente decisione, a norma dell'articolo 27, paragrafo 3, lettera c) della convenzione Unesco.

3. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a rendere la dichiarazione unilaterale di cui all'allegato 2 della presente decisione al momento del deposito dello strumento di approvazione.

Art. 3

Nei settori di competenza della Comunità la Commissione rappresenta la Comunità alle sessioni degli organi istituiti dalla convenzione Unesco, in particolare la Conferenza delle Parti di cui all'articolo 22 della stessa, e negozia a suo nome sulle questioni riguardanti la competenza di tali organi.

Art. 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

ALLEGATO 1a)

Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali

La Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, riunitasi a Parigi dal 3 al 21 ottobre 2005 in occasione della sua 33° sessione,

Affermando che la diversità culturale è una caratteristica innata dell'umanità,

Consapevole del fatto che la diversità culturale costituisce un patrimonio comune dell'umanità e che dovrebbe essere celebrata e preservata per il bene di tutti,

Sapendo che la diversità culturale crea un mondo ricco e variegato che amplia le possibilità di scelta, promuove le capacità e i valori umani e rappresenta quindi una spinta fondamentale per lo sviluppo sostenibile delle comunità, dei popoli e delle nazioni,

Ricordando che la diversità culturale, che prospera in un contesto di democrazia, tolleranza, giustizia sociale e rispetto reciproco tra i popoli e le culture, è indispensabile alla pace e alla sicurezza a livello locale, nazionale e internazionale,

Celebrando l'importanza della diversità culturale per la piena realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e in altri strumenti universalmente riconosciuti,

Sottolineando la necessità d'integrare la cultura in qualità di elemento strategico nelle politiche nazionali e internazionali di sviluppo e nella cooperazione internazionale per lo sviluppo, tenendo altresì conto della Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite (2000) che pone l'accento sull'eliminazione della povertà,

Considerando che la cultura assume forme diverse nel tempo e nello spazio e che questa diversità si incarna nell'originalità e pluralità delle identità, nonché nelle espressioni culturali dei popoli e delle società che costituiscono l'umanità,

Riconoscendo l'importanza del sapere tradizionale, in particolare per quanto riguarda i sistemi di conoscenze dei popoli autoctoni, in quanto fonte di ricchezza immateriale e materiale e il suo contributo positivo allo sviluppo sostenibile, nonché la necessità di assicurarne la protezione e promozione in modo adeguato,

Riconoscendo la necessità di adottare misure volte a proteggere la diversità delle espressioni culturali, compresi i loro contenuti, in particolare nelle situazioni in cui le espressioni culturali possono essere minacciate di estinzione o gravi alterazioni,

Sottolineando l'importanza della cultura per la coesione sociale in generale e, in particolare, il suo contributo al miglioramento dello status e del ruolo delle donne nella società,

Consapevole del fatto che la diversità culturale è rafforzata dalla libera circolazione delle idee e che si nutre di scambi costanti e dell'interazione tra le culture,

Ribadendo che la libertà di pensiero, di espressione e d'informazione, e con queste il pluralismo dei mezzi di comunicazione, consentono il prosperare delle espressioni culturali all'interno delle società,

Riconoscendo che la diversità delle espressioni culturali, comprese le espressioni culturali tradizionali, è un fattore importante che consente agli individui e ai popoli di esprimere e condividere con gli altri le proprie idee e i propri valori,

Ricordando che la diversità linguistica è un elemento fondamentale della diversità culturale e

ribadendo il ruolo basilare svolto dall'educazione per la protezione e promozione delle espressioni culturali,

Considerando l'importanza della vitalità delle culture per tutti, comprese le persone appartenenti a minoranze e i popoli autoctoni, quale si manifesta mediante la libertà di creare, diffondere e distribuire le proprie espressioni culturali tradizionali e di accedervi in modo da trarne un beneficio per il proprio sviluppo,

Sottolineando il ruolo essenziale dell'interazione e della creatività culturale, che alimentano e rinnovano le espressioni culturali e rafforzano il ruolo di quanti operano per lo sviluppo della cultura a favore del progresso di tutta la società,

Riconoscendo l'importanza dei diritti di proprietà intellettuale per sostenere le persone che partecipano alla creatività culturale,

Convinta che le attività, i beni e i servizi culturali abbiano una duplice natura, economica e culturale in quanto portatori d'identità, di valori e di senso e non debbano pertanto essere trattati come dotate esclusivamente di valore commerciale,

Constatando che i processi legati alla globalizzazione, agevolati dalla rapida evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, se da una parte creano condizioni del tutto nuove per una maggiore interazione fra le culture, dall'altra rappresentano una sfida alla diversità culturale, in particolare per quanto riguarda i rischi di squilibrio tra paesi ricchi e paesi poveri,

Consapevole del mandato specifico affidato all'Unesco consistente nel garantire il rispetto della diversità delle culture e di raccomandare gli accordi internazionali che giudichi utili per facilitare la libera circolazione delle idee mediante la parola e l'immagine,

Facendo riferimento alle disposizioni degli strumenti internazionali adottati dall'Unesco relativi alla diversità culturale e all'esercizio dei diritti culturali, in particolare la Dichiarazione universale sulla diversità culturale del 2001,

Adotta, in data 20 ottobre 2005, la presente convenzione.

I. Obiettivi e linee direttrici

Art. 1 - Obiettivi

Gli obiettivi della presente convenzione sono:

a) proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali;

b) creare condizioni tali da consentire alle culture di prosperare e interagire liberamente in modo da arricchirsi a vicenda;

c) incoraggiare il dialogo tra le culture al fine di assicurare scambi culturali più intensi ed equilibrati nel mondo per il rispetto interculturale e per una cultura della pace;

d) stimolare l'interculturalità al fine di sviluppare l'interazione culturale nello spirito dell'edificazione di ponti tra i popoli;

e) promuovere il rispetto della diversità delle espressioni culturali e la consapevolezza del suo valore ai livelli locale, nazionale e internazionale;

f) riaffermare l'importanza del legame tra cultura e sviluppo per tutti i paesi, in particolare quelli in via di sviluppo, e incoraggiare le azioni a livello nazionale e internazionale affinché sia riconosciuto il vero valore di tale legame;

g) riconoscere la natura specifica delle attività, dei beni e dei servizi culturali in quanto portatori di identità, di valori e di senso;

h) riaffermare il diritto sovrano degli Stati di conservare, adottare e attuare le politiche e le misure che ritengano opportune per la protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali sul loro territorio;

i) rafforzare la cooperazione e la solidarietà internazionale in uno spirito di lavoro in comune al fine in particolare di accrescere le capacità dei paesi in via di sviluppo di proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali.

Art. 2 - Linee direttrici

1. Principio del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

La diversità culturale può essere protetta e promossa solo se vengono garantiti i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, quali la libertà d'espressione, dell'informazione e della comunicazione, nonché la possibilità per gli individui di scegliere le proprie espressioni culturali. Nessuna disposizione della presente convenzione può essere invocata per ledere o limitare i diritti umani e le libertà fondamentali proclamati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo o garantiti dal diritto internazionale.

2. Principio di sovranità

Gli Stati hanno, in conformità della Carta delle Nazioni Unite e dei principi del diritto internazionale, il diritto sovrano di adottare misure e politiche per proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali sul proprio territorio.

3. Principio della pari dignità e del rispetto di tutte le culture

La protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali implicano il riconoscimento della pari dignità e del rispetto di tutte le culture, comprese quelle delle persone appartenenti a minoranze e quelle dei popoli autoctoni.

4. Principio di solidarietà e cooperazione internazionale

La cooperazione e la solidarietà internazionale dovrebbero permettere a tutti i paesi, in particolare a quelli in via di sviluppo, di creare e rafforzare i mezzi necessari alla propria espressione culturale, comprese le rispettive industrie culturali, siano esse nascenti o già funzionanti, a livello locale, nazionale e internazionale.

5. Principio della complementarità degli aspetti economici e culturali dello sviluppo

Poiché la cultura è una delle spinte fondamentali dello sviluppo, gli aspetti culturali dello sviluppo sono altrettanto importanti degli aspetti economici, e gli individui e i popoli hanno il diritto fondamentale di parteciparvi e di goderne.

6. Principio dello sviluppo sostenibile

La diversità culturale è una grande ricchezza per i singoli e le società. La protezione, la promozione e la conservazione della diversità culturale sono una condizione essenziale per uno sviluppo sostenibile a beneficio delle generazioni presenti e future.

7. Principio di accesso paritario

L'accesso paritario a una gamma ricca e diversificata di espressioni culturali da tutto il mondo e l'accesso delle culture ai mezzi di espressione e diffusione rappresentano elementi importanti per la valorizzazione della diversità culturale e incoraggiano la comprensione reciproca.

8. Principio di apertura e di equilibrio

Quando gli Stati adottano misure volte a favorire la diversità delle espressioni culturali, dovrebbero fare in modo di promuovere in modo adeguato l'apertura alle altre culture del mondo e di garantire la conformità di tali misure agli obiettivi perseguiti dalla presente convenzione.

II. Ambito di applicazione

Art. 3 - Ambito di applicazione

La presente convenzione si applica alle politiche e alle misure adottate dalle Parti relativamente alla protezione e alla promozione della diversità delle espressioni culturali.

III. Definizioni

Art. 4 - Definizioni

Ai fini della presente convenzione:

1. Diversità culturale

Per "diversità culturale" s'intende la molteplicità delle forme mediante le quali si esprimono le culture dei gruppi e delle società. Tali espressioni si trasmettono all'interno dei gruppi e delle società nonché fra di essi.

La diversità culturale si manifesta non soltanto nelle variegate forme attraverso le quali il patrimonio culturale dell'umanità si esprime, arricchisce e trasmette grazie alla varietà delle espressioni culturali, ma anche attraverso modi diversi di creazione artistica, di produzione, diffusione, distribuzione e godimento, quali che siano i mezzi e le tecnologie utilizzati.

2. Contenuto culturale

Per "contenuto culturale" s'intende il senso simbolico, la dimensione artistica e i valori culturali che hanno alla radice o che esprimono identità culturali.

3. Espressioni culturali

Per "espressioni culturali" s'intendono le espressioni che risultano dalla creatività degli individui, dei gruppi e delle società e che hanno un contenuto culturale.

4. Attività, beni e servizi culturali

Per "attività, beni e servizi culturali" s'intendono le attività, i beni e i servizi che, considerati dal punto di vista della loro qualità, utilizzazione e finalità specifica, incarnano o trasmettono espressioni culturali, indipendentemente dal loro eventuale valore commerciale. Le attività culturali possono essere fini a sé stesse oppure contribuire alla produzione di beni e servizi culturali.

5. Industrie culturali

Per "industrie culturali" s'intendono le industrie che producono e distribuiscono i beni o i servizi culturali definiti al paragrafo 4 di cui sopra.

6. Politiche e misure culturali

Per "politiche e misure culturali" s'intendono le politiche e misure relative alla cultura, a livello locale, nazionale, regionale o internazionale, che siano incentrate sulla cultura in quanto tale o destinate ad avere un effetto diretto sulle espressioni culturali degli individui, dei gruppi o delle società, compresa la creazione, la produzione, la diffusione e la distribuzione di attività, beni e servizi culturali, e sull'accesso agli stessi.

7. Protezione

Per "protezione" s'intende l'adozione di misure finalizzate alla conservazione, alla salvaguardia e alla valorizzazione della diversità delle espressioni culturali. "Proteggere" significa adottare tali misure.

8. Interculturalità

Per "interculturalità" s'intendono l'esistenza e l'interazione paritaria di diverse culture e la possibilità di generare espressioni culturali condivise mediante il dialogo e il rispetto reciproco.

IV. Diritti e doveri delle parti

Art. 5 - Regola generale relativa ai diritti e ai doveri

1. Le Parti riaffermano, in conformità alla Carta delle Nazioni Unite, dei principi del diritto internazionale e degli strumenti universalmente riconosciuti in materia di diritti umani, il proprio diritto sovrano di formulare e attuare le proprie politiche culturali e di adottare misure per proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali e per rafforzare la cooperazione internazionale al fine di raggiungere gli obiettivi della presente convenzione.

2. Quando una Parte attua politiche e adotta misure per proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali sul proprio territorio, tali politiche e misure devono essere coerenti con le disposizioni della presente convenzione.

Art. 6 - Diritti delle Parti a livello nazionale

1. Nel quadro delle sue politiche e misure culturali di cui all'articolo 4, paragrafo 6, e tenuto conto delle circostanze e delle necessità che la contraddistinguono, ogni Parte può adottare misure destinate a proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali sul proprio territorio.

2. Tali misure possono comprendere:

a) disposizioni regolamentari volte a proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali;

b) misure appropriate tali da offrire l'opportunità alle attività, ai beni e ai servizi culturali nazionali di inserirsi in quelli disponibili sul territorio per la loro creazione, produzione, diffusione, distribuzione e godimento, comprese le misure relative alla lingua utilizzata per tali attività, beni e servizi;

c) misure volte a fornire alle industrie culturali nazionali indipendenti e alle attività del settore informale un accesso reale ai mezzi di produzione, diffusione e distribuzione di attività, beni e servizi culturali;

d) misure volte ad assegnare aiuti finanziari pubblici;

e) misure volte a incoraggiare gli enti senza fini di lucro e le istituzioni pubbliche e private, gli artisti e gli altri operatori culturali a sviluppare e promuovere il libero scambio e la libera circolazione delle idee e delle espressioni culturali nonché delle attività, dei beni e dei servizi culturali, e a stimolare la creazione e lo spirito imprenditoriale nelle loro attività;

f) misure volte a istituire e sostenere in modo appropriato le istituzioni del servizio pubblico;

g) misure volte a incoraggiare e sostenere gli artisti e tutte le altre figure che partecipano alla creazione di espressioni culturali;

h) misure volte a promuovere la diversità dei mezzi di comunicazione, anche mediante il servizio pubblico di radiodiffusione.

Art. 7 - Misure destinate a promuovere le espressioni culturali

1. Le Parti si adoperano per creare sul proprio territorio un ambiente che incoraggi gli individui e i gruppi sociali:

a) a creare, produrre, diffondere e distribuire le proprie espressioni culturali e ad accedere alle stesse, tenuto conto delle condizioni e delle esigenze particolari delle donne e di diversi gruppi sociali, comprese le persone appartenenti a minoranze e i popoli autoctoni;

b) ad accedere alle diverse espressioni culturali provenienti dal loro territorio e dagli altri paesi del mondo.

2. Le Parti provvedono altresì a riconoscere l'importante contributo degli artisti e di tutti coloro che partecipano al processo creativo, delle comunità culturali e delle organizzazioni che li sostengono nel loro lavoro, nonché il loro ruolo centrale, consistente nell'alimentare la diversità delle espressioni culturali.

Art. 8 - Misure destinate a proteggere le espressioni culturali

1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6, una Parte può constatare l'esistenza di situazioni speciali in cui le espressioni culturali sul suo territorio sono esposte a un rischio di estinzione o a una minaccia grave oppure necessitano di un qualche tipo di salvaguardia urgente.

2. Le Parti possono adottare tutte le misure appropriate per proteggere e preservare le espressioni culturali nelle situazioni di cui al paragrafo 1 conformemente alle disposizioni della presente convenzione.

3. Le Parti riferiscono al comitato intergovernativo di cui all'articolo 23 sulle misure adottate per far fronte alle esigenze, e il comitato può formulare raccomandazioni in tema.

Art. 9 - Condivisione delle informazioni e trasparenza

Le Parti:

a) forniscono ogni quattro anni, nelle loro relazioni all'Unesco, informazioni appropriate sulle misure adottate per proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali sul proprio territorio e a livello internazionale;

b) designano un punto di contatto incaricato della condivisione delle informazioni relative alla presente convenzione;

c) condividono e scambiano informazioni relative alla protezione e alla promozione della diversità delle espressioni culturali.

Art. 10 - Educazione e sensibilizzazione del pubblico

Le Parti:

a) favoriscono e sviluppano la comprensione dell'importanza della protezione e della promozione della diversità delle espressioni culturali, in particolare mediante programmi volti a una maggiore educazione e sensibilizzazione del pubblico;

b) cooperano con le altre Parti e con le organizzazioni internazionali e regionali per raggiungere l'obiettivo del presente articolo;

c) si adoperano per incoraggiare la creatività e rafforzare le capacità di produzione mediante l'istituzione di programmi d'istruzione, formazione e scambio nel settore delle industrie culturali. Dette misure dovrebbero essere applicate in modo da non avere conseguenze negative sulle forme di produzione tradizionali.

Art. 11 - Partecipazione della società civile

Le Parti riconoscono il ruolo fondamentale della società civile nella protezione e nella promozione della diversità delle espressioni culturali. Le Parti incoraggiano la partecipazione attiva della società civile ai loro sforzi per raggiungere gli obiettivi della presente convenzione.

Art. 12 - Promozione della cooperazione internazionale

Le Parti si adoperano per rafforzare la cooperazione bilaterale, regionale e internazionale al fine di creare condizioni propizie alla promozione della diversità delle espressioni culturali, tenendo conto in modo speciale delle situazioni di cui agli articoli 8 e 17, in particolare al fine di:

a) facilitare il dialogo tra le Parti sulla politica culturale;

b) rafforzare le capacità strategiche e di gestione del settore pubblico nelle istituzioni culturali pubbliche, grazie agli scambi culturali professionali e internazionali, nonché alla condivisione delle buone prassi;

c) rafforzare le collaborazioni con la società civile, le organizzazioni non governative e il settore privato, nonché fra tutte queste entità, al fine di favorire e promuovere la diversità delle espressioni culturali;

d) promuovere l'uso delle nuove tecnologie e incoraggiare le collaborazioni al fine di rafforzare la condivisione dell'informazione e la comprensione culturale e di favorire la diversità delle espressioni culturali;

e) incoraggiare la conclusione di accordi di coproduzione e di codistribuzione.

Art. 13 - Integrazione della cultura nello sviluppo sostenibile

Le Parti si adoperano per integrare la cultura nelle rispettive politiche di sviluppo, a tutti i livelli, al fine di creare condizioni propizie allo sviluppo sostenibile e di favorire in tale contesto gli aspetti legati alla protezione e alla promozione della diversità delle espressioni culturali.

Art. 14 - Cooperazione allo sviluppo

Le Parti si adoperano per sostenere la cooperazione per lo sviluppo sostenibile e la riduzione della povertà, in particolare per quanto riguarda le esigenze specifiche dei paesi in via di sviluppo, nell'ottica di favorire l'emergere di un settore culturale dinamico, fra l'altro nei modi seguenti:

a) rafforzamento delle industrie culturali dei paesi in via di sviluppo:

i) creando e rafforzando le capacità di produzione e di distribuzione culturale nei paesi in via di sviluppo;

ii) facilitando un più largo accesso delle loro attività, beni e servizi culturali al mercato mondiale e ai circuiti internazionali di distribuzione;

iii) permettendo l'emergere di mercati locali e regionali capaci di durare;

iv) adottando, ogniqualvolta ciò risulti possibile, misure appropriate nei paesi sviluppati per facilitare l'accesso al loro territorio da parte delle attività, dei beni e dei servizi culturali dei paesi in via di sviluppo;

v) sostenendo il lavoro creativo e agevolando, nella misura del possibile, la mobilità degli artisti dei paesi in via di sviluppo;

vi) incoraggiando un'opportuna collaborazione tra i paesi sviluppati e i paesi in via di sviluppo, in particolare nei settori della musica e della cinematografia;

b) rafforzamento delle capacità mediante lo scambio di informazioni, esperienze e competenze, nonché la formazione delle risorse umane nei paesi in via di sviluppo nei settori pubblico e privato, in particolare per quanto riguarda le capacità strategiche e di gestione, l'elaborazione e l'attuazione delle politiche, la promozione e la distribuzione delle espressioni culturali, lo sviluppo delle piccole e medie imprese e delle microimprese, l'utilizzo delle tecnologie e lo sviluppo e il trasferimento delle competenze;

c) trasferimento di tecnologie mediante il varo delle appropriate misure d'incentivazione per il trasferimento di tecnologie e competenze, in particolare nel settore delle industrie e delle imprese a carattere culturale;

d) sostegno finanziario mediante:

i) l'istituzione di un Fondo internazionale per la diversità culturale, come previsto all'articolo 18;

ii) l'assegnazione di aiuti pubblici allo sviluppo secondo le esigenze, anche mediante un'assistenza tecnica destinata a stimolare e sostenere la creatività;

iii) altre forme di aiuto finanziario, come prestiti a tasso ridotto, sovvenzioni e altri meccanismi di finanziamento.

Art. 15 - Modalità di collaborazione

Le Parti incoraggiano lo sviluppo di collaborazioni, fra e all'interno del settore pubblico e privato e le organizzazioni senza fini di lucro, al fine di cooperare coi paesi in via di sviluppo per il rafforzamento delle loro capacità di proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali. Tali collaborazioni innovative porranno l'accento, in risposta ai bisogni concreti dei paesi in via di sviluppo, sullo sviluppo delle infrastrutture, delle risorse umane e delle politiche, nonché sugli scambi di attività, beni e servizi culturali.

Art. 16 - Trattamento preferenziale per i paesi in via di sviluppo

I paesi sviluppati facilitano gli scambi culturali coi paesi in via di sviluppo riservando, nei contesti istituzionali e giuridici appropriati, un trattamento preferenziale ai loro artisti e agli altri operatori della cultura, nonché ai loro beni e servizi culturali.

Art. 17 - Cooperazione internazionale in caso di minaccia grave nei confronti delle espressioni culturali

Le Parti cooperano per assistersi a vicenda e, con particolare attenzione per i paesi in via di sviluppo, nelle situazioni di cui all'articolo 8.

Art. 18 - Fondo internazionale per la diversità culturale

1. E' istituito un "Fondo internazionale per la diversità culturale", in seguito denominato "il Fondo".

2. Il Fondo è costituito in qualità di fondo in deposito, conformemente al Regolamento finanziario dell'Unesco.

3. Le risorse del Fondo sono costituite:

a) dai contributi volontari delle Parti;

b) dai fondi stanziati a tal fine dalla Conferenza generale dell'Unesco;

c) da versamenti, donazioni o lasciti effettuati da altri Stati, organizzazioni e programmi del sistema delle Nazioni Unite, altre organizzazioni regionali o internazionali ed enti pubblici o privati, nonché persone private;

d) dagli interessi relativi alle risorse del Fondo;

e) dal prodotto di collette e dalle entrate dovute alle manifestazioni organizzate a favore del Fondo;

f) da tutte le altre risorse autorizzate dal regolamento del Fondo.

4. L'utilizzo delle risorse del Fondo è deciso dal comitato intergovernativo in base agli orientamenti della Conferenza delle Parti di cui all'articolo 22.

5. Il Comitato intergovernativo può accettare contributi e altre forme di assistenza a fini generali o specifici relativi a determinati progetti, purché tali progetti siano approvati dal comitato stesso.

6. I contributi al Fondo non possono essere vincolati ad alcuna condizione politica, economica o di altro tipo incompatibile con gli obiettivi della presente convenzione.

7. Le Parti versano contributi volontari a cadenza regolare per l'attuazione della presente convenzione.

Art. 19 - Scambio, analisi e diffusione delle informazioni

1. Le Parti si accordano per scambiare informazioni e competenze relativamente alla raccolta dati e alle statistiche riguardanti la diversità delle espressioni culturali, nonché alle buone prassi per la protezione e la promozione di tale diversità.

2. L'Unesco facilita, grazie ai meccanismi previsti in seno al Segretariato, la raccolta, l'analisi e la diffusione di tutte le informazioni, statistiche e buone prassi del settore.

3. L'Unesco inoltre provvede alla costituzione e all'aggiornamento di una banca dati relativa ai diversi settori e organismi governativi, privati e senza fini di lucro, che operano nel settore delle espressioni culturali.

4. Per agevolare la raccolta dei dati, l'Unesco presta un'attenzione particolare al rafforzamento delle capacità e delle conoscenze delle Parti che richiedono assistenza in questo senso.

5. La raccolta delle informazioni definite dal presente articolo completa le informazioni di cui all'articolo 9.

V. Rapporti con gli altri strumenti

Art. 20 - Rapporti con gli altri strumenti: sostegno reciproco, complementarità e non subordinazione

1. Le Parti s'impegnano ad adempiere in buona fede agli obblighi sanciti dalla presente convenzione e da tutti gli altri trattati cui partecipano. Così, senza subordinare la presente convenzione agli altri trattati, le Parti:

a) incoraggiano il sostegno reciproco tra la presente convenzione e gli altri trattati cui partecipano; e

b) quando interpretano e applicano gli altri trattati cui partecipano o quando sottoscrivono altri impegni internazionali, tengono conto delle pertinenti disposizioni della presente convenzione.

2. Nulla nella presente convenzione può essere interpretato come modifica dei diritti e dei doveri delle Parti nel quadro di altri trattati cui partecipano.

Art. 21 - Concertazione e coordinamento internazionale

Le Parti s'impegnano a promuovere gli obiettivi e i principi della presente convenzione in altre sedi internazionali. A tal fine, esse si consultano, se del caso, tenendo presenti tali obiettivi e tali principi.

VI. Organi della convenzione

Art. 22 - Conferenza delle Parti

1. E' istituita una Conferenza delle Parti, che costituisce l'organo plenario e supremo della presente convenzione.

2. La Conferenza delle Parti si riunisce in sessione ordinaria ogni due anni, nella misura del possibile nel quadro della Conferenza generale dell'Unesco. Essa può riunirsi in sessione straordinaria su propria decisione o su domanda di almeno un terzo delle Parti rivolta al comitato intergovernativo.

3. La Conferenza delle Parti adotta il proprio regolamento interno.

4. Le funzioni della Conferenza delle Parti sono, fra l'altro:

a) scegliere i membri del comitato intergovernativo;

b) ricevere ed esaminare le relazioni delle Parti della presente convenzione trasmesse dal comitato intergovernativo;

c) approvare le direttive operative preparate su sua richiesta dal comitato intergovernativo;

d) adottare ogni altra misura ritenuta necessaria per promuovere gli obiettivi della presente convenzione.

Art. 23 - Comitato intergovernativo

1. E' istituito presso l'Unesco un comitato intergovernativo per la protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, in seguito denominato "il comitato intergovernativo". Esso è composto dai rappresentanti di 18 Stati che sono Parti della convenzione, eletti per quattro anni dalla Conferenza delle Parti non appena la presente convenzione entrerà in vigore conformemente all'articolo 29.

2. Il comitato intergovernativo si riunisce una volta all'anno.

3. Il comitato intergovernativo funziona sotto l'autorità e le direttive della Conferenza delle Parti ed è responsabile di fronte a quest'ultima.

4. Il numero dei membri del comitato intergovernativo passerà a 24 non appena il numero delle Parti della convenzione raggiungerà il numero di 50.

5. L'elezione dei membri del comitato intergovernativo si basa sui principi di ripartizione geografica paritaria e rotazione.

6. Fatte salve le altre attribuzioni conferitegli dalla presente convenzione, le funzioni del comitato intergovernativo sono le seguenti:

a) promuovere gli obiettivi della presente convenzione, incoraggiare e garantire il seguito della sua attuazione;

b) preparare e sottoporre all'approvazione della Conferenza delle Parti, su sua richiesta, direttive operative riguardanti l'attuazione e l'applicazione delle disposizioni della convenzione;

c) trasmettere alla Conferenza delle Parti le relazioni delle Parti alla convenzione, accompagnate dalle sue osservazioni e da un riepilogo dei contenuti;

d) formulare raccomandazioni appropriate sui temi portati alla sua attenzione dalle Parti in conformità alle pertinenti disposizioni della convenzione, in particolare l'articolo 8;

e) istituire procedure e altri meccanismi di consultazione al fine di promuovere gli obiettivi e i principi della presente convenzione in altre sedi internazionali;

f) svolgere ogni altro compito eventualmente richiesto dalla Conferenza delle Parti.

7. Il comitato intergovernativo, conformemente al suo regolamento interno, può invitare in qualunque momento enti pubblici o privati o persone fisiche a partecipare alle sue riunioni, al fine di consultarli su questioni specifiche.

8. Il comitato intergovernativo stabilisce il proprio regolamento interno e lo sottopone all'approvazione della Conferenza delle Parti.

Art. 24 - Segretariato dell'Unesco

1. Gli organi della convenzione sono assistiti dal Segretariato dell'Unesco.

2. Il Segretariato prepara la documentazione della Conferenza delle Parti e del comitato intergovernativo, nonché il progetto di ordine del giorno delle loro riunioni, aiuta l'applicazione delle loro decisioni e riferisce sulle stesse.

VII. Disposizioni finali

Art. 25 - Composizione delle controversie

1. In caso di controversia tra le Parti della presente convenzione quanto alla sua interpretazione o applicazione, le stesse ricercano una soluzione negoziale.

2. Se le Parti non riescono a raggiungere un accordo per via negoziale, possono ricorrere di comune accordo ai buoni uffici di terzi o richiederne la mediazione.

3. Se non intervengono buoni uffici o mediazione oppure se la controversia non può essere composta né in tal modo né per via negoziale, una Parte può richiedere una conciliazione secondo la procedura di cui all'allegato della presente convenzione. Le Parti esaminano in buona fede la proposta di risoluzione della controversia avanzata dalla commissione di conciliazione.

4. Ogni Parte può, al momento della ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare di non riconoscere la procedura di conciliazione qui prevista. Ogni Parte che abbia reso tale dichiarazione può ritirarla in qualunque momento dandone comunicazione al Direttore generale dell'Unesco.

Art. 26 - Ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte degli Stati membri

1. La presente convenzione è sottoposta alla ratifica, all'accettazione, all'approvazione oppure all'adesione degli Stati membri dell'Unesco, secondo le rispettive procedure costituzionali.

2. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione sono depositati presso il Direttore generale dell'Unesco.

Art. 27 - Adesione

1. La presente convenzione è aperta all'adesione di qualunque Stato non membro dell'Unesco che sia membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di una delle sue istituzioni specializzate e invitato ad aderire dalla Conferenza generale dell'Organizzazione.

2. La presente convenzione è anche aperta all'adesione dei territori che godono di autonomia interna integrale riconosciuta dall'Organizzazione delle Nazioni Unite ma che non hanno ottenuto la piena indipendenza conformemente alla risoluzione 1514 (XV) dell'Assemblea generale e che sono competenti per le materie oggetto della presente convenzione, compresa la competenza a concludere trattati su tali materie.

3. Alle organizzazioni di integrazione economica regionale si applicano le disposizioni seguenti:

a) la presente convenzione è aperta anche all'adesione di qualunque organizzazione di integrazione economica regionale che, fatti salvi i paragrafi seguenti, è pienamente legata dalle disposizioni della convenzione allo stesso titolo degli Stati che sono Parti della convenzione stessa;

b) quando uno o più Stati membri di tale organizzazione sono anche Parti della presente convenzione, l'organizzazione e i detti Stati membri stabiliscono le rispettive responsabilità nell'esecuzione degli obblighi previsti dalla presente convenzione. Questa condivisione di responsabilità entra in vigore una volta terminata la procedura di notifica di cui alla lettera c). L'organizzazione e gli Stati membri non possono esercitare in concorrenza i diritti derivanti dalla presente convenzione. Inoltre, nei settori rientranti nella loro competenza, le organizzazioni di integrazione economica dispongono per l'esercizio del diritto di voto di un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri che sono Parti della presente convenzione. Dette organizzazioni non hanno diritto di voto se gli Stati membri esercitano il proprio e viceversa;

c) un'organizzazione di integrazione economica regionale e i suoi Stati membri che hanno accettato una condivisione di responsabilità del tipo previsto alla lettera b) informano le Parti della condivisione proposta nel modo seguente:

i) nel suo strumento di adesione, l'organizzazione indica con precisione la condivisione delle responsabilità per quanto riguarda le questioni interessate dalla convenzione;

ii) in caso di modifica ulteriore delle rispettive responsabilità, l'organizzazione di integrazione economica regionale informa il depositario di ogni proposta di modifica delle suddette responsabilità; il depositario a propria volta informa le Parti della modifica;

d) gli Stati membri di un'organizzazione di integrazione economica regionale che diventano Parti della convenzione sono ritenuti competenti per tutti i settori che non sono stati oggetto di un trasferimento di competenze all'organizzazione espressamente dichiarato o segnalato al depositario;

e) per "organizzazione di integrazione economica regionale" s'intende un'organizzazione costituita da Stati sovrani membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di una delle sue istituzioni specializzate cui detti Stati abbiano trasferito la propria competenza nei settori interessati dalla presente convenzione e che sia stata debitamente autorizzata, secondo le proprie procedure interne, a diventarne Parte.

4. Lo strumento di adesione è depositato presso il Direttore generale dell'Unesco.

Art. 28 - Punto di contatto

Quando diventa Parte della presente convenzione, ciascuna Parte designa un "punto di contatto" come indicato all'articolo 9.

Art. 29 - Entrata in vigore

1. La presente convenzione entra in vigore tre mesi dopo la data in cui è depositato il trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ma solo nei confronti degli Stati o delle organizzazioni di integrazione economica regionale che hanno depositato i propri strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione entro tale data o precedentemente. Essa entra in vigore per ogni altra Parte tre mesi dopo il deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione di quest'ultima.

2. Ai fini del presente articolo, nessuno degli strumenti depositati da un'organizzazione di integrazione economica regionale può essere considerato aggiuntivo rispetto agli strumenti già depositati dagli Stati membri della suddetta organizzazione.

Art. 30 - Regimi costituzionali federali o non unitari

Tenuto conto del fatto che gli accordi internazionali vincolano le Parti in modo uguale, indipendentemente dai rispettivi sistemi costituzionali, le disposizioni che seguono si applicano alle Parti dotate di un regime costituzionale federale o non unitario:

a) per quanto riguarda le disposizioni della presente convenzione la cui applicazione rientra nell'ambito di competenza del potere legislativo federale o centrale, gli obblighi del governo federale o centrale sono gli stessi di quelli spettanti alle Parti che non sono Stati federali;

b) per quanto riguarda le disposizioni della presente convenzione la cui applicazione rientra nell'ambito di competenza di ciascuna delle unità costituenti quali Stati, contee, province o cantoni che, a norma del regime costituzionale della federazione, non sono tenute ad adottare misure legislative, se necessario il governo federale porterà le autorità competenti delle unità costituenti quali Stati, contee, province o cantoni a conoscenza delle suddette disposizioni, insieme al proprio parere favorevole, affinché siano adottate.

Art. 31 - Denuncia

1. Ciascuna delle Parti ha la facoltà di denunciare la presente convenzione.

2. La denuncia è notificata mediante uno strumento scritto depositato presso il Direttore generale dell'Unesco.

3. La denuncia ha effetto dodici mesi dopo il ricevimento dello strumento relativo. Essa non modifica in alcun modo gli obblighi finanziari che la Parte denunciante è tenuta ad onorare prima della data in cui inizia a valere il ritiro dalla convenzione.

Art. 32 - Funzioni del depositario

Nella sua qualità di depositario della presente convenzione, il Direttore generale dell'Unesco informa gli Stati membri dell'Organizzazione, gli Stati non membri e le organizzazioni di integrazione economica regionale di cui all'articolo 27, nonché l'Organizzazione delle Nazioni Unite, del deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione di cui agli articoli 26 e 27, nonché delle denunce di cui all'articolo 31.

Art. 33 - Emendamenti

1. Ogni Parte può, indirizzando una comunicazione scritta al Direttore generale, proporre emendamenti alla presente convenzione. Il Direttore generale trasmette la comunicazione a tutte le Parti. Se, entro i sei mesi che seguono la data di trasmissione della comunicazione, almeno metà delle Parti dà una risposta favorevole alla domanda, il Direttore generale presenta la proposta alla successiva sessione della Conferenza delle Parti, affinché sia discussa ed eventualmente adottata.

2. Gli emendamenti sono adottati a maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti.

3. Una volta adottati, gli emendamenti alla presente convenzione sono sottoposti alle Parti per la relativa ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

4. Per le Parti che li hanno ratificati, accettati, approvati o che vi hanno aderito, gli emendamenti alla presente convenzione entrano in vigore tre mesi dopo il deposito degli strumenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo ad opera di due terzi delle Parti. In seguito, per ogni Parte che ratifica, accetta, approva un emendamento o vi aderisce, detto emendamento entra in vigore tre mesi dopo la data di deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

5. La procedura di cui ai paragrafi 3 e 4 non si applica agli emendamenti relativi all'articolo 23 per quanto riguarda il numero dei membri del comitato intergovernativo. Detti emendamenti entrano in vigore al momento della loro adozione.

6. Uno Stato o un'organizzazione di integrazione economica regionale del tipo indicato all'articolo 27 che diventa Parte della presente convenzione dopo l'entrata in vigore degli emendamenti approvati a norma del paragrafo 4 del presente articolo è considerato, se non esprime intenzione differente:

a) Parte della presente convenzione così modificata; e

b) Parte della presente convenzione non modificata per quanto riguarda le Parti non vincolate dagli emendamenti.

Art. 34 - Testi facenti fede

La presente convenzione è redatta in lingua inglese, araba, cinese, spagnola, francese e russa; i sei testi fanno tutti ugualmente fede.

Art. 35 - Registrazione

Conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, la presente convenzione sarà registrata presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite su richiesta del Direttore generale dell'Unesco.

 

ALLEGATO dell'Allegato 1a)

Procedura di Conciliazione

Art. 1 - Commissione di conciliazione

Su richiesta di una delle Parti interessate alla controversia è istituita una commissione di conciliazione. A meno che le Parti non convengano altrimenti, la commissione è composta da cinque membri, due per ciascuna Parte più un presidente scelto di comune accordo dai membri così designati.

Art. 2 - Membri della commissione

In caso di controversia tra più di due Parti, quelle con gli stessi interessi designano di comune accordo i propri membri della commissione. Se almeno due Parti hanno interessi indipendenti o qualora non concordino sull'esistenza di un comune interesse, nominano i propri membri separatamente.

Art. 3 - Nomina

Se, entro un termine di due mesi dopo la domanda d'istituzione di una commissione di conciliazione, le Parti non hanno ancora nominato tutti i membri della commissione, il Direttore generale dell'Unesco, su richiesta della Parte che ha presentato la domanda, procede alle nomine necessarie entro un nuovo termine di due mesi.

Art. 4 - Il Presidente della commissione

Se, entro un termine di due mesi dopo la nomina dell'ultimo membro della commissione, questa non ha ancora scelto il proprio presidente, il Direttore generale, su richiesta di una Parte, procede alla nomina del presidente entro un nuovo termine di due mesi.

Art. 5 - Decisioni

La commissione di conciliazione decide a maggioranza dei voti dei propri membri. A meno che le Parti interessate dalla controversia non decidano altrimenti, essa stabilisce le proprie procedure. La commissione presenta una proposta di risoluzione della controversia che le Parti esaminano in buona fede.

Art. 6 - Discordia

In caso di discordia rispetto alla competenza della commissione di conciliazione, questa decide se è competente o meno.

 

ALLEGATO 1b)

Dichiarazione della Comunità europea a norma dell'articolo 27, paragrafo 3, lettera c)
della Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali

I membri attuali della Comunità europea sono il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica d'Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica di Slovacchia, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

La presente dichiarazione indica le competenze trasferite dagli Stati membri alla Comunità a norma dei trattati nelle materie di cui tratta la convenzione.

La Comunità è competente in modo esclusivo per la politica commerciale comune (articoli da 131 a 134 del trattato) fatta eccezione per gli aspetti commerciali della proprietà intellettuale e gli scambi di servizi nei settori elencati nell'articolo 133, paragrafi 5 e 6 del trattato (in particolare, in questo contesto, gli scambi di servizi culturali e audiovisivi) che rientrano nella competenza ripartita della Comunità e degli Stati membri. Essa porta avanti una politica di cooperazione allo sviluppo (articoli da 177 a 181 del trattato) e una politica di cooperazione coi paesi industrializzati (articolo 181 A del trattato) tali da non pregiudicare le rispettive competenze degli Stati membri.

Essa esercita competenze condivise per quanto riguarda la libera circolazione dei beni, delle persone, dei servizi e dei capitali (articoli da 23 a 31 e da 39 a 60 del trattato), la concorrenza (articoli da 81 a 89 del trattato) e il mercato interno, compresa la proprietà intellettuale (articoli da 94 a 97 del trattato). A norma dell'articolo 151 del trattato, in particolare del paragrafo 4, la Comunità tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni del trattato, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture.

Gli atti comunitari qui di seguito elencati illustrano l'ampiezza dell'ambito di competenze della Comunità, conformemente alle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea.

Decisione n. 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994)

Regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio, del 10 dicembre 2001, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2004

Dichiarazioni concernenti il regolamento del Consiglio relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2004 (GU L 346 del 31.12.2001, pag. 1)

Decisione 2005/599/CE del Consiglio, del 21 giugno 2001, relativa alla firma, a nome della Comunità europea, dell'accordo che modifica l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 26)

Regolamento (CE) n. 2698/2000 del Consiglio, del 27 novembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1488/96 relativo a misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 1)

Regolamento (CEE) 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore della Repubblica di Ungheria e della Repubblica popolare di Polonia e successive modifiche, tuttora in vigore per la Bulgaria e la Romania (GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11)

Regolamento (CE) n. 2666/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo all'assistenza all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Jugoslavia e all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1628/96 e modifica dei regolamenti (CEE) n. 3906/89, (CEE) n. 1360/90 e delle decisioni 97/256/CE e 1999/311/CE (GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1)

Regolamento (CEE) n. 443/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, riguardante l'aiuto finanziario e tecnico per i paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia nonché la cooperazione economica con tali paesi (GU L 52 del 27.2.1992, pag. 1)

Regolamento (CE, Euratom) n. 99/2000 del Consiglio, del 29 dicembre 1999, relativo alla prestazione di assistenza agli Stati partner dell'Europa orientale e dell'Asia centrale (GU L 12 del 18.1.2000 pag. 1)

Decisione n. 792/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della cultura (GU L 138 del 30.4.2004, p. 40)

Decisione n. 508/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 febbraio 2000, che istituisce il programma "Cultura 2000" (GU L 63 del 10.3.2000, pag. 1)

Decisione 1419/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, riguardante un'azione comunitaria a favore della manifestazione "La capitale europea della cultura" per gli anni dal 2005 al 2019 (GU L 166 dell'1.7.1999, pag. 1)

Decisione del Consiglio del 22 settembre 1997 relativa al futuro delle azioni europee nel settore culturale (GU C 305 del 7.10.1997, pag. 1)

Decisione del Consiglio del 22 settembre 1997 concernente un sistema transfrontaliero di prezzi fissi per i libri in zone linguistiche europee (GU C 305 del 7.10.1997, pag. 2)

Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23). Direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60)

Decisione 2000/821/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa all'attuazione di un programma di incentivazione dello sviluppo, della distribuzione e della promozione delle opere audiovisive europee (MEDIA Plus - Sviluppo, distribuzione e promozione) (2001-2005) (GU L 336 del 30.12.2000, pag. 82)

Decisione n. 163/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 gennaio 2001, relativa all'attuazione di un programma di formazione per gli operatori dell'industria europea dei programmi audiovisivi (MEDIA-formazione) (2001-2005) (GU L 26 del 27.1.2001, pag. 1)

Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1), relativamente agli aiuti di Stato

Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45)

Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10)

Direttiva 2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale (GU L 272 del 13.10.2001, pag. 32)

Direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU L 248 del 6.10.1993, pag. 15)

Direttiva 93/98/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (GU L 290 del 24.11.1993, pag. 9)

Direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346 del 27.11.1992, pag. 61)

L'esercizio delle competenze comunitarie è, per sua natura, sottoposto a un continuo sviluppo, per cui la Comunità si riserva il diritto di presentare in futuro ulteriori dichiarazioni riguardanti la ripartizione delle competenze tra la Comunità europea e gli Stati membri.

 

ALLEGATO 2

Dichiarazione unilaterale a nome della Comunità in merito al deposito dello strumento di approvazione

"Per quanto riguarda le competenze comunitarie descritte nella dichiarazione in base all'articolo 27, paragrafo 3, lettera c) della convenzione, la Comunità è legata dalla convenzione e ne garantirà la corretta attuazione. Ne consegue che gli Stati membri della Comunità che sono Parti della presente convenzione applicano nelle relazioni reciproche, le disposizioni della convenzione in conformità alla normativa comunitaria e fatte salve le modifiche apportate a tale normativa che si renderanno necessarie".

 

 

 

 

 



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