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Ministero per i Beni e le Attività culturali
Decreto 27 settembre 2004

Definizione degli indicatori del criterio per il riconoscimento dell'interesse culturale dell'opera filmica di cui all'art. 8, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonché la composizione e le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione per la cinematografia
(e successive modificazioni) [1]

(Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'8 ottobre 2004)

 

Art. 1 - Modalità di valutazione dell'interesse culturale

1. La Commissione per la cinematografia di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, d'ora in avanti denominato "decreto legislativo", valuta le istanze per il riconoscimento dell'interesse culturale sulla base dei criteri di cui al medesimo articolo 8, comma 2, lettere a), b), c) e dei parametri automatici relativi alla lettera d) del citato decreto legislativo.

2. La Commissione esprime il proprio parere sulla base del punteggio complessivamente attribuito al progetto filmico, secondo quanto previsto ai commi successivi.

3. La Commissione definisce, nella prima riunione di ciascun anno, su proposta del Direttore generale per il cinema, gli indicatori utili per le valutazioni discrezionali, di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto legislativo, ai fini del riconoscimento dell'interesse culturale.

4. Alla qualità artistica, intesa come valore del soggetto e della sceneggiatura in relazione ai diversi generi cinematografici, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a), del decreto legislativo, è attribuito un punteggio incidente per il trentacinque per cento sul punteggio complessivo.

5. Alla qualità tecnica del film, intesa come valore delle componenti tecniche e tecnologiche del progetto, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b), del decreto legislativo, è attribuito un punteggio incidente per il dieci per cento sul punteggio complessivo.

6. Alla coerenza delle componenti artistiche e di produzione con il progetto filmico, intesa come qualità, completezza e realizzabilità del progetto produttivo, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), del decreto legislativo, è attribuito un punteggio incidente per il quindici per cento sul punteggio complessivo.

7. Al criterio di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d), del decreto legislativo, è attribuito un punteggio incidente per il quaranta per cento sul punteggio complessivo. Tale punteggio è calcolato sulla base dei parametri automatici riportati nelle allegate Tabelle A, B e C che costituiscono parte integrante del presente decreto. Le tabelle B e C possono essere utilizzate in alternativa alla tabella A, rispettivamente per la valutazione dei film a contenuto documentaristico e di animazione, a richiesta delle imprese che presentano istanza di riconoscimento dell'interesse culturale.

8. In ciascuna seduta deliberativa della Sezione viene redatto un elenco dei progetti esaminati con l'indicazione del punteggio attribuito a ciascuno di essi. Il finanziamento è attribuito a quei progetti che, nell'ambito della medesima seduta hanno ottenuto la valutazione complessiva più elevata. Il numero dei progetti filmici riconosciuti in ciascuna seduta non può comunque dar luogo ad un importo complessivo di finanziamenti superiore alle risorse di attuale verificata disponibilità. Entro tale limite, possono essere riconosciuti solo quei progetti filmici che abbiano ottenuto nella valutazione discrezionale, di cui all'articolo 8 comma 2, lettere a), b) e c), un giudizio almeno sufficiente. Qualora un progetto filmico sia ritenuto meritevole del riconoscimento dell'interesse culturale e non vi siano risorse finanziarie sufficienti nella seduta deliberativa nella quale viene esaminato, il progetto medesimo, per decisione unanime dei componenti, può essere rinviato, con il medesimo punteggio, per una sola volta, alla seduta successiva.

9. Le istanze di riconoscimento dell'interesse culturale, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo, sono corredate da apposita scheda, contenente le informazioni, rese dagli interessati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relative ai parametri ed agli indicatori di cui alle allegate Tabelle A, B e C.

10. Per le opere prime e i cortometraggi la valutazione per il riconoscimento dell'interesse culturale, viene effettuata sulla base dei soli criteri discrezionali di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a) b) c) del decreto legislativo, con esclusione degli automatismi relativi alla lettera d) della medesima disposizione.

Art. 2 - Composizione della Commissione per la cinematografia

1. La sezione per il riconoscimento dell'interesse culturale dei lungometraggi, operante nell'ambito della sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, è costituita da sei esperti, nominati dal ministro per i Beni e le Attività culturali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, così ripartiti:

a) tre componenti, scelti tra registi, sceneggiatori, attori o critici cinematografici di comprovata esperienza;

b) due componenti di comprovata esperienza nel settore della produzione, della distribuzione o dell'esercizio;

c) un componente di comprovata esperienza nel settore finanziario e legale con riguardo alla produzione cinematografica.

2. La sezione per il riconoscimento dell'interesse culturale delle opere prime e dei cortometraggi, operante nell'ambito della sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, è costituita da quattro esperti, nominati dal ministro per i Beni e le Attività culturali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, così ripartiti:

a) due componenti, scelti tra registi, sceneggiatori, attori o critici cinematografici di comprovata esperienza;

b) un componente di comprovata esperienza nel settore della produzione, della distribuzione o dell'esercizio;

c) un componente di comprovata esperienza nel settore finanziario e legale con riguardo alla produzione cinematografica.

3. La sezione per la promozione, operante nell'ambito della sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, è costituita, oltre che dagli esperti designati ai sensi del medesimo articolo 8, comma 3, del decreto legislativo, da quattro componenti di comprovata esperienza nel settore della promozione della cultura cinematografica, nominati dal ministro per i Beni e le Attività culturali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

4. La sezione per la verifica della rispondenza sostanziale delle opere riconosciute di interesse culturale e per l'individuazione dei film d'essai, operante nell'ambito della sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, è costituita da quattro componenti di comprovata esperienza nei vari settori delle attività cinematografiche, nominati dal ministro per i Beni e le Attività culturali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

5. I componenti della Commissione durano in carica 12 mesi, possono essere riconfermati per una sola volta e possono essere nuovamente nominati trascorsi due anni dalla cessazione dell'ultimo incarico. Essi sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilità derivanti dall'esercizio attuale e personale di attività oggetto delle competenze istituzionali delle sezioni medesime.

Art. 3 - Attività della Commissione

1. Le sezioni sono convocate dal Presidente della Commissione, sulla base del calendario di attività deliberato annualmente in osservanza di quanto disposto nei successivi articoli. La convocazione contiene la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della seduta.

2. Il Presidente può riunire la Commissione in seduta plenaria, per particolari esigenze di carattere generale e per le attività di indirizzo e coordinamento.

3. Ciascuna sezione si avvale di un segretario individuato dal Direttore generale per il cinema tra i funzionari in servizio presso la Direzione stessa.

Art. 4 - Sezione per il riconoscimento dell'interesse culturale dei lungometraggi

1. La sezione per il riconoscimento dell'interesse culturale dei lungometraggi si riunisce in sede deliberativa tre volte l'anno, entro il 30 aprile, il 30 settembre ed il 31 dicembre. A fini istruttori e per l'audizione dei registi e dei rappresentanti delle imprese di produzione dei progetti filmici presentati, il Direttore generale per il cinema convoca la sezione con cadenza mensile.

2. Le istanze di riconoscimento da sottoporre all'esame della sezione di cui al presente articolo sono presentate alla Direzione generale per il cinema entro i seguenti termini perentori: 31 gennaio per la seduta da tenersi entro il 30 aprile, 31 maggio per la seduta da tenersi entro il 30 settembre e 30 settembre per la seduta da tenersi entro il 31 dicembre.

2-bis. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, non computandosi gli eventuali astenuti. In caso di parità, si considera doppio il voto espresso dal Presidente.

Art. 5 - Sezione per il riconoscimento dell'interesse culturale delle opere prime e seconde e dei cortometraggi

1. La sezione per il riconoscimento dell'interesse culturale delle opere prime e seconde e dei cortometraggi si riunisce in sede deliberativa tre volte l'anno, entro il 15 aprile, il 15 settembre ed il 15 dicembre. A fini istruttori e per l'audizione dei registi e dei rappresentanti delle imprese di produzione dei progetti filmici presentati, il Direttore generale per il cinema convoca la sezione con cadenza mensile.

2. Le istanze di riconoscimento da sottoporre all'esame della sezione di cui al presente articolo sono presentate alla Direzione generale per il cinema entro i seguenti termini perentori: 15 gennaio per la seduta deliberativa da tenersi entro il 15 aprile; 15 maggio per la seduta da tenersi entro il 15 settembre; 15 settembre per la seduta da tenersi entro il 15 dicembre.

2-bis. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, non computandosi gli eventuali astenuti. In caso di parità, si considera doppio il voto espresso dal Presidente.

Art. 6 - Sezione per la promozione

1. La sezione per la promozione si riunisce in sede deliberativa almeno due volte l'anno, entro il 15 giugno ed entro il 1° dicembre, per valutare l'ammissibilità ai contributi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo, nonché l'importo assegnabile a ciascuna istanza. Le deliberazione sono assunte a maggioranza dei presenti, non computandosi gli eventuali astenuti. In caso di parità si considera doppio il voto espresso dal Presidente.

Art. 7 - Sezione per l'individuazione dei film d'essai e per l'accertamento dei requisiti per la concessione dei benefici di legge

1. La sezione per l'individuazione dei film d'essai e per l'accertamento dei requisiti per la concessione dei benefici di legge valuta la rispondenza sostanziale dell'opera realizzata al progetto filmico già valutato dalle sezioni di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto e la sussistenza dei requisiti previsti all'articolo 9 del decreto legislativo. E' convocata a cadenza mensile, salvo diverse esigenze rilevate dal Direttore generale per il cinema.

2. La medesima sezione è convocata per l'esame dei film d'essai, come definiti all'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo, secondo le esigenze rilevate dal Direttore generale per il cinema. Per le modalità di deliberazione, si applica quanto previsto all'articolo 6.

Art. 8 - Commissione straordinaria

1. Alla valutazione delle istanze presentate prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo ed assoggettate alla disciplina transitoria di cui all'articolo 27 del medesimo decreto, come modificato dal decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito in legge dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, provvede una Commissione straordinaria appositamente nominata con decreto del ministro per i Beni e le Attività culturali.

Art. 9 - Forme di pubblicità

1. Il calendario delle attività e gli esiti delle valutazioni relative alle opere filmiche riconosciute di interesse culturale, corredati di adeguate motivazioni, delle sedute della Commissione di cui all'articolo 1 del presente decreto, sono comunicati dalla Direzione generale per il cinema alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e pubblicati sul sito internet del ministero per i Beni e le Attività culturali.

Art. 10 - Giuria per i premi di qualità

1. La giuria per i premi di qualità è composta da cinque eminenti personalità della cultura, designate dal ministro, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. E' componente di diritto il Direttore generale per il cinema che svolge le funzioni di Presidente. La giuria si riunisce almeno due volte l'anno per esprimere parere sul rilascio degli attestati di qualità. Essa provvede altresì, entro i primi tre mesi di ciascun anno, alla selezione di tre progetti filmici, tra quelli riconosciuti di interesse culturale nell'anno precedente, ai quali assegnare l'incentivo speciale per la promozione e la distribuzione, previsto dall'articolo 13, comma 9, del decreto legislativo.

2. I componenti della giuria durano in carica 12 mesi, possono essere riconfermati per una sola volta e possono essere nuovamente nominati trascorsi due anni dalla cessazione dell'ultimo incarico. Essi sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilità derivante dall'esercizio attuale e personale di attività oggetto delle valutazioni della presente giuria.

3. I pareri della giuria sono assunti a maggioranza dei componenti presenti, non computandosi gli eventuali astenuti. In caso di parità si considera doppio il voto espresso dal Presidente.

Tabella A - Film di lungometraggio

Cod. Ref. 

Parametri 

Valore soglia 

Punteggio 

Apporto artistico del regista

 

70 

A1 

Premi vinti dal regista per la regia o per il miglior film

20 

A2

Partecipazione di film diretti dal regista a festival o candidature come finalisti a premi per la regia o per il miglior film

1

10

A3

Numero di film diretti dal regista con incasso al botteghino superiore a 800mila euro negli ultimi 10 anni

10 

A4 

Premi vinti per la recitazione dal cast degli attori principali  scelti dal regista

20

A5

Candidature come finalisti per la recitazione dal cast degli attori principali scelti dal regista

1

10

 

Sceneggiatore 

 

20 

 

 

 

 

B1 

Premi vinti dallo sceneggiatore  per la sceneggiatura

15

B2

Candidature dello sceneggiatore come finalista in premi per la sceneggiatura

1

5

 

Trattamento e sceneggiatura 

 

10 

C1 

Sceneggiatura tratta da un'opera letteraria 

Si 

C2 

Sceneggiature originali ai sensi dell'articolo 13 comma 8 del d.lg. 28/2004

Si 

 

Totale punteggio 

 

100 

I premi (regia, film, opera prima, sceneggiatura e interpretazione) sono riferiti ai seguenti festival: Venezia (compresa Settimana della critica e Giornate degli autori), Cannes (compresa Quinzaine des realisateurs e Semaine de la critique), Berlino, Locarno, Montreal, Sundance Film Festival, San Sebastian, Torino, Mosca, Karlovy Vary, Pesaro, Giffoni, nonché ai seguenti premi: Academy Awards, David di Donatello, Nastri d'Argento, Golden Globes, European Film Awards, César, Goya e (solo per la sceneggiatura) Solinas.

Sono prese in considerazione le partecipazioni dei film alle selezioni e programmi ufficiali dei seguenti festival: Venezia (compresa Settimana della critica), Cannes (compresa Quinzaine des realisateurs e Semaine de la critique), Berlino, Locarno, Montreal, Sundance Film Festival, San Sebastian, Torino, Mosca, Karlovy Vary, Pesaro, Giffoni.

Sono prese in considerazione le candidature come finalisti (regia, film, opera prima, sceneggiatura e interpretazione) ai seguenti premi: Academy Awards, David di Donatello, Nastri d'Argento, Golden Globes, European Film Awards, César, Goya e (solo per la sceneggiatura) Solinas.

Tabella B - Film di lungometraggio a contenuto documentaristico

Cod. Ref.

Parametri

Valore soglia

Punteggio

A

Apporto artistico del regista

 
70

A1

Premi vinti dal regista per la regia o per il miglior film

1

45

A2

Partecipazione di film diretti dal regista a festival o candidature come finalisti a premi per la regia o per il miglior film

1

25

       

B

Sceneggiatore

 

20

B1

Premi vinti dallo sceneggiatore per la sceneggiatura

1

15

B2

Candidature dello sceneggiatore come finalista in premi per la sceneggiatura

1

5

       

C

Trattamento e sceneggiatura

 

10

C1

Sceneggiatura tratta da un'opera letteraria

Si

5

C2

Sceneggiature originali ai sensi dell'articolo 13 comma 8 del d.lg. 28/2004

Si

5

     

Totale punteggio

 

100

I premi (regia, film, opera prima e sceneggiatura) sono riferiti ai seguenti festival: Venezia (compresa Settimana della critica e Giornate degli autori), Cannes (comprese Quinzaine des Realisateurs e Semaine de la critique), Berlino, Locarno, Montreal, Sundance Film Festival, San Sebastian, Torino, Mosca, Karlovy Vary, Pesaro, Giffoni, IDFA-International Documentary Film Festival di Amsterdam, Festival dei popoli di Firenze, Hot docs di Toronto, Festival International de Cinéma -Vision du Réel di Nyon, Cinema du Réel di Parigi, FID-Festival Internazionale del Documentario di Marsiglia, Festival for documentary di Lipsia, nonché ai seguenti premi: Academy Awards, David di Donatello, Nastri d'Argento, Golden Globes, European Film Awards, César, Goya e (solo per la sceneggiatura) Solinas.

Sono prese in considerazione le partecipazioni dei film alle selezioni e ai programmi ufficiali dei seguenti festival: Venezia (compresa Settimana della critica), Cannes (comprese Quinzaine e Semaine de la critique), Berlino, Locarno, Montreal, Sundance Film Festival, San Sebastian, Torino, Mosca, Karlovy Vary, Pesaro, Giffoni, IDFA-International Documentary Film Festival di Amsterdam, Festival dei popoli di Firenze, Hot docs di Toronto, Festival International de Cinéma -Vision du Réel di Nyon, Cinema du Réel di Parigi, FID-Festival Internazionale del Documentario di Marsiglia, Festival for documentary di Lipsia.

Sono prese in considerazione le candidature dei film come finalisti (regia, film, opera prima e sceneggiatura) ai seguenti premi: Academy Awards, David di Donatello, Nastri d'Argento, Golden Globes, European Film Awards, César, Goya e (solo per la sceneggiatura) Solinas.

All'interno dei parametri, il termine "film" può intendersi sia come "film di lungometraggio" che come "film di cortometraggio". Deve trattarsi, comunque, di film a contenuto documentaristico.

Tabella C - Film di lungometraggio d'animazione

Cod. Ref.

Parametri

Valore soglia

Punteggio

A

Apporto artistico del regista

70

A1

Premi vinti dal regista per la regia o per il miglior film

1

40

A2

Partecipazione di film diretti dal regista a festival o candidature come finalisti a premi per la regia o per il miglior film

1

20

A3

Numero di film diretti dal regista con incasso al botteghino superiore a 800mila euro negli ultimi 10 anni

2

10

 

B

Sceneggiatore

20

B1

Premi vinti dallo sceneggiatore per la sceneggiatura

1

15

B2

Candidature dello sceneggiatore come finalista in premi per la sceneggiatura

1

5

 

C

Trattamento e sceneggiatura

10

C1

Sceneggiatura tratta da un'opera letteraria

Si

5

C2

Sceneggiature originali ai sensi dell'articolo 13, comma 8, del d.lg. 28/2004

Si

5

 

Totale punteggio

 

100

I premi (regia, film, opera prima e sceneggiatura) sono riferiti ai seguenti festival: Venezia (compresa Settimana della critica), Cannes (comprese Quinzaine des realisateurs e Semaine de la critique), Berlino, Locarno, Montreal, Sundance Film Festival, San Sebastian, Torino, Mosca, Karlovy Vary, Pesaro, Giffoni, Cartoons on the bay di Positano, FIFA-Festival International du film d'animation di Annecy, International Animation Festival di Hiroshima, International Animation Festival di Ottawa, Festival I Castelli Animati di Frascati, nonché ai seguenti premi: Academy Awards, David di Donatello, Nastri d'Argento, Golden Globes, European Film Awards, César, Goya, Cartoon d'or e (solo per la sceneggiatura) Solinas.

Sono prese in considerazione le partecipazioni dei film alle selezioni e ai programmi ufficiali dei seguenti festival: Venezia (compresa Settimana della critica), Cannes (comprese Quinzaine des realisaterurs e Semaine de la critique), Berlino, Locarno, Montreal, Sundance Film Festival, San Sebastian, Torino, Mosca, Karlovy Vary, Pesaro, Giffoni, Cartoons on the bay di Positano, FIFA-Festival International du film d'animation di Annecy, International Animation Festival di Hiroshima, International Animation Festival di Ottawa, Festival I Castelli Animati di Frascati.

Sono prese in considerazione le candidature dei film come finalisti (regia, film, opera prima e sceneggiatura) ai seguenti premi: Academy Awards, David di Donatello, Nastri d'Argento, Golden Globes, European Film Awards, César, Goya, Cartoon d'or e (solo per la sceneggiatura) Solinas.

All'interno dei parametri, il termine "film" è da intendersi come "film di lungometraggio".

Note

[1] Come modificato dal d.m. 3 ottobre 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2005, n. 263; le parti modificate sono riportate in corsivo. Il presente testo non ha carattere di ufficialità normativa.



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