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Ministero per i Beni e le Attività culturali
Decreto 16 luglio 2004

Modalità tecniche di erogazione e monitoraggio dei contributi percentuali sugli incassi realizzati in sala dalle opere cinematografiche
(e successive modificazioni) [1]

(Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6 settembre 2004)

 

Art. 1 - Oggetto e finalità dei contributi

1. I contributi erogati ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, d'ora in avanti "decreto legislativo", sono finalizzati al sostegno della produzione cinematografica nazionale.

2. Per i lungometraggi di produzione nazionale, di interesse culturale e per i film di animazione, realizzati da imprese di produzione, anche in coproduzione o compartecipazione con imprese estere, sono concessi contributi destinati alle finalità di cui all'articolo 10 del decreto legislativo, secondo il seguente ordine di priorità:

a) ammortamento, anche mediante compensazione, dei mutui contratti per la produzione dell'opera filmica e garantiti dallo Stato;

b) ammortamento dei mutui non garantiti dallo Stato, contratti con istituti di credito per la produzione dell'opera filmica;

c) copertura del residuo costo industriale dell'opera filmica, ovvero, nel caso in cui non siano stati contratti mutui, totale copertura dello stesso;

d) realizzazione, per l'eventuale quota residua, di opere filmiche di nazionalità italiana, entro cinque anni dalla liquidazione dei contributi. L'importo del contributo così reinvestito non sarà computato ai fini dei costi ammissibili per i finanziamenti alla produzione previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo.

3. E' previsto un ulteriore contributo in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura delle opere di cui all'articolo 1, comma 2, cittadini italiani o dell'Unione europea.

4. I contributi di cui al comma 1 sono calcolati sulla misura degli incassi, al lordo delle imposte, realizzati dal film nelle sale cinematografiche nel termine di diciotto mesi decorrente dalla sua prima proiezione in pubblico, con esclusione di ogni altro provento in qualsiasi modo realizzato per l'utilizzo dell'opera.

5. I contributi sono erogati a favore di opere che abbiano realizzato, nel termine di cui al comma 4, incassi superiori a cinquantamila euro.

Art. 2 - Determinazione dei contributi

1. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, è destinato, per l'anno 2006, l'importo massimo di venti milioni di euro, a valere sulla quota cinema del Fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

2. La misura percentuale del contributo, di cui all'articolo 1, comma 2, è fissata in base ai seguenti scaglioni progressivi di incassi realizzati dall'opera nella proiezione in pubblico:

a) per la parte degli incassi da un euro a 2.600.000 euro, è pari al 25% degli incassi medesimi;

b) per la parte degli incassi da 2.600.001 euro a 5.200.000 euro, è pari al 20% degli incassi medesimi;

c) per la parte degli incassi da 5.200.001 euro a 10.329.137 euro, è pari al 10% degli incassi medesimi;.

c-bis) per la parte degli incassi da 10.329.138 euro a 20.700.000 euro, è pari al 7% degli incassi medesimi.

[3. abrogato]

4. La misura percentuale del contributo in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura delle opere cinematografiche, cittadini italiani o dell'Unione europea, indicati come tali nel pubblico registro per la cinematografia, è fissata in misura corrispondente all'1,5% degli incassi realizzati dall'opera medesima, al lordo delle imposte, realizzati nelle sale cinematografiche entro diciotto mesi dalla prima proiezione in pubblico.

Art. 3 - Istanza di erogazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 2

1. L'istanza per la erogazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 2, è presentata alla Direzione generale per il cinema, ai fini della concessione della prima erogazione, dopo che siano trascorsi almeno due mesi dalla prima proiezione in pubblico del film al quale il contributo afferisce, qualora nel predetto termine l'opera abbia realizzato incassi superiori a cinquantamila euro. Successivamente, a cadenza trimestrale, entro quindici giorni dalla ricezione dei dati relativi agli incassi del trimestre da parte del soggetto incaricato ai sensi dell'articolo 8, la Direzione generale per il cinema provvede alla liquidazione dei contributi maturati. Entro il trentesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di diciotto mesi decorrenti dalla prima proiezione, la Direzione generale, ricevuti i dati da parte del soggetto incaricato, provvede alla liquidazione definitiva.

2. Nel caso in cui il soggetto incaricato non provveda alla trasmissione dei dati relativi agli incassi entro i termini indicati al comma 1, la liquidazione del contributo avviene sulla base delle certificazioni presentate dall'impresa di distribuzione dell'opera filmica, fatti salvi eventuali conguagli evidenziati a seguito delle rilevazioni del soggetto incaricato.

3. L'istanza è presentata dal produttore o dal legale rappresentate dell'impresa di produzione del film, contiene le indicazioni anagrafiche del soggetto richiedente ed è corredata da dichiarazione sostituiva di atto notorio, con la quale il richiedente dichiara, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

a) la data ed il luogo della prima proiezione in pubblico, come risultante dall'iscrizione nel pubblico registro per la cinematografia, di cui all'articolo 22 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 aprile 1998, n. 163;

b) il totale degli incassi lordi realizzati dal film attraverso le proiezioni in pubblico, ovvero, nel caso di richiesta avanzata prima della liquidazione definitiva, il totale degli incassi, comunque non inferiore a cinquantamila euro, realizzati nel periodo di riferimento;

c) l'indicazione del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura dell'opera;

d) gli estremi dell'iscrizione dell'opera, o delle eventuali trascrizioni, nel pubblico registro per la cinematografia;

e) l'impegno a destinare il contributo alle finalità di cui all'articolo 1.

4. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, i termini per la presentazione delle istanze di cui al presente articolo sono perentori.

Art. 4 - Procedimento di erogazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 2

1. La Direzione generale per il cinema esamina le istanze in ordine cronologico. Le istanze non soddisfatte per mancanza di disponibilità sul capitolo di spesa sono inserite in apposito elenco, tenuto dalla Direzione generale, per essere soddisfatte entro i successivi tre esercizi finanziari, nell'ordine cronologico di presentazione, sempre che siano corredate della documentazione richiesta. La Direzione generale può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la veridicità e la regolarità delle indicazioni contenute nella dichiarazione di cui all'articolo 3.

2. Gli atti di disposizione del contributo, in qualunque forma effettuati, anche a fini di garanzia di ogni tipo, non hanno effetto nei confronti dell'amministrazione, che provvede alla liquidazione esclusivamente nei confronti dei soggetti richiedenti.

3. Il contributo a favore di film realizzati in regime di coproduzione è liquidato in favore di uno solo dei coproduttori italiani, al quale gli altri abbiano fornito procura speciale all'incasso in forma scritta. La liquidazione del contributo è effettuata esclusivamente in favore del mandatario richiedente, con effetto liberatorio per l'amministrazione nei confronti degli altri coproduttori.

Art. 5 - Procedimento di erogazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 3

1. L'istanza per l'erogazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 3, è presentata alla Direzione generale per il cinema dopo che siano trascorsi novanta giorni dalla scadenza del termine di diciotto mesi decorrenti dalla prima proiezione in pubblico del film al quale il contributo afferisce.

2. L'istanza, completa delle indicazioni sul soggetto richiedente, è corredata da dichiarazione sostituiva di atto notorio, con la quale il richiedente dichiara, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

a) quanto previsto alle lettere a), b) e d), del comma 3 dell'articolo 3;

b) di essere regista o autore del soggetto o della sceneggiatura dell'opera, in conformità a quanto riportato nel pubblico registro per la cinematografia;

c) l'eventuale presenza di altri aventi diritto al contributo.

3. In seguito all'adozione del provvedimento di cui all'articolo 4, comma 3, la Direzione generale determina, per ciascuna opera, la misura del contributo in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani o dell'Unione europea, suddividendolo in tre parti uguali, destinate alla regia, al soggetto e alla sceneggiatura.

4. Al procedimento di erogazione del contributo di cui al presente articolo si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 4.

5. In caso di pluralità di regista, autore del soggetto o autore della sceneggiatura, la liquidazione del contributo è effettuata, per ciascuna categoria, esclusivamente in favore di uno solo di essi, che dimostra di essere mandatario degli altri, con effetto liberatorio per l'amministrazione.

Art. 6 - Revoca dei contributi

1. Il contributo in favore delle imprese di produzione è revocato, per le singole quote, a seguito della mancata destinazione delle medesime alle corrispondenti finalità indicate all'articolo 1, comma 2.

2. I contributi di cui all'articolo 1 sono revocati in caso di falsità delle dichiarazioni rese nelle istanze secondo le indicazioni dell'articolo 3, comma 3, e dell'articolo 5, comma 2.

3. Ove accerti la sussistenza di motivi di revoca, la Direzione generale per il cinema comunica l'avvio del procedimento e, ove possibile, diffida l'interessato alla loro eliminazione entro sessanta giorni, trascorsi i quali provvede alla revoca motivata.

4. Il provvedimento di revoca comporta l'inammissibilità, per i successivi cinque anni, di ogni successiva istanza finalizzata all'ottenimento di benefici a carico dello Stato, presentata dal destinatario.

Art. 7 - Monitoraggio dell'impiego del contributo di cui all'articolo 1, comma 2

1. L'impresa di produzione destinataria del contributo di cui all'articolo 1, comma 2, è tenuta, entro trenta giorni dall'erogazione finale, a comunicare alla Direzione generale per il cinema un piano di utilizzazione del contributo medesimo, suddiviso in quote rispondenti alle finalizzazioni di cui all'articolo 1, comma 2. Entro cinque anni dall'erogazione finale, l'impresa comunica il progetto ovvero i progetti di opera filmica di produzione nazionale, nei quali ha reinvestito l'eventuale residua quota di contributo a tal fine destinata nel piano di utilizzazione. In caso di mancata comunicazione, si applicano i commi 1 e 4 dell'articolo 6.

Art. 8 - Rilevazione degli incassi da parte della Società italiana degli autori ed editori (Siae) e corrispettivo per il servizio reso

1. La rilevazione degli incassi lordi nelle sale cinematografiche è effettuata dalla Società italiana degli autori ed editori (Siae) e trasmessa alla Direzione generale per il cinema, per i lungometraggi di produzione nazionale, di interesse culturale, nonché per i film d'animazione, compresi i film di coproduzione.

2. La rilevazione è effettuata, per incassi di qualsiasi importo, per un periodo complessivo di diciotto mesi dalla data di prima proiezione in pubblico del film. La rilevazione è effettuata con periodicità mensile per i primi sei mesi di circolazione del film e con periodicità trimestrale per i successivi dodici mesi. I dati sono comunicati entro il quindicesimo giorno del mese o del trimestre successivo a quello di riferimento. Copia delle rilevazioni inviate alla Direzione generale sono trasmesse anche all'impresa di produzione del film.

3. Agli effetti della produzione dei dati con le modalità sopraindicate, la Direzione generale trasmette alla Società italiana degli autori ed editori (Siae), anche tramite apposito collegamento telematico, il flusso continuo ed aggiornato dei dati relativi alle pellicole immesse nel circuito cinematografico, a seguito di rilascio di nulla osta di revisione cinematografica di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, e successive modificazioni.

4. La rilevazione per ciascun film deve contenere, oltre agli elementi identificativi dell'opera, dell'impresa di produzione e dei soggetti destinatari del contributo, risultanti dal pubblico registro per la cinematografia, gli incassi lordi del film nel periodo di rilevazione ed il montante complessivo degli incassi aggiornato all'ultimo periodo di rilevazione.

5. Come corrispettivo per il servizio, ove reso nei termini indicati di cui al comma 2, spetta alla Società italiana degli autori ed editori (Siae) una percentuale, comprensiva di IVA, dello 0,96% dell'ammontare del contributo previsto all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo, da versare alla Siae in sede di liquidazione del contributo all'impresa di produzione del film.

Art. 9 - Disposizioni transitorie

1. Il presente decreto si applica anche ai film la cui prima proiezione in pubblico è avvenuta antecedentemente alla data di adozione del decreto medesimo, e successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

2. Alle opere proiettate per la prima volta in pubblico anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, si applica la disciplina sui contributi agli incassi dettata dall'articolo 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, nonché dal decreto ministeriale 2 novembre 1999, n. 531, e dal decreto ministeriale 21 novembre 2002, in conformità a quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, del medesimo decreto legislativo. All'articolo 5 del decreto ministeriale 21 novembre 2002, l'inciso "per la parte degli incassi realizzati dall'opera successivamente a tale data" è da intendersi riferito all'intero volume di incassi realizzati dal film in eccedenza alle soglie definite nell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) c) e d) del medesimo decreto.

 

Note

[1] Come modificato dal d.m. 3 ottobre 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2005, n. 263; le parti modificate sono riportate in corsivo. Il presente testo non ha carattere di ufficialità normativa.

 

 



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