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Ministero per i Beni e le Attività culturali
Decreto 10 giugno 2004

Organizzazione della Consulta territoriale per le attività cinematografiche [1]

(Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6 settembre 2004)

 

Art. 1 - Designazione e nomina dei componenti

1. La Consulta territoriale per le attività cinematografiche, istituita dall'art. 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, d'ora in avanti "Consulta", è presieduta dal Capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport del ministero per i Beni e le Attività culturali, d'ora in avanti "Capo del Dipartimento", che di norma delega il direttore generale per il cinema.

2. I componenti sono nominati con decreto del ministro per i Beni e le Attività culturali, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sulla base delle designazioni pervenute entro tale termine.

3. I componenti oggetto di designazione durano in carica tre anni ed il loro mandato è rinnovabile, per una sola volta, decorsi almeno tre anni dalla cessazione dell'incarico. Qualora un componente venga nominato nel corso del triennio, cessa comunque dalla carica insieme agli altri componenti.

4. Ai fini della nomina dei componenti designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore cinematografico, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, il Capo del Dipartimento invita le associazioni medesime, come individuate dalle amministrazioni competenti, a comunicare le relative designazioni entro un termine massimo di quindici giorni.

5. I componenti della consulta, con l'eccezione di quelli di cui al comma 4, sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta, derivanti dall'esercizio attuale e personale di attività oggetto delle competenze istituzionali della Consulta medesima.

Art. 2 - Modalità di funzionamento

1. La convocazione della Consulta è effettuata dal Capo del Dipartimento ovvero dal direttore generale per il cinema, delegato ai sensi dell'art. 1. La convocazione contiene la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della seduta ed è inviata a tutti i componenti almeno sette giorni prima della data fissata. Di regola, le sedute si svolgono presso il Dipartimento per lo spettacolo e lo sport, e ad esse partecipa il direttore generale per il cinema.

2. La convocazione non è necessaria nei casi in cui la data della nuova riunione sia definita nel corso della seduta precedente ed a questa siano presenti tutti i componenti.

3. Salvo quanto disposto dall'art. 3, comma 1, le riunioni della Consulta sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti e gli atti sono assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, non computandosi gli eventuali astenuti.

4. La documentazione relativa all'ordine del giorno della seduta è a disposizione dei componenti della Consulta, presso la direzione generale per il cinema, almeno ventiquattro ore prima della seduta.

5. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un funzionario in servizio presso la direzione generale per il cinema, su designazione del direttore generale per il cinema.

6. Il verbale è approvato nella successiva seduta della Consulta.

Art. 3 - Compiti

1. La Consulta predispone il documento di programmazione triennale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, con la partecipazione alle relative sedute di almeno nove componenti, entro i novanta giorni successivi all'ultima nomina necessaria ad integrare la medesima composizione.

2. La Consulta, su richiesta del ministro, presta attività di consulenza ed elabora indicazioni utili allo sviluppo ed al miglioramento della produzione cinematogafica ed alla diffusione dei film nazionali in Italia ed all'estero, anche in relazione alle attività di coproduzione e codistribuzione.

3. La Consulta esprime parere sulle richieste di autorizzazione all'apertura delle multisale con un numero di posti superiori a milleottocento. Anteriormente alla costituzione della Consulta, tale parere è rilasciato dalla commissione apertura sale cinematografiche di cui all'art. 52 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, vigente in base alle disposizioni transitorie di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28.

 

Note

[1] Il presente testo non ha carattere di ufficialità normativa.

 

 



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