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Ministero per i Beni e le Attività culturali
Decreto 10 giugno 2004

Modalità tecniche per il sostegno all'esercizio ed alle industrie tecniche cinematografiche
(e successive modificazioni) [1]

(Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 2004)

 

Capo I - Attività edilizia

Art. 1 - Oggetto

1. In attuazione dell'articolo 12 e dell'articolo 15 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono disciplinate nel presente decreto le modalità di intervento finanziario del ministero per i Beni e le Attività culturali, di seguito indicato come "ministero", per sostenere:

a) la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi;

b) la trasformazione delle sale esistenti mediante l'aumento del numero degli schermi;

c) la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti;

d) l'installazione, la ristrutturazione e il rinnovo delle apparecchiature e degli impianti e servizi accessori alle sale.

2. A favore delle imprese di esercizio cinematografico, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, ed a favore dei proprietari di sale cinematografiche, sono previsti, con le modalità, misure e condizioni fissate nel presente decreto:

a) contributi in conto interessi sui contratti di mutuo e di locazione finanziaria stipulati con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria;

b) contributi in conto capitale.

3. Ai fini del presente decreto, il numero dei posti delle sale cinematografiche è individuato con riferimento a quanto indicato nelle delibere delle locali commissioni di vigilanza.

4. Nel caso di vendita dei locali adibiti a sala cinematografica, l'esercente non proprietario ha diritto di prelazione ai sensi degli articoli 38, 39, e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

5. Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti al comma 1, lettere a) b) e c), il ministero tiene conto dei programmi triennali predisposti dalla Consulta territoriale per le attività cinematografiche, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28.

Art. 2 - Misura del contributo in conto interessi

1. Il contributo in conto interessi, nei limiti di cui all'articolo 3, è concesso per mutui o operazioni di locazione finanziaria il cui importo complessivo non sia superiore al 90 per cento dell'investimento.

2. Il contributo in conto interessi è concesso al fine di ridurre l'interesse a carico del beneficiario al 25 per cento del tasso stabilito nel contratto di mutuo o di locazione finanziaria. Nell'ipotesi in cui il tasso convenuto nel contratto di mutuo sia superiore al tasso di riferimento fissato dal ministro per le attività produttive, a norma dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la suddetta misura del 25 per cento va rapportata al medesimo tasso di riferimento.

3. Per le sole imprese di esercizio, la misura dell'interesse a carico del beneficiario di cui al comma 2 è ridotta al 5 per cento per:

a) realizzazione o ripristino di sale cinematografiche in comuni che ne siano sprovvisti e che confinano con comuni anch'essi privi di sale;

b) trasformazione in multisala di sale cinematografiche ubicate nei centri cittadini dei comuni con popolazione non inferiore a ventimila abitanti;

c) interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c) e d), per le monosale ubicate in comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti,

4. L'ulteriore riduzione di cui al comma 3 è concessa a condizione che l'impresa di esercizio, cui è destinato il contributo, si impegni, con apposito atto d'obbligo, ad effettuare, per il periodo di concessione del medesimo, una programmazione di film riconosciuti di nazionalità italiana o di Paesi appartenenti all'Unione europea, pari almeno al venti per cento degli spettacoli per le monosale ed al trenta per cento degli spettacoli per le multisale.

5. Per i contratti di mutuo o di locazione finanziaria a tasso variabile, il tasso è quello vigente al momento del pagamento delle rate di ammortamento, e comunque non può essere superiore al tasso di riferimento di cui al comma 2.

6. Il contributo è concesso per tutta la durata del contratto e comunque per un periodo non superiore a quindici anni, compreso l'eventuale preammortamento, non superiore a due anni per i contratti di durata fino a dieci anni, e non superiore a tre anni per i contratti di durata superiore a dieci anni.

Art. 3 - Parametri quantitativi

1. Ai fini della concessione dei contributi in conto interessi sui contratti di mutuo e di locazione finanziaria, sono stabiliti, entro il limite della spesa effettiva, i seguenti costi massimi ammissibili:

a) per investimenti finalizzati alla realizzazione di una singola sala cinematografica, anche mediante contratti di leasing immobiliare, di nuova edificazione ovvero derivante da trasformazione o adattamento di immobili preesistenti, e di capienza non inferiore a centocinquanta posti, un importo pari a 800.000 euro. Per le sale di capienza superiore a centocinquanta posti, l'importo base è incrementato di 130.000 euro per ogni cento posti o frazione non inferiore a cinquanta posti. Il costo massimo ammissibile complessivo è pari a 1.550.000 euro;

b) per investimenti finalizzati al ripristino di sale non più in esercizio, un importo pari a 320.000 euro. Per ogni cento posti o frazione non inferiore a cinquanta posti, l'importo base è incrementato di 60.000 euro. Il costo massimo ammissibile complessivo è pari a 930.000 euro;

c) per investimenti finalizzati alla realizzazione di una multisala, anche mediante contratti di leasing immobiliare, di nuova edificazione ovvero derivante dalla trasformazione di una singola sala o dalla trasformazione o adattamento di immobili preesistenti, l'importo è pari a 1.370.000 euro. Per ogni ulteriore sala realizzata, l'importo base è incrementato di 440.000 euro. Il costo massimo ammissibile complessivo è pari a 6.200.000 euro. Ai fini della concessione del contributo, ogni singola sala deve avere una capienza non inferiore a cento posti;

d) per investimenti finalizzati all'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale esistenti, di capienza non inferiore a cento posti, ed alla creazione o al miglioramento dei servizi integrativi ed accessori, l'importo è pari a 340.000 euro. Per ogni cento posti o frazione non inferiore a cinquanta posti, l'importo base è incrementato di 80.000 euro. Il costo massimo ammissibile complessivo è pari a 675.000 euro.

2. Nel caso in cui gli investimenti includano l'acquisto dell'area o dell'immobile da trasformare e adattare o da ripristinare, i costi massimi ammissibili di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono aumentati del 20 per cento e l'importo corrispondente all'acquisto non può superare la metà dei costi medesimi così incrementati. Gli importi ed i costi massimi ammissibili previsti dal comma 1, lettere a), b) e d), sono aumentati del 15 per cento nel caso di sala polivalente, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzazione per spettacoli teatrali. Ai fini dell'applicazione del comma 1, è considerata nuova edificazione la struttura immobiliare o porzione di essa anche allo stadio di semilavorato, purché destinata come prima utilizzazione a sala o multisala cinematografica.

3. Le arene cinematografiche sono ammesse ai medesimi interventi, con costi massimi ammissibili ridotti nella misura del 50 per cento di quelli indicati nel comma 1.

4. Le sale di cui all'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, di capienza contenuta tra gli ottanta ed i centocinquanta posti, sono ammesse agli interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e d), con un costo massimo ammissibile di 130.000 euro.

5. Il contributo sugli interessi dei mutui stipulati per l'acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi possono essere concessi con riferimento ad una spesa massima di un milione di euro, inclusi gli eventuali lavori di adeguamento.

6. In riferimento ad una medesima sala o multisala, possono essere concessi, nel corso del triennio decorrente dalla prima assegnazione, contributi per spese complessivamente non superiori a 1.550.000 euro per le sale e a 6.200.000 euro per le multisale. Per le sale e le arene di cui al comma 3, restano fermi i costi massimi ammissibili indicati nel medesimo comma. Entro gli importi indicati, possono essere concessi, per il medesimo investimento, per quote di spesa differenti, contributi sugli interessi a valere sia sui contratti di mutuo che sui contratti di locazione finanziaria.

7. Salvo quanto previsto dal comma 3, i contributi possono essere concessi in relazione ad un importo di spesa non inferiore a 200.000 euro per i contratti di mutuo ed a 100.000 euro per i contratti di locazione finanziaria.

Art. 4 - Domanda di contributo

1. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate alla Direzione generale per il cinema entro sei mesi dalla data di stipulazione del contratto di mutuo o di locazione finanziaria, e non oltre diciotto mesi dall'apertura della sala cinematografica. Fermo restando quanto previsto all'articolo 3, comma 4, sono inammissibili le domande relative a sale per le quali siano ancora in corso di erogazione contributi per mutui o locazioni finanziarie precedentemente stipulati.

2. Alla domanda sono allegate:

a) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il richiedente attesta la titolarità dell'esercizio; la sua ubicazione ed il numero delle sale e dei posti esistenti; la tipologia degli interventi per i quali si chiede il contributo, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 3; la sussistenza di tutte le autorizzazioni previste dalla legge; i dati dell'iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato, competente per territorio; per le sale delle comunità ecclesiali o religiose, gli estremi della denuncia dell'esercizio di attività al Repertorio delle notizie economiche ed amministrative di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

b) copia autenticata del contratto di mutuo o di locazione finanziaria;

c) nel caso di acquisto di immobili, copia della nota di trascrizione dell'atto di compravendita;

d) atto d'obbligo di cui all'articolo 2, comma 4.

Art. 5 - Procedimento

1. L'esame delle domande, corredate della documentazione richiesta, avviene per ordine cronologico di ricezione.

2. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione, il Direttore generale per il cinema provvede alla concessione del contributo sugli interessi, ovvero comunica all'interessato, con provvedimento motivato, il rigetto della istanza.

3. Ove si renda necessario, il Direttore generale, con provvedimento motivato, richiede ulteriore documentazione istruttoria. In tal caso, il termine di cui al comma 2 è sospeso e decorre nuovamente dalla data di ricezione della documentazione richiesta.

4. All'istituto di credito cui è affidata la gestione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, è trasmesso la documentazione relativa all'accertamento dei costi degli investimenti ammessi a fruire dei contributi, effettuato da una società di certificazione di bilancio legalmente riconosciuta, scelta dall'istituto mutuante. Le relative spese sono a carico del beneficiario.

Art. 6 - Liquidazione del contributo

1. I provvedimenti di concessione del contributo sono comunicati al beneficiario, al soggetto finanziatore ed all'istituto di credito cui è affidata la gestione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28.

2. Il contributo è versato in corrispondenza delle singole rate di mutuo o di locazione finanziaria. Per le rate pagate prima della deliberazione, i contributi sui relativi interessi sono liquidati contestualmente al primo versamento.

3. Il contributo è corrisposto al soggetto finanziatore in favore del beneficiario entro quarantacinque giorni dalla comunicazione da parte del soggetto finanziatore all'istituto di credito cui è affidata la gestione finanziaria del Fondo circa l'avvenuto incasso di ciascuna rata.

Art. 7 - Contributi in conto capitale

1. Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c) e d), e per la riattivazione delle sale, sono concessi, in alternativa al contributo in conto interessi, contributi in conto capitale pari al 60 per cento dei costi sostenuti, purché non inferiori a 13.000 euro e non superiori a 130.000 euro. Il suddetto limite di 130.000 euro è elevato a 250.000 euro per multisale a due schermi, a 350.000 euro per multisale a tre schermi, a 420.000 euro per multisale a quattro schermi, a 450.000 euro per multisale a cinque o più schermi.

2. Entro cinque anni dall'assegnazione, possono essere presentate nuove domande di contributi in conto capitale fino all'impegno dell'intero massimale di costo ammissibile. Nel caso in cui un'impresa di esercizio, che abbia usufruito di contributi in conto capitale per i quali non siano ancora decorsi cinque anni dall'assegnazione, operi un aumento di schermi, essa può chiedere i contributi di cui al presente articolo nell'ambito del massimale di costo ammissibile corrispondentemente rideterminato. Viene, di conseguenza, effettuato lo scorporo del valore dei contributi già assegnati.

3. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione generale per il cinema entro novanta giorni dall'ultimazione degli interventi di cui al comma 1. In caso di acquisto di soli beni mobili non ricompresi nel piano degli interventi, il termine di novanta giorni per la presentazione della domanda decorre dalla data di acquisto dei beni mobili. Alla domanda devono essere allegati:

a) dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a);

b) dichiarazione resa dal soggetto interessato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta l'effettuazione degli interventi o degli acquisti ammissibili a contributo e l'importo degli stessi.

3-bis. Sono riconosciute le spese effettuate entro dodici mesi dall'ultimazione degli interventi di cui al comma 1.

4. Le domande e le dichiarazioni allegate sono trasmessi dalla Direzione generale per il cinema all'istituto di credito cui è affidata la gestione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, perché provveda all'erogazione dei contributi, dopo le verifiche tecnico-amministrative di competenza.

5. Per le spese destinate ad ottemperare agli obblighi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, relativi al primo acquisto di misuratori fiscali, casse automatiche ed impianti ad essi connessi, è concesso un contributo straordinario in conto capitale pari al 60% dei costi sostenuti, per un costo massimo per beneficiario pari a 10.000 euro. Il beneficio è concesso alle imprese di esercizio che, ai fini dell'installazione degli apparecchi, abbiano ottemperato ai termini fissati dal provvedimento n. 2003/89764 adottato dall'Agenzia delle entrate in data 9 giugno 2003.

6. Ai fini del procedimento, si applicano le medesime disposizioni previste all'articolo 5.

Art. 8 - Concorso tra contributi in conto interesse e contributi in conto capitale

1. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 3, per le sole imprese di esercizio, e fermi restando i costi massimi ammissibili di cui al presente decreto, è ammissibile, per quote diverse di spesa dell'investimento effettuato, il concorso tra contributi in conto interesse e contributi in conto capitale, nel rispetto della condizione di cui all'art. 15, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28.

Art. 9 - Modalità tecniche di controllo e revoca dei contributi

1. La Direzione generale per il cinema procede a verif’che tecniche ed amministrativo-contabili, anche a campione, sugli interventi ammessi a contributo.

2. Con provvedimento del Direttore generale per il cinema è disposta la revoca dal contributo, e si provvede al recupero, totale o parziale, delle somme già versate, aumentate degli interessi legali decorrenti dalla data di concessione dei contributo, in caso di violazioni di legge o del presente decreto, e comunque:

a) in caso di presentazione di dichiarazione di cui all'articolo 4 o di relativa documentazione non veritiera, salve le eventuali sanzioni penali, e fermo il disposto del comma 3;

b) in caso di mancato assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 2, comma 4;

c) in caso di mancato completamento dell'intervento cui si riferisce il contributo entro due anni dal provvedimento di concessione del medesimo. E' ammessa, per una sola volta, la proroga di tale termine per eccezionali e documentate esigenze.

3. Il beneficiario del contributo in conto interessi decade dal contributo stesso nel caso di cambiamento della destinazione d'uso dell'immobile o di cessazione definitiva dell'attività avvenuta nel corso del periodo di ammortamento del contratto di mutuo o di leasing. Qualora il mutamento della destinazione d'uso o la cessazione definitiva dell'attività siano avvenuti entro cinque anni dal provvedimento di concessione del contributo, il beneficiario è tenuto anche alla restituzione delle somme già percepite, aumentate degli interessi legali.

4. L'amministrazione, nei casi di cui al comma 2, lettera a), esclude il responsabile da ogni futuro contributo previsto dalla legge in favore dell'esercizio cinematografico.

Art. 10 - Disposizioni di attuazione

1. Per ciascun esercizio finanziario, può essere disposta l'erogazione di contributi in conto interessi ed in conto capitale per un ammontare complessivamente non superiore alla quota destinata all'esercizio cinematografico fissata con il decreto di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, come integrata dai rientri dei finanziamenti concessi ai sensi della normativa previgente. Le domande per le quali le disponibilità finanziarie annuali non sono in tutto o in parte sufficienti, acquisiscono automatica priorità per l'attribuzione del contributo, a valere sugli stanziamenti dell'anno successivo.

2. Ai fini della presentazione delle relative istanze, i termini di cui agli articoli 4 e 7 sono sospesi per il periodo intercorrente tra il 6 febbraio 2004 e la data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le imprese destinatarie di contributi in conto interessi deliberati nel quinquennio antecedente l'entrata in vigore del presente decreto possono chiedere di essere ammessi all'erogazione dei contributi per la durata prevista all'articolo 2, comma 6, del presente decreto, previa documentata rinegoziazione del contratto di mutuo che ne proroghi la scadenza originaria. Le relative istanze devono essere presentate alla Direzione Generale per il cinema entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto corredate dalla copia autenticata dell'accordo di rinegoziazione dei termini intervenuto con l'istituto finanziario. Le imprese destinatarie di contributi in conto interessi deliberati nel quinquennio antecedente il 10 giugno 2004 possono chiedere di essere ammesse all'erogazione dei contributi per la durata prevista all'articolo 2, comma 6, del presente decreto, previa istanza presentata alla Direzione generale per il cinema entro 90 giorni dalla data di rinegoziazione del mutuo originario, allegando copia autenticata dell'accordo di rinegoziazione dei termini intervenuto con l'istituto finanziario.

Capo II - Industrie tecniche cinematografiche

Art. 11 - Oggetto

1. A valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono concessi mutui a tasso agevolato o contributi sugli interessi per gli investimenti relativi alla realizzazione tecnica di film di produzione nazionale, effettuati dalle industrie tecniche cinematografiche iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.

2. Per industria tecnica cinematografica si intende l'impresa specializzata che offre lavorazioni e servizi alle imprese di produzione e distribuzione cinematografica, con riguardo ai seguenti settori operativi: teatri di posa; noleggio di attrezzature e mezzi tecnici di ripresa; automezzi specializzati di servizio alle riprese cinematografiche; stabilimenti di sviluppo e stampa; montaggio, post-produzione ed effetti speciali; produzione di dvd da pellicola; sincronizzazione; sonorizzazione e mixage; restauro di prodotti filmici e servizi ausiliari.

Art. 12 - Domande per la concessione dei benefici

1. Per la concessione dei benefici previsti all'articolo 11, le imprese interessate presentano apposita domanda alla Direzione generale per il cinema, che provvede ad esaminarle entro i successivi trenta giorni, secondo l'ordine cronologico di presentazione.

2. Ai fini della ricevibilità, le domande sono corredate dalla seguente documentazione:

a) certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio, dalla quale risulti l'esistenza dell'impresa da almeno tre anni e la correntezza della sua attività, ovvero dichiarazione sostitutiva in tal senso, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) dichiarazione, rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa al possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 13, comma 1, lettere b), c) e d).

Art. 13 - Ammissibilità ai benefici

1. Sono ammesse ai benefici le imprese che all'atto della domanda abbiano i seguenti requisiti:

a) esercizio dell'attività di impresa da almeno tre anni;

b) partecipazione alla realizzazione tecnica, anche parziale, di almeno tre film;

c) regolare assolvimento degli obblighi di restituzione per i finanziamenti concessi o in corso di erogazione da parte dello Stato;

d) per i soli teatri di posa, conseguimento delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia di agibilità e sicurezza.

Art. 14 - Determinazione dei benefici

1. A favore delle industrie tecniche cinematografiche sono concessi mutui decennali per un importo massimo ammissibile pari al 70 per cento del costo dell'investimento, ad un tasso di interesse pari al 40 per cento del tasso di riferimento indicato nel decreto del ministro per le Attività produttive, adottato a norma dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, in vigore al momento della stipula del mutuo. Per gli investimenti caratterizzati da un elevato contenuto di innovazione tecnologica, l'importo del finanziamento può raggiungere il 90 per cento del costo dell'investimento ed è concesso ad un tasso di interesse pari al 30 per cento del predetto tasso di riferimento.

2. I mutui di cui al comma 1 sono concessi secondo i seguenti parametri di riferimento:

a) per imprese con un numero di dipendenti pari o superiore a cinquanta, il costo dell'investimento massimo ammissibile è pari a cinque milioni di euro;

b) per imprese con un numero di dipendenti inferiore a cinquanta, il costo dell'investimento massimo ammissibile è pari a 2.500.000 euro.

3. Il finanziamento è concesso anche per l'acquisto di beni strumentali che abbiano le seguenti caratteristiche tecniche:

a) tecnologie di montaggio in cui gli effetti speciali visivi e il restauro di tipo informatico permettano una risoluzione all'interno del singolo fotogramma di almeno 1920 x 1080 Pixel, compreso lo storage dei dati;

b) tecnologie di riprese, comprese le ottiche, con tecnica cinematografica e in alta definizione digitale in standard HDTV;

c) tecnologie sonore di tipo informatico digitale che permettano una gestione contemporanea di almeno 24 piste sonore;

d) tecnologie relative allo sviluppo e stampa cinematografico ed all'incisione su pellicola (film recorder) ed al trasferimento da pellicola a supporto magnetico (film scanner) aventi una risoluzione di almeno 1920 x 1080 Pixel;

e) tecnologie relative alla stampa di master DVD di materiale cinematografico.

4. Entro i limiti di costi massimi ammissibili di cui al comma 2, sono concessi contributi in conto interessi sui contratti di mutuo e di locazione finanziaria, con durata non inferiore a 36 mesi stipulati per gli investimenti effettuati per la realizzazione di film di produzione nazionale, compresi gli investimenti relativi ai beni strumentali indicati al comma 3. I contributi sono concessi nella misura necessaria a ridurre l'interesse a carico del beneficiario al 25 per cento del tasso definito nel contratto di stipula del mutuo, ovvero al 20 per cento per gli investimenti caratterizzati da un contenuto di alta innovazione tecnologica. Il tasso di riferimento è quello indicato nel decreto del ministro per le Attività produttive, adottato a norma dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

5. I benefici sono revocati e le somme già erogate sono restituite, aumentate degli interessi legali, in caso di riduzione del numero di dipendenti durante il periodo in cui ha corso il finanziamento.

 

Note

[1] Come modificato dal d.m. 3 ottobre 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2005, n. 263; le parti modificate sono riportate in corsivo. Il presente testo non ha carattere di ufficialità normativa.

 

 



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