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Ministero per i Beni e le Attività culturali
Decreto 10 giugno 2004

Criteri per la concessione di premi alle sale d'essai ed alle sale delle comunità ecclesiali o religiose
(e successive modificazioni) [1]

(Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 2004)

 

Art. 1 - Film d'essai

1. La qualifica di film d'essai è attribuita dalla Commissione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, a film italiani e stranieri, espressione anche di cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuiscano alla diffusione della cultura cinematografica ed alla conoscenza di correnti e tecniche di espressioni sperimentali.

2. La qualifica di film d'essai è automaticamente attribuita per le ipotesi previste dall'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28.

3. Ai fini del comma 1, per opere filmiche espressione di cinematografie nazionali meno conosciute si intendono le opere filmiche dei Paesi che nella più recente rilevazione statistica della Società italiana degli autori ed editori (Siae), ovvero in altra rilevazione statistica effettuata dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, si collocano oltre il quarto posto nella graduatoria dei Paesi dai quali i film in circolazione in Italia vengono importati.

4. Il riconoscimento automatico, ai sensi dell'art. 2, comma 6, lettera d), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, opera per i film in concorso o che abbiano ottenuto una candidatura nelle categorie "miglior film" "miglior regista" "miglior film straniero","miglior opera prima", "miglior documentario", "miglior film d'animazione", dei seguenti festival e dei seguenti premi e rassegne di rilievo nazionale ed internazionale: Venezia, Cannes, Berlino, Locarno, Taormina, Torino, Sundance, San Sebastian, David di Donatello, Oscar, European Film Awards, Cèsar, Nastri d'Argento, Golden Globes.

Art. 2 - Riconoscimento dei film d'essai

1. La Commissione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, provvede al riconoscimento dei film d'essai su proposta del Direttore generale per il cinema ovvero su istanza dell'impresa di produzione o di distribuzione del film, nonché delle associazioni nazionali o enti di promozione della cultura cinematografica.

2. L'impresa interessata presenta la domanda contestualmente o successivamente alla richiesta di nulla osta per la proiezione in pubblico del film. La Commissione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla domanda, tenendo conto anche di un'eventuale partecipazione dell'opera a festival o manifestazioni internazionali non competitive.

3. Ai fini dell'espressione del parere, i componenti della Commissione possono procedere alla visione del film, ovvero dichiarare di aver già visionato l'opera anche privatamente.

Art. 3 - Riconoscimento di sala d'essai e di sala della comunità ecclesiale o religiosa

1. La Direzione generale per il cinema provvede al riconoscimento della sala d'essai su istanza del titolare. Il relativo provvedimento ha validità biennale. L'istanza, presentata entro il 30 novembre dell'anno precedente al biennio di riferimento, è corredata da una dichiarazione attestante l'impegno, per il medesimo periodo, alla programmazione di film d'essai ed equiparati ai sensi dell'articolo 2, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28.

2. Il riconoscimento ha validità dal 1° gennaio del primo anno al 31 dicembre del secondo anno del biennio.

3. La Direzione generale per il cinema provvede al riconoscimento delle sale delle comunità ecclesiali o religiose su domanda del titolare, e con le stesse modalità di cui al comma 1. L'istanza è presentata sui moduli predisposti dall'amministrazione ed è corredata da dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti all'art. 2, comma 10, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28.

4. Il riconoscimento di sala d'essai o di sala delle comunità ecclesiali o religiose è attribuito automaticamente, dopo il primo biennio, senza necessità di ulteriore apposita istanza, nel caso in cui l'interessato abbia presentato richiesta di attribuzione del premio di cui all'articolo 4. Tale riconoscimento automatico vale esclusivamente per l'anno dell'istanza di premio, salvo revoca su richiesta dell'interessato ovvero a seguito di provvedimento dell'amministrazione per mancata effettuazione della programmazione richiesta dalla legge ai fini del riconoscimento.

Art. 4 - Premio alle sale d'essai ed alle sale delle comunità ecclesiali o religiose

1. I titolari di sale riconosciute d'essai o delle comunità ecclesiali o religiose, presentano istanza per la concessione del premio di cui all'articolo 19, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28.

2. Sono condizioni di ammissibilità dell'istanza di premio:

a) avere svolto la programmazione alle condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento di sala d'essai;

b) aver svolto, nell'anno solare cui si riferisce la domanda di premio, un minimo di centocinquanta giorni di programmazione se trattasi di sala cinematografica, o di sessanta giorni se trattasi di arena, di sala delle comunità ecclesiali o religiose e di sale ad attività stagionale operanti in comuni con meno di 10.000 abitanti;

c) aver programmato una percentuale di film d'essai, nelle giornate di sabato e domenica, pari, rispettivamente, al 21% ed al 15% del numero minimo di giornate di programmazione totale, a seconda che il numero degli abitanti del comune in cui è ubicata la sala sia superiore o meno a quarantamila. Per le sale delle comunità ecclesiali o religiose, e per le sale ad attività stagionale operanti in comuni con meno di diecimila abitanti, la programmazione nelle giornate di sabato e domenica dovrà essere pari al 15% del numero minimo di giornate di programmazione totale. Per le multisale con più di cinque schermi ubicate in comuni con popolazione inferiore a quarantamila abitanti, la percentuale di cui al periodo precedente è pari al 21%;

d) nel caso di sala delle comunità ecclesiali o religiose, oltre ad aver programmato film secondo le indicazioni dell'autorità religiosa competente in campo nazionale, aver riservato almeno il 20 per cento delle giornate di programmazione nell'anno solare ai film di produzione italiana o di Paesi dell'Unione europea.

3. Qualora non siano rispettate le quote di programmazione di cui al comma 2, lettera a) per non più di trenta giornate di programmazione, ne è consentito il recupero nell'anno successivo, purché in tale anno sia comunque rispettata la quota di programmazione richiesta per l'attribuzione del premio.

Art. 5 - Domande di premio

1. La domanda, redatta in duplice copia sugli appositi moduli dell'amministrazione pubblicati sul sito Internet della Direzione generale per il cinema, completa degli allegati richiesti, deve:

a) essere presentata entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di svolgimento dell'attività d'essai per la quale si richiede il premio;

b) essere sottoscritta dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica o ente titolare dell'esercizio cinematografico;

c) indicare il numero di codice fiscale e il domicilio fiscale dell'esercente e, se si tratta di persona fisica, anche luogo e data di nascita.

2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il richiedente attesta lo svolgimento dell'attività di esercizio cinematografico, sulla base delle autorizzazioni previste dalle leggi vigenti; di essere iscritto alla Camera di commercio, industria e artigianato territorialmente competente, indicando il numero di iscrizione, ovvero, per le sale delle comunità ecclesiali o religiose, gli estremi della denuncia dell'esercizio di attività al Repertorio delle notizie economiche ed amministrative di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

b) dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sull'attività di programmazione svolta nell'anno per il quale si richiede il premio, indicante, in particolare:

1) il nome della sala cinematografica;

2) il numero complessivo delle giornate di programmazione;

3) l'elenco di tutti i film proiettati con l'indicazione del titolo, del giorno e del mese di programmazione, nonché, per le sale delle comunità ecclesiali o religiose, della classificazione assegnata dall'autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale;

4) il rapporto in percentuale tra il numero delle giornate di programmazione dei film d'essai ed il totale delle giornate di programmazione effettuate nell'anno;

c) attestazione comunale o certificazione sulla base dei dati Istat di riferimento relativa al numero degli abitanti residenti nel comune al 31 dicembre dell'anno antecedente a quello al quale si riferisce la domanda di premio;

d) eventuale attestazione del comune con più di 150.000 abitanti circa l'ubicazione della sala in zona urbana periferica.

3. Alla domanda di premio per le sale delle comunità ecclesiali o religiose è, altresì, allegata la relativa autocertificazione del titolare circa la conformità della programmazione alle indicazioni dell'Autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale.

4. Entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda, il Direttore generale per il cinema, acquisito il parere della Commissione per la cinematografia, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, provvede in merito, dandone comunicazione agli interessati.

Art. 6 - Criteri di definizione del premio

1. Il premio, per ciascuna sala d'essai e per ciascuna sala delle comunità ecclesiali o religiose, è calcolato attribuendo un valore predeterminato ad ogni punto conseguito secondo i seguenti criteri:

a) un punto per ogni giornata di programmazione di film d'essai, ed un punto ogni tre giornate di programmazione di cortometraggi;

b) un punto aggiuntivo per ogni giornata di programmazione di lungometraggi o cortometraggi di interesse culturale o di film d'essai prodotti in paesi dell'Unione europea;

c) due punti aggiuntivi per ogni giornata di programmazione di film d'essai in lingua straniera originale o di documentari, fino ad un massimo di duecento punti;

c-bis) cinque punti aggiuntivi per ogni giornata di programmazione di cortometraggi di interesse culturale, fino ad un massimo di duecento punti;

c-ter) due punti aggiuntivi per ogni giornata di programmazione di cortometraggi di produzione nazionale, fino ad un massimo di duecento punti;

d) dieci punti per ogni scaglione di giornate di programmazione di film d'essai e cortometraggi di interesse culturale, pari al 5 per cento oltre la quota prevista per legge, e fino ad un massimo di sessanta punti;

e) quaranta punti alla sala ubicata in comune con meno di 40.000 abitanti;

f) venti punti alla sala ubicata in comuni con popolazione tra 40.000 e 150.000 abitanti od in zone urbane periferiche di comuni con più di 150.000 abitanti;

g) fino a un massimo di trenta punti per le iniziative collaterali svolte dall'esercente, e opportunamente documentate, a sostegno della programmazione d'essai, tenendo conto di: stampa e divulgazione di riviste e materiale informativo; attività per le scuole; serate-evento con autori e attori dei film programmati; attività promozionali e di sostegno del cinema d'essai; programmazione d'essai nel periodo estivo.

2. I punteggi di cui alle lettere a) e b) sono raddoppiati qualora la percentuale di film di interesse culturale o di film d'essai di produzione nazionale o di Paesi appartenenti all'Unione europea programmati raggiunga o superi il 50% sul totale delle giornate di programmazione annue, il 40% per le sale operanti in comuni fino a 40.000 abitanti.

3. Il valore di ciascun punto si ottiene dividendo la somma complessiva disponibile annualmente per i premi alle sale d'essai e alle sale delle comunità ecclesiali o religiose, per il numero complessivo dei punti totalizzati dalle sale che concorrono all'assegnazione dei premi. L'entità del premio da assegnare a ciascuna sala è determinata moltiplicando il numero dei punti conseguiti dalla sala stessa per il valore del punto.

 

Note

[1] Come modificato dal d.m. 3 ottobre 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2005, n. 263; le parti modificate sono riportate in corsivo. Il presente testo non ha carattere di ufficialità normativa.

 

 



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