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Cassazione civile, sez. tributaria

Sentenza 9 novembre 2004, n. 21316

 



Altieri Presidente - Marinucci Estensore - Gambardella P.M. (conf.) - Fondazione Collegio San Carlo (avv. Ruozzi) - Amministrazione finanziaria dello Stato e Agenzia delle Entrate (avv. gen. Stato)

Cassa Comm. trib. reg. dell'Emilia Romagna, 18 settembre 2002

Imposta sul reddito delle persone fisiche - redditi derivanti da immobili di interesse storico od artistico concessi in locazione - determinazione - criterio catastale previsto dall'art. 11, 2° comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 - applicabilità (decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 36 e 37; legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11)

Il reddito degli immobili di interesse storico od artistico, anche se concessi in locazione, dev'essere determinato con riferimento alla minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale gli immobili stessi sono ubicati.

Omissis. - Con il motivo del ricorso la Fondazione ha lamentato la "violazione e falsa applicazione degli art. 33 e 34 del d.p.r. 917/1986 e 11, comma 2, della l. 413/1991 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c..; insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c..", atteso che, a suo parere, l'art. 11 della l. 413/1991 deve essere inteso come norma recante l'esclusiva ed esaustiva disciplina per la determinazione dell'imponibile relativamente agli edifici di interesse storico ed artistico, da effettuarsi sempre con riferimento alla più bassa tariffa d'estimo della zona quand'anche l'immobile risulti locato ad un canone superiore. Il motivo è fondato.

Con sentenza n. 346 del 24 novembre 2003, depositata il 28 novembre successivo, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2, della l. 413/1991.

D'altro canto è giurisprudenza consolidata di questa Corte, per il cui superamento non sono stati addotti motivi nuovi o diversi da quelli già in precedenza scrutinati e disattesi, che in tema di imposte sui redditi, l'art. 11, comma 2, l. 413/1991 - il quale stabilisce che "in ogni caso il reddito degli immobili riconosciuti d'interesse storico ed artistico ai sensi dell'art. 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 è determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato" - deve essere inteso come norma recante l'esclusiva ed esaustiva disciplina per la fissazione dell'imponibile rispetto agli edifici d'interesse storico od artistico, da effettuarsi sempre con riferimento alla più bassa delle tariffe d'estimo della zona, a prescindere dalla locazione del bene a canone superiore.

Né tale regime fiscale può dar luogo a dubbi di legittimità costituzionale, tenuto conto che l'assegnazione di decisività al reddito catastale, anche in caso di maggiore entità del canone locativo, trova ragionevole giustificazione nell'esigenza di agevolare i proprietari di quegli immobili e nell'obiettiva difficoltà di desumere dal reddito locativo il reddito effettivo, per la forte incidenza dei costi di manutenzione e conservazione degli immobili medesimi (ex multis, Cass. 4239/2004 - Cass. 12790/2001 - Cass. 2442/1999).

Sulla base degli elementi di fatto acquisiti e sopra precisati, è possibile decidere in via definitiva, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., senza necessità di rinvio e conseguentemente si deve accogliere il ricorso, cassare la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, accogliere il ricorso introduttivo del contribuente.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio. - Omissis.

 

 



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