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L'ispezione (art. 19)

di Alberto Roccella



L'art. 19 del Codice corrisponde all'art. 32 del T.U. del 1999 il quale già prevedeva le ispezioni volte ad accertare l'esistenza e lo stato di conservazione e di custodia dei beni culturali, ma lasciava indeterminata la misura del preavviso, rimessa a singole e autonome determinazioni del soprintendente. L'articolo in commento precisa invece che il preavviso deve essere non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza. In questi casi, dunque, il preavviso potrà essere inferiore, ovvero anche essere omesso.

L'ambito di applicazione della disposizione rimane invariato: il potere di ispezione si riferisce ai beni culturali quali definiti all'art. 10 del Codice. Rimangono invariati anche i titolari del potere di ispezione i quali sono i soprintendenti, s'intende in relazione alle competenze dei rispettivi uffici quali risultano attualmente sulla base dell'art. 14 del d.p.r. 29 dicembre 2000, n. 441, che le pone alle dipendenze dalla rispettiva direzione generale.

Come già in precedenza, i soprintendenti sono competenti a ordinare le ispezioni ma non devono necessariamente procedervi di persona, potendo incaricare di tale incombenza i funzionari addetti ai rispettivi uffici.

L'art. 130 del Codice, infatti, mantiene in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dei regolamenti approvati coi regi decreti 2 ottobre 1911, n. 1163 e 30 gennaio 1913, n. 363.

Appaiono compatibili col Codice, e dunque ancora in vigore, le disposizioni sulle ispezioni contenute nell'art. 82 del r.d. 363/1913, secondo cui i soprintendenti, i direttori o chi legalmente ne faccia le veci, gli ispettori e gli architetti del ruolo per le antichità e le belle arti e gli altri funzionari a ciò delegati dal ministero avranno facoltà di visitare in ogni tempo, preavvisandone il proprietario, le cose mobili e immobili appartenenti a enti morali e quelle di proprietà privata notificate.

Il regolamento precisa dunque i soggetti cui spetta la facoltà di ispezione, includendo nel loro novero tutti i funzionari direttivi dell'amministrazione statale dei beni culturali. Sempre secondo la stessa disposizione, qualora i funzionari riscontrino violazioni di legge dovranno deferire il trasgressore all'autorità giudiziaria per le opportune sanzioni. Qualora il proprietario rifiuti l'accesso, i funzionari si rivolgeranno all'autorità giudiziaria affinché questa conosca, con la loro assistenza, se sia avvenuta alcuna trasgressione alla legge e, ove occorra, proceda conseguentemente. Per le cose in consegna di amministrazioni governative si procederà d'accordo tra l'amministrazione consegnataria e quella della pubblica istruzione (ora per i Beni e le Attività culturali).

 

 



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