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Schema di decreto ministeriale

Regolamento recante disposizioni concernenti
la costituzione e la partecipazione a società
da parte del Ministero per i beni e le attività culturali

a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo
20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni

(prima versione) [*]




IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

 

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 10, che prevede che il Ministero per i beni e le attività culturali può costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni o società;

VISTO l'articolo 4, comma 6, della legge 29 dicembre 2000, n. 400, che, integrando la disposizione del citato articolo 10 del decreto legislativo n. 368/1988, stabilisce che la costituzione delle associazioni, fondazioni e società, o la partecipazione ad esse, da parte del Ministero avvengono secondo modalità e criteri definiti con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del ... 2002;

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. ... del ... 2002;

 

ADOTTA

il seguente regolamento:

 

Articolo 1

1. Allo scopo di conseguire il più efficace esercizio delle proprie funzioni e, in particolare, della gestione dei beni culturali, il Ministero per i beni e le attività culturali, d'ora in avanti indicato come Ministero, può costituire società di capitali ovvero assumere partecipazioni in società di capitali già costituite, secondo le disposizioni del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e del presente regolamento. Nel caso di società per azioni il Ministero può possedere l'intero pacchetto azionario.

2. Delle società di cui al comma 1, d'ora in avanti indicate come società, possono essere soci le regioni, le province, i comuni, nonché altre amministrazioni pubbliche, anche statali, e soggetti privati. Il Ministero promuove, mediante accordo di programma tra tutte le amministrazioni pubbliche interessate, la previa definizione degli obiettivi della società e delle modalità dell'esercizio coordinato delle partecipazioni.

3. Il Ministero può affidare direttamente alle società le funzioni indicate al comma 1, ivi compresa la gestione dei servizi previsti dall'articolo 33 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

4. Nel caso di società per azioni cui partecipano anche soggetti privati, l'individuazione di tali soggetti avviene mediante procedura concorsuale, con le modalità di cui all'articolo 33 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

5. L'atto costitutivo e lo statuto delle società si conformano alle disposizioni del presente regolamento. Alle società si applicano le disposizioni del codice civile.

 

Articolo 2

1. Il Ministero può partecipare al capitale delle società la cui partecipazione maggioritaria è detenuta da pubbliche amministrazioni anche con il conferimento in uso dei beni culturali che ha in consegna.

2. Il conferimento in uso di beni culturali è finalizzato a conseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

a) acquisizione di risorse finanziarie sufficienti a garantire un'adeguata conservazione dei beni culturali conferiti;

b) miglioramento della fruizione pubblica dei beni culturali conferiti, garantendone nel contempo l'adeguata conservazione;

e) integrazione delle attività di gestione dei beni culturali conferiti con quelle riguardanti i beni conferiti dagli altri soci, incrementando nel territorio di riferimento i servizi offerti al pubblico, migliorandone la qualità e realizzando economie di gestione.

3. In caso di conferimento in uso di beni culturali, l'atto costitutivo e lo statuto della società sottopongono l'eventuale ingresso di nuovi soci al gradimento del Ministero e riservano al Ministero, ai sensi dell'ari. 2458 del codice civile, la nomina di almeno un componente del consiglio di amministrazione, dell'eventuale comitato esecutivo e del collegio dei revisori.

4. Lo statuto prevede l'istituzione di un Comitato dei garanti, con compiti di consulenza scientifica sui programmi di gestione dei beni culturali conferiti in uso, di segnalazione al Ministero delle attività societarie eventualmente difformi da quelle programmate per il conseguimento degli obiettivi indicati al comma 2 e di proposta di revoca della concessione d'uso o di recesso da parte del Ministero. Lo statuto determina la composizione del Comitato dei garanti, assicurando l'apporto di personalità di riconosciuto prestigio nel campo della cultura e dell'arte le quali, per professionalità, competenza ed esperienza, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali.

5. In caso di cessione della partecipazione, di recesso da parte del Ministero, ovvero di estinzione della società, i beni culturali concessi in uso alla società dal Ministero ritornano nella disponibilità di quest'ultimo.

 

Articolo 3

1. Il Ministero esercita la vigilanza sulle società ed in particolare:

a) approva le modificazioni statutarie, con provvedimento da emanarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa documentazione; decorso tale termine le modificazioni si intendono approvate. Qualora siano formulate osservazioni, il termine è interrotto e ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento della risposta da parte della società;

b) adotta atti di indirizzo di carattere generale aventi ad oggetto, tra l'altro:

1) i criteri ed i requisiti relativi alla partecipazione di soggetti privati alla società;

2) i requisiti di professionalità e onorabilità, le ipotesi di incompatibilità e le cause che determinano la sospensione temporanea dalla carica dei componenti degli organi delle società nonché la disciplina del conflitto di interessi;

c) può effettuare ispezioni e chiedere la comunicazione di dati e notizie ovvero l'esibizione dei documenti;

d) può sospendere temporaneamente gli organi di amministrazione e di controllo e nominare un commissario per il compimento di atti specifici necessari per il rispetto delle disposizioni normative e statutarie e degli atti di indirizzo, al fine di assicurare il regolare andamento dell'attività della società.

 



Note

[*] Anteriore al parere interlocutorio 1° luglio 2002, n. sez. 1794/2002.

 


 

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