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Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 11 aprile 2001

Individuazione dei soggetti e delle categorie di soggetti beneficiari
di contributi in denaro, per lo svolgimento dei loro compiti
istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali
nei settori dei beni culturali e dello spettacolo

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2001)



IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163;

Vista la legge 17 ottobre 1996, n. 534;

Vista la legge 1 dicembre 1997, n. 420;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

Vista la legge 12 luglio 1999, n. 237;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342 ed in particolare l'articolo 38, recante "Misure in materia fiscale", che prevede che il Ministro per i beni e le attività culturali individui, con proprio decreto, periodicamente, sulla base dei criteri definiti sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti e le categorie di soggetti beneficiari di contributi in denaro, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo, e delle quote da assegnare a ciascuno di essi nell'ambito della somma complessiva indicata al comma 3 del citato articolo 38;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza unificata con atto rep. 446/CU del 22 marzo 2001;

 

DECRETA:

Art. 1

1. Possono essere destinatari di erogazioni liberali in denaro, a condizione che non perseguano fini di lucro ed il proprio atto costitutivo o statuto preveda il perseguimento di finalità nei settori dei beni culturali e dello spettacolo e vi sia effettivo svolgimento di corrispondente attività, i soggetti o categorie di soggetti di seguito elencati:

a) lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali, relativamente alle attività nei settori dei beni culturali e dello spettacolo;

b) le persone giuridiche, costituite o partecipate dallo Stato o dalle Regioni o dagli Enti Locali;

c) gli enti pubblici o persone giuridiche private costituite mediante leggi nazionali o leggi regionali;

d) i soggetti, aventi personalità giuridica pubblica o privata, che abbiano ricevuto, almeno in uno degli ultimi cinque anni antecedenti all'anno di imposta in cui avviene l'erogazione in loro favore, ausili finanziari a valere sul Fondo Unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e che non siano incorsi in cause di revoca o decadenza dai predetti benefici;

e) i soggetti, aventi personalità giuridica pubblica o privata, che, almeno in uno degli ultimi cinque anni antecedenti all'anno di imposta in cui avviene l'erogazione in loro favore, abbiano ricevuto ausili finanziari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e che non siano incorsi nella revoca o decadenza dai predetti benefici;

f) i soggetti che, non rientrando nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti, comunque abbiano ricevuto, almeno in uno degli ultimi cinque anni antecedenti all'anno di imposta in cui avviene l'erogazione in loro favore, ausili finanziari (direttamente) previsti da disposizioni di legge statale o regionale;

g) le associazioni, fondazioni e consorzi, che risultino costituiti sia tra enti locali e soggetti con personalità giuridica di diritto privato rientranti nelle categorie di cui alle lettere precedenti, sia esclusivamente tra tali ultimi soggetti;

h) le persone giuridiche private che sono titolari o gestori di musei, gallerie, pinacoteche, aree archeologiche o raccolte di altri beni culturali o universalità di beni mobili comunque soggetti ai vincoli e alle prescrizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, funzionalmente organizzati ed aperti al pubblico per almeno cinque giorni alla settimana con orario continuato o predeterminato.

 

Art. 2

1. La quota spettante a ciascuno dei soggetti elencati al comma 1 dell'articolo 1 è così di seguito determinata:

a) qualora il totale delle somme complessivamente erogate nel corso dell'anno di imposta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sia pari o inferiore alla somma complessiva compatibile, di cui al comma 3 del citato articolo 38, la quota di ciascun soggetto corrisponde al totale delle somme singolarmente ricevute nel corso dell'anno di imposta;

b) qualora il totale delle somme complessivamente erogate nel corso dell'anno di imposta sia superiore alla somma complessiva compatibile, la quota assegnata a ciascun soggetto è così determinata:

b1) determinazione del totale delle somme singolarmente ricevute;

b2) determinazione della somma in eccesso per il caso singolo mediante applicazione alla somma sub b1) della percentuale corrispondente al rapporto derivante dalla differenza tra le somme complessivamente erogate e la somma complessiva compatibile, rispetto alla predetta somma complessiva compatibile;

b3) determinazione della quota singola come risultante dalla differenza tra b1 e b2.

2. La somma determinata ai sensi del comma 1, sub b2) costituisce la base imponibile per l'applicazione dell'aliquota del 37% (o diversa aliquota che sarà determinata) e per la conseguente determinazione delle somme da versare all'erario.

3. Il Ministero per i beni e le attività culturali - Segretariato Generale, curerà la comunicazione ai soggetti beneficiari della quota loro assegnata quale determinata ai sensi del comma 1, lettera b), e della conseguente somma da versare all'erario; la stessa comunicazione sarà effettuata anche al Sistema Informativo dell'Agenzia delle Entrate del Ministero delle Finanze.

4. Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, la somma complessiva compatibile di cui al comma 1 è convenzionalmente fissata, per l'anno 2001, in lire 270 miliardi.

 

Art. 3

1. Per "finalità" e "attività" inerenti ai beni culturali si intendono tutte le attività di tutela, conservazione, promozione, gestione e valorizzazione dei beni e attività culturali, come definite dagli articoli 148 e successivi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ed inoltre le attività di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.

2. Per "finalità" e "attività" di spettacolo si intendono tutte le attività finanziate a sensi della legge 30 aprile 1985, n. 163 e rientranti nelle previsioni dell'articolo 156 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

 

Art. 4

1. I soggetti che effettuano erogazioni liberali sono tenuti a comunicare al Ministero per i beni e le attività culturali - Segretariato generale, ed al Sistema Informativo dell'Agenzia delle Entrate del Ministero delle Finanze, entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'ammontare delle erogazioni effettuate nel periodo di imposta, avendo cura di specificare le proprie complete generalità, comprensive dei dati fiscali, ed i soggetti beneficiari.

 

Art. 5

1. I soggetti che beneficiano delle erogazioni liberali di cui al presente decreto sono tenuti a comunicare al Ministero per i beni e le attività culturali - Segretariato generale, entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute avendo cura di specificare le generalità complete del soggetto erogatore e le "finalità" o "attività" per le quali le stesse sono state elargite, ovvero la riferibilità delle predette erogazioni ai loro compiti istituzionali.

2. Il Ministero per i beni e le attività culturali, mediante l'acquisizione dei dati di cui al comma 1, vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Sistema Informativo dell'Agenzia delle Entrate del Ministero delle Finanze, l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle relative erogazioni.

 

Art. 6

1. Le somme relative ad erogazioni liberali disposte a favore dello Stato per il perseguimento dei compiti istituzionali e delle finalità nei settori dei beni culturali e dello spettacolo di cui al presente decreto, affluiscono, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 12 luglio 1999, n. 237, all'entrata del bilancio dello Stato mediante versamento presso una delle Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato, effettuato direttamente o mediante bollettino di conto corrente postale alla medesima intestato, e sono assegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per il trasferimento agli organi del medesimo Ministero ai quali farà carico la realizzazione dell'attività prevista.

2. Il funzionario incaricato della gestione delle erogazioni liberali presenta annualmente al Segretariato generale per il tramite della Direzione generale di appartenenza, il rendiconto relativo all'impiego di dette erogazioni accompagnato da una relazione illustrativa.

 

Art. 7

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2001 e non hanno effetti ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto dovute per il periodo di imposta 2001.

Il presente decreto sarà sottoposto ai competenti organi per la registrazione e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

Roma, 11 aprile 2001

Il Ministro: MELANDRI

Registrato alla Corte dei conti, il 5 giugno 2001



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