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Intesa istituzionale di programma tra il governo della Repubblica e la giunta della regione Toscana

Accordo di programma quadro in materia di beni e attività culturali
fra il ministero per i Beni e le Attività culturali e la regione Toscana

(16 dicembre 1999)

 

 

VISTO l’art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni, che detta la disciplina della programmazione negoziata;

VISTA, in particolare, la lettera c) dello stesso comma 203 che definisce e delinea i punti cardine dell’accordo di programma quadro, quale strumento della programmazione negoziata, dedicato all’attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l’accordo di programma quadro deve contenere;

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, concernente "Ordinamento delle autonomie locali";

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e successive modificazioni e integrazioni, concernente "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili";

VISTO l’art. 15, comma 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che integra l’art. 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e l’art. 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;

VISTA la delibera CIPE 21 marzo 1997 concernente la disciplina della programmazione negoziata e, in particolare, il punto 1 sull’Intesa istituzionale di programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli accordi di programma quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti sub-regionali, gli enti pubblici e ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera c) del comma 203 dell’art. 2 della legge n. 662/1996;

VISTA l’Intesa istituzionale di programma tra il Governo e la Regione Toscana, approvata dal CIPE in data 19 febbraio 1999 e sottoscritta il 3 marzo 1999, da attuarsi anche attraverso la stipulazione dell’accordo di programma quadro per il settore dei beni e delle attività culturali;

VISTA la proposta di accordo di programma quadro presentata dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalla Regione Toscana;

 

il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione Toscana stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

 

Art. 1 - Finalità e obiettivi

1. Il presente Accordo di Programma Quadro è finalizzato a sostenere la conoscenza, la conservazione, la fruizione, la valorizzazione e la promozione dei beni, delle attività e servizi culturali nel territorio regionale, secondo le linee programmatiche di cui all’Allegato n. 1 (documento di linee programmatiche) che ne costituisce parte integrante, nei seguenti settori d’intervento:

A. Sistemi museali

B. Archeologia industriale e cultura del lavoro

C. Arte ed architettura contemporanea

D. Ecomusei e parchi culturali

E. Reti bibliotecarie

F. Archivi

G. Strumenti della conoscenza

H. Sistema dello spettacolo

I. Castelli e fortificazioni

L. Patrimonio religioso

M. Interculturalità.

2. La finalità di cui al comma 1 è perseguita mediante un programma pluriennale di interventi capace di incidere positivamente sulla qualificazione delle risorse culturali della Toscana e più complessivamente sul processo di sviluppo economico-sociale della regione, in un contesto di considerazione integrata delle risorse e di più generale sviluppo dei rapporti di collaborazione istituzionale e operativa.

3. L’accordo è costituito da n. 59 interventi, illustrati nell’elenco allegato 2 e nelle relative schede (allegato 3), che ne costituiscono parte integrante e sostanziale e che si attuano in correlazione con gli interventi già programmati dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalla Regione Toscana per le annualità 1998-2000.

 

Art. 2 - Impegno dei soggetti sottoscrittori dell’accordo di programma quadro

1. I sottoscrittori del presente Accordo di Programma Quadro si impegnano, nello svolgimento dell’attività di propria competenza:

a) a rispettare i termini concordati e indicati nelle schede di intervento allegate;

b) ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare agli strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;

c) a procedere periodicamente alla verifica dell’Accordo e, se necessario, a proporre gli eventuali aggiornamenti ai responsabili dell’attuazione;

d) ad attivare ed utilizzare a pieno e in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente accordo per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;

e) a rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza, l’intervento sostitutivo dell’autorità competente.

2. I soggetti sottoscrittori si impegnano a realizzare gli interventi anche favorendo il coinvolgimento dei soggetti pubblici o privati la cui azione sia rilevante per il perseguimento degli obiettivi individuati.

3. Gli interventi previsti dal presente Accordo sono considerati prioritari all’interno della programmazione in materia di beni e attività culturali, sviluppata dai soggetti sottoscrittori relativamente alla regione Toscana per il triennio 2000-2002, con riferimento sia alle risorse ordinarie sia ad altre disponibilità finanziarie.

 

Art. 3 - Copertura finanziaria degli interventi dell’accordo di programma quadro

1. Il quadro finanziario del presente Accordo di Programma Quadro ammonta a Lire 165.638 milioni, così suddiviso:

 

Esercizio finanziario

Ministero
BAC

CIPE
(Delib. n. 142/99)

Regione

Altri
(pubblici e/o privati)

TOTALE

2000

4.550

47.135

4.500

0

56.185

2001

20.055

0

14.671

11.676

46.402

2002

33.702

0

14.672

11.677

60.051

2003

3.000

0

0

0

3.000

TOTALE

61.307

47.135

33.843

23.353

165.638

 

2. Il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione Toscana si impegnano ad attivarsi affinché gli altri soggetti pubblici e privati interessati dagli interventi oggetto del presente Accordo assicurino la copertura di quella parte dei finanziamenti posta a loro carico.

3. Il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione Toscana, nell’ipotesi in cui al momento dell’impegno la fonte di finanziamento della spesa prevista nelle schede di intervento non sia attivabile tempestivamente a causa delle vigenti disposizioni di natura amministrativa e contabile, si obbligano ad assicurare, per gli impegni rispettivamente assunti, la necessaria copertura finanziaria degli interventi previsti dal presente Accordo, facendo ricorso ad altre fonti di finanziamento.

4. Nel caso in cui, per ragioni sopravvenute, uno o più degli interventi previsti dal presente Accordo non siano realizzabili, si applicano le disposizioni concernenti la riprogrammazione, revoca e/o rimodulazione degli interventi, di cui agli articoli 9, 10 e 11 dell’Intesa istituzionale di Programma.

5. La gestione finanziaria degli interventi si attua di norma secondo le procedure e le modalità previste dall’articolo 8 del D.P.R 20 aprile 1994, n. 367, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 2, comma 203, lettera b), ultimo periodo, aggiunto con l’articolo. 15, comma 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61.

 

Art. 4 - Responsabili dell’attuazione dell’accordo

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull’attuazione del presente Accordo si individuano quali responsabili della sua attuazione:

- la Dr.a Maddalena RAGNI Ispettore Generale del Ministero per i beni e le attività culturali;

- la Dr.a Rossella DINI Coordinatore pro tempore del Dipartimento delle politiche formative e dei beni culturali della Regione Toscana.

2. I responsabili dell’attuazione dell’Accordo hanno il compito di:

a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;

b) governare il processo complessivo di realizzazione degli interventi ricompresi nell’Accordo, attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;

c) promuovere, di concerto con i responsabili dei singoli interventi, le eventuali azioni e iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori dell’Accordo;

d) garantire il monitoraggio semestrale sullo stato di attuazione dell’Accordo trasmettendo al Comitato paritetico di attuazione le schede di monitoraggio relative a ciascun intervento; le schede saranno accompagnate da una relazione che conterrà l’indicazione di ogni ostacolo amministrativo o tecnico che si frapponga alla realizzazione degli interventi e l’eventuale proposta di iniziative correttive da assumere ai fini di superare l’ostacolo;

e) presentare al Comitato paritetico di attuazione una relazione semestrale sullo stato di attuazione dell’Accordo evidenziando i risultati e le azioni di verifica svolte. Nella relazione sono, tra l’altro, individuati i progetti non attivabili o non completabili ed è conseguentemente dichiarata la disponibilità delle risorse non utilizzate, ai fini dell’assunzione di eventuali iniziative correttive o di riprogrammazione, revoca e/o rimodulazione degli interventi.

3. I responsabili dell’Accordo devono operare d’intesa fra loro. Nel caso in cui sorga contrasto nell’adozione degli atti di competenza, ciascuno dei responsabili può rivolgersi al Comitato paritetico di attuazione che provvederà a dirimere il contrasto.

 

Art. 5 - Soggetto responsabile del singolo intervento

1. Le parti, per ogni intervento previsto dal presente Accordo, hanno indicato nelle schede di cui all’allegato 3, il responsabile della sua attuazione.

2. Il responsabile di cui al comma 1 ha il compito di:

a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell’intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti cardine,

b) organizzare e controllare l’attivazione e messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell’intervento;

c) monitorare costantemente l’attuazione degli impegni assunti dai soggetti che hanno sottoscritto la singola scheda di intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell’intervento nei tempi previsti e segnalando ai responsabili dell’Accordo gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico-amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l’attuazione;

d) compilare con cadenza semestrale la scheda di monitoraggio dell’intervento, comprensiva di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso e trasmetterla ai responsabili dell’Accordo, unitamente ad una relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, l’indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell’intervento e la proposta delle relative azioni correttive, l’individuazione dei progetti non più attivabili o non completabili, e la conseguente disponibilità di risorse non utilizzate, ai fini dell’assunzione di eventuali iniziative correttive, di revoca e/o rimodulazione degli interventi.

 

Art. 6 - Procedimento di conciliazione

1. In caso di insorgenza di conflitti fra i soggetti partecipanti all’Accordo, il Comitato paritetico di attuazione, su segnalazione dei responsabili dell’Accordo o su istanza di uno dei soggetti interessati dalla controversia o anche d’ufficio, convoca le parti in conflitto per l’esperimento di un tentativo di conciliazione.

2. Qualora in tale sede si raggiunga un’intesa idonea a comporre il conflitto si redige processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna i firmatari all’osservanza dell’Accordo raggiunto.

 

Art. 7 - Poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi e inadempienze

1. Nel caso di ingiustificato ritardo, inerzia o inadempimento degli impegni assunti i responsabili dell’Accordo devono esperire ogni possibile tentativo per il superamento degli ostacoli rilevati. A tal fine invitano il soggetto al quale il ritardo, l’inerzia o l’inadempimento siano imputabili ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato.

2. Il soggetto cui è imputabile il ritardo, l’inerzia o l’inadempimento è tenuto a far conoscere entro il termine prefissato le iniziative assunte e i risultati conseguiti.

3. Nel caso di mancato superamento degli ostacoli rilevati, i responsabili dell’Accordo ne riferiscono al Comitato di attuazione dell’Intesa per i successivi adempimenti a cura del Comitato Istituzionale di gestione che, opportunamente integrato in modo paritetico da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali e dal competente rappresentante della Regione, potrà procedere, individuando le misure da adottare, ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell’art. 9 dell’Intesa Istituzionale di Programma, anche prevedendo l’eventuale esercizio di poteri sostitutivi.

4. Ove le azioni di cui ai precedenti commi non garantiscano il risultato dell’adempimento o lo garantiscano in modo insufficiente, il Comitato Istituzionale di Gestione assume la determinazione di attivare le procedure per la revoca immediata del finanziamento in ragione della titolarità dei fondi, senza pregiudizio per le eventuali azioni nei confronti del soggetto cui sia imputabile l’inadempimento e per l’esercizio di pretese risarcitorie.

5. Le risorse revocate possono essere riprogrammate nell’ambito del presente Accordo o in sede di rinegoziazione degli obiettivi dell’Intesa Istituzionale di Programma, ai sensi dell’articolo 11 della medesima.

 

Art. 8 - Disposizioni generali

1. Il presente Accordo di Programma Quadro è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori. I controlli sugli atti e sulle attività poste in essere in attuazione dell’Accordo stesso sono successivi.

2. Il presente Accordo dispone per il periodo 2000-2002 e mantiene la sua validità fino alla completa attuazione degli interventi in esso previsti. Per concorde volontà dei sottoscrittori, esso può essere prorogato, modificato o integrato, in conformità con le procedure di verifica e aggiornamento di cui all’articolo 11 dell’Intesa e previa approvazione da parte del Comitato istituzionale di gestione.

3. Qualora l’inadempienza di una o più delle parti sottoscrittrici comprometta l’attuazione di un intervento previsto nell’accordo, sono a carico del soggetto inadempiente le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani, progetti e attività inerenti l’intervento medesimo.

4. Previa approvazione del Comitato istituzionale di gestione, possono aderire all’accordo altri soggetti pubblici e privati rientranti tra quelli individuati alla lettera b) del punto 1.3 della delibera Cipe 21 marzo 1997, la cui partecipazione e azione sia necessaria per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente Accordo.

5. Alla scadenza dell’Accordo i soggetti responsabili sono incaricati delle eventuali incombenze relative alla definizione dei rapporti pendenti e delle attività non ultimate.

 

Firenze, 16 dicembre 1999

 

Ministro per i beni e le attività culturali
Per delega
Il Sottosegretario di Stato
Giampaolo D'Andrea

Il Presidente della Giunta regionale toscana
Per delega
La Vicepresidente
Marialina Marcucci

Marialina Marcucci
Assessore per i progetti comunitari e statali
nel campo degli investimenti per i beni culturali

Franco Cazzola
Assessore al patrimonio di interesse storico, artistico e culturale,
alle istituzioni culturali ed allo spettacolo

 

Ministero per i beni e le attività culturali

Mario Serio
Direttore Generale per i beni A.A.A.S.

Salvatore Italia
Direttore Generale per i beni archivistici

Francesco Sicilia
Direttore Generale per i beni librari, gli istituti culturali e l’editoria

 

Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica

Antonella Manno
Direttore generale del Servizio per le politiche di sviluppo territoriale

 

Regione Toscana

Rossella Dini
Coordinatore del Dipartimento delle Politiche Formative e dei beni culturali



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