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Nodi interpretativi e problemi applicativi connessi all'attuazione
delle disposizioni del d.lg. 112/1998 in materia di spettacolo

di Maria Pia Perrino


Sommario: 1. Le novità introdotte dal d. lg. 112/1998 ed i principi della legge delega. - 2. Caratteristiche della legislazione statale vigente e della produzione normativa regionale preesistente al d. lg. 112/1998. - 3. I nodi interpretativi connessi all'attuazione delle disposizioni del d. lg. 112/1998. - 4. La disciplina del teatro e della musica nei disegni di legge all'esame del parlamento. - 5. Le leggi e i disegni di legge regionali attuativi del d. lg. 112/1998. - 6. Brevi considerazioni conclusive.


1. Le novità introdotte dal d. lg. 112/1998 ed i principi della legge delega

La ricostruzione delle linee di fondo del riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti locali in materia di spettacolo delineatesi, nell'ambito del consistente processo di decentramento amministrativo avviato con la legge 15 marzo 1997, n. 59, si è rivelata sotto il profilo interpretativo ed operativo particolarmente complessa e, in sede di recepimento delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, ha visto il legislatore regionale particolarmente impegnato nello sforzo di elaborare soluzioni operative (per gli aspetti non secondari di sua competenza) in un arco di tempo relativamente ristretto [1], optando tra percorsi che, ad una prima lettura, sembravano più di uno.

Peraltro l'aspettativa fortemente innovativa che permeava da tempo il settore si era già scontrata anche con la lettura delle disposizioni che lo stesso decreto dedica alla materia, che coincidono, nella sostanza, con unico articolo (art. 156) con cui si provvede, in termini a tratti generici, alla individuazione dei compiti di "rilievo nazionale" nel settore senza disporre alcun conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali secondo una scelta di fatto anomala rispetto al complessivo impianto procedurale delineato dalla l. 59/1997 ed ai contenuti dello stesso d. lg. 112/1998 [2].

La condivisibile esigenza di interpretare questa circostanza in continuità con quanti [3], tra le righe del preesistente assetto normativo di settore, che non ha subito nel tempo significative evoluzioni, avevano comunque scorto un progressivo e lento allargamento degli ambiti di ingerenza regionale (o comunque una evoluzione del sistema in questa direzione) faceva sì che anche nelle disposizioni del d. lg. 112/1998, se lette nel quadro dei principi generali della l. 59/1997 e nella prospettiva di un intervenuto ribaltamento del criterio di riparto di competenze tra Stato e regioni, si intravedesse un notevole ampliamento della sfera d'intervento regionale, esteso, in generale, a tutte le funzioni non espressamente "riservate" allo Stato dalla stessa legge e, nel caso di specie, a tutte quelle non espressamente elencate nell'art. 156 del d. lg. 112/1998.

Queste ultime pertanto, secondo la richiamata interpretazione confortata dal contenuto di un articolo dello stesso decreto [4], e da un insieme di disposizioni da cui si desume un evidente favor legis circa l'identificazione "estensiva" delle funzioni e dei compiti il cui trasferimento è in corso [5], risulterebbero già implicitamente conferite alla regione e agli enti locali, secondo una lettura in parte avallata dalla circostanza che la individuazione dei compiti di rilievo nazionale per lo spettacolo era stata effettuata nella fase conclusiva della stesura del d. lg. 112/1998, proprio per garantire lo Stato rispetto all'automatico e generalizzato trasferimento di funzioni alle regioni che ne sarebbe derivato.

Tutto ciò, in una prima fase, ha agevolato in sede regionale la formulazione di ipotesi di lavoro fortemente innovative della preesistente produzione normativa di settore, rispetto alla quale si ipotizzava un definitivo superamento del ruolo regionale convergente rispetto a quello dello Stato, che si avvertiva anche nei provvedimenti più innovativi, dove "l'affinamento" della disciplina sostanziale e procedurale, non aveva comunque dato luogo né al superamento di un mero meccanismo di "contribuzione a pioggia", né ad una autonoma regolamentazione dei rapporti istituzionali tra gli enti locali.

 

2. Caratteristiche della legislazione statale vigente e della produzione normativa regionale preesistente al d. lg. 112/1998

I limiti di tale produzione normativa regionale che si avvertivano purtroppo anche nella qualità dei testi (riproduttivi in generale dello schema tipo dei provvedimenti che regolano la erogazione di contributi finanziari) affondavano direttamente le loro radici nelle caratteristiche proprie della regolamentazione della promozione e del sostegno statale al settore nelle singole materie di riferimento (teatro, musica, danza, cinema, teatro di prosa e spettacoli viaggianti) [6] affidata ancora, per lo più, a provvedimenti di durata annuale o biennale [7], ed articolata in un sistema di rapporti Stato - beneficiari pubblici e/o privati dove appariva oltremodo difficile ipotizzare significativi ambiti di ingerenza regionale, anche con riferimento (e ciò risulta paradossale) a fattispecie in cui l'iniziativa della regione e degli enti locali rappresenta il fatto costitutivo dell'evento sostenuto e gli interventi di promozione hanno ad oggetto istituzioni [8] e soggetti che ne beneficiano proprio grazie al loro radicamento nelle politiche territoriali e/o alla loro dimensione sovracomunale [9] (rispetto alla quale, da tempo, gran parte delle scelte sono state rimesse alle autonome determinazioni degli enti territoriali, quali migliori interpreti delle istanze locali).

Anche nel settore della musica e della danza dove si registrano fattispecie identiche, la legislazione statale prescrive ancora i requisiti di accesso ai contributi anche con riferimento ad istituzioni [10] divenute beneficiarie proprio in virtù del ruolo di agevolazione e coordinamento delle attività musicali assolto nel territorio, reso possibile anche dal sostegno (oltre che dal coordinamento e dall'impulso) regionale che (contrariamente a quanto avviene già da tempo in altri settori) non riceve alcuna legittimazione dalla legislazione statale.

La rilevante ricaduta che tutto ciò ha avuto sulla legislazione regionale di settore faceva sì che anche, nei pochissimi casi in cui la promozione aveva ad oggetto iniziative di "rilevanza regionale", l'interesse considerato spesso assumeva una valenza specifica solo con riferimento ad alcuni enti strumentali (quali, ad esempio, le mediateche o le orchestre regionali) che, di fatto, nelle realtà in cui operano, hanno assunto nel tempo un ruolo di coordinamento e indirizzo nel territorio più per la capacità autonomamente acquisita "sul campo" che per un loro specifico compito istituzionale sostenuto da un quadro normativo di riferimento.

 

3. I nodi interpretativi connessi all'attuazione delle disposizioni del d. lg. 112/1998

In questo contesto, la mancata individuazione delle effettive funzioni decentrate in ambito locale con il d.lg. 112/1998, anche se letta alla luce dell'intervenuto ribaltamento del criterio di riparto di competenze tra Stato e regioni voluto della l. 59/1997, e nella prospettiva di ricondurre la "vicenda spettacolo" nell'alveo del complessivo percorso disegnato dalla legge di riforma (e dei principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 408/1998) [11], lascia comunque alcuni nodi irrisolti.

La circostanza infatti che la delega per il conferimento delle funzioni alle regioni e agli enti locali con il d. lg. 112/1998 di fatto sia stata esercitata "in bianco" e la impossibilità per il legislatore regionale, di pervenire ad una identificazione autonoma del suo oggetto ha provocato di fatto una situazione di stallo da cui appare problematico uscire.

La materia in questione infatti, come si ricorderà, malgrado gli sforzi interpretativi già compiuti o in corso, non presenta elementi di connessione, affinità o complementarità [12] con quella dei "musei e biblioteche di enti locali", di competenza regionale, è estranea all'elencazione di cui all'art. 117, comma 1, della Costituzione e ciò, ai fini del recepimento delle relative disposizioni in ambito regionale, non può considerarsi ininfluente.

Un ulteriore intervento legislativo statale risulta infatti essenziale anche solo ai fini del riparto delle competenze tra i diversi livelli istituzionali locali, che, come ribadito dalla stessa Corte costituzionale nella richiamata sentenza (n. 408/1998) costituisce ancora una prerogativa dello Stato.

Nella decisione citata si legge infatti: "La legge 59/1997 contiene una assai ampia delega al Governo per l'attuazione tra l'altro di un organico disegno di ulteriore decentramento di funzioni (dopo quello realizzato, per quanto riguarda le regioni, e sempre in via di legislazione delegata, ...) e comporta tra l'altro l'impiego da parte del legislatore delegato, di tutta una gamma di strumenti costituzionalmente ammessi per il decentramento delle funzioni, dal trasferimento di nuove funzioni amministrative alle regioni nelle materie di cui all'art. 117 della Costituzione (utilizzando i margini di flessibilità insiti nella definizione legislativa delle materie elencate dalla Costituzione ) alla delega alle regioni di funzioni in altre materie, alla attribuzione di funzioni agli enti locali. La legge non solo non confonde fra loro i diversi strumenti....ma opera una netta distinzione tra le materie spettanti alle regioni ai sensi dell'art. 117 della Costituzione nel cui ambito è fondamentalmente rimesso alle regioni stesse il compito di individuare le funzioni da decentrare ulteriormente agli enti locali e quelle che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale (art. 4, comma 1) e le altre materie, nelle quali il riparto di funzioni attraverso la delega alle regioni o l'attribuzione agli enti locali è direttamente effettuato dai decreti delegati (art. 4, comma 2)".

Non solo, la mancata individuazione delle funzioni decentrate, condiziona fortemente la concreta esplicazione della attività legislativa regionale anche, con riferimento a tutte le fattispecie in cui la legislazione vigente ascrive ancora alla competenza dello Stato l'adozione di provvedimenti legittimanti [13] l'esercizio dell'attività e/o abilitanti l'accesso ai contributi, dove il vuoto normativo prodotto dal d. lg. 112/1998, difficilmente colmabile autonomamente, costituisce di per sé fonte di incertezze e ambiguità.

Sotto questo profilo il primo segnale di incertezza proviene dal settore dei circhi e degli spettacoli viaggianti, del tutto assente dalla elencazione dei compiti di rilievo nazionale di cui all'art. 156 del d. lg. 112/1998, e nel suo insieme, pertanto, apparentemente sottratto ad ogni riserva di competenza statale [14], dove con l'art. 2 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 istitutivo del ministero per i Beni e le Attività culturali, è già stata riaffermata una competenza statale riferita alla funzione di promozione che ha rimesso in discussione in parte la ricostruzione sino ad ora prospettata.

 

4. La disciplina del teatro e della musica nei disegni di legge all'esame del parlamento

E' ipotizzabile peraltro che tra le ragioni che giustificano la particolare disciplina riservata allo spettacolo dal d.lg. 112/1998, vi sia stato da parte del governo un affidamento in una rapida approvazione dei due disegni di legge in materia di teatro [15] e musica [16] (entrambi di iniziativa governativa), già pendenti in parlamento al momento della emanazione del decreto, e che sia stato demandato implicitamente agli stessi il compito sia di delineare i nuovi assetti istituzionali tra gli enti, sia di colmare il "vuoto normativo" determinatosi in sede di attuazione della l. 59/1997 [17].

Un'ipotesi di questo tipo però, oltre a fare riferimento ad elementi di fatto di per sé incerti, prefigura un percorso istituzionale destinato ad evolversi in modo del tutto "affrancato" dalle opportune garanzie introdotte dal capo I della l. 59/1997 a tutela alle autonomie locali (ribaditi in larga parte dal d. lg. 112/1998), con riferimento sia al mantenimento in capo allo Stato delle esclusive funzioni allo stesso espressamente riservate dalla legge (e alle regioni esclusivamente di quelle attinenti ad interessi di carattere unitario sul rispettivo territorio), sia agli inediti e opportuni meccanismi introdotti dalla stessa legge per rafforzare l'effettività (e quindi l'efficienza e l'efficacia) dell'esercizio della funzione, subordinandone la concreta allocazione al rispetto di significativi principi quali quelli di differenziazione, di adeguatezza, di unicità, di omogeneità, etc. [18]

Anche la procedura di individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, risulta peraltro priva delle essenziali garanzie poste a tutela delle regioni e degli enti locali dalla l. 59/1997 [19] e dal d. lg. 112/1998 [20], che, com'è noto, subordinano l'effettivo esercizio delle funzioni conferite all'adozione dei provvedimenti di concreta determinazione delle risorse trasferite.

Sul piano sostanziale inoltre i provvedimenti all'esame del parlamento, che dovrebbero costituire, almeno per la musica ed il teatro, l'asse su cui si svilupperanno le future coordinate dell'intero sistema, oltre a contemplare "modesti" (sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo della concreta potestà identificativa dei beneficiari degli interventi di promozione) conferimenti alle regioni, alle province ed ai comuni, risultano di fatto censurabili anche sotto il profilo degli assetti istituzionali locali prefigurati, che appaiono notevolmente arretrati rispetto al modello delineato dal legislatore già con l'art. 3 della legge 18 giugno 1990, n. 142 (e sostanzialmente riproposto dalla l. 59/1997 e dai successivi decreti attuativi).

Si assiste infatti alla riproposizione di un impianto in cui il criterio adottato per il riparto delle funzioni tra gli enti, ha ad oggetto ciascuno di questi nel proprio ambito, considerato in modo del tutto parallelo, autonomo e, per certi versi, estraneo, all'ambito di competenza degli altri livelli istituzionali locali, secondo una scelta che di fatto dà luogo all'attuazione di strategie disegnate dall'alto, in netta controtendenza con i processi di decentramento già avviati ed in corso.

 

5. Le leggi e i disegni di legge regionali attuativi del d. lg. 112/1998

In questo contesto, anche i disegni di legge regionali attuativi del d. lg. 112/1998, (di cui è dato di conoscere già il contenuto) scontano un'incertezza propositiva che dà il senso dello Stato di attesa in cui le regioni continuano a versare, che molte tra queste hanno preferito (anche opportunamente) consacrare , non disciplinando in alcun modo la materia [21], o operando un mero rinvio alle disposizioni di cui al d. lg. 112/1998 [22] o limitandosi ad inserire alcune disposizioni transitorie che, pur delineando i criteri del successivo riparto delle funzioni tra la regione, le province ed i comuni, demandano sostanzialmente a successivi interventi di riordino una compiuta disciplina del settore [23].

Altre regioni, [24] pur nel rispetto degli incerti spazi di manovra, con le leggi di recepimento pongono comunque le prime basi per la costruzione di un sistema regionale di promozione e sostegno alle attività del settore, che trova il proprio epicentro negli atti della programmazione regionale, che si articola in una serie di strumenti che incidono su una dimensione territoriale regionale (reti dei teatri, osservatori sulle realtà dello spettacolo, piani per la costruzione, l'adeguamento e il restauro degli spazi adibiti allo spettacolo) secondo un assetto capace di superare in qualche modo quella tendenza, già riscontrata nei disegni di legge in materia di musica e teatro, a considerare i singoli enti territoriali coinvolti nel settore, quali monadi non inserite in una progettualità di rilevanza regionale.

Si assiste in ogni caso a sistemi essenzialmente finalizzati ad una migliore organizzazione in ambito locale della "ancora" esclusiva e fondamentale funzione di promozione (in alcuni casi [25] ricompresa nel settore della istruzione ed edilizia scolastica), che continua comunque a svolgersi sulla base dei confini imposti dalla legislazione statale vigente che vede ancora lo Stato titolare di quasi tutte le funzioni essenziali anche con riferimento ad ambiti di rilevanza locale.

Fatta salva la inedita e isolata affermazione di una competenza in materia di istituzione di residenze di spettacolo dal vivo [26], nessuno tra i testi esaminati "legittimamente" si spinge fino a modificare anche solo in parte "lo stato delle cose" secondo una scelta di prudente (anche sotto il profilo finanziario) attesa della evoluzione del quadro normativo.

Peraltro su questo punto anche le disposizioni del d. lg. 368/1998, istitutivo del ministero per i Beni e le Attività culturali, concorrono ad aumentare la confusione segnalata.

Per la individuazione delle funzioni di competenza statale sembrano infatti fare ricorso ad un principio che pare l'esatto contrario rispetto a quello della "riserva" fatto proprio dalla l. 59/1997, e che si esprime nella formula: "Al ministero sono devolute le attribuzioni spettanti al ministero per i Beni culturali e ambientali, salve quelle di competenza delle regioni anche a statuto speciale, delle province autonome e degli enti locali ai sensi della legislazione vigente" [27].

 

6. Brevi considerazioni conclusive

La situazione di impasse descritta, che, per le ragioni precedentemente illustrate, non potrebbe ritenersi risolta nemmeno a seguito di una eventuale approvazione dei disegni di legge pendenti in parlamento [28], aggrava purtroppo di fatto quel tradizionale ruolo di cenerentola delle politiche pubbliche riservato da sempre alla cultura, eterna assente dal novero delle priorità strategiche considerate, in quel contesto, "forti".

E tutto ciò, malgrado gli interventi di promozione culturale (compresi quelli finalizzati a sostenere la creazione artistica [29]) abbiano ricevuto, già da tempo, anche in ambito europeo, notevole riconoscimento sia per il significato che esprimono direttamente, sia per il ruolo che assolvono indirettamente attraverso le politiche e le iniziative sviluppate dalla Unione, che "implicano un aspetto culturale" e/o che hanno "un impatto su taluni settori della cultura".

In più sedi peraltro [30] si è oramai affermata una concezione della "risorsa cultura" quale "parametro di riferimento per standard di civiltà; elemento connotativo della qualità dello sviluppo; risorsa endogena cruciale nella competizione globale, suscettibile quindi di significative ricadute produttive e occupazionali; fattore propulsivo di processi di innovazione formale e tecnologica" ed in cui si sottolinea che "tutte le funzioni legate all'offerta di risorse culturali (conoscenza, tutela, conservazione e restauro, valorizzazione e fruizione) sono peraltro suscettibili di applicazioni produttive".

Rispetto a queste indicazioni, capaci di restituire centralità e dignità all'intero settore, il quadro normativo di riferimento non ha ancora compiuto un salto di qualità e la disciplina della materia, nel suo complesso, continua ad essere caratterizzata dal succedersi di provvedimenti privi di respiro e potenzialità capaci di superare la perdurante debolezza del settore.

La scelta di assumere quale dimensione strategica territoriale quella "locale" non risulta peraltro preclusa da ostacoli di carattere generale.

Opzioni di questo tipo di fatto sono già intervenute in settori in parte estranei a quelli di stretta competenza regionale [31] che anche attraverso il superamento di innumerevoli difficoltà e ostacoli conoscono nuove possibilità di sviluppo ed espansione.

 



Note

[1] Il quarto comma dell'art. 3 del d.lg. 112/1998 dispone infatti "qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo adotta con apposito decreto legislativo le misure di cui all'art.4, comma 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59". L'intervento sostitutivo del governo è già stato attuato con il decreto legislativo 5 marzo 1998, n. 60 per la ripartizione delle funzioni in materia di agricoltura e pesca , con il decreto legislativo 22 settembre 1998, n. 345 per la ripartizione delle funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale e con decreto legislativo 6 ottobre 1998, n. 379 in materia di mercato del lavoro.

[2] Con riferimento a tutte le altre materie sottoposte alla particolare procedura prevista dal quarto comma dell'art. 1 della l. 59/1997, il d.lg. 112/1998 provvede alla individuazione dei compiti e delle funzioni conferite in ambito locale.

[3] Cfr. C. Barbati, Istituzioni e Spettacolo, Padova 1996.

[4] Cfr. il comma 7 dell'art. 3 dove si dice: "Ai fini dell'applicazione del presente decreto legislativo e ai sensi dell'art. 1 e dell'art. 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni e i compiti non espressamente conservati allo Stato con le disposizioni del presente decreto legislativo sono conferite alle regioni e agli enti locali".

[5] Cfr. in particolare articolo 1, commi 2 e 4, d.lg. 112/1998.

[6] Secondo la ripartizione contemplata dal decreto legge 29 marzo 1995, n. 97, Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport.

[7] A) Per la musica: circolare Presidenza del consiglio dei ministri 5 dicembre 1994, n. 10, Interventi a favore delle attività musicali e di danza in Italia, in Supplemento n. 7 alla "Gazzetta Ufficiale" del 20 gennaio 1995, n. 16; B) Per il teatro: circolare Presidenza del consiglio dei ministri 9 maggio 1998, n. 25, Interventi a favore delle attività teatrali di prosa per la stagione 1998/1999 in "Gazzetta Ufficiale" del 5 giugno 1998, n. 29.

[8] Vedere enti stabili di produzione ed esercizio artt. 9, 10, 11, capo II della circolare richiamata in nota 7, lett. A).

[9] Cfr. ad es. per i teatri metropolitani il comma 1, lett. a), dell'art. 9, circolare richiamata in nota 7, lett. A). Con riferimento agli enti stabili ad iniziativa privata o mista pubblico privata, cfr. inoltre l'art. 10, comma 1, della circolare richiamata in nota 7, lett. B), che prevede che siano promossi da imprese che hanno un preciso riferimento socio culturale nel territorio sul quale essi operano.

[10] Cfr. ad es. per le istituzioni concertistico - orchestrali il comma 3 dell'art. 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali.

[11] Cfr. Corte cost., sent. n. 408/1998 dove nel respingere la censura relativa alla indeterminatezza della delega di cui alla l. 59/1997 afferma: "Non si può dire dunque che l'oggetto della delega resti indeterminato: esso è delimitato sia in negativo, attraverso la identificazione delle materie escluse e dei compiti da eccettuare dal decentramento, sia in positivo, attraverso i criteri del riferimento agli interessi e alla promozione dello sviluppo delle comunità regionali e locali, e della localizzabilità nel rispettivo territorio. La delimitazione dell'area della delega è bensì in parte effettuata attraverso clausole generali come quelle da ultimo richiamate: ma non si può dire che ciò sia in ogni caso precluso dall'art. 76 della Costituzione posto che la definizione costituzionalmente necessaria, dell'oggetto della delega non può non tener conto della natura e dei caratteri dell'oggetto medesimi. Il ricorso a clausole generali come quella ben nota dell'organicità nel conferimento di funzioni (cfr.art.1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) o quelle impiegate dal legislatore delegante nella l. 59/1997 accompagnate dalla indicazione di principi come quelli di sussidiarietà, completezza efficienza ed economicità, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, omogeneità ed adeguatezza, differenziazione (art. 4, comma 3, lett. a), b), c), e), f), g), h) appare coerente con un disegno di decentramento che non mira a modificare questo quel riparto specifico di funzioni e compiti, ma a ridisegnare complessivamente ed in modo coerente l'allocazione di compiti amministrativi fra i diversi livelli territoriali di governo."

[12] Cfr. art. 1, comma 3, della l. 382/1975, Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione.

[13] A questo proposito si segnala che il comma 3 dell'art. 164 del d. lg. 112/1998 ha abrogato le prescrizioni di cui all'art. 68 del R.D.1931, n.773, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che prescrive l'obbligo di dotarsi della "licenza del Questore", ora di competenza dei comuni, solo con riferimenti alle rappresentazioni teatrali e cinematografiche.

[14] Legge 18 marzo 1968, n. 337, Disposizioni su circhi equestri e spettacoli viaggianti, modificata con dpr 21 aprile 1994, n. 394, Regolamento recante semplificazioni dei provvedimenti di concessione di contributi a favore di attività di prosa, cinematografiche, musicali e di danza, circensi e di spettacolo viaggiante, nonché dei procedimenti di autorizzazione per l'esercizio di attività circensi e per parchi di divertimento.

[15] Disegno di legge n. 3433, Disciplina generale dell'attività teatrale, presentato il 18 marzo 1997 dal ministro per i Beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.

[16] Disegno di legge n. 2619, Disciplina generale dell'attività musicale, presentato dal ministro per i Beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport , e comunicato alla Presidenza il 4 luglio 1997.

[17] Cfr. C. Barbati, Commento all'art.156 del d.lg. 112/1998, in "Le Regioni", 1998, 977: "Il mancato esercizio della delega, per la parte concernente l'individuazione delle competenze e delle funzioni regionali e locali, è valsa a rinviare all'adozione delle leggi quadro la definizione degli assetti delle competenze. La circostanza che i disegni di legge presentati, allo scopo, per la disciplina delle attività teatrali (A.C. n. 3433) e musicali (S. n. 2619) fossero ancora all'esame delle Camere al momento in cui si è trattato di approvare il presente decreto è, in tutta probabilità, tra le ragioni che hanno indotto ad inserire le previsioni di cui all'articolo in commento, così da salvaguardare scelte che altrimenti, avrebbero potuto essere messe in discussione a fronte del conferimento di tutte le funzioni ed i compiti non espressamente conservati allo Stato, previsto dall'art. 3, comma 7, del decreto.

[18] L'art. 4, comma 3, della l. 59/1997 elenca quali principi fondamentali:

il principio di sussidiarietà; il principio di completezza; il principio di efficienza e di economicità; il principio di cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali; i principi di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, il principio di omogeneità; il principio di adeguatezza; il principio di differenziazione nell'allocazione delle funzioni; il principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi; il principio di economia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali.

[19] L. 59/1997, art. 7, comma 1: "Ai fini della attuazione dei decreti legislativi d cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalità dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri interessati e il ministro del Tesoro. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la parallela soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad eventuali compiti residui."

[20] Il comma 1 dell'art. 7 del d. lg. 112/1998 dispone: "I provvedimenti di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, determinano la decorrenza dell'esercizio da parte delle Regioni e degli enti locali delle funzioni conferite ai sensi del presente decreto legislativo, contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative". Con la medesima decorrenza ha altresì efficacia l'abrogazione delle corrispondenti norme previste dal presente decreto legislativo.

[21] Cfr. Lombardia, pdl Riordino del sistema regionale delle autonomie, approvato con dgr n. 37511 del 24 luglio 1998 e Basilicata, pdl attuativa del d.lg. 112/1998 approvata dal consiglio regionale il 15/12/1998.

[22] Cfr. Abruzzo, art. 83 pdl attuativa del d.lg. 112/1998 approvata dal consiglio regionale il 30/12 /1998.

[23] Cfr. Toscana, legge regionale n. 85 del 26 /11/1998, Attribuzione agli EE.LL. e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela della salute, servizi sociali istruzione scolastica, formazione professionale, beni e attività culturali e spettacolo, conferiti alla Regione dal Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e Molise, art. 104 della pdl Norme sulla ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra la regione e gli enti locali in attuazione dell'art. 3 della l.8 giugno 1190, n.142 e del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, approvato dalla giunta regionale il 14/12/1998.

[24] Cfr. Emilia Romagna, pdl approvata dal consiglio regionale in data 22/12/1998, Riforma in senso federalista del sistema regionale e locale e Marche, Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente ed infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa, approvato dalla giunta regionale il 30/11/1998.

[25] Cfr. Piemonte, capo IV della pdl attuativo del d.lg. 112/1998 approvata dalla giunta il 2/11/1998.

[26] Cfr. Lazio, art.184 del pdl approvato dalla giunta il 6/10/1998.

[27] Cfr. art. 2 , comma 1, lett. a), del d.lg. 368/1998, Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali.

[28] Cfr. note 24 e 25.

[29] Il "progetto pilota Caleidoscopio" è diventato a partire dal 1996, il programma Caleidoscopio, diretto a sostenere le attività culturali a livello europeo (avvenimenti culturali, promozione della creazione artistica, rete di cooperazione culturale). Si segnalano inoltre il programma Arianna dedicato ai libri e alla cultura ed il programma Raffaello, per il restauro del patrimonio culturale.

[30] Vedere Programma regionale di sviluppo della Toscana 1998-2000 in "Burt" n. 9 del 18/3/1998, 47.

[31] Cfr. ad esempio per il mercato del lavoro, il d.lg. 469/1997, Conferimento alle Regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59.



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