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Schema di decreto legislativo
sulla "riforma dell’organizzazione del governo"

(aprile 1999)

 

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega disposta con l'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, modificato dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n. 50, detta norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione di ministeri, l'istituzione di agenzie, il riordino dell'amministrazione periferica dello Stato.

Art. 2 - Ministeri

1. A decorrere dalla prossima legislatura, i ministeri sono i seguenti:

  1. Ministero dell’interno
  2. Ministero degli affari esteri
  3. Ministero della giustizia
  4. Ministero della difesa
  5. Ministero dell’economia e delle finanze
  6. Ministero del mercato e delle attività produttive
  7. Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
  8. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
  9. Ministero delle politiche sociali, sanitarie e dell’occupazione
  10. Ministero dell’istruzione, della ricerca e della cultura

2. I ministeri svolgono, per mezzo della propria organizzazione, nonché per mezzo delle agenzie disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni di spettanza statale nelle materie e secondo le aree funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Capo I - L'organizzazione dei ministeri

Art. 3 - Disposizioni generali

1. I dipartimenti costituiscono le strutture di primo livello nei seguenti ministeri:

  1. Ministero dell’interno
  2. Ministero della giustizia
  3. Ministero dell’economia e delle finanze
  4. Ministero del mercato e delle attività produttive
  5. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
  6. Ministero delle politiche sociali, sanitarie e dell’occupazione
  7. Ministero dell’istruzione, della ricerca e della cultura

2. Le direzioni generali costituiscono le strutture di primo livello nei seguenti ministeri:

  1. Ministero degli affari esteri
  2. Ministero della difesa
  3. Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.

(Omissis)

Art. 10 - L'ufficio territoriale del governo

1. Le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo.

2. Gli uffici territoriali del governo mantengono tutte le funzioni di competenza delle prefetture, assumono quelle ad esso assegnate dal presente decreto e, in generale, sono titolari di tutte le attribuzioni dell'amministrazione periferica dello Stato non espressamente conferite ad altri uffici.

3. Il prefetto preposto all'ufficio territoriale del governo nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo.

(Omissis)

Capo IV — I ministeri

Titolo VII - Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio

Art. 38 - Istituzione del ministero e attribuzioni

1. È istituito il ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.

2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela dell’ambiente e del territorio; identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali; difesa del suolo e tutela delle acque; protezione della natura; gestione dei rifiuti, inquinamento e rischio ambientale; promozione di politiche di sviluppo sostenibile; risorse idriche; beni paesaggistici. Il ministero, inoltre, intrattiene, nelle materie di competenza, i rapporti con l’Unione europea.

3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti dei soppressi ministeri dell’ambiente e dei lavori pubblici e del ministero dei beni e delle attività culturali, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lett. a), della legge 15 marzo 1997, n. 59; sono altresì trasferite le funzioni e i compiti attribuiti al ministero delle politiche agricole in materia di polizia forestale e ambientale.

Art. 39 - Aree funzionali

1. Il ministero svolge, in particolare, le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali; bellezze naturali e beni paesaggistici; politiche di sviluppo sostenibile; valutazione d’impatto ambientale; difesa del suolo; gestione e tutela delle risorse idriche; individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali; polizia forestale e ambientale.

Art. 40 - Ordinamento

1. Il ministero si articola in direzioni generali disciplinate ai sensi dell’articolo 4, coordinate da un segretario generale. Il numero delle direzioni generali, alla cui disciplina si provvede ai sensi degli articoli 4 e 5, non può essere superiore a 8.

2. I compiti e le funzioni del ministero in ambito locale sono esercitati, con contestuale soppressione degli uffici periferici dei soppressi ministeri, dagli uffici territoriali del governo di cui all’articolo 10.

(Omissis)

Art. 51 - Istituzione del ministero e attribuzioni

1. È istituito il ministero dell’istruzione, della ricerca e della cultura.

2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione scolastica ed istruzione superiore, di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica, di beni culturali, spettacolo e sport. Il ministero intrattiene, inoltre, nelle materie di competenza, i rapporti con l'Unione europea.

3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni dei soppressi ministeri della pubblica istruzione, della università e ricerca scientifica e tecnologica e per i beni e attività culturali, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. È fatta altresì salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e l’autonomia delle istituzioni universitarie e degli enti di ricerca, nel quadro di cui all’art. 1, comma 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

Art. 52 - Aree funzionali

1. Il ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

d) beni culturali, spettacolo e sport: tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali; promozione delle attività culturali; promozione del libro e sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali; studio, ricerca, innovazione ed alta formazione nelle materie di competenza, anche mediante sostegno all’attività degli istituti culturali; vigilanza sul Coni e sull’Istituto del credito sportivo.

Art. 53 - Ordinamento

1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a quattro, in relazione alle aree funzionali di cui all’art. 2.

3. Relativamente alle competenze in materia di beni culturali, il ministero si articola nelle soprintendenze regionali, nelle soprintendenze di cui all’articolo 30, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, negli archivi di Stato. Si applicano gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.

Art. 54 - Attribuzione di funzioni ad altri ministeri

4. Sono trasferiti al ministero dell’ambiente e della tutela del territorio i compiti svolti in materia di tutela, gestione e valorizzazione dei beni ambientali, nonché in materia di promozione della cultura urbanistica e architettonica dal soppresso ministero per i beni e le attività culturali.

(Omissis)

Capo V - Disposizioni finali e transitorie

Art. 58 - Procedura di attuazione ed entrata in vigore

1. A decorrere dalla data del decreto di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all’entrata in vigore del presente decreto legislativo e salvo che non sia diversamente disposto dalle norme del presente decreto:

a) sono istituiti:

(omissis)

b) sono soppressi:

(omissis)


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