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Beni e attività culturali nei progetti di legge regionali
di attuazione del d.lg. 112/1998

Progetto di legge della regione Emilia-Romagna
(delibera giunta n. 1202 del 20 luglio 1998)

(Stralcio)

 

Titolo VII - Servizi alla persona e alla comunità

Capo IV - Beni e attività culturali, spettacolo e sport

Sezione I - Beni e attività culturali

 

Art. 202 - Esercizio delle funzioni e adeguamento della legislazione regionale

1. La Regione, avvalendosi dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali, collabora con gli enti locali al fine di analizzare le opportunità e le condizioni ottimali di gestione dei musei e degli altri beni culturali di proprietà dello Stato presenti sul territorio, individuando ipotesi di trasferimento.

2. L'organizzazione, il funzionamento e il sostegno dei musei e degli altri beni culturali la cui gestione è trasferita agli enti locali ai sensi del d.lgs n. 112/1998 sono disciplinati dalla normativa regionale vigente in materia di biblioteche, archivi, musei e altri beni culturali di enti locali e di interesse locale.

3. La Regione riordina la propria normativa in materia di biblioteche, musei e altri beni culturali ispirandosi ai seguenti criteri generali:

4. La Regione adegua la L.R. 10 aprile 1995, n. 29, "Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna", anche in relazione alle funzioni attribuite alla Regione e agli enti locali dal d.lgs. 112/1998.

Art. 203 - Catalogazione, conservazione e tutela dei beni culturali

1. La Regione Emilia-Romagna concorre con lo Stato, avvalendosi dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna, alle attività di conservazione dei beni culturali. A tale fine:

2. Gli enti locali si avvalgono, di norma, dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali per formulare proposte relativamente all'apposizione di vincoli di interesse storico o artistico, alla vigilanza sui beni vincolati, all'espropriazione di beni mobili e immobili e all'esercizio del diritto di prelazione.

Art. 204 - Commissione per i beni e le attività culturali

1. La Commissione per i beni e le attività culturali di cui all'art. 154 del d.lgs 112/1998 è la sede di concertazione tra lo Stato, la Regione, gli enti locali e gli altri soggetti ivi rappresentati per quanto riguarda la valorizzazione dei beni culturali e la promozione delle relative attività.

2. La Commissione è costituita su iniziativa della Regione.

3. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, provvede contestualmente:

4. I componenti designati dalla Regione e dalle associazioni regionali dei Comuni e delle Province sono individuati tra esperti del settore oppure tra i dipendenti che esercitano funzioni dirigenziali nelle rispettive amministrazioni.

5. La Commissione per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data del suo insediamento, si dota di un regolamento interno per disciplinare la propria organizzazione e il proprio funzionamento.

6. La Commissione ha sede presso la Regione. Le funzioni di segreteria sono svolte da collaboratori regionali formalmente incaricati dal Responsabile della competente struttura organizzativa.

7. Ai componenti della Commissione non dipendenti da pubbliche amministrazioni sono corrisposti i compensi e i rimborsi previsti dalle norme regionali in materia.

8. Al Presidente, qualora non dipendente da pubbliche amministrazioni, spetta un compenso corrispondente al 20 per cento dell'indennità di carica dei consiglieri della Regione Emilia-Romagna.

9. I componenti della Commissione restano in carica tre anni e possono essere confermati per una sola volta.


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